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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 16/10/2025, nella causa RG 1908/2024, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
Parte_1
, con denominazione abbreviata ”, in
[...] Parte_2 persona del Presidente e L.R. p.t., difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruffini, Martina
ES e TO NI, domiciliato in Via Carlo Conti Rossini n. 95, Roma
appellante
E
, difeso dall'avv. RA LO, domiciliato in via F. Controparte_1
Turati n.55, Pt_1 appellato
NONCHE' in persona del L.R. p.t., difesa dagli avv.ti RA Antonio La Controparte_2
Badessa, MA US, CO ER e LA EL, domiciliata in Via
Mascheroni, n. 31, Milano appellata
Con ricorso depositato in data 22.04.2020 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro-, convenne in giudizio la società Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 di 16 ed il , esponendo di aver lavorato presso quest'ultimo, quale Controparte_3 impresa utilizzatrice, per il periodo dal 19.11.18 al 31.01.2020 senza soluzione di continuità, in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato Con concluso in data 16/11/2018 con la (filiale di ) quale impresa CP_2 Pt_1 somministratrice, con mansioni di operaio generico di produzione, inquadrato nel livello C dell'art. 25 del CCNL, contratto prorogato con lettera del 16.11.2019.
Dedusse l'illegittimità del contratto siglato per:
a) violazione dei limiti di contingentamento previsti dal contratto collettivo applicato dalla società utilizzatrice;
b) somministrazione stipulata in violazione dei divieti di cui all'art. 32, D.Lgs. n.
81/2015;
c) violazione degli obblighi di informazione e formazione gravanti sull'utilizzatore e sul somministrante in tema di rischi;
d) illegittimità della proroga.
Chiese, pertanto, accertarsi e dichiararsi la parziale nullità e/o illegittimità del contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con la Gi. e del contratto di CP_2
Con somministrazione a tempo determinato tra la e il CP_2 Parte_2 accertarsi e dichiararsi sussistente tra il ricorrente ed il o, in subordine, Parte_2
Con con la un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin CP_2 dal momento della prima assunzione del 19.11.2018, ovvero da altra data, con ordine di riammissione nel posto di lavoro e condanna della società convenuta, ritenuta obbligata, al pagamento dell'indennità al pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8, Legge n. 604/1966 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali, con vittoria di spese.
Si costituì la Gi. che eccepì la nullità del ricorso e la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Si costituì, altresì, il chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e, in Parte_2 subordine, l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro a seguito del superamento del limite temporale del primo contratto.
Pag. 2 di 16 Istruita la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1487/2024, del 07.06.2024, in questa sede impugnata, accolse il ricorso, dichiarando l'illegittimità del contratto del 19.11.2018, ordinando al l'immediato ripristino della Parte_2 corretta funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente, e condannando, altresì, lo stesso al risarcimento dei danni subiti, stabilendo un'indennità Parte_2 omnicomprensiva in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
condannò infine le resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
In sintesi, il giudice del primo grado, respinta l'eccezione di nullità del ricorso, ricostruito il quadro normativo che regola la somministrazione di lavoro, attualmente definita e disciplinata dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 ed assorbite tutte le altre questioni relative alla legittimità del contratto di somministrazione, ritenne fondato il dedotto vizio di irregolarità del contratto in essere per mancata effettuazione della da parte dell'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. Parte_3
n. 81/2015. Il convenuto infatti, non aveva articolato specifica difesa Parte_2 sul punto, né dimostrato di aver provveduto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, essendo irrilevanti ai fini del giudizio il “modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro” e la tabella riepilogativa mansioni-rischi depositati.
In conseguenza dell'accertata irregolarità del contratto di somministrazione, il giudice ordinò la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, quale sanzione prevista dall'art. 38 del D.Lgs. cit., a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto di somministrazione di cui era stata riscontrata l'illegittimità, vale a dire dal
19.11.2018, ed a tempo indeterminato, stante la mancata prova dei presupposti legittimanti l'apposizione del termine, dichiarando, altresì, l'illegittimità dell'interruzione del rapporto avutasi allo scadere del termine finale del contratto e la permanenza del rapporto con diritto del lavoratore ad ottenere l'immediato ripristino.
Inoltre, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, condannò il datore Parte_2 di lavoro al risarcimento previsto dalla norma per il caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, nella misura di sette
Pag. 3 di 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1676,78 (come emergeva dalla busta paga depositata e non specificamente contestata) oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al soddisfo, tenuto conto della durata del rapporto e delle dimensioni dell'impresa.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 10/07/2024, il
[...]
, ha impugnato la predetta Parte_1
Sentenza n. 1487/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione,
l'integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande di primo grado in quanto inammissibili ed infondate, vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Premesso che l'accoglimento del ricorso del lavoratore era stato fondato sulla mancata effettuazione della Valutazione dei rischi e omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi da parte del in qualità di impresa utilizzatrice, l'ente Parte_2 odierno appellante ha esposto di aver, in realtà, provveduto a predisporre e ad aggiornare il prescritto DVR in data 1/10/2018, firmandolo e protocollandolo in data
24/10/2018 (prot. n. 8638), cioè prima della data di utilizzo del lavoratore somministrato, producendo relativa documentazione di cui ha chiesto l'acquisizione, in quanto nuova, indispensabile e decisiva.
Inoltre, reiterata l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado per genericità ed indeterminatezza della domanda, ha dedotto che la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui il contratto di somministrazione di lavoro sarebbe irregolare e l'apposizione del termine ingiustificata, alla luce dei divieti contenuti negli artt. 32 e
20 D.Lgs. n. 81/2015, sarebbe comunque erronea.
Ha eccepito, infatti, il la violazione del principio di Parte_2 acquisizione probatoria (art. 115 c.p.c.) ed errore di valutazione delle prove (art. 116
c.p.c.), facendo rilevare che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, il contratto individuale di lavoro tra d il lavoratore riportava Controparte_2 CP_1 la sottoscrizione in ogni sua parte, ivi comprese quelle inerenti a mansioni, sicurezza e rischi e che il di informazione sui rischi sul posto di lavoro conteneva un Pt_4
Pag. 4 di 16 elenco dei singoli fattori di rischio, il che avrebbe dovuto assurgere, secondo l'assunto dell'appellante, ad indizio della redazione del DVR.
Ha lamentato, ancora, violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e delle regole del giusto processo, in quanto nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe stato garantito il pieno rispetto del contraddittorio proprio sulla questione relativa alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, sulla base della quale è stata decisa la causa.
Ha censurato la sentenza gravata, altresì, per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.
32 D.Lgs. n. 81/2015, sostenendo che la prova della mancata redazione del documento di valutazione dei rischi incombesse sul lavoratore ricorrente, anche mediante richiesta di ordine di esibizione, e omesso esercizio dei poteri/doveri istruttori d'ufficio (art.
421 c.p.c.) in relazione alla documentazione depositata in giudizio dalle parti, in particolare il contratto individuale di lavoro prodotto dalla con Controparte_2 allegati, tra cui il Modulo di informazione sui rischi con dichiarazione del Parte_2 di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi.
L'appellante ha poi eccepito nullità del procedimento di primo grado conseguente allo svolgimento di tutte le udienze con trattazione scritta, con omissione della discussione, in violazione degli artt. 24, comma 2. e 111, comma 2, della Costituzione, in rapporto all'art. 6 CEDU, e degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, c.p.c., sostenendo che l'art. 127 ter c.p.c. non sarebbe applicabile al rito del lavoro, riportandosi agli argomenti di cui all'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. L, n.
11898/2024 di rimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
Con ulteriore motivo di appello, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_2 grado per erroneità e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro costituito alle dipendenze del dovesse qualificarsi come rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato per mancata prova dei presupposti legittimanti
l'apposizione del termine e violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio, sostenendo che il rapporto di lavoro debba essere un rapporto di lavoro a tempo determinato, cessato al 31/1/2020 e che il ricorrente non aveva fatto valere nel
Pag. 5 di 16 proprio ricorso alcun altro difetto dei presupposti legittimanti l'apposizione del termine al di fuori della mancata redazione del DVR.
In subordine, l'ente appellante ha dedotto l'incongruità della determinazione dell'indennità ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in relazione alla breve durata del rapporto di lavoro, chiedendo la riduzione della quantificazione dell'indennità nella misura di tre mensilità.
Infine, il ha riproposto le argomentazioni difensive articolate in primo grado Parte_2 al fine di sostenere la piena legittimità e regolarità del rapporto di somministrazione lavoro in essere nella fattispecie, anche in relazione a tutte le altre questioni ritenute assorbite dal Tribunale, quali l'asserita violazione dei limiti di contingentamento di cui all'art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015 e artt. 19, comma 10, e 20, comma 3 del
CCNL applicato, la asserita violazione dei divieti di cui all'art. 33, lett. a), b), c), d) del
D.Lgs. n. 81/2015, la asserita violazione degli obblighi di formazione e informazione di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e la asserita illegittimità della proroga.
L'ente appellante, inoltre, ha chiesto, ai sensi degli artt. 431 e 283 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1487/2024 del Tribunale Santa Maria Capua Vetere, quantomeno nella parte in cui ha ordinato al di «procedere all'immediato Parte_2 ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente, con ogni conseguenza di legge».
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex artt. 431 e 283 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, in via principale, l'accoglimento dei motivi di appello e dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado. In subordine, dichiarare che il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo determinato e cessato al 31/1/2020 e ridurre da sette a tre mensilità
l'importo dell'indennità ex art. 39, comma 2, D.lgs. n. 81/2015. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Pag. 6 di 16 Si è ricostituito il lavoratore appellato con memoria di costituzione Controparte_1 del 31/03/2025, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto integrale del ricorso di appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese.
In primo luogo, l'odierno appellato ha dedotto circa l'infondatezza dei motivi di appello relativi alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi, facendo nuovamente rilevare come la società utilizzatrice non aveva depositato copia del
D.V.R. redatto prima dell'assunzione a tempo determinato del lavoratore, né articolato specifiche difese, evidenziando la differenza tra modulo informativo allegato al contratto di somministrazione e documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'indicazione di date diverse in cui il Documento sarebbe stato redatto. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della richiesta di acquisizione e produzione del presunto DVR redatto in data 01.10.18 e protocollato in data 24.10.18 ai sensi del combinato disposto degli artt.345 e 437 c.p.c., nonché per il principio di infrazionabilità della prova. Ha sottolineato, pertanto, il corretto esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado.
Ancora, l'appellato ha eccepito l'infondatezza del motivo di impugnativa relativo alla quantificazione del risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 2, L. n.
81/2015.
Ha, poi, riproposto tutti i motivi di nullità del contratto di lavoro, anche non specificamente rigettati e/o non esaminati dal giudice di primo grado.
Infine, ha eccepito nuovamente l'illegittimità della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, per mancanza del requisito di specificità dei motivi della proroga ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e la differente durata del contratto di somministrazione e contratto di assunzione del lavoratore somministrato.
Si è ricostituita, altresì, la società con memoria difensiva del Controparte_2
04/04/2025, chiedendo con ampie argomentazioni l'accoglimento dell'appello del e, in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad Parte_2 essere manlevata dal stesso dalle pretese avanzate dall'originario ricorrente, Parte_2 con vittoria di spese.
Pag. 7 di 16 Ha condiviso, infatti, quanto esposto dal appellante sulla prova di aver Parte_2 effettuato la valutazione del rischio ed ha chiesto l'accoglimento del gravame.
L'impresa somministratrice ha sostenuto, inoltre, la piena legittimità dei contratti commerciali e dei contratti di lavoro a termine in regime di somministrazione, deducendo di aver richiamato le motivazioni addotte dall'utilizzatrice e di non aver alcun onere di verifica in merito. In proposito, richiamato il quadro normativo di riferimento, art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, art. 34, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 87/2018 inserito dalla L. n. 96/2018, e art. 21, comma 1,
D. Lgs. n. 81/2015, ha sostenuto che nel caso di specie il contratto di somministrazione e quello di lavoro recavano la clausola: “l'esecuzione di un appalto specifico e determinato nel tempo - esigenza di natura temporanea dal 19 Novembre 2018 al 28
Novembre 2019 come da VS. Protocollo n. 00413337 del 18 Luglio 2018, Gara 0227,
CIG 7205740CBF”, pienamente giustificativa del termine e motivazione idonea a giustificare il ricorso al lavoro somministrato a tempo determinato e la relativa proroga
(con forma scritta e sottoscritta dal lavoratore).
Ha evidenziato, ancora, di aver assolto anche l'onere informativo sancito dal D.lgs.
81/2015, utilizzando la possibilità, prevista dalla norma, di incaricare l'impresa utilizzatrice di compiere l'attività di formazione e informazione sui rischi per la sicurezza.
La società appellata ha, inoltre, eccepito la genericità e infondatezza CP_2 della contestazione avversaria riguardante la presunta elusione di norme imperative e la propria estraneità alle contestazioni del ricorrente in materia di limiti quantitativi e mancata indicazione dei posti vacanti presso l'utilizzatrice.
Infine, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dal dal preteso Parte_2 risarcimento del danno in favore del lavoratore.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 16/10/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione.
* * *
Pag. 8 di 16 Motivi della decisione.
1. L'appello proposto dal ”, Parte_2 [...]
, è infondato e deve essere rigettato, Parte_1 anche alla luce dell'altro recente precedente di questa Corte CA Napoli, n. 1490/2025 del 18.04.2025, passato in giudicato, le cui motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., avente ad oggetto un caso analogo.
In particolare, la Corte, nel decidere la controversia di un altro lavoratore nei confronti delle medesime società resistenti, pur ammettendo il DVR, ha confermato la conversione per mancanza di causale nella proroga oltre i 12 mesi, avendo qualificato inidonea la formula di proroga standard (“ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva”), perché priva di causale specifica riferita alle esigenze dell'utilizzatore.
Gli elementi di fatto e di diritto della suddetta controversia sono sostanzialmente sovrapponibili al caso in esame.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di appello
(pag.16) con il quale il ha genericamente reiterato l'eccezione Parte_2 di nullità del ricorso introduttivo per asserita genericità ed indeterminatezza della domanda proposta e dei fatti posti a sostegno della stessa.
Nel caso in esame, il ricorso e la domanda introduttiva, da un esame complessivo, risultano essere sufficientemente specifici, hanno consentito l'esatta individuazione della pretesa ed hanno permesso alle resistenti di approntare una compiuta difesa, come si evince chiaramente dalla lettura dei rispettivi atti. Anche il giudice ha potuto conoscere l'esatto oggetto del giudizio e decidere nel merito la controversia (Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 17/07/2018, n. 19009 (rv. 649932-01)).
3. Sempre preliminarmente, devono essere allo stesso modo ritenute generiche ed infondate tutte le doglianze relative ad una presunta nullità del procedimento di primo grado, all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, nonché quelle relative allo svolgimento di tutte le udienze con trattazione scritta, procedura che, ad avviso dell'appellante, non sarebbe applicabile al rito del lavoro.
Pag. 9 di 16 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con recente sentenza n. 17603 del 30 giugno
2025 hanno ritenuto legittima la sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte anche nel rito del lavoro, sia in primo che in secondo grado, consentendo così che la discussione finale possa essere sostituita dal deposito di note scritte, previo consenso delle parti.
4. Nel merito, pur con diversa motivazione, la sentenza impugnata merita di essere confermata richiamando in questa sede, ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già statuito nella sentenza della Corte CA Napoli, n. 1490/2025 del 18.04.2025, passata in giudicato, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame.
Va preliminarmente e sinteticamente rilevato, con riferimento al motivo di ricorso accolto dal primo Giudice (Documento di Valutazione dei Rischi, DVR), che l'odierna appellante aveva depositato il contratto individuale di lavoro a termine in regime di somministrazione stipulato in data 16 novembre 2018, unitamente ai suoi allegati, documento distinto dal contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra la
[...]
e il . CP_2 Parte_2
Detto contratto individuale di lavoro conteneva la sottoscrizione del lavoratore su ogni sua ogni pagina e sui relativi allegati, e, in particolare, il ricorrente aveva sottoscritto per esteso e per avvenuta consegna il «MODULO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
SUL POSTO DI LAVORO», allegato al contratto, nonché sottoscritto per esteso il verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Aveva sottoscritto, poi, il riepilogo degli «Elementi essenziali del contratto di somministrazione», nonché la nota informativa sugli «Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro». Va anche rilevato che il
«MODULO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO» contiene l'elencazione dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro ed esso dichiarava Parte_2 di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver redatto il relativo Documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), senza il quale, peraltro, non si sarebbe potuto redigere né il modulo informativo né la tabella riepilogativa dei rischi né gli ulteriori allegati.
Nel contesto descritto, la Corte concorda con l'appello circa l'integrazione almeno indiziaria dell'avvenuta redazione del DVR, per cui vi erano i presupposti, prima di
Pag. 10 di 16 emettere una pronuncia di conversione del rapporto basata sull'inesistenza di detto documento, per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.c..
In ogni caso, detta produzione è avvenuta in appello (vedasi all.ti C e D di parte appellante) e deve reputarsi ammissibile, elidendo ogni dubbio sull'effettività di quel documento, la mancanza del quale è stata posta a base dell'accoglimento del ricorso in primo grado.
Al riguardo questa Corte aderisce a quel costante orientamento della S.C. (arg., da ultimo, ex Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201) per il quale nuovi documenti sono producibili in appello qualora risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti.
Ciò posto, e quindi rivisto il profilo posto dal Giudice di prime cure a base dell'accoglimento della domanda, non per questo va rimossa la statuizione impugnata.
L'appellato, infatti, ha espressamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande contenute nel ricorso di primo grado e dal Tribunale ritenute assorbite dal motivo di accoglimento, per quanto detto non condiviso dalla Corte.
Tra di esse appare al Collegio assorbente quella concernente l'illegittimità della proroga (vedasi in particolare deduzioni e richieste riproposte a pagg. 9 e segg. della memoria difensiva in appello).
Va rilevato che la fattispecie in esame presenta un contratto di somministrazione lavoro sottoscritto in data 16/11/2018 e che risulta pacificamente aver avuto esecuzione dal
19 novembre 2018 (data inizio attività lavorativa), per 12 mesi, fino al 18/11/2019
(data fine attività lavorativa).
Alla scadenza è stato prorogato, con comunicazione del 19 novembre 2019, sottoscritta dalle parti, sino al 31 gennaio 2020.
Pag. 11 di 16 La vicenda è regolata dal d.l.vo n. 81 del 2015, modificato dal d.l. n. 87/2018 (c.d.
“decreto dignità”), come convertito dalla l. n. 96 del 2018, quindi nella versione normativa in vigore dal 12 agosto 2018 (v. art. 1, comma 3, della legge di conversione, che stabiliva l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 agosto 2018).
In base a detta innovazione sussiste un obbligo di specificità della causale quando il termine complessivo tra il primo contratto a termine e la successiva proroga sia superiore ai 12 mesi, atteso che il legislatore ha previsto che le proroghe del contratto per il periodo successivo ai primi dodici mesi siano sempre da riferire alle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, così come riformato dal decreto-legge e dalla legge di conversione citt..
Le norme da considerare del d.l.vo n. 81 del 2015, nella formulazione ratione temporis precisata, sono le seguenti:
Art. 19, commi 1 e 4.
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria. (1)
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e'
Pag. 12 di 16 stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Art. 21, comma 1.
Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 34, comma 2, prima parte.
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo II (che comprende le norme precedenti;
n.d.r.),
Appare allora del tutto evidente che l'originaria generale acausalità è superata sia nel singolo contratto a termine, anche di somministrazione, che da solo superi i 12 mesi, sia nelle proroghe che facciano comunque oltrepassare detto limite.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 cit. prescrive che la causale sia indicata nell'atto scritto da cui risulta l'apposizione del termine nei casi di rinnovo e di proroga che comporti il superamento dei 12 mesi complessivi, anche perché la forma scritta della clausola appositiva del termine è prevista ad substantiam, e, pertanto, la mancata indicazione della causale comporta nullità della clausola stessa e la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab initio. La norma precisa altresì che le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo devono essere oggetto di “specificazione”.
Come risulta dalla proroga del 19 novembre 2019, sottoscritta dalle parti, alla scadenza del 12 mesi, il contratto, originariamente acausale, com'era consentito, veniva prorogato con la seguente comunicazione della società somministrante : CP_2
“Ai sensi dell'art. 34, comma 2, de D.Lgs. 81/2015 s.m.i., Le proponiamo di prorogare il Suo contratto a termine a scopo somministrazione sino al 31/01/2020 ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La preghiamo di sottoscrivere la presente proroga e integrazione contrattuale in segno di integrale accettazione del suo contenuto”.
Pag. 13 di 16 Appare del tutto evidente che una tale enunciazione non contenga alcuna specifica causale e, quindi, in alcun modo assolve l'obbligo normativo di inserire una giustificazione del termine riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo, sicché le condizioni organizzative e/o produttive che consentono la reiterazione delle mansioni a termine devono essere verificate con riferimento all'impresa utilizzatrice. La mancanza della causale giustificativa della proroga del rapporto fa sì che il rapporto di lavoro con l'Agenzia di somministrazione deve intendersi intrattenuto oltre i 12 mesi senza una causale giustificativa
Trattasi di una disciplina chiara che mira ad assicurare al lavoratore, a fronte di un incentivo all'occupazione, forme di tutela, con correlata limitazione dell'utilizzo dello strumento della proroga.
Ne discende che, sia pure per un assorbente profilo diverso da quello considerato dal primo Giudice, la statuizione di conversione del rapporto di cui alla sentenza impugnata va tenuta ferma, apparendo peraltro irrilevante se la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato vada dall'inizio o dalla fine del contratto a termine originariamente stipulato, stante la continuità del rapporto come convertito.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnativa, peraltro del tutto generica, concernente il numero di mensilità concesse dal primo Giudice, ex art. 39, comma 2, del d.l.vo n.
81 cit., che sin dalla sua introduzione così recita:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
In tale contesto, il riconoscimento di sette mensilità da parte del primo Giudice appare corretto sul piano dell'applicazione dei criteri di quantificazione imposti dalla norma, dovendosi peraltro considerare non solo la durata complessiva del contratto, ma anche
Pag. 14 di 16 altri elementi, quali il comportamento e le condizioni delle parti (arg. ex Cass., Sez.
Lav., 14.7.2022 n. 22258).
Le deduzioni di parte appellante di cui alle ultime note scritte, non aggiungono nulla di nuovo e non sono sufficienti a provocare una rivisitazione della precedente decisione di questa Corte che appare corretta e condivisibile anche in questa sede.
In particolare, a nulla rileva che la proroga sia stata disposta con lettera del 16/11/2019
(all. E), prima che scadessero i primi 12 mesi dall'inizio del rapporto contrattuale. Si tratta di una proroga di due mesi, non motivata, contenente solo un generico richiamo alla sussistenza dei “presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria”.
Inoltre, la disciplina delle causali dopo i primi 12 mesi di rapporto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinato nella P.A.. secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 Art. 19, nel testo vigente all'epoca dei fatti.
In conclusione, per tali motivi, la sentenza impugnata, pur rimodulata nella sua motivazione, va confermata, per cui l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado liquidandosi, con distrazione in favore del difensore, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. La condanna alle spese va stabilita in solido con che ha sostanzialmente CP_2 aderito all'appello e resistito ad ogni domanda proposta dall'originario ricorrente.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, la
Corte da atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n
115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pag. 15 di 16 2) Condanna l'appellante in solido con l pagamento delle spese Controparte_2 del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che Controparte_1 liquida in euro €. 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore del procuratore di parte appellata RA
LO dichiaratosi antistatario.
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 16/10/2025, nella causa RG 1908/2024, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
Parte_1
, con denominazione abbreviata ”, in
[...] Parte_2 persona del Presidente e L.R. p.t., difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruffini, Martina
ES e TO NI, domiciliato in Via Carlo Conti Rossini n. 95, Roma
appellante
E
, difeso dall'avv. RA LO, domiciliato in via F. Controparte_1
Turati n.55, Pt_1 appellato
NONCHE' in persona del L.R. p.t., difesa dagli avv.ti RA Antonio La Controparte_2
Badessa, MA US, CO ER e LA EL, domiciliata in Via
Mascheroni, n. 31, Milano appellata
Con ricorso depositato in data 22.04.2020 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro-, convenne in giudizio la società Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 di 16 ed il , esponendo di aver lavorato presso quest'ultimo, quale Controparte_3 impresa utilizzatrice, per il periodo dal 19.11.18 al 31.01.2020 senza soluzione di continuità, in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato Con concluso in data 16/11/2018 con la (filiale di ) quale impresa CP_2 Pt_1 somministratrice, con mansioni di operaio generico di produzione, inquadrato nel livello C dell'art. 25 del CCNL, contratto prorogato con lettera del 16.11.2019.
Dedusse l'illegittimità del contratto siglato per:
a) violazione dei limiti di contingentamento previsti dal contratto collettivo applicato dalla società utilizzatrice;
b) somministrazione stipulata in violazione dei divieti di cui all'art. 32, D.Lgs. n.
81/2015;
c) violazione degli obblighi di informazione e formazione gravanti sull'utilizzatore e sul somministrante in tema di rischi;
d) illegittimità della proroga.
Chiese, pertanto, accertarsi e dichiararsi la parziale nullità e/o illegittimità del contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con la Gi. e del contratto di CP_2
Con somministrazione a tempo determinato tra la e il CP_2 Parte_2 accertarsi e dichiararsi sussistente tra il ricorrente ed il o, in subordine, Parte_2
Con con la un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin CP_2 dal momento della prima assunzione del 19.11.2018, ovvero da altra data, con ordine di riammissione nel posto di lavoro e condanna della società convenuta, ritenuta obbligata, al pagamento dell'indennità al pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8, Legge n. 604/1966 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali, con vittoria di spese.
Si costituì la Gi. che eccepì la nullità del ricorso e la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Si costituì, altresì, il chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e, in Parte_2 subordine, l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro a seguito del superamento del limite temporale del primo contratto.
Pag. 2 di 16 Istruita la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1487/2024, del 07.06.2024, in questa sede impugnata, accolse il ricorso, dichiarando l'illegittimità del contratto del 19.11.2018, ordinando al l'immediato ripristino della Parte_2 corretta funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente, e condannando, altresì, lo stesso al risarcimento dei danni subiti, stabilendo un'indennità Parte_2 omnicomprensiva in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
condannò infine le resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
In sintesi, il giudice del primo grado, respinta l'eccezione di nullità del ricorso, ricostruito il quadro normativo che regola la somministrazione di lavoro, attualmente definita e disciplinata dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 ed assorbite tutte le altre questioni relative alla legittimità del contratto di somministrazione, ritenne fondato il dedotto vizio di irregolarità del contratto in essere per mancata effettuazione della da parte dell'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. Parte_3
n. 81/2015. Il convenuto infatti, non aveva articolato specifica difesa Parte_2 sul punto, né dimostrato di aver provveduto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, essendo irrilevanti ai fini del giudizio il “modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro” e la tabella riepilogativa mansioni-rischi depositati.
In conseguenza dell'accertata irregolarità del contratto di somministrazione, il giudice ordinò la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, quale sanzione prevista dall'art. 38 del D.Lgs. cit., a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto di somministrazione di cui era stata riscontrata l'illegittimità, vale a dire dal
19.11.2018, ed a tempo indeterminato, stante la mancata prova dei presupposti legittimanti l'apposizione del termine, dichiarando, altresì, l'illegittimità dell'interruzione del rapporto avutasi allo scadere del termine finale del contratto e la permanenza del rapporto con diritto del lavoratore ad ottenere l'immediato ripristino.
Inoltre, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015, condannò il datore Parte_2 di lavoro al risarcimento previsto dalla norma per il caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, nella misura di sette
Pag. 3 di 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1676,78 (come emergeva dalla busta paga depositata e non specificamente contestata) oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al soddisfo, tenuto conto della durata del rapporto e delle dimensioni dell'impresa.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 10/07/2024, il
[...]
, ha impugnato la predetta Parte_1
Sentenza n. 1487/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione,
l'integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande di primo grado in quanto inammissibili ed infondate, vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Premesso che l'accoglimento del ricorso del lavoratore era stato fondato sulla mancata effettuazione della Valutazione dei rischi e omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi da parte del in qualità di impresa utilizzatrice, l'ente Parte_2 odierno appellante ha esposto di aver, in realtà, provveduto a predisporre e ad aggiornare il prescritto DVR in data 1/10/2018, firmandolo e protocollandolo in data
24/10/2018 (prot. n. 8638), cioè prima della data di utilizzo del lavoratore somministrato, producendo relativa documentazione di cui ha chiesto l'acquisizione, in quanto nuova, indispensabile e decisiva.
Inoltre, reiterata l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado per genericità ed indeterminatezza della domanda, ha dedotto che la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui il contratto di somministrazione di lavoro sarebbe irregolare e l'apposizione del termine ingiustificata, alla luce dei divieti contenuti negli artt. 32 e
20 D.Lgs. n. 81/2015, sarebbe comunque erronea.
Ha eccepito, infatti, il la violazione del principio di Parte_2 acquisizione probatoria (art. 115 c.p.c.) ed errore di valutazione delle prove (art. 116
c.p.c.), facendo rilevare che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, il contratto individuale di lavoro tra d il lavoratore riportava Controparte_2 CP_1 la sottoscrizione in ogni sua parte, ivi comprese quelle inerenti a mansioni, sicurezza e rischi e che il di informazione sui rischi sul posto di lavoro conteneva un Pt_4
Pag. 4 di 16 elenco dei singoli fattori di rischio, il che avrebbe dovuto assurgere, secondo l'assunto dell'appellante, ad indizio della redazione del DVR.
Ha lamentato, ancora, violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e delle regole del giusto processo, in quanto nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe stato garantito il pieno rispetto del contraddittorio proprio sulla questione relativa alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, sulla base della quale è stata decisa la causa.
Ha censurato la sentenza gravata, altresì, per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.
32 D.Lgs. n. 81/2015, sostenendo che la prova della mancata redazione del documento di valutazione dei rischi incombesse sul lavoratore ricorrente, anche mediante richiesta di ordine di esibizione, e omesso esercizio dei poteri/doveri istruttori d'ufficio (art.
421 c.p.c.) in relazione alla documentazione depositata in giudizio dalle parti, in particolare il contratto individuale di lavoro prodotto dalla con Controparte_2 allegati, tra cui il Modulo di informazione sui rischi con dichiarazione del Parte_2 di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi.
L'appellante ha poi eccepito nullità del procedimento di primo grado conseguente allo svolgimento di tutte le udienze con trattazione scritta, con omissione della discussione, in violazione degli artt. 24, comma 2. e 111, comma 2, della Costituzione, in rapporto all'art. 6 CEDU, e degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, c.p.c., sostenendo che l'art. 127 ter c.p.c. non sarebbe applicabile al rito del lavoro, riportandosi agli argomenti di cui all'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. L, n.
11898/2024 di rimessione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
Con ulteriore motivo di appello, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_2 grado per erroneità e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro costituito alle dipendenze del dovesse qualificarsi come rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato per mancata prova dei presupposti legittimanti
l'apposizione del termine e violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio, sostenendo che il rapporto di lavoro debba essere un rapporto di lavoro a tempo determinato, cessato al 31/1/2020 e che il ricorrente non aveva fatto valere nel
Pag. 5 di 16 proprio ricorso alcun altro difetto dei presupposti legittimanti l'apposizione del termine al di fuori della mancata redazione del DVR.
In subordine, l'ente appellante ha dedotto l'incongruità della determinazione dell'indennità ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in relazione alla breve durata del rapporto di lavoro, chiedendo la riduzione della quantificazione dell'indennità nella misura di tre mensilità.
Infine, il ha riproposto le argomentazioni difensive articolate in primo grado Parte_2 al fine di sostenere la piena legittimità e regolarità del rapporto di somministrazione lavoro in essere nella fattispecie, anche in relazione a tutte le altre questioni ritenute assorbite dal Tribunale, quali l'asserita violazione dei limiti di contingentamento di cui all'art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015 e artt. 19, comma 10, e 20, comma 3 del
CCNL applicato, la asserita violazione dei divieti di cui all'art. 33, lett. a), b), c), d) del
D.Lgs. n. 81/2015, la asserita violazione degli obblighi di formazione e informazione di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e la asserita illegittimità della proroga.
L'ente appellante, inoltre, ha chiesto, ai sensi degli artt. 431 e 283 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1487/2024 del Tribunale Santa Maria Capua Vetere, quantomeno nella parte in cui ha ordinato al di «procedere all'immediato Parte_2 ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente, con ogni conseguenza di legge».
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex artt. 431 e 283 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, in via principale, l'accoglimento dei motivi di appello e dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado. In subordine, dichiarare che il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo determinato e cessato al 31/1/2020 e ridurre da sette a tre mensilità
l'importo dell'indennità ex art. 39, comma 2, D.lgs. n. 81/2015. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Pag. 6 di 16 Si è ricostituito il lavoratore appellato con memoria di costituzione Controparte_1 del 31/03/2025, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto integrale del ricorso di appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese.
In primo luogo, l'odierno appellato ha dedotto circa l'infondatezza dei motivi di appello relativi alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi, facendo nuovamente rilevare come la società utilizzatrice non aveva depositato copia del
D.V.R. redatto prima dell'assunzione a tempo determinato del lavoratore, né articolato specifiche difese, evidenziando la differenza tra modulo informativo allegato al contratto di somministrazione e documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'indicazione di date diverse in cui il Documento sarebbe stato redatto. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della richiesta di acquisizione e produzione del presunto DVR redatto in data 01.10.18 e protocollato in data 24.10.18 ai sensi del combinato disposto degli artt.345 e 437 c.p.c., nonché per il principio di infrazionabilità della prova. Ha sottolineato, pertanto, il corretto esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado.
Ancora, l'appellato ha eccepito l'infondatezza del motivo di impugnativa relativo alla quantificazione del risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 2, L. n.
81/2015.
Ha, poi, riproposto tutti i motivi di nullità del contratto di lavoro, anche non specificamente rigettati e/o non esaminati dal giudice di primo grado.
Infine, ha eccepito nuovamente l'illegittimità della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, per mancanza del requisito di specificità dei motivi della proroga ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e la differente durata del contratto di somministrazione e contratto di assunzione del lavoratore somministrato.
Si è ricostituita, altresì, la società con memoria difensiva del Controparte_2
04/04/2025, chiedendo con ampie argomentazioni l'accoglimento dell'appello del e, in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad Parte_2 essere manlevata dal stesso dalle pretese avanzate dall'originario ricorrente, Parte_2 con vittoria di spese.
Pag. 7 di 16 Ha condiviso, infatti, quanto esposto dal appellante sulla prova di aver Parte_2 effettuato la valutazione del rischio ed ha chiesto l'accoglimento del gravame.
L'impresa somministratrice ha sostenuto, inoltre, la piena legittimità dei contratti commerciali e dei contratti di lavoro a termine in regime di somministrazione, deducendo di aver richiamato le motivazioni addotte dall'utilizzatrice e di non aver alcun onere di verifica in merito. In proposito, richiamato il quadro normativo di riferimento, art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, art. 34, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 87/2018 inserito dalla L. n. 96/2018, e art. 21, comma 1,
D. Lgs. n. 81/2015, ha sostenuto che nel caso di specie il contratto di somministrazione e quello di lavoro recavano la clausola: “l'esecuzione di un appalto specifico e determinato nel tempo - esigenza di natura temporanea dal 19 Novembre 2018 al 28
Novembre 2019 come da VS. Protocollo n. 00413337 del 18 Luglio 2018, Gara 0227,
CIG 7205740CBF”, pienamente giustificativa del termine e motivazione idonea a giustificare il ricorso al lavoro somministrato a tempo determinato e la relativa proroga
(con forma scritta e sottoscritta dal lavoratore).
Ha evidenziato, ancora, di aver assolto anche l'onere informativo sancito dal D.lgs.
81/2015, utilizzando la possibilità, prevista dalla norma, di incaricare l'impresa utilizzatrice di compiere l'attività di formazione e informazione sui rischi per la sicurezza.
La società appellata ha, inoltre, eccepito la genericità e infondatezza CP_2 della contestazione avversaria riguardante la presunta elusione di norme imperative e la propria estraneità alle contestazioni del ricorrente in materia di limiti quantitativi e mancata indicazione dei posti vacanti presso l'utilizzatrice.
Infine, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dal dal preteso Parte_2 risarcimento del danno in favore del lavoratore.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 16/10/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione.
* * *
Pag. 8 di 16 Motivi della decisione.
1. L'appello proposto dal ”, Parte_2 [...]
, è infondato e deve essere rigettato, Parte_1 anche alla luce dell'altro recente precedente di questa Corte CA Napoli, n. 1490/2025 del 18.04.2025, passato in giudicato, le cui motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., avente ad oggetto un caso analogo.
In particolare, la Corte, nel decidere la controversia di un altro lavoratore nei confronti delle medesime società resistenti, pur ammettendo il DVR, ha confermato la conversione per mancanza di causale nella proroga oltre i 12 mesi, avendo qualificato inidonea la formula di proroga standard (“ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva”), perché priva di causale specifica riferita alle esigenze dell'utilizzatore.
Gli elementi di fatto e di diritto della suddetta controversia sono sostanzialmente sovrapponibili al caso in esame.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di appello
(pag.16) con il quale il ha genericamente reiterato l'eccezione Parte_2 di nullità del ricorso introduttivo per asserita genericità ed indeterminatezza della domanda proposta e dei fatti posti a sostegno della stessa.
Nel caso in esame, il ricorso e la domanda introduttiva, da un esame complessivo, risultano essere sufficientemente specifici, hanno consentito l'esatta individuazione della pretesa ed hanno permesso alle resistenti di approntare una compiuta difesa, come si evince chiaramente dalla lettura dei rispettivi atti. Anche il giudice ha potuto conoscere l'esatto oggetto del giudizio e decidere nel merito la controversia (Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 17/07/2018, n. 19009 (rv. 649932-01)).
3. Sempre preliminarmente, devono essere allo stesso modo ritenute generiche ed infondate tutte le doglianze relative ad una presunta nullità del procedimento di primo grado, all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, nonché quelle relative allo svolgimento di tutte le udienze con trattazione scritta, procedura che, ad avviso dell'appellante, non sarebbe applicabile al rito del lavoro.
Pag. 9 di 16 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con recente sentenza n. 17603 del 30 giugno
2025 hanno ritenuto legittima la sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte anche nel rito del lavoro, sia in primo che in secondo grado, consentendo così che la discussione finale possa essere sostituita dal deposito di note scritte, previo consenso delle parti.
4. Nel merito, pur con diversa motivazione, la sentenza impugnata merita di essere confermata richiamando in questa sede, ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già statuito nella sentenza della Corte CA Napoli, n. 1490/2025 del 18.04.2025, passata in giudicato, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame.
Va preliminarmente e sinteticamente rilevato, con riferimento al motivo di ricorso accolto dal primo Giudice (Documento di Valutazione dei Rischi, DVR), che l'odierna appellante aveva depositato il contratto individuale di lavoro a termine in regime di somministrazione stipulato in data 16 novembre 2018, unitamente ai suoi allegati, documento distinto dal contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra la
[...]
e il . CP_2 Parte_2
Detto contratto individuale di lavoro conteneva la sottoscrizione del lavoratore su ogni sua ogni pagina e sui relativi allegati, e, in particolare, il ricorrente aveva sottoscritto per esteso e per avvenuta consegna il «MODULO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
SUL POSTO DI LAVORO», allegato al contratto, nonché sottoscritto per esteso il verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Aveva sottoscritto, poi, il riepilogo degli «Elementi essenziali del contratto di somministrazione», nonché la nota informativa sugli «Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro». Va anche rilevato che il
«MODULO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO» contiene l'elencazione dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro ed esso dichiarava Parte_2 di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver redatto il relativo Documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), senza il quale, peraltro, non si sarebbe potuto redigere né il modulo informativo né la tabella riepilogativa dei rischi né gli ulteriori allegati.
Nel contesto descritto, la Corte concorda con l'appello circa l'integrazione almeno indiziaria dell'avvenuta redazione del DVR, per cui vi erano i presupposti, prima di
Pag. 10 di 16 emettere una pronuncia di conversione del rapporto basata sull'inesistenza di detto documento, per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.c..
In ogni caso, detta produzione è avvenuta in appello (vedasi all.ti C e D di parte appellante) e deve reputarsi ammissibile, elidendo ogni dubbio sull'effettività di quel documento, la mancanza del quale è stata posta a base dell'accoglimento del ricorso in primo grado.
Al riguardo questa Corte aderisce a quel costante orientamento della S.C. (arg., da ultimo, ex Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201) per il quale nuovi documenti sono producibili in appello qualora risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti.
Ciò posto, e quindi rivisto il profilo posto dal Giudice di prime cure a base dell'accoglimento della domanda, non per questo va rimossa la statuizione impugnata.
L'appellato, infatti, ha espressamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande contenute nel ricorso di primo grado e dal Tribunale ritenute assorbite dal motivo di accoglimento, per quanto detto non condiviso dalla Corte.
Tra di esse appare al Collegio assorbente quella concernente l'illegittimità della proroga (vedasi in particolare deduzioni e richieste riproposte a pagg. 9 e segg. della memoria difensiva in appello).
Va rilevato che la fattispecie in esame presenta un contratto di somministrazione lavoro sottoscritto in data 16/11/2018 e che risulta pacificamente aver avuto esecuzione dal
19 novembre 2018 (data inizio attività lavorativa), per 12 mesi, fino al 18/11/2019
(data fine attività lavorativa).
Alla scadenza è stato prorogato, con comunicazione del 19 novembre 2019, sottoscritta dalle parti, sino al 31 gennaio 2020.
Pag. 11 di 16 La vicenda è regolata dal d.l.vo n. 81 del 2015, modificato dal d.l. n. 87/2018 (c.d.
“decreto dignità”), come convertito dalla l. n. 96 del 2018, quindi nella versione normativa in vigore dal 12 agosto 2018 (v. art. 1, comma 3, della legge di conversione, che stabiliva l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 agosto 2018).
In base a detta innovazione sussiste un obbligo di specificità della causale quando il termine complessivo tra il primo contratto a termine e la successiva proroga sia superiore ai 12 mesi, atteso che il legislatore ha previsto che le proroghe del contratto per il periodo successivo ai primi dodici mesi siano sempre da riferire alle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, così come riformato dal decreto-legge e dalla legge di conversione citt..
Le norme da considerare del d.l.vo n. 81 del 2015, nella formulazione ratione temporis precisata, sono le seguenti:
Art. 19, commi 1 e 4.
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria. (1)
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e'
Pag. 12 di 16 stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Art. 21, comma 1.
Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 34, comma 2, prima parte.
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo II (che comprende le norme precedenti;
n.d.r.),
Appare allora del tutto evidente che l'originaria generale acausalità è superata sia nel singolo contratto a termine, anche di somministrazione, che da solo superi i 12 mesi, sia nelle proroghe che facciano comunque oltrepassare detto limite.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 cit. prescrive che la causale sia indicata nell'atto scritto da cui risulta l'apposizione del termine nei casi di rinnovo e di proroga che comporti il superamento dei 12 mesi complessivi, anche perché la forma scritta della clausola appositiva del termine è prevista ad substantiam, e, pertanto, la mancata indicazione della causale comporta nullità della clausola stessa e la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab initio. La norma precisa altresì che le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo devono essere oggetto di “specificazione”.
Come risulta dalla proroga del 19 novembre 2019, sottoscritta dalle parti, alla scadenza del 12 mesi, il contratto, originariamente acausale, com'era consentito, veniva prorogato con la seguente comunicazione della società somministrante : CP_2
“Ai sensi dell'art. 34, comma 2, de D.Lgs. 81/2015 s.m.i., Le proponiamo di prorogare il Suo contratto a termine a scopo somministrazione sino al 31/01/2020 ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La preghiamo di sottoscrivere la presente proroga e integrazione contrattuale in segno di integrale accettazione del suo contenuto”.
Pag. 13 di 16 Appare del tutto evidente che una tale enunciazione non contenga alcuna specifica causale e, quindi, in alcun modo assolve l'obbligo normativo di inserire una giustificazione del termine riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo, sicché le condizioni organizzative e/o produttive che consentono la reiterazione delle mansioni a termine devono essere verificate con riferimento all'impresa utilizzatrice. La mancanza della causale giustificativa della proroga del rapporto fa sì che il rapporto di lavoro con l'Agenzia di somministrazione deve intendersi intrattenuto oltre i 12 mesi senza una causale giustificativa
Trattasi di una disciplina chiara che mira ad assicurare al lavoratore, a fronte di un incentivo all'occupazione, forme di tutela, con correlata limitazione dell'utilizzo dello strumento della proroga.
Ne discende che, sia pure per un assorbente profilo diverso da quello considerato dal primo Giudice, la statuizione di conversione del rapporto di cui alla sentenza impugnata va tenuta ferma, apparendo peraltro irrilevante se la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato vada dall'inizio o dalla fine del contratto a termine originariamente stipulato, stante la continuità del rapporto come convertito.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnativa, peraltro del tutto generica, concernente il numero di mensilità concesse dal primo Giudice, ex art. 39, comma 2, del d.l.vo n.
81 cit., che sin dalla sua introduzione così recita:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
In tale contesto, il riconoscimento di sette mensilità da parte del primo Giudice appare corretto sul piano dell'applicazione dei criteri di quantificazione imposti dalla norma, dovendosi peraltro considerare non solo la durata complessiva del contratto, ma anche
Pag. 14 di 16 altri elementi, quali il comportamento e le condizioni delle parti (arg. ex Cass., Sez.
Lav., 14.7.2022 n. 22258).
Le deduzioni di parte appellante di cui alle ultime note scritte, non aggiungono nulla di nuovo e non sono sufficienti a provocare una rivisitazione della precedente decisione di questa Corte che appare corretta e condivisibile anche in questa sede.
In particolare, a nulla rileva che la proroga sia stata disposta con lettera del 16/11/2019
(all. E), prima che scadessero i primi 12 mesi dall'inizio del rapporto contrattuale. Si tratta di una proroga di due mesi, non motivata, contenente solo un generico richiamo alla sussistenza dei “presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria”.
Inoltre, la disciplina delle causali dopo i primi 12 mesi di rapporto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinato nella P.A.. secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 Art. 19, nel testo vigente all'epoca dei fatti.
In conclusione, per tali motivi, la sentenza impugnata, pur rimodulata nella sua motivazione, va confermata, per cui l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado liquidandosi, con distrazione in favore del difensore, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. La condanna alle spese va stabilita in solido con che ha sostanzialmente CP_2 aderito all'appello e resistito ad ogni domanda proposta dall'originario ricorrente.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, la
Corte da atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n
115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pag. 15 di 16 2) Condanna l'appellante in solido con l pagamento delle spese Controparte_2 del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che Controparte_1 liquida in euro €. 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore del procuratore di parte appellata RA
LO dichiaratosi antistatario.
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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