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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15566/2025
Il Giudice ZI CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI NATALE FRANCESCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_1
PIA TERESA resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.4.2025, ha adito questo Tribunale Parte_1 per contestare la missiva in data 30.9.2024, con cui l'ente previdenziale la CP_1 notiziava dell'esistenza di un indebito a suo carico pari a euro 2313,28.
La difesa contesta, in particolare, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, a fronte della mancata mala fede della propria assistita e, in ogni caso, la violazione, parte di , dell'art. 35, comma 8, dl.297/2008. CP_1
Si è costituita eccependo la ripetibilità della somma richiesta, ex. art. 2033 CP_1
c.c. e l'onere, incombente alla parte, di dimostrare la ragione del suo credito.
L'ente, nel merito, contesta il superamento, da parte della , dei limiti Pt_1 reddituali stabiliti, per il periodo in esame, per il godimento delle prestazioni in esame..
Il giudice, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
Va innanzitutto premesso, per recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent.
n. 13915 del 20.5.2021).
Pag. 2 di 5 La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 (cui si fa riferimento ex art. 118, disp. att. c.p.c.), ritiene, in materia, che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004,
n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass.
1446/2008; Cass. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che
Pag. 3 di 5 dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass.
28771/2018). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica
(Cass. 28771/2018). Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già Controparte_2 conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte
d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023).
A fronte delle considerazioni che precedono, il provvedimento di ripetizione di indebito per ragioni collegate al reddito – impugnato con l'odierno ricorso dalla ricorrente- e la conseguente pretesa restitutoria avanzata da risultano infondati, CP_1 trattandosi di somme erogate in epoca antecedente ( luglio 2022-luglio 2024) alla comunicazione di accertamento dell'asserito indebito da parte di (30 settembre CP_1
2024).
Va, in ogni caso, esclusa, nel caso di specie, la sussistenza del dolo in capo alla ricorrente posto che la stessa, oltre a non aver celato o alterato i redditi via via percepiti, si è vista revocare la sua pensione di invalidità civile sulla scorta della verifica del reddito del 2021, effettuata attraverso la sua proiezione per gli anni
Pag. 4 di 5 successivi, in violazione del precetto di cui all'art. 35 com. 8 del d.l. 297/2008, senza alcuna concreta verifica dei redditi da lei percepiti e dichiarati negli anni successivi.
La ricorrente ha, altresì, documentato, che i redditi percepiti nel 2023 non hanno superato i limiti stabiliti dalla legge ( euro 11.003,00 di reddito inferiore al limite massimo individuato per tale anno in euro 19461,12).
, per contestare tale dato, ha irritualmente sommato il reddito di locazione del CP_1
2023 con quello della pensione del 2024 in proiezione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 35 com. 8 cit.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari a euro 2313,28 condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla CP_1 ricorrente le spese processuali liquidate in € 800,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma,24/10/2025
Il Giudice
ZI CA
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15566/2025
Il Giudice ZI CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI NATALE FRANCESCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_1
PIA TERESA resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.4.2025, ha adito questo Tribunale Parte_1 per contestare la missiva in data 30.9.2024, con cui l'ente previdenziale la CP_1 notiziava dell'esistenza di un indebito a suo carico pari a euro 2313,28.
La difesa contesta, in particolare, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, a fronte della mancata mala fede della propria assistita e, in ogni caso, la violazione, parte di , dell'art. 35, comma 8, dl.297/2008. CP_1
Si è costituita eccependo la ripetibilità della somma richiesta, ex. art. 2033 CP_1
c.c. e l'onere, incombente alla parte, di dimostrare la ragione del suo credito.
L'ente, nel merito, contesta il superamento, da parte della , dei limiti Pt_1 reddituali stabiliti, per il periodo in esame, per il godimento delle prestazioni in esame..
Il giudice, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
Va innanzitutto premesso, per recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent.
n. 13915 del 20.5.2021).
Pag. 2 di 5 La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 (cui si fa riferimento ex art. 118, disp. att. c.p.c.), ritiene, in materia, che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004,
n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass.
1446/2008; Cass. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che
Pag. 3 di 5 dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass.
28771/2018). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica
(Cass. 28771/2018). Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già Controparte_2 conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte
d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023).
A fronte delle considerazioni che precedono, il provvedimento di ripetizione di indebito per ragioni collegate al reddito – impugnato con l'odierno ricorso dalla ricorrente- e la conseguente pretesa restitutoria avanzata da risultano infondati, CP_1 trattandosi di somme erogate in epoca antecedente ( luglio 2022-luglio 2024) alla comunicazione di accertamento dell'asserito indebito da parte di (30 settembre CP_1
2024).
Va, in ogni caso, esclusa, nel caso di specie, la sussistenza del dolo in capo alla ricorrente posto che la stessa, oltre a non aver celato o alterato i redditi via via percepiti, si è vista revocare la sua pensione di invalidità civile sulla scorta della verifica del reddito del 2021, effettuata attraverso la sua proiezione per gli anni
Pag. 4 di 5 successivi, in violazione del precetto di cui all'art. 35 com. 8 del d.l. 297/2008, senza alcuna concreta verifica dei redditi da lei percepiti e dichiarati negli anni successivi.
La ricorrente ha, altresì, documentato, che i redditi percepiti nel 2023 non hanno superato i limiti stabiliti dalla legge ( euro 11.003,00 di reddito inferiore al limite massimo individuato per tale anno in euro 19461,12).
, per contestare tale dato, ha irritualmente sommato il reddito di locazione del CP_1
2023 con quello della pensione del 2024 in proiezione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 35 com. 8 cit.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari a euro 2313,28 condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla CP_1 ricorrente le spese processuali liquidate in € 800,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma,24/10/2025
Il Giudice
ZI CA
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