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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Valentina
Gigante, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6475/2015 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Russo e Simone Monaco, con questi ultimi elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via A. De Gasperi I trav. n. 13;
ATTRICE
E
(P.IVA , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Cesarano dell'avvocatura comunale e con quest'ultima elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. (CE) alla via Albana – Pal. Lucarelli;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.09.2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
il esponendo: Controparte_1
a) che, con delibera n. 26 del 29.5.1987, il Consiglio Comunale di ha Controparte_1 deliberato di procedere all'esproprio del compendio immobiliare denominato “ex ” Parte_2
(identificato al Catasto al f. - particella 1873 sub 1 e 2; particella 1874 e particelle 2614/a, 2615/a di proprietà, tra gli altri, della ricorrente per la quota di 1/6) per la realizzazione del Centro Parte_1
Direzione con opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione;
Pt_3 b) che, con atto n. 21 del 25.1.1988, il Consiglio Comunale di ha deliberato Controparte_1 di ritenere congrua ed accettare la stima del predetto complesso, come determinata dall' CP_2
in lire 6.020.000.000;
[...]
c) che, con atto n. 172 del 7.11.1988, il Consiglio Comunale di ha Controparte_1
approvato il piano economico finanziario a copertura dell'esproprio, con il connesso piano particellare grafico e descrittivo ed il progetto di ristrutturazione del compendio immobiliare in oggetto;
d) che, con decreto n. prot. 26036 dell'11.1989, il Sindaco di ha disposto, Controparte_1 in virtù delle predette delibere, l'occupazione d'urgenza di tutto il compendio immobiliare;
e) che, con sentenza n. 3371 del 20.07.2007, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2224 del 29.9.2003 (resa su giudizio promosso da
[...]
e : a) ha riconosciuto e dichiarato il diritto dei sei Pt_4 Controparte_3 CP_4
comproprietari del compendio immobiliare oggetto di procedura di esproprio ad essere risarciti: a.1) di tutti i danni subiti a seguito dell'occupazione legittima del compendio, protrattasi per sette anni dall'8.11.1989 -data di immissione in possesso- all'8.11.1996 -data di cessazione del decreto sindacale di occupazione d'urgenza-; a.2) dei danni subiti dalla successiva occupazione illegittima,
“che ha comportato con l'accessione invertita l'acquisizione da parte del Comune di CP_1
e la perdita da parte dei comproprietari di tale compendio”; b) ha liquidato i danni
[...] causati ai sei comproprietari dall'occupazione legittima in euro 151.613,99 per ognuno dei setti anni
(cioè euro 25.268,99 ciascuno) per un totale di euro 1.061.297,93 (cioè euro 176.882,98 ciascuno) oltre interessi, nonché i danni prodotti dall'occupazione legittima, conclusa con l'acquisizione da parte del Comune di S.M.C.V. e la perdita dei comproprietari del compendio, in euro 3.032.279,95, cioè in euro 505.379,99 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi;
f) che, in forza di tale sentenza, il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha emesso, in data
11.02.2009, il decreto ricognitivo. prot. 5900, trascritto, per gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c. in data 11.03.2009 ai nn. 11544 reg. gen. – 8164 reg. part., col quale è stato dichiarato estinto ogni diritto dominicale in capo ai sei comproprietari del compendio, ivi compresa la ricorrente, quindi disposta l'acquisizione dello stesso in capo all'ente comunale a titolo originario con decorrenza dall'8.11.1996;
g) che, con lettera del 22.09.2009 prot. 35746, il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto riconoscimento, con delibera del C.C. n. 45 del 23.07.2009, del debito fuori bilancio per le somme dovute, il perfezionamento a breve degli atti conseguenziali necessari per la richiesta di concessione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonché la necessità di fissare un incontro tra le parti;
h) che il Comune di S.M.C.V. non ha provveduto a corrisponderle alcunché per le causali indicate, nonostante le ripetute richieste di pagamento, da ultimo quella contenuta nella lettera di diffida e messa in mora notificata tramite l'Ufficiale Giudiziario in data 27.05.2014;
i) di avere quindi diritto a ricevere, in virtù delle causali indicate, la somma complessiva di euro
1.354.136, 29, come da prospetto di cui al ricorso.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'istante ha concluso chiedendo: “1) Accertare e dichiarare che ella istante ha diritto di ricevere dal la somma di €. 1.354.136,39 (euro Controparte_5
unmilionetrecentocinquantaquattromilacentotrentasei/39) od, in caso di contestazione di tale importo da parte avversa, la somma, maggiore o minore, che sarà calcolata in conformità di quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli con l'indicata sentenza, dal CTU, che l'On.le Giudice riterrà di nominare, per le causali innanzi indicate e spiegate;
e di conseguenza 2) condannare il
C.V. al pagamento in suo favore dell'indicata somma di €. 1.354.136,39 (euro Controparte_5
unmilionetrecentocinquantaquattromilacentotrentasei/39) od, in caso di contestazione di tale importo da parte avversa, la somma, maggiore o minore, che sarà calcolata in conformità di quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli con l'indicata sentenza per le causali innanzi indicate e spiegate;
oltre interessi di mora fino al soddisfo.”, vinte le spese con attribuzione, nonché con condanna dell' ex art. 96 co. 3 c.p.c. CP_6
Si è costituito in giudizio il il quale, con comparsa Controparte_1 tempestivamente depositata, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità della domanda, per aver la ricorrente invocato a sostegno della sua pretesa la sent. n. 337/107 della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio tra parti diverse ( , , , Parte_4 CP_4 Controparte_7 CP_8
cessionaria delle rispettive quote da parte di altri due comproprietari: e
[...] CP_9
e perciò non facente stato nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 2909 c.c. Ha altresì Controparte_10 eccepito la non operatività dell'istituto della solidarietà attiva giacché, in tema di occupazione del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del bene a più comproprietari determina l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascun comproprietario, per cui ognuno ha la possibilità di agire in giudizio autonomamente e nei limiti della propria quota di comproprietà del bene ai fini della richiesta risarcitoria connessa all'illecita vicenda ablativa. Nel merito, ha eccepito l'estinzione di ogni diritto dominicale di , deducendo all'uopo che Parte_1 la ricorrente, sin dal 1994, ha manifestato acquiescenza all'occupazione preordinata all'espropriazione, da parte del di S. Maria C.V., del compendio immobiliare denominato CP_1
(decreto di occupazione d'urgenza prot. 26036/89); procedura conclusasi nel 1994 Parte_2 con l'irreversibile trasformazione dell'immobile e con la conseguente acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio comunale. Ha pertanto evidenziato che il C.V. detiene- Controparte_5 uti dominus l'intero immobile sin dal 1994 e ciò nella totale inerzia della ricorrente, la quale, per oltre
20 anni, non solo non ha esercitato le sue potestà dominicali ma nemmeno ha reagito, come è invece accaduto per gli altri comproprietari, contro l'avvenuta acquisizione da parte del Controparte_5
ritenendo a tal riguardo satisfattiva la somma ricevuta, pari ad euro 258.228,45; ha dunque
[...]
eccepito che la ricorrente non può vantare alcun diritto di credito risultando estinto in capo alla stessa, da oltre 20 anni, ogni diritto dominicale. Sempre nel merito, ha eccepito l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, decorrendo il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene che, nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, si è verificato nell'anno 1994; sicché, in assenza di atti interruttivi, il diritto si è prescritto alla data del 31.12.1999.
Con ordinanza del 27.5.2016, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 10.11.2016 in cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la ricorrente, in considerazione dell'importo già corrisposto dal -di euro. 258.228,45- ha ridotto il totale dell'importo richiesto ad euro CP_1
1.095.907,94, proponendo inoltre, per la prima volta ed in via subordinata, azione per ingiustificato arricchimento.
Dal suo canto, l' nella prima memoria, ha precisato, con riferimento all'eccepita CP_6
prescrizione del diritto al risarcimento, che quest'ultima deve ritenersi maturata anche qualora il dies
a quo si dovesse far decorrere dal momento dell'intervenuto “provvedimento autoritativo di acquisizione sanante” n. prot. 5900 dell'11.2.2009, trascritto in Conservatoria in data 11.3.2009.
Con ordinanza del 29.5.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.4.2017, il
Giudice ha respinto l'istanza formulata dalla ricorrente ex art. 186 bis c.p.c. e ritenuto altresì la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione, fissando pertanto per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.12.2018 in considerazione del gravoso carico di ruolo.
Con istanza depositata in data 13.12.2017, ha chiesto concedersi l'ordinanza ex art. Parte_1
186 quater c.p.c., istanza poi rigettata.
A seguito di plurimi rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa, all'udienza dell'11.7.24, è stata assunta in decisione dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Tanto premesso, appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
per cui la domanda non può trovare accoglimento.
[...] Preliminarmente, giova dar conto che, all'esito di un contrasto giurisprudenziale, anche determinato dalla costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo formatasi in ordine all'interpretazione dell'art. 1 Prot. 1 Cedu, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, hanno chiarito che l'occupazione e la trasformazione del bene del privato da parte della p.a., in assenza di un decreto di esproprio (perché mai emesso o perché annullato), indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, danno luogo ad un illecito che, lungi dal determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ne determinano la responsabilità per danni. Con particolare riguardo, poi, alle fattispecie sino a quel momento ricondotte ad ipotesi di occupazione acquisitiva (fondata, come noto, sull'accessione invertita), ha chiarito che trattasi di illeciti permanenti (e non già, come da taluni sostenuto, di illeciti istantanei con effetti permanenti) che vengono a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente. Pertanto: "l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (Sez. Un. Cass. n. 735/2015; sulla prescrizione quinquennale, v. ex plurimis, Sez. Un. Cass. civ. n. 12546/1992).
Ebbene, l'attrice domanda in tal sede, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza n. 3371/2007 della
Corte di Appello di Napoli, l'indennità per l'occupazione legittima -protrattasi sino alla data del
7.11.1996- nonché il risarcimento del danno per equivalente per la perdita del bene, adducendo quale premessa l'intervenuta acquisizione appropriativa, in virtù dell'accessione invertita, del compendio immobiliare da parte del a far data dall'8.11.1996 (come Controparte_1 accertata dall'anzidetta pronuncia).
Preliminarmente, deve darsi atto dell'intervenuta estinzione del diritto al risarcimento da occupazione in quanto prescrittosi. Come pocanzi rilevato, il relativo termine di prescrizione quinquennale deve farsi decorrere dal maturare della singola annualità, di talché, in assenza di atti interruttivi, il diritto al risarcimento per l'occupazione protrattasi dall'8.11.1989 all'8.11.1996 deve ritenersi interamente prescritto alla data dell'8.11.2001 (art. 2947 c.c.).
Venendo alla domanda di risarcimento per equivalente, l'istante fonda essenzialmente la propria pretesa sulla pronuncia più volte citata del 2007, sul decreto ricognitivo dell'11.2.2009 prot. 5900, trascritto per gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c., col quale è stato dichiarato estinto ogni diritto dominicale in capo ai sei comproprietari del compendio, nonché sulla lettera del 22.09.2009 prot.
35746, con cui il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto riconoscimento, con delibera del C.C. n. 45 del 23.07.2009, del debito fuori bilancio per le somme dovute.
Ebbene, a prescindere dall'efficacia o meno della pronuncia del 2007 (che comunque non spiega alcun effetto, nemmeno riflesso, nei riguardi dell'attrice, giacché soggetto estraneo al giudizio e comunque titolare di un diritto autonomo) assume pregnante rilievo la ricostruzione fattuale prospettata in ricorso e la domanda conseguentemente svolta (sulla portata del giudicato v. art. 2909
c.c., cfr. Cass. civ. n. 10316/1992 e Cass. civ. n. 331/2017, secondo cui "va esclusa la solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, e va ravvisata l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti. Tale principio comporta, dunque, che l'accertamento contenuto in una sentenza resa tra danneggiante ed uno dei danneggiati non costituisce giudicato per gli altri. Ed, infatti, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sicché, a contrario, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, e se è bensì vero che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare, come nel caso di specie, di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge").
, nonostante l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (il ricorso introduttivo risulta Parte_1
difatti depositato in data 9 settembre 2015, dunque successivamente alla pronuncia delle Sez. Un. sopra citata, depositata il 19 gennaio 2015), assume infatti quale pacifico presupposto della richiesta risarcitoria l'acquisto, da parte della p.a. convenuta, per accessione invertita, della proprietà del compendio immobiliare in commento;
l'istante fa invero retroagire la domanda di risarcimento per equivalente al 1996 (domandando per l'effetto rivalutazione e interessi maturati da tale anno), con ciò lasciando intendere la propria volontà, tempo addietro maturata, di dismettere sin da quel momento la propria quota.
Individuando, dunque, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, il dies a quo del termine prescrizionale -quinquennale- nel momento cui risale la domanda di risarcimento per equivalente, non v'è dubbio che, alla data del 2002, anche considerata l'assenza di atti interruttivi, il credito risarcitorio si fosse già prescritto.
La nitida volontà dell'attrice di dismettere la propria quota e di ritenerla anzi pacificamente acquisita dall'ente comunale sin dal 1996 si desume anche dal decreto ricognitivo prot. 5900 dell'11.2.2009, col quale il Settore Finanziario-Patrimonio dell'ente comunale ha decretato l'estinzione di ogni diritto dominicale in capo ai comproprietari del bene denominato ex e disposto, con Parte_5 decorrenza dall'8.11.1996, l'acquisizione a titolo originario in capo al Controparte_1
Ebbene, l'attrice non solo ha prestato acquiescenza a tale provvedimento (senz'altro
[...] immediatamente conoscibile, giacché trascritto agli effetti di cui all'art. 2644 c.c.), ma vi ha altresì fondato l'odierna richiesta risarcitoria.
Pur volendo ritenere la prescrizione decorrente da tale atto ricognitivo (giacché primo atto, con effetti nei riguardi dell'istante, che chiarisce l'intervenuto acquisto del bene da parte dell'ente) comunque il diritto al risarcimento dovrebbe reputarsi estinto, risalendo la messa in mora spedita al
[...]
alla data del 27.5.2014, dunque oltre il termine di cinque anni Controparte_1 dall'emanazione dell'anzidetto provvedimento e della relativa trascrizione presso i registri immobiliari (nota di trascrizione reg. gen. n. 13544 reg part. n. 8164 avvenuta su presentazione n. 163 dell'11.3.2009;).
Alcun valore può infine ascriversi alla lettera del 22.09.2009, asseritamente trasmessa all'odierna ricorrente, con la quale il ha comunicato, in riferimento alla CP_1 Controparte_1 sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3371-2007 -ex l'approvata delibera -n. 45 Parte_2
del 23.07.2009- di riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme dovute.
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce infatti un'autonoma fonte di obbligazione ma spiega un mero effetto conformativo di un preesistente rapporto. L'art. 1988
c.c. -a norma del quale la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria- determina infatti un'astrazione meramente processuale della causa debendi che, quindi, si presume sino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. Per cui, ove risulti in giudizio dimostrato che il rapporto alla base non è mai sorto, è invalido o si è estinto, ovvero che esista altra condizione che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento, cessa ogni effetto vincolante della ricognizione del debito (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 2091/2022).
Ebbene, nel caso di specie, con delibera n. 45/2009, il ha Controparte_1
riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) d.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio
“maturato nei confronti degli ex proprietari dell'immobile ex compendio , in conseguenza Parte_2
della Corte di Appello di Napoli n. 3371/2007 del 20.07.2007, con la quale il Controparte_1 veniva condannato al risarcimento dell'indennità di occupazione per la perdita
[...] dell'immobile ex a favore degli ex proprietari per le somme a loro dovute per Parte_2
l'espropriazione della consistenza immobiliare in ragione di 1/6 ciascuno”.
Non v'è dubbio, dunque, sul fatto che siffatta delibera abbia ad oggetto una ricognizione della statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello n. 3371/2007 che, come pocanzi rilevato, non spiega alcuna efficacia nei riguardi di in quanto rimasta estranea al giudizio. Parte_1
Va altresì respinta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata e ciò per l'assorbente ragione che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., siffatta domanda è proponibile solo ove la diversa azione (in tal caso risarcitoria) si riveli carente del titolo giustificativo, restando invece preclusa ove quest'ultima sia rigettata, come avvenuto nel caso di specie, per l'intervenuta prescrizione (Sez. Un. 33954/2023).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni stante la ricorrenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (art. 92 c.p.c.; Corte Cost. n. 77/2018;
Cass. civ. n. 21157/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice
(dr.ssa Valentina Gigante)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Valentina
Gigante, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6475/2015 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Russo e Simone Monaco, con questi ultimi elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via A. De Gasperi I trav. n. 13;
ATTRICE
E
(P.IVA , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Cesarano dell'avvocatura comunale e con quest'ultima elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. (CE) alla via Albana – Pal. Lucarelli;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.09.2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
il esponendo: Controparte_1
a) che, con delibera n. 26 del 29.5.1987, il Consiglio Comunale di ha Controparte_1 deliberato di procedere all'esproprio del compendio immobiliare denominato “ex ” Parte_2
(identificato al Catasto al f. - particella 1873 sub 1 e 2; particella 1874 e particelle 2614/a, 2615/a di proprietà, tra gli altri, della ricorrente per la quota di 1/6) per la realizzazione del Centro Parte_1
Direzione con opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione;
Pt_3 b) che, con atto n. 21 del 25.1.1988, il Consiglio Comunale di ha deliberato Controparte_1 di ritenere congrua ed accettare la stima del predetto complesso, come determinata dall' CP_2
in lire 6.020.000.000;
[...]
c) che, con atto n. 172 del 7.11.1988, il Consiglio Comunale di ha Controparte_1
approvato il piano economico finanziario a copertura dell'esproprio, con il connesso piano particellare grafico e descrittivo ed il progetto di ristrutturazione del compendio immobiliare in oggetto;
d) che, con decreto n. prot. 26036 dell'11.1989, il Sindaco di ha disposto, Controparte_1 in virtù delle predette delibere, l'occupazione d'urgenza di tutto il compendio immobiliare;
e) che, con sentenza n. 3371 del 20.07.2007, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2224 del 29.9.2003 (resa su giudizio promosso da
[...]
e : a) ha riconosciuto e dichiarato il diritto dei sei Pt_4 Controparte_3 CP_4
comproprietari del compendio immobiliare oggetto di procedura di esproprio ad essere risarciti: a.1) di tutti i danni subiti a seguito dell'occupazione legittima del compendio, protrattasi per sette anni dall'8.11.1989 -data di immissione in possesso- all'8.11.1996 -data di cessazione del decreto sindacale di occupazione d'urgenza-; a.2) dei danni subiti dalla successiva occupazione illegittima,
“che ha comportato con l'accessione invertita l'acquisizione da parte del Comune di CP_1
e la perdita da parte dei comproprietari di tale compendio”; b) ha liquidato i danni
[...] causati ai sei comproprietari dall'occupazione legittima in euro 151.613,99 per ognuno dei setti anni
(cioè euro 25.268,99 ciascuno) per un totale di euro 1.061.297,93 (cioè euro 176.882,98 ciascuno) oltre interessi, nonché i danni prodotti dall'occupazione legittima, conclusa con l'acquisizione da parte del Comune di S.M.C.V. e la perdita dei comproprietari del compendio, in euro 3.032.279,95, cioè in euro 505.379,99 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi;
f) che, in forza di tale sentenza, il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha emesso, in data
11.02.2009, il decreto ricognitivo. prot. 5900, trascritto, per gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c. in data 11.03.2009 ai nn. 11544 reg. gen. – 8164 reg. part., col quale è stato dichiarato estinto ogni diritto dominicale in capo ai sei comproprietari del compendio, ivi compresa la ricorrente, quindi disposta l'acquisizione dello stesso in capo all'ente comunale a titolo originario con decorrenza dall'8.11.1996;
g) che, con lettera del 22.09.2009 prot. 35746, il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto riconoscimento, con delibera del C.C. n. 45 del 23.07.2009, del debito fuori bilancio per le somme dovute, il perfezionamento a breve degli atti conseguenziali necessari per la richiesta di concessione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonché la necessità di fissare un incontro tra le parti;
h) che il Comune di S.M.C.V. non ha provveduto a corrisponderle alcunché per le causali indicate, nonostante le ripetute richieste di pagamento, da ultimo quella contenuta nella lettera di diffida e messa in mora notificata tramite l'Ufficiale Giudiziario in data 27.05.2014;
i) di avere quindi diritto a ricevere, in virtù delle causali indicate, la somma complessiva di euro
1.354.136, 29, come da prospetto di cui al ricorso.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'istante ha concluso chiedendo: “1) Accertare e dichiarare che ella istante ha diritto di ricevere dal la somma di €. 1.354.136,39 (euro Controparte_5
unmilionetrecentocinquantaquattromilacentotrentasei/39) od, in caso di contestazione di tale importo da parte avversa, la somma, maggiore o minore, che sarà calcolata in conformità di quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli con l'indicata sentenza, dal CTU, che l'On.le Giudice riterrà di nominare, per le causali innanzi indicate e spiegate;
e di conseguenza 2) condannare il
C.V. al pagamento in suo favore dell'indicata somma di €. 1.354.136,39 (euro Controparte_5
unmilionetrecentocinquantaquattromilacentotrentasei/39) od, in caso di contestazione di tale importo da parte avversa, la somma, maggiore o minore, che sarà calcolata in conformità di quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli con l'indicata sentenza per le causali innanzi indicate e spiegate;
oltre interessi di mora fino al soddisfo.”, vinte le spese con attribuzione, nonché con condanna dell' ex art. 96 co. 3 c.p.c. CP_6
Si è costituito in giudizio il il quale, con comparsa Controparte_1 tempestivamente depositata, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità della domanda, per aver la ricorrente invocato a sostegno della sua pretesa la sent. n. 337/107 della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio tra parti diverse ( , , , Parte_4 CP_4 Controparte_7 CP_8
cessionaria delle rispettive quote da parte di altri due comproprietari: e
[...] CP_9
e perciò non facente stato nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 2909 c.c. Ha altresì Controparte_10 eccepito la non operatività dell'istituto della solidarietà attiva giacché, in tema di occupazione del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del bene a più comproprietari determina l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascun comproprietario, per cui ognuno ha la possibilità di agire in giudizio autonomamente e nei limiti della propria quota di comproprietà del bene ai fini della richiesta risarcitoria connessa all'illecita vicenda ablativa. Nel merito, ha eccepito l'estinzione di ogni diritto dominicale di , deducendo all'uopo che Parte_1 la ricorrente, sin dal 1994, ha manifestato acquiescenza all'occupazione preordinata all'espropriazione, da parte del di S. Maria C.V., del compendio immobiliare denominato CP_1
(decreto di occupazione d'urgenza prot. 26036/89); procedura conclusasi nel 1994 Parte_2 con l'irreversibile trasformazione dell'immobile e con la conseguente acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio comunale. Ha pertanto evidenziato che il C.V. detiene- Controparte_5 uti dominus l'intero immobile sin dal 1994 e ciò nella totale inerzia della ricorrente, la quale, per oltre
20 anni, non solo non ha esercitato le sue potestà dominicali ma nemmeno ha reagito, come è invece accaduto per gli altri comproprietari, contro l'avvenuta acquisizione da parte del Controparte_5
ritenendo a tal riguardo satisfattiva la somma ricevuta, pari ad euro 258.228,45; ha dunque
[...]
eccepito che la ricorrente non può vantare alcun diritto di credito risultando estinto in capo alla stessa, da oltre 20 anni, ogni diritto dominicale. Sempre nel merito, ha eccepito l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, decorrendo il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene che, nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, si è verificato nell'anno 1994; sicché, in assenza di atti interruttivi, il diritto si è prescritto alla data del 31.12.1999.
Con ordinanza del 27.5.2016, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 10.11.2016 in cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la ricorrente, in considerazione dell'importo già corrisposto dal -di euro. 258.228,45- ha ridotto il totale dell'importo richiesto ad euro CP_1
1.095.907,94, proponendo inoltre, per la prima volta ed in via subordinata, azione per ingiustificato arricchimento.
Dal suo canto, l' nella prima memoria, ha precisato, con riferimento all'eccepita CP_6
prescrizione del diritto al risarcimento, che quest'ultima deve ritenersi maturata anche qualora il dies
a quo si dovesse far decorrere dal momento dell'intervenuto “provvedimento autoritativo di acquisizione sanante” n. prot. 5900 dell'11.2.2009, trascritto in Conservatoria in data 11.3.2009.
Con ordinanza del 29.5.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.4.2017, il
Giudice ha respinto l'istanza formulata dalla ricorrente ex art. 186 bis c.p.c. e ritenuto altresì la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione, fissando pertanto per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.12.2018 in considerazione del gravoso carico di ruolo.
Con istanza depositata in data 13.12.2017, ha chiesto concedersi l'ordinanza ex art. Parte_1
186 quater c.p.c., istanza poi rigettata.
A seguito di plurimi rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa, all'udienza dell'11.7.24, è stata assunta in decisione dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Tanto premesso, appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
per cui la domanda non può trovare accoglimento.
[...] Preliminarmente, giova dar conto che, all'esito di un contrasto giurisprudenziale, anche determinato dalla costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo formatasi in ordine all'interpretazione dell'art. 1 Prot. 1 Cedu, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, hanno chiarito che l'occupazione e la trasformazione del bene del privato da parte della p.a., in assenza di un decreto di esproprio (perché mai emesso o perché annullato), indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, danno luogo ad un illecito che, lungi dal determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ne determinano la responsabilità per danni. Con particolare riguardo, poi, alle fattispecie sino a quel momento ricondotte ad ipotesi di occupazione acquisitiva (fondata, come noto, sull'accessione invertita), ha chiarito che trattasi di illeciti permanenti (e non già, come da taluni sostenuto, di illeciti istantanei con effetti permanenti) che vengono a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente. Pertanto: "l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (Sez. Un. Cass. n. 735/2015; sulla prescrizione quinquennale, v. ex plurimis, Sez. Un. Cass. civ. n. 12546/1992).
Ebbene, l'attrice domanda in tal sede, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza n. 3371/2007 della
Corte di Appello di Napoli, l'indennità per l'occupazione legittima -protrattasi sino alla data del
7.11.1996- nonché il risarcimento del danno per equivalente per la perdita del bene, adducendo quale premessa l'intervenuta acquisizione appropriativa, in virtù dell'accessione invertita, del compendio immobiliare da parte del a far data dall'8.11.1996 (come Controparte_1 accertata dall'anzidetta pronuncia).
Preliminarmente, deve darsi atto dell'intervenuta estinzione del diritto al risarcimento da occupazione in quanto prescrittosi. Come pocanzi rilevato, il relativo termine di prescrizione quinquennale deve farsi decorrere dal maturare della singola annualità, di talché, in assenza di atti interruttivi, il diritto al risarcimento per l'occupazione protrattasi dall'8.11.1989 all'8.11.1996 deve ritenersi interamente prescritto alla data dell'8.11.2001 (art. 2947 c.c.).
Venendo alla domanda di risarcimento per equivalente, l'istante fonda essenzialmente la propria pretesa sulla pronuncia più volte citata del 2007, sul decreto ricognitivo dell'11.2.2009 prot. 5900, trascritto per gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c., col quale è stato dichiarato estinto ogni diritto dominicale in capo ai sei comproprietari del compendio, nonché sulla lettera del 22.09.2009 prot.
35746, con cui il Dirigente del settore finanziario e patrimonio ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto riconoscimento, con delibera del C.C. n. 45 del 23.07.2009, del debito fuori bilancio per le somme dovute.
Ebbene, a prescindere dall'efficacia o meno della pronuncia del 2007 (che comunque non spiega alcun effetto, nemmeno riflesso, nei riguardi dell'attrice, giacché soggetto estraneo al giudizio e comunque titolare di un diritto autonomo) assume pregnante rilievo la ricostruzione fattuale prospettata in ricorso e la domanda conseguentemente svolta (sulla portata del giudicato v. art. 2909
c.c., cfr. Cass. civ. n. 10316/1992 e Cass. civ. n. 331/2017, secondo cui "va esclusa la solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, e va ravvisata l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti. Tale principio comporta, dunque, che l'accertamento contenuto in una sentenza resa tra danneggiante ed uno dei danneggiati non costituisce giudicato per gli altri. Ed, infatti, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sicché, a contrario, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, e se è bensì vero che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare, come nel caso di specie, di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge").
, nonostante l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (il ricorso introduttivo risulta Parte_1
difatti depositato in data 9 settembre 2015, dunque successivamente alla pronuncia delle Sez. Un. sopra citata, depositata il 19 gennaio 2015), assume infatti quale pacifico presupposto della richiesta risarcitoria l'acquisto, da parte della p.a. convenuta, per accessione invertita, della proprietà del compendio immobiliare in commento;
l'istante fa invero retroagire la domanda di risarcimento per equivalente al 1996 (domandando per l'effetto rivalutazione e interessi maturati da tale anno), con ciò lasciando intendere la propria volontà, tempo addietro maturata, di dismettere sin da quel momento la propria quota.
Individuando, dunque, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, il dies a quo del termine prescrizionale -quinquennale- nel momento cui risale la domanda di risarcimento per equivalente, non v'è dubbio che, alla data del 2002, anche considerata l'assenza di atti interruttivi, il credito risarcitorio si fosse già prescritto.
La nitida volontà dell'attrice di dismettere la propria quota e di ritenerla anzi pacificamente acquisita dall'ente comunale sin dal 1996 si desume anche dal decreto ricognitivo prot. 5900 dell'11.2.2009, col quale il Settore Finanziario-Patrimonio dell'ente comunale ha decretato l'estinzione di ogni diritto dominicale in capo ai comproprietari del bene denominato ex e disposto, con Parte_5 decorrenza dall'8.11.1996, l'acquisizione a titolo originario in capo al Controparte_1
Ebbene, l'attrice non solo ha prestato acquiescenza a tale provvedimento (senz'altro
[...] immediatamente conoscibile, giacché trascritto agli effetti di cui all'art. 2644 c.c.), ma vi ha altresì fondato l'odierna richiesta risarcitoria.
Pur volendo ritenere la prescrizione decorrente da tale atto ricognitivo (giacché primo atto, con effetti nei riguardi dell'istante, che chiarisce l'intervenuto acquisto del bene da parte dell'ente) comunque il diritto al risarcimento dovrebbe reputarsi estinto, risalendo la messa in mora spedita al
[...]
alla data del 27.5.2014, dunque oltre il termine di cinque anni Controparte_1 dall'emanazione dell'anzidetto provvedimento e della relativa trascrizione presso i registri immobiliari (nota di trascrizione reg. gen. n. 13544 reg part. n. 8164 avvenuta su presentazione n. 163 dell'11.3.2009;).
Alcun valore può infine ascriversi alla lettera del 22.09.2009, asseritamente trasmessa all'odierna ricorrente, con la quale il ha comunicato, in riferimento alla CP_1 Controparte_1 sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3371-2007 -ex l'approvata delibera -n. 45 Parte_2
del 23.07.2009- di riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme dovute.
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce infatti un'autonoma fonte di obbligazione ma spiega un mero effetto conformativo di un preesistente rapporto. L'art. 1988
c.c. -a norma del quale la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria- determina infatti un'astrazione meramente processuale della causa debendi che, quindi, si presume sino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. Per cui, ove risulti in giudizio dimostrato che il rapporto alla base non è mai sorto, è invalido o si è estinto, ovvero che esista altra condizione che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento, cessa ogni effetto vincolante della ricognizione del debito (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 2091/2022).
Ebbene, nel caso di specie, con delibera n. 45/2009, il ha Controparte_1
riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) d.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio
“maturato nei confronti degli ex proprietari dell'immobile ex compendio , in conseguenza Parte_2
della Corte di Appello di Napoli n. 3371/2007 del 20.07.2007, con la quale il Controparte_1 veniva condannato al risarcimento dell'indennità di occupazione per la perdita
[...] dell'immobile ex a favore degli ex proprietari per le somme a loro dovute per Parte_2
l'espropriazione della consistenza immobiliare in ragione di 1/6 ciascuno”.
Non v'è dubbio, dunque, sul fatto che siffatta delibera abbia ad oggetto una ricognizione della statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello n. 3371/2007 che, come pocanzi rilevato, non spiega alcuna efficacia nei riguardi di in quanto rimasta estranea al giudizio. Parte_1
Va altresì respinta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata e ciò per l'assorbente ragione che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., siffatta domanda è proponibile solo ove la diversa azione (in tal caso risarcitoria) si riveli carente del titolo giustificativo, restando invece preclusa ove quest'ultima sia rigettata, come avvenuto nel caso di specie, per l'intervenuta prescrizione (Sez. Un. 33954/2023).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni stante la ricorrenza di una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (art. 92 c.p.c.; Corte Cost. n. 77/2018;
Cass. civ. n. 21157/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice
(dr.ssa Valentina Gigante)