Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 07/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 24836/2024 R.G. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BACIOTERRACINO C.F._1
FABIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Via A. De C.F._2
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18/11/2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 26.06.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
di essere stato riconosciuto dalla Commissione Asl, a seguito di visita medica in data 03.07.2023, dapprima, con verbale provvisorio, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” e, successivamente, a seguito di nuova vista medico legale del 04.10.2023, di essere stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 Legge 118/71”; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori delle parti costituite, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc). Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. Dirigente Medico Per_1 [...] ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie CP_2 conclusioni, all'esito delle operazioni peritali. Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu, nonché le ulteriori motivazioni rese a seguito delle osservazioni del difensore di parte ricorrente. In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…MARINO di anni 63 all'epoca della DOMANDA AMMINISTRATIVA Pt_1 risulta affetto dalle seguenti fondamentali infermità: carcinoma squamocellulare tibia destra recidivato ed ulcerato con interessamento linfonodale già trattato in chemio e immunoterapia codice 9325 delle tabelle ministeriali.
Esclusa per evidenza clinica e documentale ogni significativa riduzione della capacità di attendere alle proprie quotidiane necessità per deficit deambulatori e/o cognitivi, la motivazione per la quale si reitera la richiesta in oggetto non può che essere legata alla
2 patologia neoplastica. A tal proposito si evidenzia quanto segue:
1)allo stato non è certificata progressione di malattia;
la lesione al malleolo esterno della gamba destra, dal diretto interessato indicata come neoplastica, come tale non è in atti accreditata;
2) la deambulazione, ancorché claudicante, resta autonoma;
3) il periziando non pratica chemioterapia, per i cui effetti invalidanti potrebbe riconoscersi indennità da accompagnamento, ma immunoterapia che tra l'altro per quanto in atti risulta interrotta prima della data della domanda amministrativa. Tutto ciò premesso, pur considerando quanto penosa possa essere l'attuale condizione clinica, non si ritengono sussistenti gli elementi per il riconoscimento della indennità di accompagnamento né ex nunc né ex tunc”.
A seguito delle osservazioni alla bozza il ctu ha motivato nei seguenti termini:
“1) autonomia motoria: deambula in assoluta autonomia, cambia Parte_1 postura in assoluta autonomia, non necessita di presidi ortopedici né tanto meno di appoggio a terzi. Non risulta, come da relazione, che fosse presente alla visita medico legale dello scrivente un consulente tecnico di parte titolato a contestare l'obiettività evidenziata dallo scrivente per cui appare singolare farlo ora, sulla carta: il periziato di certo non necessita di assistenza alla deambulazione.
2) il periziando non presenta deficit cognitivi e/o sensoriali degni di nota, o comunque tali da necessitare la continua assistenza.
3) per quanto attiene alla patologia neoplastica, è opportuno evidenziare che è consuetudine riconoscere indennità di accompagnamento in caso di progressione di malattia, locale o a distanza, che determini condizioni cliniche particolarmente gravi, a prescindere da capacità motoria e cognitiva, ovvero per i periodi di chemioterapia.
Nella fattispecie il pratica immunoterapia, rappresentata da Cemplimab, un Pt_1 farmaco biologico che è altro dalla chemioterapia, di certo molto diverso per effetti collaterali. A tal proposito l'Avvocato di parte trasmette, ancorché non autorizzata dal Magistrato, relazione oncologica dell'ultimo accesso in ospedale del 12.9.2024, relazione che attesta il proseguimento della terapia biologica e che alla voce “Gestione eventuali tossicità” elenca prurito e diarrea, eventi avversi di gravità limitata, frequenti anche in antibiotico terapia, di certo non di tale gravità da imporre la continua assistenza”. Il ctu ha, dunque, concluso nei seguenti termini, confermando la propria precedente valutazione:
“… alla voce “Apparato Locomotore” dell'Esame Obiettivo viene con chiarezza descritta la localizzazione alla tibia di gamba destra del carcinoma e di lesione satellite al malleolo. L'Avvocato chiede altresì i motivi per i quali lo scrivente non abbia valutato ADL e IADL. Orbene atteso che lo scrivente risponde ai quesiti del Magistrato, e non risulta puntuale quesito relativo alle citate scale, ma ADL e IADL si applicano in geriatria;
quindi, in ultrasessantacinquenni (e non è questo il caso): per gli oncologici si applica l'indice di probabilmente non a caso inespresso nell'ultima relazione Per_2 oncologica.
... Tutto quanto argomentato a conferma delle conclusioni già espresse in relazione”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza
3 funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il ctu in particolare ha accertato che è “la deambulazione, ancorché claudicante, resta autonoma”. Si osserva inoltre che l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è molto rigoroso ( cfr: Cass. N. 9176 del 2010).
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi. Napoli, il 07.05.2025 – 26.05.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 26/05/2025 in
Cancelleria
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