Ordinanza collegiale 29 giugno 2010
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2011
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2011
Sentenza 23 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/06/2011, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2009, proposto da:
IA PI LI, IA NI, AR ER, RO NO, AN ET, IA LU LI, RA EM, LO RC, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Baleani, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso l’Avv. AN Moneta, in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Tartuferi, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Tardella, in Ancona, corso Mazzini, 156;
Regione Marche, non costituita;
nei confronti di
AR S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Agostini, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Agostini, in Ancona, via L. Bernabei, 13;
SA DO, IN DI, US DI, IA DI, LO DI, IN OM, NA DI, NA DI, NT DI, LU DI, CA DI, non costituiti;
per l'annullamento, previa sospensione,
del permesso a costruire di cui alla determina 22.9.2006 del dirigente urbanistica del Comune;
della delibera della Giunta Municipale n. 820 del 18.9.1997, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Macerata e di AR S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso la sig.ra LI e gli altri consorti di lite impugnano i provvedimenti con i quali il Comune di Macerata ha autorizzato la controinteressata AR ad eseguire un intervento edilizio consistente nella realizzazione di edifici residenziali su un lotto di terreno situato nelle immediate vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti, previa demolizione di un preesistente fabbricato a suo tempo realizzato da NE (si tratta del permesso di costruire 22/9/2006 e della D.I.A. 26/9/2008, in seguito variata con D.I.A. 6/3/2009). L’iniziativa giudiziaria degli odierni ricorrenti si appunta in via principale sugli atti presupposti al permesso di costruire ed in particolare sulle ragioni giuridiche che hanno portato il Comune a ritenere ancora efficace, per la parte non attuata, una convenzione di lottizzazione risalente addirittura al 1975 (denominata “Due Fonti”). AR è avente causa di alcuni degli originari lottizzanti, l’E.N.E.L. – che per la sua parte aveva attuato la lottizzazione e che ha poi ceduto la proprietà del compendio immobiliare ad altra società - e i signori DI, i quali avevano ottenuto il rilascio di una concessione edilizia, dichiarata decaduta nel 1986 per mancato avvio dei lavori, e della quale avevano poi chiesto la “riattivazione” nel 1993.
A tale richiesta è seguito un lungo iter amministrativo, caratterizzato da alcuni atti fondamentali:
- la nota prot. n. 38001 del 14/11/1996, con la quale il dirigente pro tempore del Settore Urbanistica del Comune di Macerata, all’esito di un’accurata disamina sullo stato di attuazione della lottizzazione, aveva ritenuto possibile completare l’edificazione sui lotti residui (identificati con le sigle E2, D1, D2 e D3. Il lotto E2 è quello a cui si riferisce il titolo edilizio impugnato in questa sede, mentre per gli altri lotti AR, alla data di notifica del ricorso, aveva posto in essere solo alcuni atti propedeutici alla richiesta di rilascio dei titoli edilizi), non essendo necessaria la redazione di un nuovo piano attuativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 820 del 18/9/1997, con cui si è ritenuta condivisibile la proposta del dirigente del Settore Urbanistica, anche per la parte relativa alla “monetizzazione” di una parte degli standard carenti;
- nota prot. n. 31733/98 del 18/2/1999, con la quale il dirigente pro tempore del Settore Urbanistica comunicava alle ditte interessate gli adempimenti da porre in essere al fine di ottenere gli atti di assenso edilizio.
Infine, nel 2006 è stato rilasciato alla società controinteressata il permesso di costruire che è impugnato nel presente giudizio.
Le due dichiarazioni di inizio attività impugnate si riferiscono ad un intervento edilizio minore (interramento di una cabina elettrica preesistente) e sono censurate solo nel quadro della contestazione della legittimità complessiva dell’operazione.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione artt. 17 e 28 L. n. 1150/1942 (il piano di lottizzazione denominato “pl3” era già scaduto nel 1985 per decorso del decennio e, comunque, anche laddove si volesse ritenere che esso sia stato reiterato dal p.r.g. approvato nel 1995, esso è nuovamente scaduto nel 2005. Inoltre, la normativa dianzi richiamata subordina il rilascio dei titoli edilizi alla previa realizzazione delle opere urbanizzazione, il che non è accaduto nel caso di specie);
- illegittima variazione del piano di lottizzazione e incompetenza della Giunta Comunale (nella parte in cui è stata prevista la “monetizzazione” degli standard carenti e per di più da parte di un organo incompetente);
- non sono state indicate le aree che verranno acquisite dal Comune con i proventi della monetizzazione per reperire gli standard carenti;
- violazione dell’art. 55 delle N.T.A. del p.r.g. 1995 (nella parte in cui la norma, pur facendo salvi gli effetti dei piani attuativi già autorizzati, stabilisce che, decorso il termine di efficacia, i lotti inedificati restano destinati a verde privato, fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo);
- illegittimità del p.r.g. 1995, nella parte in cui ha fatto rivivere il “pl3” già scaduto;
- in ogni caso, pur ammettendosi che il “pl3” possa avere ancora efficacia, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se erano ancora applicabili gli indici edilizi previsti nel 1975 o se invece, stante il maggiore fabbisogno di standard risultante dalle norme attuali, non fosse il caso di ridurre la cubatura insediabile, a vantaggio degli spazi a verde e a parcheggio. In sostanza, il Comune non ha adeguatamente valutato l’enorme carico urbanistico che verrà a gravare su un quartiere che già soffre per la mancanza di una sufficiente viabilità, di un congruo numero di parcheggi pubblici e di zone a verde pubblico;
- illegittimità del permesso di costruire, in quanto l’istanza di AR era carente di alcuni degli elementi indicati nell’art. 25 del R.E.C. di Macerata;
- illegittimità derivata della D.I.A. 26/9/2008, variata con D.I.A. 6/3/2009.
3. Si sono costituiti il Comune di Macerata e AR, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire e insistendo in ogni caso per il rigetto nel merito del gravame.
4. Con ordinanza n. 85/2010 il Tribunale ha disposto una verificazione (finalizzata ad accertare la situazione complessiva del comparto – per il dettaglio si rimanda alla parte motiva dell’ordinanza medesima), affidandone l’espletamento al dirigente pro tempore del Settore Urbanistica dello stesso Comune di Macerata, come era consentito dalla legislazione processuale vigente prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
In data 29/11/2010 i ricorrenti hanno proposto istanza di sostituzione del verificatore, ritenendo che l’art. 19 cod. proc. amm. osta a che le verificazioni siano commesse all’amministrazione che è parte in causa nel giudizio.
Con ordinanza n. 8/2011 il Tribunale ha respinto l’istanza predetta.
5. In data 31/1/2011 il funzionario incaricato ha depositato la relazione conclusiva, sui cui contenuti le parti hanno ulteriormente controdedotto. In data 7/4/2011 (quindi oltre il termine all’uopo concesso dal Tribunale) i ricorrenti hanno depositato una relazione tecnica di confutazione degli esiti della verificazione.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. In considerazione delle numerose questioni procedurali e pregiudiziali insorte nel corso del processo, è opportuno precisare che:
- sussistono indubbiamente la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere, essendo stato provato che i ricorrenti risiedono nelle immediate vicinanze del lotto in questione e quindi risentono in maniera diretta delle conseguenze dell’edificazione, se non altro in termini di aumento del carico urbanistico (tutt’altra questione è ovviamente quella della fondatezza delle censure dedotte a carico del permesso di costruire n. 179/2006 e degli atti presupposti, ma, come è noto, la sussistenza delle condizioni dell’azione va verificata ex ante e in astratto, anche se nel compiere tale verifica il giudice deve spesso esaminare anche il merito delle doglianze formulate in ricorso);
- l’odierno Collegio non può che condividere e fare proprie le considerazioni espresse dal Tribunale nell’ordinanza n. 8/2011, con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione del verificatore;
- sempre a proposito della verificazione, il Collegio non tiene ovviamente conto, ai fini della decisione, delle affermazioni del verificatore che integrano giudizi personali e ciò proprio in ragione del fatto che non si tratta di consulenza tecnica d’ufficio. Peraltro, le affermazioni contestate dai ricorrenti, come si vedrà, non sono comunque tali da influenzare la decisione del Tribunale. In effetti, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, al verificatore è stato chiesto solo di dare conto del complessivo contesto urbanistico del comparto in esame, e questo vale anche per quanto concerne le notizie richieste in merito alla prassi che il Comune ha osservato nel corso degli anni con riguardo ad altri piani attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del p.r.g. vigente e da questo recepiti;
- la verificazione è stata disposta per avere un quadro d’insieme della vicenda, anche alla luce degli inevitabili riflessi che la presente decisione (sia essa favorevole o sfavorevole ai ricorrenti) potrà avere sugli altri titoli edilizi che il Comune sarebbe in procinto di rilasciare a AR in relazione agli altri lotti inedificati della lottizzazione “Due Fonti”. In questo senso, il Tribunale si è mosso in un’ottica sostanzialistica, non essendo logico considerare in maniera atomistica vicende urbanistiche che invece si presentano come fenomeni unitari.
