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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2966/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2966/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea Greco, presso il cui studio in
Siena, Via dei Rossi n. 44, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Campopiano, presso il cui studio in
Siena (SI), Via dei Pellegrini n. 15, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 2966/2025 V.G. 2 / 5
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per l'Avv. Andrea Greco e per l'Avv. Alessia Parte_1 CP_1
Campopiano, concludevano chiedendo regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate di seguito riprodotte:
1. Il figlio sarà affidato in regime di condivisione ad entrambi i genitori;
anche in ragione dell'età, egli verrà collocato prevalentemente presso la madre presso la di lei residenza in Asciano (SI), via Barna n. 59;
2. il figlio avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ed a tal uopo i genitori si impegnano a collaborare e, in particolare, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio;
3. In ragione dell'affido condiviso, i genitori trascorreranno con il figlio un tempo tendenzialmente pari. In particolare, salvo diverso accordo tra i genitori:
a. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore fine settimana alternati, e ciò dalla mattina del sabato alla sera della domenica, quando il padre riporterà il figlio alla madre intorno alle ore 21:00. A partire dal ventiquattresimo mese del bambino, il fine settimana avrà inizio il venerdì e terminerà la sera della domenica;
il venerdì, il padre prenderà il figlio all'uscita dall'asilo o, in caso di motivi di chiusura della struttura, dalla mattina.
b. Nella settimana ove è previsto il fine settimana con il padre, il figlio trascorrerà anche un giorno - tendenzialmente il mercoledì - con detto genitore. Nella settimana ove è previsto il fine settimana con la madre, il figlio trascorrerà con il padre due giorni, tendenzialmente il martedì, quando il padre prenderà il figlio all'uscita dall'asilo, lo terrà per il pernotto, la mattina del mercoledì lo accompagnerà all'asilo, lo andrà a riprendere all'uscita nel pomeriggio, lo terrà con sé tutto il pomeriggio, per poi riportarlo dalla madre intorno alle ore 21:00
c. Resta inteso che, in caso di sopravvenuti impegni dei genitori a tenere il figlio nei giorni e tempi stabiliti, sarà cura di colui che si troverà impossibilitato, avvisare N. 2966/2025 V.G. 3 / 5
l'altro con un congruo anticipo di almeno 2 giorni, così da permettere a tutti una adeguata organizzazione.
d. Al fine di garantire reciprocamente la percezione della presenza contestuale di ciascuno di essi, i genitori si impegneranno a consentire, nell'arco della giornata nella quale il figlio si trovi presso di loro, una breve videochiamata (di durata tendenziale di cinque minuti) tra il figlio e l'altro genitore. Rimane inteso che tale momento ha la funzione di corroborare la relazione genitore – figlio e non dovrà in nessun caso essere impiegata per interferire e/o indagare sulle modalità con le quali il genitore spenda il proprio tempo con il figlio.
3. Poiché allo stato il padre risiede presso l'abitazione dei propri genitori, e considerato che tale ambiente è familiare per il bambino, al fine precipuo di non esporre esso minore alla necessità di adattamento ulteriore rispetto a quello già determinato dall'esaurimento della relazione sentimentale, i genitori pattuiscono che il tempo che il padre trascorrerà con il figlio avrà come abitazione di riferimento quella dei nonni paterni in Monteroni d'Arbia, Via Traversa del Magistrato n. 645/B,
e che comunque per i primi sei mesi nei periodi che il bambino trascorrerà con il padre come sub a) e b) sarà presente tendenzialmente almeno uno dei nonni paterni.
4. Quanto al mantenimento del figlio, le parti faranno riferimento alla convenzione in essere tra Tribunale di Siena ed Ordine degli Avvocati di Siena. Rispetto alla misura delle dette spese:
a. I genitori assumeranno in capo a sé, in quota della metà per ciascun genitore, le spese straordinarie;
b. Quanto alle spese ordinarie, il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di euro 500,00 rivalutabile di anno in anno, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: [...] intestato alla
Sig.ra Banca Centro Toscana Umbria filiale di Asciano. Detto importo CP_1 dovrà essere adeguato - in incremento o in diminuzione - in ragione delle mutevoli esigenze del figlio, connesse all'età dello stesso. N. 2966/2025 V.G. 4 / 5
c. In aggiunta all'importo anzidetto, il padre corrisponderà, con le stesse modalità ed i medesimi termini l'importo corrispondente al 50% della retta per l'asilo nido.
5. le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e quant'altro, salvo richiesta espressa del Tribunale.
6. i coniugi dichiarano, ex art. 473-bis 12 cpc che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse all'oggetto del presente procedimento”.
Pubblico Ministero: Visto in data 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 4.9.2025, CP_1
e esponevano di avere intrattenuto una relazione di
[...] Parte_1 convivenza more uxorio, da cui era nato in [...] il giorno 9.4.2024 il figlio Per_1
relazione successivamente cessata;
chiedevano di regolamentare l'esercizio
[...] della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di CP_1 Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative N. 2966/2025 V.G. 5 / 5
all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2966/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Andrea Greco, presso il cui studio in
Siena, Via dei Rossi n. 44, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Campopiano, presso il cui studio in
Siena (SI), Via dei Pellegrini n. 15, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 2966/2025 V.G. 2 / 5
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, per l'Avv. Andrea Greco e per l'Avv. Alessia Parte_1 CP_1
Campopiano, concludevano chiedendo regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate di seguito riprodotte:
1. Il figlio sarà affidato in regime di condivisione ad entrambi i genitori;
anche in ragione dell'età, egli verrà collocato prevalentemente presso la madre presso la di lei residenza in Asciano (SI), via Barna n. 59;
2. il figlio avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ed a tal uopo i genitori si impegnano a collaborare e, in particolare, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio;
3. In ragione dell'affido condiviso, i genitori trascorreranno con il figlio un tempo tendenzialmente pari. In particolare, salvo diverso accordo tra i genitori:
a. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore fine settimana alternati, e ciò dalla mattina del sabato alla sera della domenica, quando il padre riporterà il figlio alla madre intorno alle ore 21:00. A partire dal ventiquattresimo mese del bambino, il fine settimana avrà inizio il venerdì e terminerà la sera della domenica;
il venerdì, il padre prenderà il figlio all'uscita dall'asilo o, in caso di motivi di chiusura della struttura, dalla mattina.
b. Nella settimana ove è previsto il fine settimana con il padre, il figlio trascorrerà anche un giorno - tendenzialmente il mercoledì - con detto genitore. Nella settimana ove è previsto il fine settimana con la madre, il figlio trascorrerà con il padre due giorni, tendenzialmente il martedì, quando il padre prenderà il figlio all'uscita dall'asilo, lo terrà per il pernotto, la mattina del mercoledì lo accompagnerà all'asilo, lo andrà a riprendere all'uscita nel pomeriggio, lo terrà con sé tutto il pomeriggio, per poi riportarlo dalla madre intorno alle ore 21:00
c. Resta inteso che, in caso di sopravvenuti impegni dei genitori a tenere il figlio nei giorni e tempi stabiliti, sarà cura di colui che si troverà impossibilitato, avvisare N. 2966/2025 V.G. 3 / 5
l'altro con un congruo anticipo di almeno 2 giorni, così da permettere a tutti una adeguata organizzazione.
d. Al fine di garantire reciprocamente la percezione della presenza contestuale di ciascuno di essi, i genitori si impegneranno a consentire, nell'arco della giornata nella quale il figlio si trovi presso di loro, una breve videochiamata (di durata tendenziale di cinque minuti) tra il figlio e l'altro genitore. Rimane inteso che tale momento ha la funzione di corroborare la relazione genitore – figlio e non dovrà in nessun caso essere impiegata per interferire e/o indagare sulle modalità con le quali il genitore spenda il proprio tempo con il figlio.
3. Poiché allo stato il padre risiede presso l'abitazione dei propri genitori, e considerato che tale ambiente è familiare per il bambino, al fine precipuo di non esporre esso minore alla necessità di adattamento ulteriore rispetto a quello già determinato dall'esaurimento della relazione sentimentale, i genitori pattuiscono che il tempo che il padre trascorrerà con il figlio avrà come abitazione di riferimento quella dei nonni paterni in Monteroni d'Arbia, Via Traversa del Magistrato n. 645/B,
e che comunque per i primi sei mesi nei periodi che il bambino trascorrerà con il padre come sub a) e b) sarà presente tendenzialmente almeno uno dei nonni paterni.
4. Quanto al mantenimento del figlio, le parti faranno riferimento alla convenzione in essere tra Tribunale di Siena ed Ordine degli Avvocati di Siena. Rispetto alla misura delle dette spese:
a. I genitori assumeranno in capo a sé, in quota della metà per ciascun genitore, le spese straordinarie;
b. Quanto alle spese ordinarie, il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di euro 500,00 rivalutabile di anno in anno, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: [...] intestato alla
Sig.ra Banca Centro Toscana Umbria filiale di Asciano. Detto importo CP_1 dovrà essere adeguato - in incremento o in diminuzione - in ragione delle mutevoli esigenze del figlio, connesse all'età dello stesso. N. 2966/2025 V.G. 4 / 5
c. In aggiunta all'importo anzidetto, il padre corrisponderà, con le stesse modalità ed i medesimi termini l'importo corrispondente al 50% della retta per l'asilo nido.
5. le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e quant'altro, salvo richiesta espressa del Tribunale.
6. i coniugi dichiarano, ex art. 473-bis 12 cpc che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse all'oggetto del presente procedimento”.
Pubblico Ministero: Visto in data 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 4.9.2025, CP_1
e esponevano di avere intrattenuto una relazione di
[...] Parte_1 convivenza more uxorio, da cui era nato in [...] il giorno 9.4.2024 il figlio Per_1
relazione successivamente cessata;
chiedevano di regolamentare l'esercizio
[...] della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di CP_1 Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative N. 2966/2025 V.G. 5 / 5
all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi