CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL OB nato a [...] il [...] ON AL VI TO nato a [...] il [...] .N7L avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE)APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi,: uditi i FE L'avvocato PROCOPIO DOMENICO ALBERTO MARIA in difesa della parte civile POSTE ITALIANE S.P.A. chiede la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
-tavvocato MARCHESE FRANCESCO MARIA in difesa di ON AL VI TO e l'avvocato ROMOLI BARBARA in difesa di AL OB insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5656 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO AL ER e CO VA IO IT ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna EL1/10/2019 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina pluriaggravata ai danni ELufficio postale di GO di SS (RA) e di ricettazione ELauto utilizzata per compiere tale reato. AL ER deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, con riferimento alla penale responsabilità ELimputato - travisamento della prova ed omessa valutazione. A fronte di una presenza sui luoghi della rapina che risultava essere stata esclusa sulla scorta delle testimonianze dei testi di polizia giudiziaria, i quali avevano dichiarato che nessuna impronta o traccia di DNA erano riferibili agli imputati, la Corte territoriale si era soffermata soltanto sugli esiti delle intercettazioni telefoniche relative ad altro procedimento, omettendone la comparazione con gli elementi a discarico sopra menzionati e in violazione della regola di valutazione degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 2. violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, con riferimento all'art. 648 cod. pen., sul rilievo che il proprietario ELauto aveva sporto denunzia di furto del veicolo in un momento successivo alla commissione della rapina. CO VA IO IT deduce: 1. nullità della sentenza di primo grado (e di tutti gli atti conseguenti) per avere omesso il Tribunale di valutare (ed accogliere) l'istanza di legittimo impedimento del difensore per l'udienza del 23/11/2018, ritualmente trasmessa via pec (con ricevuta di accettazione nella casella di destinazione alle ore 19.51 del 16/11/2018) e a nulla valendo che detta udienza era stata poi rinviata per la concessione dei termini a difesa chiesti dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; 2. mancanza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla memoria difensiva ritualmente inoltrata via pec, ai sensi ELart. 23 d.l. n. 149 del 2020, per l'udienza del 4/12/2020 nel rispetto del termine fissato dal decreto per 2 casella di destinazione rispettivamente alle ore 11.15 e 11.18 del 26/11/2020 con riferimento ad entrambi gli indirizzi di posta certificata nella disponibilità della Corte di appello di Bologna) con cui il difensore eccepiva la nullità di cui al precedente motivo, di cui non vi era alcun cenno in sentenza;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione EListruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione di documentazione medica relativa all'imputato che, in ragione di un incidente occorsogli poco tempo prima della rapina, gli avrebbe impedito di commetterla in ragione delle modalità con cui il reato era stato compiuto (i rapinatori si erano calati da un condotto di areazione largo 50x50 cm, muovendosi velocemente all'interno ELufficio postale). Si trattava di documentazione dotata del carattere di novità in quanto, benché relativa a condizioni preesistenti ELimputato, era intervenuta dopo la sentenza di primo grado, nonché di rilievo probatorio posto che nessuna impronta o traccia di DNA del ricorrente era stata rilevata sui luoghi e sull'auto utilizzata per commettere la rapina. Erroneo era pertanto, ai fini del rigetto EListanza di riapertura EListruttoria, il riferimento al parametro della deducibilità allo stato degli atti richiamato dalla Corte territoriale, posto che nel caso in esame non si verteva in un'ipotesi di cui al primo comma bensì al secondo comma ELart. 603 cod. proc. pen. che onera il giudice a disporre la rinnovazione;
4. vizio di motivazione in ordine alla prova dei fatti e travisamento della prova dichiarativa in relazione al delitto di ricettazione. Posto che nessuna impronta o traccia di DNA ELimputato era stata rilevata sui luoghi e sull'auto utilizzata per commettere la rapina, all'affermazione di colpevolezza il giudice del merito era giunto sulla scorta di elementi indizianti, in assenza di un vaglio logico- giuridico di carattere penetrante e di una effettiva comparazione degli elementi a carico e discarico. Difettava una valutazione unitaria del compendio probatorio, in violazione della regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con ricadute anche in punto di travisamento della prova, avendo la Corte territoriale volutamente sorvolato sulle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria favorevoli all'imputato ed aventi carattere decisivo;
5. vizio di motivazione in ordine al delitto presupposto della ricettazione, sul rilievo sia che al momento in cui veniva perpetrata la rapina l'auto in questione non era ancora oggetto di denuncia, sia sulla mancanza di qualsivoglia prova della non riconducibilità del possesso ELauto alla commissione del delitto presupposto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. La natura comune delle censure in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in rapina pluriaggravata e di ricettazione consente sotto tali profili una trattazione unitaria dei relativi motivi di ricorso degli imputati. 1. Ricorso di CO VA IO IT. 1.1. Il primo motivo - con cui si è eccepita la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per mancato esame ed accoglimento EListanza di legittimo impedimento del difensore - è inammissibile per carenza di interesse. Posto che nell'udienza in relazione alla quale era stato fatto valere il legittimo impedimento non si è svolta alcuna attività processuale - essendo stata rinviata concedendosi termine al difensore nominato ai sensi ELart. 97, comma 4, cod. proc. pen.-7e che le successive hanno invece visto la partecipazione del difensore di fiducia, la difesa omette di confrontarsi con il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità a mente del quale quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agii atti successivi, ai sensi ELart. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio ELudienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo).(Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 479 del 17/11/2015, Iero, Rv. 265854 - 01; Sez. 2, n. 48023 del 14/09/2022, Dante, non mass.). E tanto a prescindere dal rilievo attinente alla validità della trasmissione al Tribunale EListanza di legittimo impedimento via pec prima ELentrata in vigore della disciplina emergenziale che tale forma ha espressamente consentito, essendosi escluso che tale forma di comunicazione fosse consentita per le parti private al fine di sottoporre al giudice le rispettive istanze (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702 - 01; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. T 4 - 01; Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 - 01; Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Torti, Rv. 279072 - 01), con la precisazione che tali modalità di trasmissione "atipiche" comportano l'onere, per la parte che intenda dolersi ELomesso esame EListanza, di accertarsi ELarrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Stucchi, Rv. 258526; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 - dep. 18/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963; Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014 - dep. 19/02/2015, Chessa, Rv. 262835; Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015 - dep. 09/06/2015, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone, Rv. 280520 - 01). 1.2. Il secondo motivo - che lamenta omessa motivazione in ordine alla censura di nullità sopra evidenziata di cui alla memoria difensiva inoltrata alla Corte di appello nelle conclusioni scritte ex art. 23 d.l. n. 149/2020 - è parimenti inammissibile per carenza di interesse, in quanto il motivo dedotto con la memoria era volto a sollecitare l'esame di un'eccezione di nullità manifestamente infondata. Al riguardo, infatti, può richiamarsi il seguente principio di diritto secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 1.3. Il terzo motivo - che lamenta la violazione ELart. 603, comma 2, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. La censura, infatti, muove da un errato presupposto, ossia che fosse oggetto di rinnovazione una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio primo grado, quando, invece, facendosi riferimento a documentazione attestante le condizioni pregresse di salute annoverate dall'imputato al momento del fatto, si tratta di prova preesistente non sottoposta alla valutazione del giudice, ipotesi sussumibile nell'alveo della disciplina di cui al primo comma ELart. 603 cod. proc. pen., a cui la Corte territoriale ha fatto correttamente riferimento. Né poi può ritenersi che ricorra l'ipotesi della prova sopravvenuta o scoperta solo dopo il giudizio di primo grado, in quanto - a prescindere dall'omessa allegazione sul punto - a leggere la memoria difensiva allegata all'atto di appello si ricava come l'antecedente documentale della richiesta istruttoria fosse costituito dalla cartella clinica ELimputato, documentazione medica nota alla parte prima del giudizio di primo grado e, dunque, tempestivamente acquisibile. Né il carattere di novità può poi 5 rinvenirsi in una consulenza di parte successivamente svolta, in quanto si tratta di adempimento istruttorio che poteva essere tempestivamente svolto a corredo delle prove a discarico da introdursi nel corso del primo giudizio. Infine, nessun vizio di motivazione è dato rilevarsi a fondamento del diniego, avendo la Corte d'appello evidenziato le ragioni e gli elementi per le quali l'acquisizione di tale documentazione risultava superflua, tenuto conto delle risultanze delle intercettazioni che dimostrano invece piena mobilità da parte del ricorrente sui luoghi interessati dalla rapina ove ivi si era portato. 2. Motivi comuni degli imputati in punto di affermazione di responsabilità. 2.1. Il primo ed il quarto motivo rispettivamente dedotti dalla difesa ELAL e del CO in punto di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati. Invero, dalla lettura delle sentenze di merito si ricava: - che l'assenza di impronte o tracce di DNA degli imputati sul luogo della rapina o sull'auto utilizzata per recarsi nei pressi ELufficio postale e poi darsi alla fuga, non ha assunto rilievo decisivo ai fini ELesclusione della colpevolezza in ragione della partecipazione al colpo di altre persone rimaste ignote, ELassenza ab origine di utilità delle impronte rilevate e del fatto che uno dei rapinatori portava i guanti (vedi pag. 2 e ss. sentenza di primo grado ove, nella ricostruzione del fatto, si dà atto ELesito negativo degli accertamenti sulle impronte e tracce); - che l'affermazione di responsabilità si fonda sul contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui risultano chiari riferimenti al colpo da eseguire;
sulla presenza degli imputati nelle circostanze di tempo e di luogo della rapina per come ricavato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dall'analisi dei tabulati e delle relative celle che attestano gli spostamenti di ciascuno prima e nel corso della rapina;
sulla presenza ELauto utilizzata per commettere la rapina nel luogo dichiarato dai ricorrenti e dal rinvenimento all'interno del veicolo della corda usata dai malviventi per calarsi all'interno ELufficio postale;
sul fatto che certamente i rapinatori parlavano con accento del sud, da cui provengono gli imputati;
sul numero dei rapinatori che coincideva con quello cui si faceva riferimento nelle intercettazioni;
sul comportamento post factum posto in essere da uno dei ricorrenti. Si è, dunque, fatta corretta applicazione ELart. 192, comma 2, cod. proc. pen. secondo i criteri dettati dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, risultando gli indizi declinati a fondamento della responsabilità gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa 6 probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, peraltro neppure prospettata, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi, nell'ambito di un giudizio in cui sono risultati privi della necessaria interferenza quelli attinenti all'esito negativo del rinvenimento di impronte o tracce di DNA agli imputati espressamente riferibili (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci, Rv. 191230 - 01). 2.2. Il secondo e l'ultimo motivo, rispettivamente dedotti dalla difesa ELAL e del CO, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assenza del delitto presupposto della ricettazione, ovvero la mancata riqualificazione in furto, sono manifestamente infondati. Quanto al primo profilo si tratta di una censura di fatto e, comunque, la mancata formalizzazione della denuncia di furto non incide sulla configurabilità del delitto presupposto in quanto ciò che rileva è che la sottrazione sia avvenuta prima della commissione della rapina. Sul punto, peraltro, va evidenziato che dallo stesso stralcio delle dichiarazioni della persona offesa e riportate a pag. 12 ELatto di appello del CO, risulta che il proprietario colloca il furto nella giornata di lunedì 4 febbraio 2013 ("comunque era un lunedì a Bagnocavallo") e che la querela venne sporta il giorno seguente, ossia il 5 che coincide con quello in cui si è verificata la rapina (intorno alle ore 13.40). Quanto al secondo profilo si tratta di censura generica in quanto non sono indicati gli elementi fattuali di sostegno che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a ricondurre il possesso ELauto alla commissione del furto ad opera degli imputati. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti: - al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi ELart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186); - alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura indicata nel dispositivo tenendo conto ELattività defensionale svolta e di quanto richiesto nella relativa nota spese. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro millenovecentoquarantotto/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi,: uditi i FE L'avvocato PROCOPIO DOMENICO ALBERTO MARIA in difesa della parte civile POSTE ITALIANE S.P.A. chiede la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
-tavvocato MARCHESE FRANCESCO MARIA in difesa di ON AL VI TO e l'avvocato ROMOLI BARBARA in difesa di AL OB insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5656 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO AL ER e CO VA IO IT ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna EL1/10/2019 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina pluriaggravata ai danni ELufficio postale di GO di SS (RA) e di ricettazione ELauto utilizzata per compiere tale reato. AL ER deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, con riferimento alla penale responsabilità ELimputato - travisamento della prova ed omessa valutazione. A fronte di una presenza sui luoghi della rapina che risultava essere stata esclusa sulla scorta delle testimonianze dei testi di polizia giudiziaria, i quali avevano dichiarato che nessuna impronta o traccia di DNA erano riferibili agli imputati, la Corte territoriale si era soffermata soltanto sugli esiti delle intercettazioni telefoniche relative ad altro procedimento, omettendone la comparazione con gli elementi a discarico sopra menzionati e in violazione della regola di valutazione degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 2. violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, con riferimento all'art. 648 cod. pen., sul rilievo che il proprietario ELauto aveva sporto denunzia di furto del veicolo in un momento successivo alla commissione della rapina. CO VA IO IT deduce: 1. nullità della sentenza di primo grado (e di tutti gli atti conseguenti) per avere omesso il Tribunale di valutare (ed accogliere) l'istanza di legittimo impedimento del difensore per l'udienza del 23/11/2018, ritualmente trasmessa via pec (con ricevuta di accettazione nella casella di destinazione alle ore 19.51 del 16/11/2018) e a nulla valendo che detta udienza era stata poi rinviata per la concessione dei termini a difesa chiesti dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; 2. mancanza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla memoria difensiva ritualmente inoltrata via pec, ai sensi ELart. 23 d.l. n. 149 del 2020, per l'udienza del 4/12/2020 nel rispetto del termine fissato dal decreto per 2 casella di destinazione rispettivamente alle ore 11.15 e 11.18 del 26/11/2020 con riferimento ad entrambi gli indirizzi di posta certificata nella disponibilità della Corte di appello di Bologna) con cui il difensore eccepiva la nullità di cui al precedente motivo, di cui non vi era alcun cenno in sentenza;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione EListruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione di documentazione medica relativa all'imputato che, in ragione di un incidente occorsogli poco tempo prima della rapina, gli avrebbe impedito di commetterla in ragione delle modalità con cui il reato era stato compiuto (i rapinatori si erano calati da un condotto di areazione largo 50x50 cm, muovendosi velocemente all'interno ELufficio postale). Si trattava di documentazione dotata del carattere di novità in quanto, benché relativa a condizioni preesistenti ELimputato, era intervenuta dopo la sentenza di primo grado, nonché di rilievo probatorio posto che nessuna impronta o traccia di DNA del ricorrente era stata rilevata sui luoghi e sull'auto utilizzata per commettere la rapina. Erroneo era pertanto, ai fini del rigetto EListanza di riapertura EListruttoria, il riferimento al parametro della deducibilità allo stato degli atti richiamato dalla Corte territoriale, posto che nel caso in esame non si verteva in un'ipotesi di cui al primo comma bensì al secondo comma ELart. 603 cod. proc. pen. che onera il giudice a disporre la rinnovazione;
4. vizio di motivazione in ordine alla prova dei fatti e travisamento della prova dichiarativa in relazione al delitto di ricettazione. Posto che nessuna impronta o traccia di DNA ELimputato era stata rilevata sui luoghi e sull'auto utilizzata per commettere la rapina, all'affermazione di colpevolezza il giudice del merito era giunto sulla scorta di elementi indizianti, in assenza di un vaglio logico- giuridico di carattere penetrante e di una effettiva comparazione degli elementi a carico e discarico. Difettava una valutazione unitaria del compendio probatorio, in violazione della regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con ricadute anche in punto di travisamento della prova, avendo la Corte territoriale volutamente sorvolato sulle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria favorevoli all'imputato ed aventi carattere decisivo;
5. vizio di motivazione in ordine al delitto presupposto della ricettazione, sul rilievo sia che al momento in cui veniva perpetrata la rapina l'auto in questione non era ancora oggetto di denuncia, sia sulla mancanza di qualsivoglia prova della non riconducibilità del possesso ELauto alla commissione del delitto presupposto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. La natura comune delle censure in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in rapina pluriaggravata e di ricettazione consente sotto tali profili una trattazione unitaria dei relativi motivi di ricorso degli imputati. 1. Ricorso di CO VA IO IT. 1.1. Il primo motivo - con cui si è eccepita la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per mancato esame ed accoglimento EListanza di legittimo impedimento del difensore - è inammissibile per carenza di interesse. Posto che nell'udienza in relazione alla quale era stato fatto valere il legittimo impedimento non si è svolta alcuna attività processuale - essendo stata rinviata concedendosi termine al difensore nominato ai sensi ELart. 97, comma 4, cod. proc. pen.-7e che le successive hanno invece visto la partecipazione del difensore di fiducia, la difesa omette di confrontarsi con il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità a mente del quale quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agii atti successivi, ai sensi ELart. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio ELudienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo).(Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 479 del 17/11/2015, Iero, Rv. 265854 - 01; Sez. 2, n. 48023 del 14/09/2022, Dante, non mass.). E tanto a prescindere dal rilievo attinente alla validità della trasmissione al Tribunale EListanza di legittimo impedimento via pec prima ELentrata in vigore della disciplina emergenziale che tale forma ha espressamente consentito, essendosi escluso che tale forma di comunicazione fosse consentita per le parti private al fine di sottoporre al giudice le rispettive istanze (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702 - 01; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. T 4 - 01; Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 - 01; Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Torti, Rv. 279072 - 01), con la precisazione che tali modalità di trasmissione "atipiche" comportano l'onere, per la parte che intenda dolersi ELomesso esame EListanza, di accertarsi ELarrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Stucchi, Rv. 258526; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 - dep. 18/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963; Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014 - dep. 19/02/2015, Chessa, Rv. 262835; Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015 - dep. 09/06/2015, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone, Rv. 280520 - 01). 1.2. Il secondo motivo - che lamenta omessa motivazione in ordine alla censura di nullità sopra evidenziata di cui alla memoria difensiva inoltrata alla Corte di appello nelle conclusioni scritte ex art. 23 d.l. n. 149/2020 - è parimenti inammissibile per carenza di interesse, in quanto il motivo dedotto con la memoria era volto a sollecitare l'esame di un'eccezione di nullità manifestamente infondata. Al riguardo, infatti, può richiamarsi il seguente principio di diritto secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 1.3. Il terzo motivo - che lamenta la violazione ELart. 603, comma 2, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. La censura, infatti, muove da un errato presupposto, ossia che fosse oggetto di rinnovazione una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio primo grado, quando, invece, facendosi riferimento a documentazione attestante le condizioni pregresse di salute annoverate dall'imputato al momento del fatto, si tratta di prova preesistente non sottoposta alla valutazione del giudice, ipotesi sussumibile nell'alveo della disciplina di cui al primo comma ELart. 603 cod. proc. pen., a cui la Corte territoriale ha fatto correttamente riferimento. Né poi può ritenersi che ricorra l'ipotesi della prova sopravvenuta o scoperta solo dopo il giudizio di primo grado, in quanto - a prescindere dall'omessa allegazione sul punto - a leggere la memoria difensiva allegata all'atto di appello si ricava come l'antecedente documentale della richiesta istruttoria fosse costituito dalla cartella clinica ELimputato, documentazione medica nota alla parte prima del giudizio di primo grado e, dunque, tempestivamente acquisibile. Né il carattere di novità può poi 5 rinvenirsi in una consulenza di parte successivamente svolta, in quanto si tratta di adempimento istruttorio che poteva essere tempestivamente svolto a corredo delle prove a discarico da introdursi nel corso del primo giudizio. Infine, nessun vizio di motivazione è dato rilevarsi a fondamento del diniego, avendo la Corte d'appello evidenziato le ragioni e gli elementi per le quali l'acquisizione di tale documentazione risultava superflua, tenuto conto delle risultanze delle intercettazioni che dimostrano invece piena mobilità da parte del ricorrente sui luoghi interessati dalla rapina ove ivi si era portato. 2. Motivi comuni degli imputati in punto di affermazione di responsabilità. 2.1. Il primo ed il quarto motivo rispettivamente dedotti dalla difesa ELAL e del CO in punto di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati. Invero, dalla lettura delle sentenze di merito si ricava: - che l'assenza di impronte o tracce di DNA degli imputati sul luogo della rapina o sull'auto utilizzata per recarsi nei pressi ELufficio postale e poi darsi alla fuga, non ha assunto rilievo decisivo ai fini ELesclusione della colpevolezza in ragione della partecipazione al colpo di altre persone rimaste ignote, ELassenza ab origine di utilità delle impronte rilevate e del fatto che uno dei rapinatori portava i guanti (vedi pag. 2 e ss. sentenza di primo grado ove, nella ricostruzione del fatto, si dà atto ELesito negativo degli accertamenti sulle impronte e tracce); - che l'affermazione di responsabilità si fonda sul contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui risultano chiari riferimenti al colpo da eseguire;
sulla presenza degli imputati nelle circostanze di tempo e di luogo della rapina per come ricavato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dall'analisi dei tabulati e delle relative celle che attestano gli spostamenti di ciascuno prima e nel corso della rapina;
sulla presenza ELauto utilizzata per commettere la rapina nel luogo dichiarato dai ricorrenti e dal rinvenimento all'interno del veicolo della corda usata dai malviventi per calarsi all'interno ELufficio postale;
sul fatto che certamente i rapinatori parlavano con accento del sud, da cui provengono gli imputati;
sul numero dei rapinatori che coincideva con quello cui si faceva riferimento nelle intercettazioni;
sul comportamento post factum posto in essere da uno dei ricorrenti. Si è, dunque, fatta corretta applicazione ELart. 192, comma 2, cod. proc. pen. secondo i criteri dettati dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, risultando gli indizi declinati a fondamento della responsabilità gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa 6 probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, peraltro neppure prospettata, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi, nell'ambito di un giudizio in cui sono risultati privi della necessaria interferenza quelli attinenti all'esito negativo del rinvenimento di impronte o tracce di DNA agli imputati espressamente riferibili (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci, Rv. 191230 - 01). 2.2. Il secondo e l'ultimo motivo, rispettivamente dedotti dalla difesa ELAL e del CO, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assenza del delitto presupposto della ricettazione, ovvero la mancata riqualificazione in furto, sono manifestamente infondati. Quanto al primo profilo si tratta di una censura di fatto e, comunque, la mancata formalizzazione della denuncia di furto non incide sulla configurabilità del delitto presupposto in quanto ciò che rileva è che la sottrazione sia avvenuta prima della commissione della rapina. Sul punto, peraltro, va evidenziato che dallo stesso stralcio delle dichiarazioni della persona offesa e riportate a pag. 12 ELatto di appello del CO, risulta che il proprietario colloca il furto nella giornata di lunedì 4 febbraio 2013 ("comunque era un lunedì a Bagnocavallo") e che la querela venne sporta il giorno seguente, ossia il 5 che coincide con quello in cui si è verificata la rapina (intorno alle ore 13.40). Quanto al secondo profilo si tratta di censura generica in quanto non sono indicati gli elementi fattuali di sostegno che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a ricondurre il possesso ELauto alla commissione del furto ad opera degli imputati. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti: - al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi ELart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186); - alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura indicata nel dispositivo tenendo conto ELattività defensionale svolta e di quanto richiesto nella relativa nota spese. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro millenovecentoquarantotto/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/01/2023.