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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona
OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Assegno SENTENZA di inabilità (con motivazione contestuale) ex lege n. 118/71
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2519/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine
del giorno 17.10.2025, avente ad oggetto: “Assegno di inabilità ex artt. 2 e 13 Registro Generale della legge n. 118/71”; N. 2519/25 e vertente
tra
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. G. Vassallo del Foro di Parte_1 N. _______________ Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in IF LE PI (Sa), Via A. Andria, n. 18;
Ricorrente
CP_1 e
[...]
in persona del n. 126/2025 R.B.Prev. Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1 Discusso nel termine del 17.10.2025 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§ Deposito minuta
_________________ Nel termine del giorno 17.10.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi. Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2519/25 R.G. Controne c/o pag. 1 CP_2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 16.04.2025 Controne adiva il Tribunale Pt_1 di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71; 2) che la predetta
Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per il beneficio richiesto e il Giudice del
Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di inabilità; CP_ 2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e CP_ interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e consulenza medico-legale), nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno di inabilità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. A.
Giudizio n. 2519/25 R.G. Controne c/o pag. 2 CP_2 La , ha riconosciuto che le patologie, di cui la parte ricorrente è affetta, non Pt_2 sono tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè tali patologie non sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, in quanto le minorazioni accertate determinano una percentuale pari solamente al 60% (cfr. perizia in data 06.09.2025, agli atti).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso CP_ delle stesse in favore del resistente le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, in quanto non risulta allegata agli atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc;
egualmente le spese di Ctu vanno poste a carico definitivo della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato in data 16.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Salerno in data 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2519/25 R.G. Controne c/o pag. 3 CP_2