Art. 81.
Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:
per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'art. 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'art. 75 della presente legge;
per la spesa di miliardi 13 di cui all'art. 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;
per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'art. 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del gia' menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;
per la spesa di miliardi 5 di cui all'art. 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo per la spesa di milioni 300 di cui all'art. 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 ;
per la spesa di cui all'art. 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota, di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53;
per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;
per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", dall'art. 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325 , e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;
per la spesa di cui all'art. 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilita', con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.
Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:
per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'art. 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'art. 75 della presente legge;
per la spesa di miliardi 13 di cui all'art. 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;
per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'art. 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del gia' menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;
per la spesa di miliardi 5 di cui all'art. 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo per la spesa di milioni 300 di cui all'art. 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 ;
per la spesa di cui all'art. 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota, di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53;
per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;
per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", dall'art. 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325 , e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;
per la spesa di cui all'art. 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilita', con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.