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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3521/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3521/2024 R.G.V.G. promossa da:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Marcianò, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati in Ravenna, Via Meucci n. 1, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni
1) Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione della madre sita in Ravenna, Via Caorle n. 12. I ricorrenti potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relativi ai figli e, comunque, ne cureranno di comune accordo l'istruzione, l'educazione, il mantenimento e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione, anche di tipo sanitario, nell'interesse esclusivo dei figli medesimi.
2) I Sig.ri ed si accorderanno di volta in volta per le visite settimanali ed i periodi Pt_1 Parte_2
che i figli trascorreranno con il padre impegnandosi sin da ora a rispettare la volontà e gli impegni dei figli. I figli trascorreranno, comunque, con il padre almeno: un week end alterno, con pernottamento;
uno o due giorni infrasettimanali, sempre con pernottamento;
dai 15 ai 30 giorni durante le vacanze estive, per periodi anche non consecutivi;
la metà delle vacanze di Natale e di
Pasqua ad anni alterni.
3) A titolo di concorso per il mantenimento di e , il Sig. si impegna a Per_1 Per_2 Parte_2
corrispondere alla Sig.ra ogni 5 del mese di riferimento mediante bonifico bancario sul c/c Pt_1
corrente a lei intestato, la somma mensile di € 500,00, pari ad € 250,00 per figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat. Detto contributo al mantenimento dei figli comprenderà, per accordo tra le parti, gli alimenti, le utenze, l'abbigliamento ordinario ed i farmaci da banco non specificamente prescritti.
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori.
Per espressa concorde volontà delle parti, tra le spese straordinarie che non richiederanno il preventivo accordo tra le parti per essere rimborsate pro quota al genitore che le ha sostenute per intero, si devono ritenere comprese: l'acquisto del cellulare e le relative spese di ricarica;
le spese scolastiche quali tasse, mensa, gite, corredo di inizio anno, libri di testo, prescuola e dopo scuola;
i centri ricreativi estivi;
lo sport;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
i cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora prescritti;
i costi di corsi/lezioni di musica/arte seguiti dai figli.
5) L'assegno unico verrà percepito direttamente ed integralmente dalla Sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario dei figli mentre le detrazioni per i figli a carico verranno ripartite al 50%.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/08/2024 ed hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nata ad [...] il [...] e , nato a [...]_4
Brescia (BS) il 05/12/2015, riconosciuti da entrambi i genitori, nonché i rapporti economico- patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi tutelati dei minori e con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3521/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti;
c) nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi