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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/10/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA RE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LV VE Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7648/2025 promossa da:
con avv.MUGNAI ELISA Parte_1
RICORRENTE contro con avv. PICCIOLI GIANFRANCO CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 01/07/2001; che dalla loro unione coniugale erano nate la figlia CP_1
(c.f: ), e la figlia (c.f: Persona_1 C.F._1 Persona_2
); che con decreto n. cronol. 6831/2021 del 09/09/2021, il C.F._2
Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Conduzione di vite separate tra i coniugi con obbligo al reciproco rispetto e di comunicare vicendevolmente eventuali variazioni di residenza o domicilio;
2) Affidamento condiviso delle figlie “all'epoca ambedue minori”, ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse presso la madre;
3) Assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi avrebbe abitato con le fliglie;
4) Il rilascio dell'abitazione familiare da parte del marito ed il ritiro dei propri effetti personali contestualmente al deposito del ricorso;
5) In merito alla frequentazione delle figlie, si stabiliva, in via generale e semplificata, che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, avrebbe avuto la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, durante la settimana, a proprio piacimento, previo accordo con la madre. Iin caso di disaccordo, sarebbe stato applicato un calendario distinto in settimane alternate in cui il padre avrebbe tenuto con sé le figlie una settimana dal lunedì al mercoledì compresi i pernottamenti e la madre dal giovedì alla domenica, scambiandosi
i giorni durante la settimana successiva e così via…rimettendo qualsiasi decisione in merito alle frequentazioni durante i periodi festivi alla valutazioni di volta in volta adottate dai genitori. Analogamente, veniva previsto che durante le vacanze estive le figlie avrebbero trascorso 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
6) Il padre avrebbe corrisposto, quale contributo al mantenimento per le figlie minori, un assegno pari ad euro 300,00 ciascuna, per un totale mensile di euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese e soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuna di esse;
7) I coniugi rinunciavano reciprocamente al proprio mantenimento da parte dell'altro, in ragione della propria autonomia;
8) Gli stessi prestavano il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
La ricorrente ha dato atto della indipendenza economica dei coniugi, della comproprietà della casa coniugale, gravata da un mutuo ipotecario cointestato a tasso variabile, le cui rate semestrali oscillano tra i 5.500,00 ed i 6.000,00 euro (con 26 rate di mutuo, per un debito residuo di euro 114.031,23) pagato in rate paritarie dai coniugi;
ha esposto che la figlia
, attualmente di anni 21, non lavora ma frequenta una scuola privata per estetista ad Per_1
pagina 2 di 4 Arezzo percependo un assegno mensile per la disoccupazione che varia dai 600,00 ai
900,00 euro.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e B) Confermare Parte_1 CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Reggello (FI), fraz. Cascia, Via Don Guido della Bordella, 22, in via esclusiva alla Sig.ra la quale vi continuerà a vivere con la Pt_1 figlia e la minore , con previsione per il Sig. di spostare altrove la Per_1 Per_2 CP_1 propria residenza;
C) Confermare l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore
, con previsione di frequentazione tra la minore ed il padre per almeno due giorni Per_2 infrasettimanali, compreso il pernottamento, da concordare previamente con la madre e con fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando , se Per_2 necessario, verrà riaccompagnata dal genitore;
D) Confermare l'obbligo per il resistente, di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore di euro 300,00 mensili, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute. E) Disporre in favore della Ricorrente la totale percezione dell'assegno Unico per le figlie.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il convenuto, costituitosi, ha aderito alle conclusioni del ricorso, facendo presente di aver già spostato la residenza.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e .
[...] CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
La pronuncia può avvenire recependo le condizioni su cui le parti concordano, rispettoso dell'interesse della prole, con compensazione delle spese, atteso l'accordo raggiunto, e l'interesse della ricorrente allo scioglimento del vincolo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI e Incisa
Valdarno da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 9 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Reggello (FI), fraz. Cascia, Via Don
Guido della Bordella, 22, in via esclusiva a Parte_1
Conferma l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore , con Per_2 previsione di frequentazione tra la minore ed il padre per almeno due giorni infrasettimanali, compreso il pernottamento, da concordare previamente con la madre e con fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando , se Per_2 necessario, verrà riaccompagnata dal genitore;
Conferma l'obbligo per il resistente, di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore di euro 300,00 mensili, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno
15 del mese – oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute.
Dispone che percepisca integralmente l'assegno Unico per le figlie. Parte_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti
Così deciso in Firenze, 23/10/2025
La Presidente est.
LV VE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA RE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LV VE Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7648/2025 promossa da:
con avv.MUGNAI ELISA Parte_1
RICORRENTE contro con avv. PICCIOLI GIANFRANCO CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 01/07/2001; che dalla loro unione coniugale erano nate la figlia CP_1
(c.f: ), e la figlia (c.f: Persona_1 C.F._1 Persona_2
); che con decreto n. cronol. 6831/2021 del 09/09/2021, il C.F._2
Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Conduzione di vite separate tra i coniugi con obbligo al reciproco rispetto e di comunicare vicendevolmente eventuali variazioni di residenza o domicilio;
2) Affidamento condiviso delle figlie “all'epoca ambedue minori”, ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse presso la madre;
3) Assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi avrebbe abitato con le fliglie;
4) Il rilascio dell'abitazione familiare da parte del marito ed il ritiro dei propri effetti personali contestualmente al deposito del ricorso;
5) In merito alla frequentazione delle figlie, si stabiliva, in via generale e semplificata, che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, avrebbe avuto la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, durante la settimana, a proprio piacimento, previo accordo con la madre. Iin caso di disaccordo, sarebbe stato applicato un calendario distinto in settimane alternate in cui il padre avrebbe tenuto con sé le figlie una settimana dal lunedì al mercoledì compresi i pernottamenti e la madre dal giovedì alla domenica, scambiandosi
i giorni durante la settimana successiva e così via…rimettendo qualsiasi decisione in merito alle frequentazioni durante i periodi festivi alla valutazioni di volta in volta adottate dai genitori. Analogamente, veniva previsto che durante le vacanze estive le figlie avrebbero trascorso 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
6) Il padre avrebbe corrisposto, quale contributo al mantenimento per le figlie minori, un assegno pari ad euro 300,00 ciascuna, per un totale mensile di euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese e soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuna di esse;
7) I coniugi rinunciavano reciprocamente al proprio mantenimento da parte dell'altro, in ragione della propria autonomia;
8) Gli stessi prestavano il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
La ricorrente ha dato atto della indipendenza economica dei coniugi, della comproprietà della casa coniugale, gravata da un mutuo ipotecario cointestato a tasso variabile, le cui rate semestrali oscillano tra i 5.500,00 ed i 6.000,00 euro (con 26 rate di mutuo, per un debito residuo di euro 114.031,23) pagato in rate paritarie dai coniugi;
ha esposto che la figlia
, attualmente di anni 21, non lavora ma frequenta una scuola privata per estetista ad Per_1
pagina 2 di 4 Arezzo percependo un assegno mensile per la disoccupazione che varia dai 600,00 ai
900,00 euro.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e B) Confermare Parte_1 CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Reggello (FI), fraz. Cascia, Via Don Guido della Bordella, 22, in via esclusiva alla Sig.ra la quale vi continuerà a vivere con la Pt_1 figlia e la minore , con previsione per il Sig. di spostare altrove la Per_1 Per_2 CP_1 propria residenza;
C) Confermare l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore
, con previsione di frequentazione tra la minore ed il padre per almeno due giorni Per_2 infrasettimanali, compreso il pernottamento, da concordare previamente con la madre e con fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando , se Per_2 necessario, verrà riaccompagnata dal genitore;
D) Confermare l'obbligo per il resistente, di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore di euro 300,00 mensili, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute. E) Disporre in favore della Ricorrente la totale percezione dell'assegno Unico per le figlie.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il convenuto, costituitosi, ha aderito alle conclusioni del ricorso, facendo presente di aver già spostato la residenza.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e .
[...] CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
La pronuncia può avvenire recependo le condizioni su cui le parti concordano, rispettoso dell'interesse della prole, con compensazione delle spese, atteso l'accordo raggiunto, e l'interesse della ricorrente allo scioglimento del vincolo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI e Incisa
Valdarno da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 9 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Reggello (FI), fraz. Cascia, Via Don
Guido della Bordella, 22, in via esclusiva a Parte_1
Conferma l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore , con Per_2 previsione di frequentazione tra la minore ed il padre per almeno due giorni infrasettimanali, compreso il pernottamento, da concordare previamente con la madre e con fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando , se Per_2 necessario, verrà riaccompagnata dal genitore;
Conferma l'obbligo per il resistente, di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore di euro 300,00 mensili, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno
15 del mese – oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute.
Dispone che percepisca integralmente l'assegno Unico per le figlie. Parte_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti
Così deciso in Firenze, 23/10/2025
La Presidente est.
LV VE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4