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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2051/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonio Panico ed Emilia Parte_1
Di Palma;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.3.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_1
presso il Pronto Soccorso P.O. 01 del Plesso
[...]
Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno al reparto
Neurologia, con il ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere, svolgendo la sua prestazione lavorativa secondo i seguenti turni: 07.55 - 14.10,
13.55 -20,10, 19.55 - 06.55, comprensivi di festività infrasettimanali;
deduceva che, pur avendo reso prestazioni di lavoro nelle giornate festive nel periodo
1.1.2020 – 31.12.2021 meglio specificate nei conteggi allegati al ricorso e risultanti dai cedolini paga allegati in atti, l'azienda sanitaria convenuta non aveva erogato in suo favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018, né le aveva concesso giorni di riposo compensativo;
richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1505 del 25 gennaio 2021 concludeva per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del C.C.N.L. del
20/09/2001 ed ex art. 29 del C.C.N.L . 2016-2018, del personale del comparto
Sanità, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro €. 1.537,97 ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il suo diritto a godere dei riposi compensativi maturati nel periodo dedotto, come risultanti dalle buste paga, ovvero, decorso il termine di 30 giorni, dichiarare dovuto il compenso per lavoro straordinario, come quantificato nel ricorso, comunque con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La convenuta, costituitasi tardivamente in giudizio, Controparte_2
preliminarmente sollevava l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018; nel merito, deduceva di avere regolarmente retribuito le ore di straordinario festivo diurno infrasettimanale prestate nelle annualità e mensilità di cui al ricorso sul ruolo stipendiale di Maggio 2025, e che avrebbe retribuito le eventuali ore di straordinario notturno, ove effettuate e risultanti dal cartellino marcatempo, sul ruolo stipendiale di Luglio 2025.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con note scritte dell'11.11.2025, la parte ricorrente deduceva il mancato pagamento della retribuzione per lavoro festivo notturno e chiedeva quindi che la causa fosse decisa con condanna della convenuta al Controparte_2
pagamento di euro 729,30 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno, oltre ad euro 206,61 a titolo di interessi legali sulle somme versate a maggio 2025 a titolo di straordinario festivo diurno, vinte le spese di lite, da distrarsi.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 12.11.2025.
Innanzitutto è inammissibile la eccezione di prescrizione formulata dalla resistente in quanto costituitasi tardivamente in giudizio. Ad Controparte_2
ogni modo occorre evidenziare che la predetta eccezione risulta formulata con riferimento agli anni 2016-2018 che non rientrano nel thema decidendum di causa in quanto nel ricorso introduttivo gli anni per i quali si chiede il compenso maggiorato sono il 2020 e il 2021.
Ciò posto, si rileva che, come dedotto e documentato dalla Controparte_2
e ammesso dalla ricorrente, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta alla ricorrente la retribuzione a titolo di straordinario festivo diurno per l'importo richiesto con ricorso pari ad € 808,67 (anzi dalla busta paga in questione emerge il pagamento di una somma superiore a tale titolo, avendo la spontaneamente corrisposto la predetta Controparte_2
retribuzione anche per l'anno 2019 che non risulta incluso nel ricorso).
Con riferimento al predetto importo può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
Tanto premesso, come evincibile dalla predetta busta paga di maggio 2025 e dedotto dalla ricorrente con note del 11.11.2025, la , pur non Controparte_2
contestando né nell'an né nel quantum la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento della retribuzione straordinaria per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento della predetta somma che è inferiore a quella richiesta con ricorso in quanto non risulta remunerato lo straordinario festivo notturno (con la maggiorazione contrattualmente prevista del 50%).
Ciò detto, si osserva e si ribadisce che nel costituirsi in giudizio la
[...]
non ha contestato la pretesa di parte ricorrente e i fatti costitutivi CP_2
posti a fondamento della stessa, limitandosi a chiedere la cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento e di quello preannunciato per il lavoro festivo notturno (in realtà non provato).
È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna contestazione, ha ammesso sia il diritto della ricorrente alla retribuzione
(mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte della ricorrente di tale lavoro nei giorni indicati in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo) sia la correttezza degli importi richiesti a titolo di retribuzione
(che comunque appaiono rettamente quantificati con le maggiorazioni del
30% e del 50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio 2019/2021- rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno).
Pertanto, tenuto altresì conto che la nulla ha ritenuto di Controparte_2
addurre a fondamento del parziale pagamento, deve accertarsi che la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale notturno espletato dal 1.1.2020 al 31.12.2021, al pagamento della residua ed ulteriore somma di € 729,3 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. La ricorrente, così come richiesto, ha poi diritto al pagamento degli interessi legali sulle somme corrisposte a maggio 2025 a titolo di retribuzione per lavoro festivo diurno, pari -come da conteggi contenuti in ricorso- ad € 433,15 per l'anno
2020 - e ad € 375,52 per l'anno 2021, per un totale dovuto a titolo di interessi di € 77,8 (41,77 + 36,03). Il conteggio a tal fine formulato dalla ricorrente con note del 11.11.2025 non appare corretto in quanto tiene conto di annualità che non fa parte del ricorso (anno 2019) e di importi non corrispondenti a quelli richiesti con il ricorso.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale diurno per gli anni dal 2020 al
2021 per l'importo di € 808,67;
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente per lavoro festivo notturno dal 2020 al
2021 della somma di € 729,3 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento di € 77,8 a titolo di interessi legali sulle somme, per
[...]
come richieste in ricorso, corrisposte con la busta paga di maggio 2025 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario festivo diurno anni 2020-2021;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70 oltre
[...]
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Salerno, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2051/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonio Panico ed Emilia Parte_1
Di Palma;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.3.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_1
presso il Pronto Soccorso P.O. 01 del Plesso
[...]
Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno al reparto
Neurologia, con il ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere, svolgendo la sua prestazione lavorativa secondo i seguenti turni: 07.55 - 14.10,
13.55 -20,10, 19.55 - 06.55, comprensivi di festività infrasettimanali;
deduceva che, pur avendo reso prestazioni di lavoro nelle giornate festive nel periodo
1.1.2020 – 31.12.2021 meglio specificate nei conteggi allegati al ricorso e risultanti dai cedolini paga allegati in atti, l'azienda sanitaria convenuta non aveva erogato in suo favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018, né le aveva concesso giorni di riposo compensativo;
richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1505 del 25 gennaio 2021 concludeva per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del C.C.N.L. del
20/09/2001 ed ex art. 29 del C.C.N.L . 2016-2018, del personale del comparto
Sanità, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro €. 1.537,97 ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il suo diritto a godere dei riposi compensativi maturati nel periodo dedotto, come risultanti dalle buste paga, ovvero, decorso il termine di 30 giorni, dichiarare dovuto il compenso per lavoro straordinario, come quantificato nel ricorso, comunque con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La convenuta, costituitasi tardivamente in giudizio, Controparte_2
preliminarmente sollevava l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018; nel merito, deduceva di avere regolarmente retribuito le ore di straordinario festivo diurno infrasettimanale prestate nelle annualità e mensilità di cui al ricorso sul ruolo stipendiale di Maggio 2025, e che avrebbe retribuito le eventuali ore di straordinario notturno, ove effettuate e risultanti dal cartellino marcatempo, sul ruolo stipendiale di Luglio 2025.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con note scritte dell'11.11.2025, la parte ricorrente deduceva il mancato pagamento della retribuzione per lavoro festivo notturno e chiedeva quindi che la causa fosse decisa con condanna della convenuta al Controparte_2
pagamento di euro 729,30 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno, oltre ad euro 206,61 a titolo di interessi legali sulle somme versate a maggio 2025 a titolo di straordinario festivo diurno, vinte le spese di lite, da distrarsi.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 12.11.2025.
Innanzitutto è inammissibile la eccezione di prescrizione formulata dalla resistente in quanto costituitasi tardivamente in giudizio. Ad Controparte_2
ogni modo occorre evidenziare che la predetta eccezione risulta formulata con riferimento agli anni 2016-2018 che non rientrano nel thema decidendum di causa in quanto nel ricorso introduttivo gli anni per i quali si chiede il compenso maggiorato sono il 2020 e il 2021.
Ciò posto, si rileva che, come dedotto e documentato dalla Controparte_2
e ammesso dalla ricorrente, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta alla ricorrente la retribuzione a titolo di straordinario festivo diurno per l'importo richiesto con ricorso pari ad € 808,67 (anzi dalla busta paga in questione emerge il pagamento di una somma superiore a tale titolo, avendo la spontaneamente corrisposto la predetta Controparte_2
retribuzione anche per l'anno 2019 che non risulta incluso nel ricorso).
Con riferimento al predetto importo può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
Tanto premesso, come evincibile dalla predetta busta paga di maggio 2025 e dedotto dalla ricorrente con note del 11.11.2025, la , pur non Controparte_2
contestando né nell'an né nel quantum la pretesa di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento della retribuzione straordinaria per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento della predetta somma che è inferiore a quella richiesta con ricorso in quanto non risulta remunerato lo straordinario festivo notturno (con la maggiorazione contrattualmente prevista del 50%).
Ciò detto, si osserva e si ribadisce che nel costituirsi in giudizio la
[...]
non ha contestato la pretesa di parte ricorrente e i fatti costitutivi CP_2
posti a fondamento della stessa, limitandosi a chiedere la cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento e di quello preannunciato per il lavoro festivo notturno (in realtà non provato).
È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna contestazione, ha ammesso sia il diritto della ricorrente alla retribuzione
(mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte della ricorrente di tale lavoro nei giorni indicati in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo) sia la correttezza degli importi richiesti a titolo di retribuzione
(che comunque appaiono rettamente quantificati con le maggiorazioni del
30% e del 50% previste dal CCNL 2.11.2022 -triennio 2019/2021- rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno).
Pertanto, tenuto altresì conto che la nulla ha ritenuto di Controparte_2
addurre a fondamento del parziale pagamento, deve accertarsi che la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale notturno espletato dal 1.1.2020 al 31.12.2021, al pagamento della residua ed ulteriore somma di € 729,3 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. La ricorrente, così come richiesto, ha poi diritto al pagamento degli interessi legali sulle somme corrisposte a maggio 2025 a titolo di retribuzione per lavoro festivo diurno, pari -come da conteggi contenuti in ricorso- ad € 433,15 per l'anno
2020 - e ad € 375,52 per l'anno 2021, per un totale dovuto a titolo di interessi di € 77,8 (41,77 + 36,03). Il conteggio a tal fine formulato dalla ricorrente con note del 11.11.2025 non appare corretto in quanto tiene conto di annualità che non fa parte del ricorso (anno 2019) e di importi non corrispondenti a quelli richiesti con il ricorso.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale diurno per gli anni dal 2020 al
2021 per l'importo di € 808,67;
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente per lavoro festivo notturno dal 2020 al
2021 della somma di € 729,3 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento di € 77,8 a titolo di interessi legali sulle somme, per
[...]
come richieste in ricorso, corrisposte con la busta paga di maggio 2025 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario festivo diurno anni 2020-2021;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 658,70 oltre
[...]
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Salerno, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio