Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3498 del 2025, proposto da
UN IN S.r.l. in proprio e quale mandataria dell’ATI costituenda con le imprese IN S.r.l., Crc ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B323C93355, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della decisione del RUP mediante la quale - giusta quanto indicato nel verbale n. 8 del 28.01.2025 - è stata disposta l'esclusione dell'ATI ricorrente dal lotto 1 della procedura aperta “Affidamento, in quattro lotti, del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al C.d.S. e alle leggi, regolamenti di competenza della polizia locale, comprensivo dei servizi di notificazione tramite PEC, delle forniture accessorie” CIG B323C93355;
2) del richiamato verbale della Commissione di gara n. 8 del 28.01.2025;
3) della determina dirigenziale n. 81 del 18.06.2025 con la quale il RUP - sulla base dell'assenza di domande di partecipazione o di offerte appropriate per il lotto 1 - ha dichiarato deserta la procedura ed ha deciso di avviare una procedura negoziata (CIG: B76056A78A);
4) di tutti gli atti della procedura negoziata di cui al punto 3 (CIG: B76056A78A);
5) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determina dirigenziale n. 10 del 16.09.2024, il Comune di Napoli avviava una procedura aperta, ex art. 71 del d. l.vo n. 36 del 2023 (d’ora innanzi, anche CCP) per “l’affidamento, in quattro lotti, del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al C.d.S. e alle legge, regolamenti di competenza della polizia locale, comprensivo dei servizi di notificazione tramite messo comunale e PEC, delle forniture accessorie (lotto 1 – CIG B323C93355); del servizio di notificazione, sul territorio nazionale esclusa la Regione Campania, ai sensi della l. 890/1982 (lotto 2 – CIG B323C900DC); del servizio di notificazione, sul territorio della Regione Campania escluso il territorio del Comune di Napoli e comprensivo del recapito, sul territorio del Comune di Napoli, delle comunicazioni (CAN, CAD) inerenti il procedimento di notifica tramite messo comunale del Comune di Napoli (lotto 3 – CIG B323C92282); del servizio di notificazione tramite raccomandata internazionale a/r delle sanzioni a carico di soggetti residenti o aventi sede all’estero (lotto 4 – CIG B323C911AF)”.
Per tutti i quattro lotti, il criterio prescelto per l’individuazione della migliore proposta era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del CCP.
In relazione al lotto n. 1, CIG B323C93355, di importo pari ad € 17.599.430,96, il disciplinare di gara (all. n. 1) individuava in 63 punti il minimo che doveva essere raggiunto dai singoli concorrenti come soglia di sbarramento, in relazione all’offerta tecnica, per superare la fase di attribuzione del relativo punteggio e poter così proseguire il confronto sul piano economico.
L’art. 18.2 del disciplinare di gara, inoltre, dopo aver specificato che, per quanto attiene alle valutazioni quantitative: “A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Q” delle tabelle riportate al precedente Art. 18.1, la Commissione attribuirà, in ragione degli impegni assunti dai diversi operatori economici nelle proprie offerte tecniche, un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula riportata nella riga di riferimento di ciascun criterio/sub-criterio ” e, con riferimento alla valutazione discrezionale, che: “ A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” delle tabelle riportate al precedente Art. 18.1, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario ”, stabiliva che “I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti di ponderazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. I coefficienti definitivi si ottengono rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. Nel caso di una sola offerta non si calcola la media definitiva .”
Ciò posto, per il lotto n. 1 presentavano domanda di partecipazione solo due ATI costituende: l’ATI
ricorrente e l’ATI con mandataria in pectore LE S.p.a.
L’ATI ricorrente veniva esclusa dalla procedura, poiché la sua offerta tecnica aveva conseguito un punteggio complessivo inferiore alla soglia di sbarramento posta a 63,000 punti. Nella seduta pubblica del 28.01.2025, giusta verbale n. 8, infatti, il Comune, preso atto che il punteggio conseguito dall’offerta tecnica del costituendo TI UN IN RL/IN RLRC ST RL, era inferiore alla soglia di sbarramento, pari a 63,000, prevista al medesimo art. 18.1.1 del Disciplinare di Gara, procedeva all’esclusione del predetto concorrente, dandone contestuale comunicazione tramite piattaforma telematica.
Veniva esclusa dalla gara anche la LE s.p.a., per assenza di un requisito di partecipazione.
In data 15.02.2025, la UN IN S.r.l. inoltrava alla stazione appaltante una prima istanza di accesso agli atti (all. n. 3), nella quale chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia dei “verbali della commissione di valutazione, anche in seduta riservata e degli atti e verbali relativi alla procedura di gara, relativi all’esame della sua offerta tecnica, dal quale si potessero evincere i procedimenti per l’assegnazione dei punteggi ai singoli sub-criteri, al fine di verificare la congruità dell’attribuzione del punteggio tecnico, nonché alle offerte tecniche delle ditte che hanno conseguito un punteggio ed una valutazione superiore alla soglia di sbarramento, con i relativi atti e verbali di valutazione, al fine di poter effettuare un confronto comparativo sui criteri di assegnazione del punteggio”.
In data 18.02.2025, l’ATI ricorrente riceveva, dalla stazione appaltante, una comunicazione per mezzo della quale veniva informata che l’ostensione dei documenti richiesti era differita e sarebbe
stata possibile, solo dopo la comunicazione digitale di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 90 CCP (all.
n. 4).
La ricorrente presentava una seconda domanda di accesso, ai sensi dell’art. 35 e ss. del d. l.vo n. 36 del 2023, dell’art. 22 l. 241/1990 e dell’art. 27 del disciplinare (all. n. 5), nella quale chiedeva di ottenere copia anche della documentazione amministrativa presentata da tutti i partecipanti alla procedura di affidamento del lotto 1, al fine di verificare la loro regolarità e corrispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Anche rispetto a tale seconda domanda, in data 3.06.2025, la stazione appaltante rispondeva che, in ragione di quanto prescritto dall’art. 35, comma 2, lett. b del CCP, l’accesso doveva essere differito ad un momento successivo all’aggiudicazione.
Con determina n. 81 del 18.06.2025, il Comune prendeva atto dell’assenza di domande di partecipazione o di offerte appropriate per il Lotto 1 e, con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n.1 del 18.06.2025, procedeva ad indire, ai sensi dall’art. 76, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata, previa indagine di mercato per l’affidamento dei relativi servizi e forniture.
Con nota pg/2025/619636 del 09.07.2025, il Comune disponeva l’accoglimento parziale della richiesta di accesso presentata dalla UN IN RL, limitatamente alla documentazione amministrativa presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da LE PA (mandataria), LA RL e SO PA (mandanti), nell’ambito del Lotto 1 ed ai verbali di gara pubblici e riservati, fino al verbale n. 8 del 28.01/2025.
Seguivano due nuove istanze di accesso, presentate dalla ricorrente, rispettivamente, in data 26.06.2025 e in data 1.07.2025.
Ciò premesso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, con il quale veniva esclusa dalla gara, e la determina n. 81/25, deducendo che il Comune, una volta dichiarata la gara deserta, avrebbe dovuto riammetterla alla gara e le avrebbe dovuto assegnare il punteggio massimo per tutte quelle componenti della sua offerta tecnica (quantitative e discrezionali) che precedentemente le erano state assegnate, sulla base del confronto con l’offerta tecnica dell’ATI LE S.p.A. Se questo fosse avvenuto, l’ATI ricorrente avrebbe matematicamente superato la soglia minima di 63 punti e si sarebbe aggiudicata la procedura. La mancata riammissione dell’ATI ricorrente contrastava non solo con le previsioni della legge di gara, ma anche con i principi del risultato e dell’accesso al mercato, di cui agli artt. 1 e 3 del codice dei contratti pubblici e con il principio generale di non aggravamento dell’azione amministrativa. Anche la scelta di dare avvio ad una procedura negoziata doveva considerarsi illegittima, in quanto la gara non poteva ancora ritenersi deserta, nel momento in cui la ricorrente poteva ancora contestare, in via giurisdizionale, la sua esclusione per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli rilevando che l’esclusione del TI LE (disposta in sede di verifica dei requisiti, dopo che la medesima era stata individuata come prima in graduatoria) non avrebbe determinato alcuna conseguenza, rispetto all’assegnazione dei punteggi
discrezionali in favore del ricorrente.
UN ha replicato alle eccezioni del Comune, insistendo per l’accoglimento del ricorso, chiedendo disporsi la riunione del presente giudizio con quello proposto da LE avverso il provvedimento che ne aveva disposto l’esclusione della gara.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 5.11.2025, sollevava profili di possibile tardività ed inammissibilità del ricorso; la ricorrente aveva avuto conoscenza del provvedimento di esclusione dalla gara, già in data 28.01.2025; la delibera comunale n. 1 dl 18.06.2025 non era stata impugnata; la memoria depositata dalla ricorrente in data 20 ottobre 2025 conteneva un motivo di impugnazione che sarebbe stato tardivo.
Replicavano UN ed il Comune di Napoli.
Alla udienza pubblica del 3.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto, per le considerazioni che seguono.
Procedendo in via preliminare all’esame dei profili di possibile tardività del ricorso, sollevati dal Collegio ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a, si osserva che non è controverso che, in data 28.01.2025, la ricorrente ha ricevuto dalla stazione appaltante la comunicazione (all. n. 2 al ricorso) di essere stata esclusa dalla procedura; la ricorrente veniva anche informata delle ragioni di tale esclusione, consistenti nel fatto che la sua offerta tecnica aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 62,212, inferiore alla soglia di sbarramento posta, dalla legge di gara, a 63,000 punti. Orbene, la ricorrente deduce di aver ricevuto solo in data 24.06.2025, una parte delle informazioni richieste in sede di accesso agli atti di gara e di avere in tal modo potuto, solo a seguito di tale parziale ostensione, contestare la sua esclusione.
Tali deduzioni circa la tempestività del ricorso appaiono condivisibili, in quanto il Comune ha effettivamente posticipato l’ostensione degli atti che la ricorrente aveva richiesto in sede di accesso; il Comune, invero, con la nota di riscontro n. 619636 del 9.07.2025, facendo seguito alla comunicazione del 24.06 2025, menzionata dalla ricorrente, ha osteso una parte della documentazione concernente gli atti di gara, rendendo conoscibile la documentazione amministrativa facente parte della offerta tecnica, presentata dal costituendo TI LE nell’ambito del Lotto 1 ed i verbali di gara pubblici e riservati fino al verbale n. 8, così consentendo alla ricorrente di agire in giudizio avverso il provvedimento di esclusione (v. nota n. 619636 del 9.07.2025).
Con riferimento, invece, alla mancata impugnazione della determina dirigenziale n. 1 del 18.06.2024 - effettivamente menzionata solo nella relazione n. 646615/25 depositata in giudizio dall’Avvocatura comunale - la ricorrente osserva che trattasi della determina a contrarre, che ha dato l’avvio alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui al CIG: B76056A78A; in quanto atto interno alla procedura, la stessa non è lesiva e quindi non impugnabile.
In merito, il Collegio non può che prendere atto di tale asserzione, non avendo il Comune efficacemente controdedotto né depositato la determina in esame.
Da ultimo, s’osserva, ad un più approfondito esame, che l’argomento, prospettato dal Collegio nell’ordinanza ex art. 73 co. 3 c.p.a., concernente la lettera d’invito-disciplinare di gara, inoltrata agli operatori economici il 13.10.2025, la quale sarebbe illegittima per non aver previsto la costituzione di una Commissione di gara ed aver affidato al RUP le valutazioni in precedenza affidate alla Commissione, non risulta riferita agli atti impugnati.
Passando, quindi, all’esame del merito del ricorso, occorre rilevare che l’art.18.2 del Disciplinare di gara ha stabilito, per i criteri attinenti alla valutazione discrezionale (D), che “ I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti di ponderazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. I coefficienti definitivi si ottengono rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. Nel caso di una sola offerta non si calcola la media definitiva .”
In applicazione di tale previsione di gara, come evidenziato a pagina 10 del verbale della seduta riservata della Commissione di gara n.7 del 07.01.2025 (allegato 5 alla memoria del Comune), l’offerta presentata dal costituendo TI UN IN RL (mandataria)RC ST RL IN RL (mandanti) ha conseguito un punteggio complessivo, senza “riparametrazione”, pari a 59,820, che è risultato inferiore alla soglia di sbarramento di 63,000 prevista per il Lotto 1 dall’art.18.1.1 del Disciplinare.
Tale modus procedendi del Comune appare corretto e conforme alla legge di gara.
Ed invero, la ricorrente prospetta la tesi secondo cui, in presenza di una sola offerta - vista l’esclusione della LE s.p.a. - le si sarebbe dovuto assegnare il punteggio massimo per tutte le componenti quantitative e discrezionali che, in presenza di due o più offerte, sarebbero state oggetto di valutazione comparativa, attraverso il processo di “riparametrazione”, descritto dal medesimo art. 18.2. Tale tesi, tuttavia, non trova il conforto della lex specialis , dalla quale al contrario si ricava che, in caso di una sola offerta ammessa, non si sarebbe proceduto alla “riparametrazione” delle valutazioni dei punteggi discrezionali. In tali casi, dunque, i punteggi conseguiti dall’unica offerta ammessa sarebbero risultati dalla “ media dei coefficienti di ponderazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all’offerta ”, in relazione a ciascun criterio e sub-criterio previsto quale valutazione discrezionale.
Come osservato efficacemente dal Comune, quindi, il meccanismo auspicato dalla ricorrente, oltre a non essere previsto nel Disciplinare di gara, avrebbe anche avuto, come illogica conseguenza, il superamento, quasi matematico, della soglia di sbarramento e l’attribuzione automatica, all’unica offerta valutata, di ben 59 punti, corrispondenti ai punteggi massimi previsti per i criteri attinenti alla valutazione discrezionale (D), nella Tabella 13 Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’Offerta Tecnica - Lotto1, riportata all’art. 18.1.1 del Disciplinare di Gara.
Il che avrebbe oltremodo frustato e vanificato la previsione stessa della c.d. soglia di sbarramento voluta dal bando.
In conseguenza di ciò, l’operato del Comune risulta legittimo. Con Disposizione dirigenziale n. 81 del 18.06.2025, infatti, il Comune ha preso atto dell’assenza di domande di partecipazione o di offerte appropriate per il Lotto 1 e, con successiva Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa, n. 1 del 18.06.2025, ha proceduto ad indire, ai sensi dall’art. 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi e forniture già oggetto del Lotto 1 della procedura di gara, aperta e avviata con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 10.
L’art. 76 copra citato, invero, consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, non solo nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ma anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.
In conclusione, il ricorso risulta infondato e come tale va respinto.
La peculiarità e novità delle questioni giustificano, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RI LU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | LO NI |
IL SEGRETARIO