3. Ciò detto, e passando all’esame del merito delle censure, va data precedenza logica al motivo di ricorso volto a censurare in radice la decisione del Comune di ritenere ancora efficace la convenzione di lottizzazione del 1975, anche per la parte ineseguita.
Strettamente collegata è l’altra doglianza tesa a censurare l’art. 55 delle NTA del nuovo p.r.g. di Macerata, nella parte in cui la norma dovesse essere interpretata nel senso patrocinato dal Comune e dalla controinteressata.
4. In relazione al primo aspetto, è agevole osservare che:
- la giurisprudenza amministrativa è pressoché costante nell’affermare l’ultrattività dei piani urbanistici attuativi rimasti parzialmente o totalmente ineseguiti, limitatamente alle prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi edilizi ammessi (mentre, decorso il periodo di vigenza legale dei piani medesimi, decadono solo i vincoli di natura espropriativa). Al riguardo è sufficiente citare le decisioni del Consiglio di Stato e di vari T.A.R. richiamate dal Comune e da AR nei rispettivi scritti difensivi;
- nella specie, poi, il p.r.g. di Macerata attualmente vigente ha espressamente recepito il “pl3”, considerandolo, alla stregua di numerosi altri piani ancora parzialmente non attuati (vedasi i documenti allegati n. 5, n. 11 e n. 12 alla relazione del verificatore), ancora di interesse. Ovviamente questa è una scelta del tutto discrezionale del Comune, il quale, in sede di elaborazione del nuovo strumento urbanistico generale può anche – debitamente motivando – modificare la disciplina di un comparto rimasto inattuato; nella realtà è invece molto frequente l’inclusione “tal quale” di piani attuativi in parte ineseguiti all’interno dei nuovi strumenti.
In parte qua, poi, il p.r.g. del 1995 non è illegittimo, proprio perché rientra nella discrezionalità del Comune valutare, in sede di modifica dello strumento urbanistico, l’opportunità di mantenere in vita le previsioni di piani esecutivi non interamente attuati, e ciò è tanto più vero quando le aree interessate ricadono in contesti pressoché completamente urbanizzati (nella specie, come risulta dalla verificazione, la lottizzazione è stata attuata per l’82%). Proprio questo è, in sostanza, il senso del parere espresso in data 8/4/1994 dal dirigente del Settore Affari Generali del Comune, il quale (pur ritenendo erroneamente che i piani di lottizzazione abbiano efficacia decennale con riguardo a tutte le previsioni in essi contenute), considera possibile la redazione di un nuovo piano attuativo, rimandando però la scelta alla discrezionalità del Consiglio Comunale. Il p.r.g. approvato nel 1995 ha invece ritenuto, come detto, di recepire integralmente le previsioni del “pl3”.
Non è nemmeno fondata la censura riportata alla pagina 19 del ricorso, visto che un incremento di 300 abitanti in una città che ne conta circa 40.000 non rappresenta certo uno stravolgimento della pianificazione urbanistica (tanto più se tale incremento è la risultante di una pianificazione esecutiva a suo tempo regolarmente approvata e se il numero degli abitanti insediabili comprende anche quelli che si sono già insediati a seguito delle edificazioni già realizzate nel comparto).
Da quanto appena detto deriva un ridimensionamento, ovviamente dal punto di vista giuridico, di tutte le questioni relative al complesso e lungo procedimento che il Comune ha avviato a seguito della domanda di “riattivazione” della convenzione del 1975 presentata dai signori DI. Una volta stabilito che i piani di lottizzazione conservano efficacia nei limiti di cui si è detto, la domanda era accoglibile, salvi ovviamente i necessari approfondimenti che, per la verità, si sono resi indispensabili alla luce di un giudizio di inaffidabilità che l’amministrazione aveva maturato proprio nei riguardi degli unici lottizzanti originari che non avevano attuato per la loro parte il comparto. Sotto questo profilo, dunque, l’operato del Comune va giudicato addirittura favorevolmente, avendo fatto precedere il rilascio del permesso di costruire da un’approfondita analisi della situazione del comparto.
Pertanto, in parte qua il ricorso va respinto.
5. Non sono poi esatte le affermazioni contenute alle pagine 10 e 11 del ricorso, in quanto la convenzione di lottizzazione del 1975 (art. 3) prevedeva che le opere di urbanizzazione dovessero essere realizzate dal Comune, previa corresponsione dei relativi oneri da parte dei lottizzanti. Pertanto, deve ritenersi che al momento del rilascio del titolo impugnato le opere o erano state eseguite oppure esisteva l’impegno del Comune a realizzarle utilizzando le somme a tal uopo corrisposte da AR. Per quanto riguarda i lotti ex DI il problema era costituito anche dal fatto che non erano state mai cedute al Comune le aree a standard e ciò è tanto vero che questo è uno degli aspetti principali evidenziati dall’amministrazione nella nota – datata 8/7/2008 e sostanzialmente reiterativa delle medesime prescrizioni già rese note ai signori DI con nota 18/2/1999 – con cui si rendono noti gli adempimenti che AR dovrà porre in essere per poter ottenere i titoli edilizi riferiti ai lotti D1, D2 e D3.
Quanto poi alla c.d. monetizzazione delle aree a standard carenti, si osserva che:
- in generale, si tratta di istituto contemplato dall’ordinamento e applicato nella prassi amministrativa di tutti i Comuni italiani, anche se derogatorio rispetto al principio affermato dall’art. 12 del DPR n. 380/2001. Come affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione n. 6950/2010, la monetizzazione deve trovare la sua fonte legittimante nella convenzione urbanistica che disciplina il piano attuativo. Nella specie, come correttamente rilevato dal verificatore, l’art. 2 della convenzione del 1975 prevedeva espressamente tale possibilità;
- non è necessario che la monetizzazione sia richiesta dal privato, ben potendo il Comune, nell’esprimere una valutazione preventiva su un progetto non assentibile tal quale, indicare, fra le modifiche da apportare ai fini dell’approvazione, la monetizzazione di standard non altrimenti ricavabili (la giurisprudenza sostiene poi che la scelta dell’amministrazione di monetizzare aree a standard è ampiamente discrezionale – ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 824/2011). Peraltro, come in fondo è stato rilevato dagli stessi ricorrenti a pagina 22 del mezzo introduttivo, gli spazi a verde pubblico debbono essere funzionali e non ricavati in maniera fantasiosa tanto per adeguarsi formalmente al D.M. n. 1444/1968. Pertanto, laddove a causa dello sviluppo edilizio di un comparto ciò non sia possibile, è preferibile addirittura la monetizzazione. Al riguardo, poi, si deve rilevare l’inammissibilità o comunque l’infondatezza dell’impugnazione della convenzione di lottizzazione del 1975 (pagina 22 del ricorso), in quanto gli standard previsti dal piano di lottizzazione sono formalmente rispettosi della normativa vigente all’epoca;
- nel merito, poi, dalla nota 18/2/1999 risulta che le uniche carenze di aree a standard interne alla lottizzazione riguardano solo 225 mq di superficie (di cui 90 mq per verde pubblico e 135 mq per parcheggi pubblici), ossia un valore tale da non implicare tutte le catastrofiche conseguenze paventate dai ricorrenti. Per la massima parte (valore presunto £. 115.000.000) si tratta invece di aree esterne alla lottizzazione, già indicate dall’art. 2 della convenzione del 1975;
- la deliberazione di G.M. n. 820/1997 non è qualificabile ovviamente come variante al p.r.g., sia perché sono ben note le procedure a tal uopo previste dalla L.R. n. 34/1992 (e non è pensabile che la Giunta Comunale di Macerata non le conoscesse), sia perché l’atto manca di qualsivoglia elemento da cui si possa desumere la volontà della Giunta di modificare lo strumento urbanistico. Peraltro, come detto, la monetizzazione era già prevista nella convenzione di lottizzazione del 1975, per cui la Giunta ha solo fornito al dirigente del Settore Urbanistica indicazioni sul modus procedendi. In realtà, si è trattato semplicemente di un atto di “copertura” politica dell’operato del dirigente del Settore, il quale aveva evidentemente necessità, proprio per la complessità della questione, di non adottare atti in contrasto con la volontà dell’ente. Ma tutto, come si è detto al precedente punto 4., nasceva non tanto da problematiche relative ai profili più spiccatamente urbanistici, quanto dalla preoccupazione di evitare i rischi di un inadempimento della parte privata; questo è dimostrato dal fatto che la nota dirigenziale n. 38001 del 1996 si dilunga molto proprio su tali aspetti, limitandosi per il resto a riportare lo stato di attuazione del comparto in argomento.
6. Probabilmente i dubbi sulla legittimità complessiva dell’operazione scaturiscono dalla non perspicua formulazione dell’art. 55 delle NTA del vigente p.r.g. (norma che, a quanto risulta dalla verificazione, fu imposta a suo tempo dalla Regione Marche in sede di approvazione del PIno regolatore, ma senza che dalla documentazione versata in atti – né da altre fonti, come è stato accertato nel corso della discussione orale – emerga la ratio della prescrizione).
A questo riguardo, proprio la difficoltà di ricostruire la voluntas del pianificatore del 1995 rende ricevibile la presente censura, dovendosi convenire con i ricorrenti circa la non immediata lesività della norma.
7. Comunque, in relazione alla presente controversia l’incidenza dell’art. 55, quand’anche lo si volesse interpretare nel senso fatto proprio dai ricorrenti, è praticamente nulla, visto che non è in discussione fra le parti il fatto che il lotto E2 fosse già edificato al momento del rilascio del permesso di costruire impugnato.
Sotto questo profilo, non sono giuridicamente rilevanti le asserzioni di parte ricorrente circa il fatto che l’edificio AR sviluppa una cubatura superiore a quella del preesistente edificio NE; in effetti, anche a questo riguardo costituisce principio assolutamente pacifico quello per cui il proprietario di un lotto edificato può sempre sfruttare la potenzialità edificatoria residua, applicando gli indici previsti (ex multis, TAR Marche, n. 9/2009).
Nella specie, come detto, gli indici sono sempre quelli del “pl3”, visto che il vigente p.r.g. opera un rimando integrale alle previsioni del suddetto piano di lottizzazione. Il verificatore ha poi confermato che la cubatura prevista nel progetto di AR è contenuta nei limiti di quella insediabile originariamente, mentre è ovvio che in questa sede non rilevano – laddove dovessero essere accertati in futuro - eventuali difformità fra la cubatura dell’edificio che sarà effettivamente realizzato e quella assentita dal Comune con il permesso di costruire impugnato. Ciò potrà dare luogo ai procedimenti sanzionatori previsti dal T.U. n. 380/2001 (oppure all’imposizione dell’obbligo di asservire una parte degli altri lotti residui per consentire la volumetria eccedente, con conseguente riduzione dei volumi assentibili con i permessi di costruire non ancora rilasciati), ma non incide sulla validità del permesso di costruire.
8. Peraltro, proprio in ragione di quelle esigenze sostanzialistiche di cui si è detto in precedenza, il Tribunale ritiene di dover precisare che:
- apparentemente l’art. 55 sembrerebbe affermare quanto asseriscono i ricorrenti, nel senso che, decorso il periodo di vigenza legale dei piani attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del p.r.g., i lotti inedificati sono destinati a verde privato, fino all’eventuale approvazione di nuovi piani esecutivi;
- peraltro, tale interpretazione, come esattamente sostenuto dalla difesa del Comune nella memoria difensiva dell’1/3/2010, confligge logicamente con l’inclusione del “pl3” nel nuovo p.r.g., non essendo possibile ritenere che, in relazione allo stesso comparto, il p.r.g. preveda l’edificabilità e, allo stesso tempo, la destinazione a verde privato. La disposizione in parola si applica, a giudizio del Collegio, ai piani attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del p.r.g. 1995 e non conformi allo strumento generale, ai quali viene concesso di continuare ad operare solo fino alla scadenza del termine di efficacia (in questo senso, il termine decennale viene preso a riferimento solo per consentire la fissazione di un dies ad quem certo ed incontestabile, ma non per andare ad intaccare il principio generale di cui si è detto al precedente punto 4.);
- per gli altri piani, il cui contenuto è recepito integralmente anche attraverso l’individuazione grafica nelle tavole del p.r.g. (comma 3 dell’art. 55), il discorso è diverso e ciò trova conferma anche dal disposto del comma 4. A questo proposito, le controdeduzioni del consulente di parte depositate (tardivamente) il 7/4/2011 si appuntano su alcune differenze riscontrate fra le previsione del “pl3” e lo stato dei luoghi. Ma tali differenze, comunque da ritenere non molto rilevanti, non sono da addebitare a AR o ai suoi danti causa, il che è da dire soprattutto per quanto riguarda la strada di penetrazione centrale della lottizzazione, realizzata a suo tempo dal Comune. Peraltro, il paragrafo della relazione intitolato “conclusioni” contiene nuovi motivi di ricorso, non notificati alle controparti e dunque inammissibili.
9. Va poi osservato come i ricorrenti tendano ad accreditare l’idea secondo cui lo sviluppo urbanistico ed edilizio della zona in cui ricade l’intervento per cui è causa necessita della previa approvazione di un piano attuativo. Premesso che il Comune, come detto, avrebbe anche potuto, nell’esercizio del potere pianificatorio, modificare le previsioni relative alla zona “Due Fonti”, non vi era però un obbligo in tale senso e ciò in quanto:
- come riportato nella relazione del verificatore (vedasi in particolare le risposte al quesito n. 1), la lottizzazione è stata attuata per l’82% relativamente alla parte residenziale (e questo smentisce decisamente quanto affermato a pagina 4 del ricorso), per il 100% in relazione alla viabilità, per il 59% relativamente ai parcheggi e per il 76% quanto al verde pubblico. Per quanto riguarda in particolare la viabilità, costituisce una sterile lamentazione quanto affermato dai ricorrenti a pagina 25 del ricorso e ciò per il semplice fatto che il p.r.g. 1995 non prevede una viabilità diversa per il comparto, come attestato dal dirigente del settore con la più volte citata nota n. 38001 del 1996;
- con riguardo alla parte residenziale, è stato quindi ampiamente superato il limite del 12,50% di cui all’art. 2, let. b), del D.M. n. 1444/1968 (limite che, è noto, costituisce di solito il discrimen ai fini della verifica della possibilità di assentire interventi diretti nelle zone già parzialmente urbanizzate).
Come è noto, nello sviluppo urbanistico delle zone di completamento e di espansione (quale era all’epoca della primigenia approvazione del piano di lottizzazione la zona “Due Fonti”) le opere di urbanizzazione indispensabili sono le strade, perché è proprio il percorso viario a dare una fisionomia ad un comparto edificatorio ed a definire l’ordine e l’armonia dello sviluppo urbano (TAR Lecce, III, n. 961/2008). Tutte le altre e pur importanti opere di urbanizzazione (spazi a verde, parcheggi, etc.) sono conseguenti e la loro quantificazione è operata dal p.r.g. o dai piani attuativi ai quali esso eventualmente rimanda.
10. Nella specie, la viabilità del comparto è stata realizzata interamente secondo le previsioni originarie, mentre per quanto concerne le altre aree a standard si deve evidenziare che:
- la percentuale di verde pubblico ha raggiunto già un livello notevole (76%), destinato ovviamente ad aumentare allorquando saranno edificati anche i tre lotti restanti (D1, D2 e D3);
- per ciò che attiene ai parcheggi, fermo restando che anche a questo riguardo rilevano le vicende relative ai tre lotti inedificati (sul punto il verificatore ha attestato che il Comune imporrà una dotazione persino superiore a quella prevista dalla c.d. legge Tognoli – vedasi pagina 4, quesito sub 4), della relazione conclusiva), è proprio l’affermazione dei ricorrenti circa la necessità di un nuovo piano attuativo a confermare la correttezza dell’operato del Comune. In effetti, laddove avesse voluto approvare un nuovo piano esecutivo, l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della situazione concreta dell’intera zona e quindi anche dei parcheggi non previsti dalla lottizzazione “Due Fonti” ma realizzati – anche al di fuori del comparto – in esecuzione di altri progetti via via sviluppati nel tempo. Questi parcheggi non potrebbero non essere considerati in sede di nuova pianificazione, visto che la pianificazione urbanistica non deve fondarsi su una visione atomistica e parcellizzata del territorio (salvo che, ad esempio, non esistano ostacoli naturali o artificiali – quali strade a scorrimento veloce o linee ferroviarie - che separino nettamente agglomerati situati a poca distanza l’uno dall’altro).
11. Va respinta la censura con cui si sostiene l’incompletezza della pratica edilizia per non avere AR presentato la documentazione comprovante la volumetria dell’edificio abbattuto.
A tacere d’altro, il dato in questione era già in possesso del Comune, visto che lo stesso Comune aveva a suo tempo rilasciato ad NE la licenza edilizia e, dagli elaborati presentati dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (depositati in giudizio dalla difesa del Comune), risultava la volumetria dell’edificio preesistente.
Inoltre, dalla documentazione tecnica versata in atti risulta che AR utilizzerà gli stessi pali di fondazione dell’ex edificio NE, per cui anche a livello di ingombro dell’area di sedime viene mantenuta la situazione preesistente. Peraltro, una volta che siano rispettati gli indici edificatori e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici confinanti, all’interno del proprio lotto il titolare del permesso di costruire è libero di collocare gli edifici come meglio crede, né i proprietari limitrofi possono muovere lamentele vertenti sull’aspetto estetico.
AR ha poi depositato in giudizio anche la restante documentazione che i ricorrenti affermano non essere stata allegata alla domanda di rilascio del titolo (vedasi deposito del 17/2/2010).
12. E’ infondata la censura con cui si deduce la decadenza del titolo edilizio per mancato avvio dei lavori entro l’anno dal rilascio. In effetti, gli stessi ricorrenti ammettono che, alla data di proposizione del ricorso, l’edificio ex NE era stato abbattuto e questo integra un’attività edilizia che certamente rientra nella nozione di inizio lavori (visto che il progetto approvato prevedeva la previa demolizione del fabbricato preesistente). In ogni caso, i ricorrenti non hanno provato quanto asseriscono a pagina 7 del ricorso.
Costituisce sicuramente un mero errore materiale, poi, il fatto che nella comunicazione di inizio lavori sia riportata la data “20/9/2006” (poi corretta a penna in “20/9/2007”), e ciò in quanto non appare verosimile che i lavori siano iniziati prima del rilascio del titolo (22/9/2006). Per quanto riguarda invece il termine finale, AR (documento n. 12 allegato alla memoria di costituzione) ha provato di avere richiesto ed ottenuto una proroga.
Ma in ogni caso, ciò non rileverebbe ai fini della valutazione sulla legittimità del titolo edilizio, trattandosi di “sanzione” che presuppone proprio la validità del permesso di costruire (se il titolo fosse invalido dovrebbe farsi luogo piuttosto al suo annullamento d’ufficio e non alla declaratoria di decadenza).
13. Va invece dichiarata inammissibile (e comunque infondata) l’”impugnazione” della D.I.A. avente ad oggetto l’interramento della cabina elettrica fuori terra insistente sul lotto in questione e realizzata a suo tempo da NE.
Ciò non tanto in ragione della natura della dichiarazione di inizio attività (questione sulla quale, come è noto, è in corso da anni un accesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che dovrebbe trovare soluzione nella imminente decisione dell’Adunanza Plenaria, a cui la questione è stata rimessa con ordinanza n. 14/2011 della Sez. IV del Consiglio di Stato), quanto perché l’interramento della cabina elettrica, dal punto di vita giuridico, non costituisce un antecedente del permesso di costruire oggetto del presente ricorso, essendo esattamente vero il contrario: solo una volta che ha ottenuto il rilascio del titolo principale AR, per ragioni di carattere tecnico, ha ritenuto necessario spostare la cabina elettrica e, trattandosi di intervento edilizio minore, ha deciso di utilizzare la D.I.A.
In ogni caso, una volta rigettato il ricorso nella parte tesa a contestare il permesso di costruire, ne consegue l’infondatezza in parte qua del ricorso stesso (anche perché, di per sé, non sussiste alcun interesse dei ricorrenti a censurare l’intervento edilizio oggetto della D.I.A., trattandosi di intervento che non li lede in alcun modo).
14. Per tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2011
IL SEGRETARIO