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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 931/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 931/2024; promossa da: (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Maria Bianchini;
(ricorrente) e da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_2 dall'avv. Angiolina Casbarro;
(resistente) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: mantenimento della prole maggiore di età; Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, (18/08/2005) – premesso di Parte_1 frequentare, con profitto, la facoltà di architettura presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II” e di essere aiutato economicamente dalla nonna paterna, presso cui risiede – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la di lui madre, (già da tempo Parte_2 allontanatasi dal nucleo familiare a seguito del decesso del marito, padre del ricorrente, avvenuto in data 30/10/2022), chiedendo la previsione, a suo carico, dell'obbligo di versare un contributo, per il proprio mantenimento, pari ad € 300,00, oltre alle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio , allegando: Parte_2
- in primo luogo, di essersi allontanata, a suo tempo, e a seguito del decesso del marito, dalla casa coniugale a causa dei propri problemi di salute (essendo, purtroppo, affetta da sclerosi multipla e, pertanto, invalida al lavoro al 100%), che l'hanno costretta a trasferirsi presso il proprio padre al fine di ricevere la necessaria assistenza, non essendo, ella, in grado di Per_ Per prendersi cura dei propri figli ed (di età, rispettivamente, pari a 20, 18 e Pt_1 17 anni), che venivano affidati, di fatto, alle cure della nonna paterna presso cui gli stessi, anche attualmente, vivono e risiedono;
- in secondo luogo, di avere, attualmente, un'esposizione debitoria pari ad € 50.000,00, a causa di debiti contratti dal defunto marito, e di non essere, quindi, in grado di contribuire economicamente al mantenimento del figlio il quale, peraltro, ha, in ogni caso, la Pt_1 possibilità di accedere ad una borsa di studio in ambito universitario. La resistente ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda, rimettendosi, tuttavia, in via subordinata, alle determinazioni del Tribunale. Designato il giudice relatore ed acquisito il parere, favorevole alla domanda, del pubblico ministero, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione delle stesse. All'udienza di audizione delle parti, il giudice ha formulato una proposta conciliativa (con previsione del versamento, da parte della resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, di un assegno mensile pari ad € 150,00 da corrispondersi, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore del ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2025), che è stata accettata da entrambe le parti, salva la regolamentazione delle spese straordinarie (che il ricorrente ha chiesto essere poste, anch'esse, separatamente, ad esclusivo carico della resistente, laddove, invece, quest'ultima ha chiesto che le stesse debbano intendersi ricomprese nell'assegno mensile pari ad € 150,00). Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale della stessa, nel corso della quale (e con successiva istanza) il ricorrente ha, altresì, rappresentato l'esigenza del giovane (nell'ottica di accedere alla borsa di studio) di ottenere l'“ISEE universitario”, per ottenere il quale si renderebbe, tuttavia, necessaria la presentazione di apposita documentazione da parte della madre (risultando il giovane, ai fini ISEE, ancora facente parte del nucleo familiare della propria madre), la quale avrebbe assunto un atteggiamento non collaborativo in tal senso, chiedendo, pertanto, al Tribunale l'adozione degli opportuni provvedimenti.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sull'assegno ordinario di mantenimento. Deve essere accolta la domanda principale del ricorrente, con previsione, a carico della resistente, dell'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (maggiorenne Pt_1 ma non indipendentemente economicamente), un assegno mensile pari ad € 150,00, stante l'accordo in tal senso raggiunto dalle stesse parti a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice e stante, del resto, lo spontaneo adempimento di tale obbligo da parte della resistente, la quale ha già iniziato a versare le relative rate mensili. Deve, quindi, essere posto, a carico di , l'obbligo di versare, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento di direttamente in suo favore e con decorrenza dal Parte_1 gennaio 2025, l'importo mensile pari ad € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici I.S.T.A.T.
Sulle spese straordinarie. Le spese straordinarie – non espressamente regolamentate nella proposta conciliativa del giudice – seguono la stessa regolamentazione del mantenimento ordinario e, pertanto, devono, del pari, essere poste a carico di , nella misura del 100% (in quanto genitore unico). Parte_2 Le stesse – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – dovranno, peraltro, essere previamente concordate tra il figlio maggiorenne e il genitore obbligato.
Sull'“ISEE universitario”. Si osserva, al riguardo, che l'art. 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevede:
- al co. 1, che “ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi”; - al co. 2, che “in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti, cumulativamente richiesti:
o residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
o presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 68/2012”. Nel caso di specie, il ricorrente risiede presso l'abitazione della nonna paterna e, tuttavia, non gode, in quanto (pacificamente) non indipendente economicamente, di una “adeguata capacità di reddito”, di talché egli, ai fini del calcolo dell'ISEE universitario, deve essere considerato come facente parte del nucleo familiare della madre. Deve, quindi, essere rigettata l'ulteriore domanda del ricorrente – peraltro, in radice, inammissibile, in quanto formulata solo in sede di discussione orale della causa ed ulteriormente specificata con istanza successiva alla rimessione della causa al Collegio per la decisione – volta ad ottenere l'adozione degli opportuni provvedimenti affinché il ricorrente non sia inserito, ai fini dell'ISEE universitario, all'interno del nucleo familiare della madre trattandosi di inserimento previsto per legge, ben potendosi, peraltro, il ricorrente attivare personalmente presso le pubbliche amministrazioni competenti per l'ottenimento dell'ISEE universitario (e fermo restando l'obbligo della resistente di prestare fattiva collaborazione in tal senso, ove necessaria).
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante:
- da un lato, l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla domanda principale, in applicazione, quindi, del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.;
- dall'altro lato, la soccombenza reciproca in ordine alle restanti domande (spese straordinarie e ISEE universitario).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 931/2024, così provvede:
• Pone a carico di , l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio direttamente in suo favore e con decorrenza Parte_1 dal gennaio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile pari ad € 150,00 (oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.), con ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di (classificate secondo il protocollo in uso Parte_1 presso il Tribunale di Milano), e da previamente concordarsi tra le parti, a carico esclusivamente di;
Parte_2
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 931/2024; promossa da: (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Maria Bianchini;
(ricorrente) e da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_2 dall'avv. Angiolina Casbarro;
(resistente) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: mantenimento della prole maggiore di età; Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, (18/08/2005) – premesso di Parte_1 frequentare, con profitto, la facoltà di architettura presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II” e di essere aiutato economicamente dalla nonna paterna, presso cui risiede – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la di lui madre, (già da tempo Parte_2 allontanatasi dal nucleo familiare a seguito del decesso del marito, padre del ricorrente, avvenuto in data 30/10/2022), chiedendo la previsione, a suo carico, dell'obbligo di versare un contributo, per il proprio mantenimento, pari ad € 300,00, oltre alle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio , allegando: Parte_2
- in primo luogo, di essersi allontanata, a suo tempo, e a seguito del decesso del marito, dalla casa coniugale a causa dei propri problemi di salute (essendo, purtroppo, affetta da sclerosi multipla e, pertanto, invalida al lavoro al 100%), che l'hanno costretta a trasferirsi presso il proprio padre al fine di ricevere la necessaria assistenza, non essendo, ella, in grado di Per_ Per prendersi cura dei propri figli ed (di età, rispettivamente, pari a 20, 18 e Pt_1 17 anni), che venivano affidati, di fatto, alle cure della nonna paterna presso cui gli stessi, anche attualmente, vivono e risiedono;
- in secondo luogo, di avere, attualmente, un'esposizione debitoria pari ad € 50.000,00, a causa di debiti contratti dal defunto marito, e di non essere, quindi, in grado di contribuire economicamente al mantenimento del figlio il quale, peraltro, ha, in ogni caso, la Pt_1 possibilità di accedere ad una borsa di studio in ambito universitario. La resistente ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda, rimettendosi, tuttavia, in via subordinata, alle determinazioni del Tribunale. Designato il giudice relatore ed acquisito il parere, favorevole alla domanda, del pubblico ministero, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione delle stesse. All'udienza di audizione delle parti, il giudice ha formulato una proposta conciliativa (con previsione del versamento, da parte della resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, di un assegno mensile pari ad € 150,00 da corrispondersi, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente in favore del ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2025), che è stata accettata da entrambe le parti, salva la regolamentazione delle spese straordinarie (che il ricorrente ha chiesto essere poste, anch'esse, separatamente, ad esclusivo carico della resistente, laddove, invece, quest'ultima ha chiesto che le stesse debbano intendersi ricomprese nell'assegno mensile pari ad € 150,00). Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale della stessa, nel corso della quale (e con successiva istanza) il ricorrente ha, altresì, rappresentato l'esigenza del giovane (nell'ottica di accedere alla borsa di studio) di ottenere l'“ISEE universitario”, per ottenere il quale si renderebbe, tuttavia, necessaria la presentazione di apposita documentazione da parte della madre (risultando il giovane, ai fini ISEE, ancora facente parte del nucleo familiare della propria madre), la quale avrebbe assunto un atteggiamento non collaborativo in tal senso, chiedendo, pertanto, al Tribunale l'adozione degli opportuni provvedimenti.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sull'assegno ordinario di mantenimento. Deve essere accolta la domanda principale del ricorrente, con previsione, a carico della resistente, dell'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (maggiorenne Pt_1 ma non indipendentemente economicamente), un assegno mensile pari ad € 150,00, stante l'accordo in tal senso raggiunto dalle stesse parti a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice e stante, del resto, lo spontaneo adempimento di tale obbligo da parte della resistente, la quale ha già iniziato a versare le relative rate mensili. Deve, quindi, essere posto, a carico di , l'obbligo di versare, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento di direttamente in suo favore e con decorrenza dal Parte_1 gennaio 2025, l'importo mensile pari ad € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici I.S.T.A.T.
Sulle spese straordinarie. Le spese straordinarie – non espressamente regolamentate nella proposta conciliativa del giudice – seguono la stessa regolamentazione del mantenimento ordinario e, pertanto, devono, del pari, essere poste a carico di , nella misura del 100% (in quanto genitore unico). Parte_2 Le stesse – classificate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano – dovranno, peraltro, essere previamente concordate tra il figlio maggiorenne e il genitore obbligato.
Sull'“ISEE universitario”. Si osserva, al riguardo, che l'art. 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevede:
- al co. 1, che “ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi”; - al co. 2, che “in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti, cumulativamente richiesti:
o residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
o presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 68/2012”. Nel caso di specie, il ricorrente risiede presso l'abitazione della nonna paterna e, tuttavia, non gode, in quanto (pacificamente) non indipendente economicamente, di una “adeguata capacità di reddito”, di talché egli, ai fini del calcolo dell'ISEE universitario, deve essere considerato come facente parte del nucleo familiare della madre. Deve, quindi, essere rigettata l'ulteriore domanda del ricorrente – peraltro, in radice, inammissibile, in quanto formulata solo in sede di discussione orale della causa ed ulteriormente specificata con istanza successiva alla rimessione della causa al Collegio per la decisione – volta ad ottenere l'adozione degli opportuni provvedimenti affinché il ricorrente non sia inserito, ai fini dell'ISEE universitario, all'interno del nucleo familiare della madre trattandosi di inserimento previsto per legge, ben potendosi, peraltro, il ricorrente attivare personalmente presso le pubbliche amministrazioni competenti per l'ottenimento dell'ISEE universitario (e fermo restando l'obbligo della resistente di prestare fattiva collaborazione in tal senso, ove necessaria).
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante:
- da un lato, l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla domanda principale, in applicazione, quindi, del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.;
- dall'altro lato, la soccombenza reciproca in ordine alle restanti domande (spese straordinarie e ISEE universitario).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 931/2024, così provvede:
• Pone a carico di , l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio direttamente in suo favore e con decorrenza Parte_1 dal gennaio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile pari ad € 150,00 (oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.), con ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di (classificate secondo il protocollo in uso Parte_1 presso il Tribunale di Milano), e da previamente concordarsi tra le parti, a carico esclusivamente di;
Parte_2
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda