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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1443/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
-DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE AL RIMBORSO DEI CREDITI IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF e Contributo di Solidarietà (CS), indicati nel quadro RX della Dichiarazione integrativa dei redditi Mod. PF 2016 per il periodo di imposta 2015, per l'importo complessivo di €163.363,00, oltre interessi di legge;
IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF e Contributo di Solidarietà (CS), indicati nel quadro RX della Dichiarazione integrativa dei redditi Mod. PF 2017 per il periodo di imposta 2016, presentata in data 08 febbraio 2019, per l'importo complessivo di € 67.385,00, oltre interessi di legge.
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 26/01/2026. Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Resistente_1La contribuente chiedeva il rimborso di imposte versate in Italia, sostenendo che alcune somme (corrispondenti a poste finanziarie erogate dal datore di lavoro SO stock options e RSU restricted stock units) ricevute a titolo gratuito dalla società svizzera Società_1 R&D, fossero già state definitivamente e compiutamente tassate all'estero e quindi non ulteriormente imponibili in Italia.
L'Agenzia delle Entrate rigettava le istanze di rimborso, sostenendo la tassabilità in Italia dei redditi percepiti in base alla normativa interna ed alla vigente Convenzione contro le doppie Resistente_1imposizioni tra Italia e Svizzera. Evidenziava che la nel biennio di riferimento era rimasta residente fiscalmente in Italia, in Italia aveva dichiarato i propri redditi, ovunque prodotti, nel rispetto dell'art. 3 del TUIR e ciò perché aveva costantemente in Italia mantenuto il domicilio ai sensi dell'art. 43, comma 1, del codice civile nel territorio italiano (art. 2, comma 2, del TUIR).
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che le RSU fossero imponibili esclusivamente in Svizzera e che le stock options fossero tassabili in Italia solo per il (diverso) periodo in cui la contribuente aveva lavorato (oltre ad essere ivi residente) in Italia (biennio 2010-2011) e quindi non per le due annualità oggi in vertenza (anni di Resistente_1imposta 2015 e 2016). In questo ultimo periodo, infatti, la aveva soggiornato in Svizzera per un periodo superiore a 183 giorni, lì aveva svolto la propria attività e sempre in Svizzera aveva operato il suo datore di lavoro
Proponeva appello la AF contestando la lettura da parte della Corte di primo grado dell'art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera, sostenendo la possibile tassazione non esclusiva (ma al più concorrente) della Svizzera sugli strumenti finanziarti delle SO e delle RSU.
La Agenzia appellante richiamava l'art. 24 della Convenzione, che prevede la neutralizzazione della doppia imposizione tramite il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (ma solo se definitive e nei limiti quantitativi previsti dalla suddetta normativa).
La AF stigmatizzava la localizzazione della residenza fiscale della parte privata e la data di cessione delle poste finanziarie (SO e RSU) sottolineando che, nel 2016, la contribuente era fiscalmente residente in Italia, e quindi soggetta al principio della “worldwide taxation” (tassazione dei redditi ovunque essi siano prodotti). 1L'Agenzia censurava la pronunzia di primo grado in quanto la Corte avrebbe omesso di considerare che, al momento della cessione delle RSU e delle SO, la contribuente era residente fiscalmente in Italia, e quindi i suddetti redditi dovevano essere tassati in Italia. Rilevava poi che l'onere probatorio in ogni caso spettava in prima battuta alla parte privata instante, per contro stigmatizzando una prospettata carenza di documentazione a supporto offerta dalla Di Resistente_1 asseritamente inidonea (a dire della AF) a consentire una reale ed effettiva verifica delle mansioni, settore, qualifica e fascia economica, elementi questi indispensabili per determinare la cd. retribuzione convenzionale da sottoporre a imposizione. Ribadiva il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in primis gravante sulla parte contribuente tenuta a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto restitutorio.
L'Agenzia appellante chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza n. 778/13/2025 e, per l'effetto, di confermare integralmente la fondatezza dei dinieghi taciti di rimborso opposti dalla AF alla contribuente, con condanna della parte appellata alla rifusione di oneri e spese legali.
Resistente_1Si costituiva nel presente grado di gravame anche la parte appellata , replicando specificamente alla avversaria ricostruzione ed invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado, con condanna della parte appellante alla rifusione di oneri e spese legali, invocando anche la responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 c.p.c. La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Ritiene il Collegio che l'appello proposto dalla AF appellante non meriti accoglimento e vada, pertanto, confermata la impugnata sentenza. La contribuente contesta all'Agenzia l'interpretazione errata e non aderente alla ratio dell'art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera. L'AdE afferma infatti che la potestà impositiva spetti esclusivamente all'Italia, non considerando il dato 1 Sentenza impugnata della CGT di I grado di Milano …rileva il Collegio che le condizioni del secondo comma escludono, nel caso di specie, la sussistenza di una potestà impositiva esclusiva dell'Italia, atteso che non trovano pratica attuazione: la ricorrente ha infatti soggiornato all'estero per un periodo superiore a 183 giorni e le sue retribuzioni sono state corrisposte dalla società Società_1 R&D di diritto svizzero, la quale le ha conferito, sempre a titolo di retribuzione, le RSU e le SO riferite ad azioni della società capogruppo americana. Trova quindi applicazione il primo comma del citato articolo, in relazione al quale il Collegio non ritiene di condividere la lettura della norma data dall'ufficio, ritenendo corretta l'interpretazione nel senso che l'imponibilità delle remunerazioni correlate a RSU sia di esclusiva competenza della Svizzera, tanto che la società conferente, che le assegnate gratuitamente, al termine del cd. Vesting periodo, le ha assoggettate ad imposta nella sua qualità di sostituto e le ha inserite nel certificato di salario. Per quanto invece attiene alle Stock Options, ritiene il Collegio di condividere la tesi della parte ricorrente: esiste un prezzo prefissato ed il momento impositivo coincide con la fine del periodo di maturazione. Quanto alla rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 15 del modello di convenzione OCSE, nel caso delle SO, assumono rilevanza le vicende lavorative del percettore nel corso del vesting period: il collegamento con l'Italia è configurabile se durante tale periodo è stata svolta attività lavorativa in Italia, nel qual caso ha luogo il fenomeno della imponibilità pro rata: la tassabilità in ciascun paese è proporzionata al numero dei giorni di lavoro svolti in ciascun paese, dunque, genera base imponibile solo in relazione al periodo lavorativo svolto in Italia. Poiché, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha prestato attività di lavoro dipendente in Italia solo negli anni 2010 e 2011, la tassazione della componente reddituale delle Stock Options deve essere limitata a tali due annualità. Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'Ufficio in tema di onere probatorio a carico della parte ricorrente, ritiene il Collegio che la documentazione versata in atti sia sufficiente a ritenere tale onere adempiuto. Le istanze di parte ricorrente appaiono quindi fondate e va pertanto riconosciuto il suo diritto ad ottenere i rimborsi richiesti…., pacifico ed incontroverso in atti per cui la contribuente (che pure aveva mantenuto la residenza fiscali in Italia) nel biennio 2015-2016 aveva (dato fattuale non contestato) soggiornato in Svizzera per più di 183 giorni ed aveva svolto in quello stesso Stato estero la sua attività lavorativa. Del resto anche i certificati salariali e stipendiali svizzeri prodotti in atti dalla contribuente dimostrano e offrono piena prova del fatto che le remunerazioni relative alle poste finanziarie per RSU ed SO sono state già definitivamente sottoposte a tassazione in Svizzera, in conformità con il principio di collegamento territoriale e della determinazione del momento impositivo. Correttamente la contribuente ha evidenziato che l'art. 15 della Convenzione prevedeva la tassazione nel Paese in cui l'attività lavorativa era svolta (nel caso di specie Svizzera), e non nello Stato di residenza fiscale. Il riferimento dell'AF agli articoli 7, 8 e 22 della Convenzione appare inconferente poiché trattano fattispecie diverse e non applicabili ai redditi da lavoro dipendente. La contribuente peraltro ha presentato due dichiarazioni integrative con emendatio degli errori, per gli anni di imposta 2015 e 2016, dopo la compilazione dei quadri RC2, RC3 e CE. Ebbene (dato anche questo incontroverso in atti ex art. 115, comma 1, c.p.c.) di queste due integrative, quella per l'AI 2015 veniva liquidata il 10/11/2020 dalla AF senza contestazione alcuna, mentre alla seconda integrativa (per l'AI 2016) non seguivano comunicazioni nemmeno di irregolarità della AF;
ciò precisando che il quadro CE (credito d'imposta per redditi esteri) era stato rettificato in diminuzione nelle dichiarazioni integrative, e non era oggetto del rimborso richiesto. Si riscontra piena prova in atti del fatto che le imposte per le SO e le RSU sono state già tassate e correttamente versate in Svizzera (per quanto di pertinenza per biennio di imposta 2015-2016). Anche in giudizio del resto è stata offerta e fornita (proprio dalla parte contribuente onerata) tutta la documentazione necessaria, tra cui i certificati di salario svizzero per gli anni 2015 e 2016, le attestazioni delle autorità fiscali svizzere delle imposte versate in via definitiva, nonchè documentazione relativa ai piani di RSU e SO, con dettagli su date di assegnazione, maturazione e esercizio corredati di prospetti di calcolo dettagliati per la determinazione dei rimborsi. Quanto al Certificato di Salario svizzero prodotto in atti, trattasi di un documento ufficiale e completo anche firmato digitalmente. Resistente_1Il settore mansionario, la qualifica e la fascia economica della sono desumibili dalla documentazione prodotta e la doglianza dell'AF appare ultronea, poiché il reddito convenzionale non è oggetto della richiesta di rimborso. Del resto l'art. 15, ai commi 1 e 2, della convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra Italia e Svizzera, stabilisce che, salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. … Ebbene tutte e tre le condizioni sopra esposte alle lettere a, b e c portano ad individuare la competenza impositiva svizzera (Stato, quest'ultimo, presso cui l'onere fiscale risulta essere stato assolto dal sostituto di imposta datoriale). Nello specifico, quanto alla remunerazione relativa alle SO (Stock Options), appaiono essere stati correttamente tassati in Italia soltanto gli importi riferiti alla frazione di cd. vesting period Resistente_1(anno 2010 e anno 2011) periodo questo in cui la risiedeva e lavorava in Italia. Mentre, di contro, sulla base della convenzione sulla doppia imposizione Italia-Svizzera erano da ritenersi esclusi da tassazione proprio quegli importi relativi al periodo successivo (e quindi quelli in esame del biennio 2015-2016), quando sin dal 2012 la contribuente iniziò a svolgere il proprio lavoro in Svizzera. Quanto alla remunerazione finanziaria rappresentata dalle RSU, la stessa non subiva tassazione al momento della loro semplice assegnazione (ciò in quanto il datore di lavoro le assegnava ai propri dipendenti a titolo gratuito e le relative azioni non erano nella loro disponibilità sino a quando non fosse decorso un certo periodo di tempo, cd. “restricted period”). La tassazione correttamente pertanto avveniva solamente al termine del decorso di questo periodo, quando le azioni giungevano a maturazione (periodo temporale verificatosi in base ai piani delle RSU Resistente_1rispettivamente nel 2015 e nel 2016). Solo in tale momento la realmente conseguiva l'effettiva disponibilità economica delle azioni ed il datore di lavoro elvetico tassava correttamente l'imponibile come lavoro dipendente, dichiarando detto importo, incluso il reddito da lavoro dipendente complessivo, in busta paga (come si evince dai certificati di salario svizzero). Il reddito finanziario era stato tassato dalla Svizzera quale unico soggetto di potere impositivo a mezzo di prelievo della datrice di lavoro operante sostituto d'imposta. Il datore di lavoro svizzero, in qualità di sostituto di imposta, ha assoggettato ad imposta le RSU al termine del cd. vesting period (rispettivamente nel 2015 e 2016) e le ha inserite nei rispettivi certificati di salario (2015 e 2016). In conclusione, va rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermata integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa al n. 778/01/2025 dalla CGT di Milano. Non si rinvengono però nel caso in esame i presupposti, in fatto ed in diritto, per ravvedere concretamente nella iniziativa processuale della AF una pretesa temerarietà (in punto soggettivo ed oggettivo) e questo né nella posizione processuale né in quella sostanziale pure tenuta dalla AF oggi appellante. Pertanto andrà totalmente disattesa la domanda di parte contribuente volta ad ottenere pronunzia di condanna dell'Agenzia ex art. 96 cpc. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita. Le spese legali di procedura sono regolate, secondo soccombenza, così come in dispositivo cui si rinvia.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa al n. 778/01/2025 dalla CGT di Milano;
2) Respinge la domanda di condanna proposta ex art. 96 cpc dalla parte privata appellata;
3) Condanna la Agenzia erariale appellante alla refusione, in favore della controparte privata, delle spese legali del presente grado di giudizio qui di seguito liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1443/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
-DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE AL RIMBORSO DEI CREDITI IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF e Contributo di Solidarietà (CS), indicati nel quadro RX della Dichiarazione integrativa dei redditi Mod. PF 2016 per il periodo di imposta 2015, per l'importo complessivo di €163.363,00, oltre interessi di legge;
IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF e Contributo di Solidarietà (CS), indicati nel quadro RX della Dichiarazione integrativa dei redditi Mod. PF 2017 per il periodo di imposta 2016, presentata in data 08 febbraio 2019, per l'importo complessivo di € 67.385,00, oltre interessi di legge.
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 26/01/2026. Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Resistente_1La contribuente chiedeva il rimborso di imposte versate in Italia, sostenendo che alcune somme (corrispondenti a poste finanziarie erogate dal datore di lavoro SO stock options e RSU restricted stock units) ricevute a titolo gratuito dalla società svizzera Società_1 R&D, fossero già state definitivamente e compiutamente tassate all'estero e quindi non ulteriormente imponibili in Italia.
L'Agenzia delle Entrate rigettava le istanze di rimborso, sostenendo la tassabilità in Italia dei redditi percepiti in base alla normativa interna ed alla vigente Convenzione contro le doppie Resistente_1imposizioni tra Italia e Svizzera. Evidenziava che la nel biennio di riferimento era rimasta residente fiscalmente in Italia, in Italia aveva dichiarato i propri redditi, ovunque prodotti, nel rispetto dell'art. 3 del TUIR e ciò perché aveva costantemente in Italia mantenuto il domicilio ai sensi dell'art. 43, comma 1, del codice civile nel territorio italiano (art. 2, comma 2, del TUIR).
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che le RSU fossero imponibili esclusivamente in Svizzera e che le stock options fossero tassabili in Italia solo per il (diverso) periodo in cui la contribuente aveva lavorato (oltre ad essere ivi residente) in Italia (biennio 2010-2011) e quindi non per le due annualità oggi in vertenza (anni di Resistente_1imposta 2015 e 2016). In questo ultimo periodo, infatti, la aveva soggiornato in Svizzera per un periodo superiore a 183 giorni, lì aveva svolto la propria attività e sempre in Svizzera aveva operato il suo datore di lavoro
Proponeva appello la AF contestando la lettura da parte della Corte di primo grado dell'art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera, sostenendo la possibile tassazione non esclusiva (ma al più concorrente) della Svizzera sugli strumenti finanziarti delle SO e delle RSU.
La Agenzia appellante richiamava l'art. 24 della Convenzione, che prevede la neutralizzazione della doppia imposizione tramite il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (ma solo se definitive e nei limiti quantitativi previsti dalla suddetta normativa).
La AF stigmatizzava la localizzazione della residenza fiscale della parte privata e la data di cessione delle poste finanziarie (SO e RSU) sottolineando che, nel 2016, la contribuente era fiscalmente residente in Italia, e quindi soggetta al principio della “worldwide taxation” (tassazione dei redditi ovunque essi siano prodotti). 1L'Agenzia censurava la pronunzia di primo grado in quanto la Corte avrebbe omesso di considerare che, al momento della cessione delle RSU e delle SO, la contribuente era residente fiscalmente in Italia, e quindi i suddetti redditi dovevano essere tassati in Italia. Rilevava poi che l'onere probatorio in ogni caso spettava in prima battuta alla parte privata instante, per contro stigmatizzando una prospettata carenza di documentazione a supporto offerta dalla Di Resistente_1 asseritamente inidonea (a dire della AF) a consentire una reale ed effettiva verifica delle mansioni, settore, qualifica e fascia economica, elementi questi indispensabili per determinare la cd. retribuzione convenzionale da sottoporre a imposizione. Ribadiva il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in primis gravante sulla parte contribuente tenuta a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto restitutorio.
L'Agenzia appellante chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza n. 778/13/2025 e, per l'effetto, di confermare integralmente la fondatezza dei dinieghi taciti di rimborso opposti dalla AF alla contribuente, con condanna della parte appellata alla rifusione di oneri e spese legali.
Resistente_1Si costituiva nel presente grado di gravame anche la parte appellata , replicando specificamente alla avversaria ricostruzione ed invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado, con condanna della parte appellante alla rifusione di oneri e spese legali, invocando anche la responsabilità processuale aggravata ex artt. 96 c.p.c. La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Ritiene il Collegio che l'appello proposto dalla AF appellante non meriti accoglimento e vada, pertanto, confermata la impugnata sentenza. La contribuente contesta all'Agenzia l'interpretazione errata e non aderente alla ratio dell'art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera. L'AdE afferma infatti che la potestà impositiva spetti esclusivamente all'Italia, non considerando il dato 1 Sentenza impugnata della CGT di I grado di Milano …rileva il Collegio che le condizioni del secondo comma escludono, nel caso di specie, la sussistenza di una potestà impositiva esclusiva dell'Italia, atteso che non trovano pratica attuazione: la ricorrente ha infatti soggiornato all'estero per un periodo superiore a 183 giorni e le sue retribuzioni sono state corrisposte dalla società Società_1 R&D di diritto svizzero, la quale le ha conferito, sempre a titolo di retribuzione, le RSU e le SO riferite ad azioni della società capogruppo americana. Trova quindi applicazione il primo comma del citato articolo, in relazione al quale il Collegio non ritiene di condividere la lettura della norma data dall'ufficio, ritenendo corretta l'interpretazione nel senso che l'imponibilità delle remunerazioni correlate a RSU sia di esclusiva competenza della Svizzera, tanto che la società conferente, che le assegnate gratuitamente, al termine del cd. Vesting periodo, le ha assoggettate ad imposta nella sua qualità di sostituto e le ha inserite nel certificato di salario. Per quanto invece attiene alle Stock Options, ritiene il Collegio di condividere la tesi della parte ricorrente: esiste un prezzo prefissato ed il momento impositivo coincide con la fine del periodo di maturazione. Quanto alla rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 15 del modello di convenzione OCSE, nel caso delle SO, assumono rilevanza le vicende lavorative del percettore nel corso del vesting period: il collegamento con l'Italia è configurabile se durante tale periodo è stata svolta attività lavorativa in Italia, nel qual caso ha luogo il fenomeno della imponibilità pro rata: la tassabilità in ciascun paese è proporzionata al numero dei giorni di lavoro svolti in ciascun paese, dunque, genera base imponibile solo in relazione al periodo lavorativo svolto in Italia. Poiché, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha prestato attività di lavoro dipendente in Italia solo negli anni 2010 e 2011, la tassazione della componente reddituale delle Stock Options deve essere limitata a tali due annualità. Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'Ufficio in tema di onere probatorio a carico della parte ricorrente, ritiene il Collegio che la documentazione versata in atti sia sufficiente a ritenere tale onere adempiuto. Le istanze di parte ricorrente appaiono quindi fondate e va pertanto riconosciuto il suo diritto ad ottenere i rimborsi richiesti…., pacifico ed incontroverso in atti per cui la contribuente (che pure aveva mantenuto la residenza fiscali in Italia) nel biennio 2015-2016 aveva (dato fattuale non contestato) soggiornato in Svizzera per più di 183 giorni ed aveva svolto in quello stesso Stato estero la sua attività lavorativa. Del resto anche i certificati salariali e stipendiali svizzeri prodotti in atti dalla contribuente dimostrano e offrono piena prova del fatto che le remunerazioni relative alle poste finanziarie per RSU ed SO sono state già definitivamente sottoposte a tassazione in Svizzera, in conformità con il principio di collegamento territoriale e della determinazione del momento impositivo. Correttamente la contribuente ha evidenziato che l'art. 15 della Convenzione prevedeva la tassazione nel Paese in cui l'attività lavorativa era svolta (nel caso di specie Svizzera), e non nello Stato di residenza fiscale. Il riferimento dell'AF agli articoli 7, 8 e 22 della Convenzione appare inconferente poiché trattano fattispecie diverse e non applicabili ai redditi da lavoro dipendente. La contribuente peraltro ha presentato due dichiarazioni integrative con emendatio degli errori, per gli anni di imposta 2015 e 2016, dopo la compilazione dei quadri RC2, RC3 e CE. Ebbene (dato anche questo incontroverso in atti ex art. 115, comma 1, c.p.c.) di queste due integrative, quella per l'AI 2015 veniva liquidata il 10/11/2020 dalla AF senza contestazione alcuna, mentre alla seconda integrativa (per l'AI 2016) non seguivano comunicazioni nemmeno di irregolarità della AF;
ciò precisando che il quadro CE (credito d'imposta per redditi esteri) era stato rettificato in diminuzione nelle dichiarazioni integrative, e non era oggetto del rimborso richiesto. Si riscontra piena prova in atti del fatto che le imposte per le SO e le RSU sono state già tassate e correttamente versate in Svizzera (per quanto di pertinenza per biennio di imposta 2015-2016). Anche in giudizio del resto è stata offerta e fornita (proprio dalla parte contribuente onerata) tutta la documentazione necessaria, tra cui i certificati di salario svizzero per gli anni 2015 e 2016, le attestazioni delle autorità fiscali svizzere delle imposte versate in via definitiva, nonchè documentazione relativa ai piani di RSU e SO, con dettagli su date di assegnazione, maturazione e esercizio corredati di prospetti di calcolo dettagliati per la determinazione dei rimborsi. Quanto al Certificato di Salario svizzero prodotto in atti, trattasi di un documento ufficiale e completo anche firmato digitalmente. Resistente_1Il settore mansionario, la qualifica e la fascia economica della sono desumibili dalla documentazione prodotta e la doglianza dell'AF appare ultronea, poiché il reddito convenzionale non è oggetto della richiesta di rimborso. Del resto l'art. 15, ai commi 1 e 2, della convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra Italia e Svizzera, stabilisce che, salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. … Ebbene tutte e tre le condizioni sopra esposte alle lettere a, b e c portano ad individuare la competenza impositiva svizzera (Stato, quest'ultimo, presso cui l'onere fiscale risulta essere stato assolto dal sostituto di imposta datoriale). Nello specifico, quanto alla remunerazione relativa alle SO (Stock Options), appaiono essere stati correttamente tassati in Italia soltanto gli importi riferiti alla frazione di cd. vesting period Resistente_1(anno 2010 e anno 2011) periodo questo in cui la risiedeva e lavorava in Italia. Mentre, di contro, sulla base della convenzione sulla doppia imposizione Italia-Svizzera erano da ritenersi esclusi da tassazione proprio quegli importi relativi al periodo successivo (e quindi quelli in esame del biennio 2015-2016), quando sin dal 2012 la contribuente iniziò a svolgere il proprio lavoro in Svizzera. Quanto alla remunerazione finanziaria rappresentata dalle RSU, la stessa non subiva tassazione al momento della loro semplice assegnazione (ciò in quanto il datore di lavoro le assegnava ai propri dipendenti a titolo gratuito e le relative azioni non erano nella loro disponibilità sino a quando non fosse decorso un certo periodo di tempo, cd. “restricted period”). La tassazione correttamente pertanto avveniva solamente al termine del decorso di questo periodo, quando le azioni giungevano a maturazione (periodo temporale verificatosi in base ai piani delle RSU Resistente_1rispettivamente nel 2015 e nel 2016). Solo in tale momento la realmente conseguiva l'effettiva disponibilità economica delle azioni ed il datore di lavoro elvetico tassava correttamente l'imponibile come lavoro dipendente, dichiarando detto importo, incluso il reddito da lavoro dipendente complessivo, in busta paga (come si evince dai certificati di salario svizzero). Il reddito finanziario era stato tassato dalla Svizzera quale unico soggetto di potere impositivo a mezzo di prelievo della datrice di lavoro operante sostituto d'imposta. Il datore di lavoro svizzero, in qualità di sostituto di imposta, ha assoggettato ad imposta le RSU al termine del cd. vesting period (rispettivamente nel 2015 e 2016) e le ha inserite nei rispettivi certificati di salario (2015 e 2016). In conclusione, va rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermata integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa al n. 778/01/2025 dalla CGT di Milano. Non si rinvengono però nel caso in esame i presupposti, in fatto ed in diritto, per ravvedere concretamente nella iniziativa processuale della AF una pretesa temerarietà (in punto soggettivo ed oggettivo) e questo né nella posizione processuale né in quella sostanziale pure tenuta dalla AF oggi appellante. Pertanto andrà totalmente disattesa la domanda di parte contribuente volta ad ottenere pronunzia di condanna dell'Agenzia ex art. 96 cpc. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita. Le spese legali di procedura sono regolate, secondo soccombenza, così come in dispositivo cui si rinvia.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa al n. 778/01/2025 dalla CGT di Milano;
2) Respinge la domanda di condanna proposta ex art. 96 cpc dalla parte privata appellata;
3) Condanna la Agenzia erariale appellante alla refusione, in favore della controparte privata, delle spese legali del presente grado di giudizio qui di seguito liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)