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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GUERRA MICHELE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 31 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come sopra indicato, impugna il diniego tacito al rimborso delle ritenute subite sui dividendi di fonte estera per i periodi di imposta 2023 e 2024.
Ricorrente_1 ha subito una ritenuta calcolata con l'aliquota del 26,375% sui dividendi liquidati in Germania e, successivamente, in Italia, tramite l'intermediario bancario Banca_1, gli stessi dividendi sono stati tassati con l'imposta sostitutiva del 26%. Detta tassazione secono il Ricorrente è in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione Italia- Germania per i redditi soggetti a doppia imposizione. Il Ricorrente ricorda il disposto dell'art.165 del TUIR secondo il quale il credito di imposta rappresentato da quanto versato all'estero può essere riconosciuto solo se il reddito oggetto del credito concorre alla formazione dei redditi del contribuente in Italia tassati con aliquota ordinaria;
nel caso in esame detta fattispecie non ricorre perchè non è stato fatto il cumulo dei redditi in quanto il reddito estero è stato obbligatoriamente sottoposto ad aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Evidenzia sul punto il Ricorrente che la
Cassazione con la sentenza 25698/2022 ha riconosciuto il diritto al credito di imposta anche nel caso di reddito tassato all'estero che non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia quando detto reddito viene assoggettato all'imposta sostitutiva obbligatoriamente e non per scelta del beneficiario/ contribuente. Chiede, quindi, il Ricorrente la restituzione dell'imposta nella misura di euro 1099,29 in quanto poteva beneficiare del credito di imposta. Allega il Ricorrente attestazione rilasciata dalla Banca tedesca che certifica l'avvenuta ritenuta del 26,375% su ciascuno dei dividendi ricevuti negli anni oggetto di richiesta di rimborso.
Conclude il Ricorrente con la richiesta di rimborso di euro 1099,29 oltre interessi maturati con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia affermando che in base all'art.165 del TUIR il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ai sensi dell'art.18 del TUIR nel caso in esame il
Ricorrente non ha la possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria e non può quindi godere del credito di imposta. L'Agenzia richiama proprie circolari sul punto.
Secondo l'Agenzia la sentenza della Cassazione 25698/22 è una pronuncia isolata. La normativa interna richiamata non si pone nemmeno in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Italia- Germania sulle doppie imposizioni, in quanto la convenzione contempla solo il caso dell'inserimento del reddito estero nel complesso dei redditi del contribuente e non prende in considerazione l'ipotesi di reddito soggetto ad imposta sostitutiva. In base all'art.10 della Convenzione i dividendi scontano l'imposta sia nello Stato ove risiede il soggetto erogante che nello Stato ove risiede il beneficiario del reddito con il limite che l'imposta applicata nello Stato ove risiede l'erogante( Germania) l'imposta non può eccedere il
15% dell'ammontare lordo del reddito erogato. Evidenzia l'Agenzia che è necessario coordinare gli articoli
10 e 24 della Convenzione. La Convenzione non prevede un divieto assoluto di doppia imposizione, ma solo una attenuazione.
Evidenzia poi l'Agenzia che la documentazione depositata dal Ricorrente non è chiara. In via subordinata l'Agenzia chiede che l'eventuale rimborso sia limitato alla differenza così come calcolata a pagina 9 delle controdeduzioni.
Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso con condanna alle spese.
Con memoria il Ricorrente insiste sulla prevalenza della Convenzione sulla normativa interna
( Cass.1138/2009). Riporta la tesi già ampiamente esposta nel ricorso. Afferma che la documentazione presentata è chiara e che è stata fornita anche la traduzione. Con specchietto evidenzia il calcolo dal quale deriva la cifra chiesta a rimborso. Alla pubblica Udienza i Rappresentanti delle Parti intervenuti si riportano alle tesi in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, prende in considerazione i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente ed afferma che detti dividendi sono imponibili in detto altro Stato.
L'Italia, dunque, può tassare i dividendi pagati dalla società con sede in Germania. Il comma 2 prevede inoltre che detti dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi ha la propria sede, ma, in tal caso, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi. In base a detto articolo della Convenzione, che in quanto legge speciale prevale sulla legislazione fiscale interna, nel caso in esame, lo Stato di Germania poteva tassare i dividendi nel limite del 15% e non certo al 26,375%.
Il successivo articolo 24 della Convenzione riguarda il caso del contribuente residente in Italia che, nel calcolare le proprie imposte sul reddito con aliquota ordinaria su tutti i redditi percepiti, può includere nella base imponibile delle imposte, i redditi imponibili in Germania ed in tal caso lo Stato Italiano deve dedurre
( detrarre) dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Germania. Ora detta disposizione, per espressa previsione contenuta nella Convenzione, non si applica nel caso in cui il reddito estero non possa essere cumulato con gli altri redditi del contribuente ed assoggettato a tassazione ordinaria, ma sia tassato con ritenuta del 26% a titolo di imposta. In sostanza in base ad una semplice lettura della norma sembra che il beneficio della detrazione sia possibile solo nel caso in cui il contribuente scelga la tassazione ordinaria con cumulo dei redditi. La norma lega il diritto al credito di imposta alla scelta per la tassazione con l'aliquota ordinaria progressiva sul cumulo dei redditi, mentre non lo concede in caso di tassazione a titolo di imposta con aliquota fissa. Cosa succede però se il contribuente non può scegliere ed è sottoposto obbligatoriamente alla tassazione a titolo si imposta con aliquota del 26% come avvenuto nel caso in esame? La questione è stata affrontata e risolta dalla Cassazione che con la sentenza
25698/22 ha affermato il seguente principio di diritto: per i redditi di capitale di fonte estera direttamente percepiti dal contribuente persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata di diritto internazionale, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma, obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata nel paese estero si deve considerare detraibile. Ciò in quanto l'interpretazione conforme della locuzione anche su richiesta del contribuente conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito di imposta lo ha previsto espressamente.
La Corte in composizione monocratica intende aderire al principio di diritto affermato dalla suprema Corte
e,pertanto, ritiene che nel caso in esame vada riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in
Germania ovviamente nei limiti della tassazione prevista dalla Convenzione Italia- Germania e,quindi, nei limiti del 15% e non del 26,375% come afferma la Ricorrente essere avvenuto. L'errore dell'intermediario tedesco sull'applicazione della aliquota corretta non può certo pesare sul Fisco Italiano. Sul punto va chiarito che, rispetto a quanto affermato dalla Ricorrente che, nonostante il lungo ricorso e la successiva memoria , non chiarisce bene se la sua richiesta di rimborso fa salva e, quindi, ritiene dovuta l'imposta applicata in Germania nei limiti del 15% come previsto dall'art.10 della Convenzione o se chiede il rimborso dell'intera imposta applicata in Germania del 26,375%, come detto, la Corte ritiene che sia dovuta sia la tassazione del dividendo in Germania nei limiti del 15% che la tassazione sullo stesso dividendo in Italia con l'aliquota del 26% a titolo di imposta con il diritto alla detrazione di quanto dovuto in
Germania (15%) e non di quanto pagato (26,375%) come chiarito dalla Cassazione.
I prospetti di calcolo della Ricorrente non sono chiari perchè effettuano il calcolo sovrapponendo deduzione e detrazione, mentre in base alla previsione contenuta nella Convenzione, articoli 10 e 24 , nonché sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la corretta tassazione deve essere effettuata applicando l'aliquota del 26% a titolo di imposta sostitutiva sull'ammontare lordo del dividendo percepito detraendo quanto dovuto in Germania, pari al 15%, applicato sempre sul dividendo lordo.
L'eventuale imposta pagata in più, in Italia, va rimborsata con gli interessi maturati. Il ricorso viene accolto parzialmente in quanto il Ricorrente sembra chiedere alla Corte anche il rimborso della quota pagata in più in Germania ( 26,375% al posto del 15% ) cosa questa, come sopra precisato, che la Corte ritiene non fondata. Sul punto va precisato che il Ricorrente, a mezzo della propria rappresentante intervenuta in giudizio, ha detto di non aver chiesto alcun rimborso di imposta allo Stato di Germania.
In considerazione della particolarità della questione e dell'accoglimento parziale del ricorso nei limiti sopra indicati, la Corte ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GUERRA MICHELE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 31 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come sopra indicato, impugna il diniego tacito al rimborso delle ritenute subite sui dividendi di fonte estera per i periodi di imposta 2023 e 2024.
Ricorrente_1 ha subito una ritenuta calcolata con l'aliquota del 26,375% sui dividendi liquidati in Germania e, successivamente, in Italia, tramite l'intermediario bancario Banca_1, gli stessi dividendi sono stati tassati con l'imposta sostitutiva del 26%. Detta tassazione secono il Ricorrente è in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione Italia- Germania per i redditi soggetti a doppia imposizione. Il Ricorrente ricorda il disposto dell'art.165 del TUIR secondo il quale il credito di imposta rappresentato da quanto versato all'estero può essere riconosciuto solo se il reddito oggetto del credito concorre alla formazione dei redditi del contribuente in Italia tassati con aliquota ordinaria;
nel caso in esame detta fattispecie non ricorre perchè non è stato fatto il cumulo dei redditi in quanto il reddito estero è stato obbligatoriamente sottoposto ad aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Evidenzia sul punto il Ricorrente che la
Cassazione con la sentenza 25698/2022 ha riconosciuto il diritto al credito di imposta anche nel caso di reddito tassato all'estero che non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia quando detto reddito viene assoggettato all'imposta sostitutiva obbligatoriamente e non per scelta del beneficiario/ contribuente. Chiede, quindi, il Ricorrente la restituzione dell'imposta nella misura di euro 1099,29 in quanto poteva beneficiare del credito di imposta. Allega il Ricorrente attestazione rilasciata dalla Banca tedesca che certifica l'avvenuta ritenuta del 26,375% su ciascuno dei dividendi ricevuti negli anni oggetto di richiesta di rimborso.
Conclude il Ricorrente con la richiesta di rimborso di euro 1099,29 oltre interessi maturati con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia affermando che in base all'art.165 del TUIR il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ai sensi dell'art.18 del TUIR nel caso in esame il
Ricorrente non ha la possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria e non può quindi godere del credito di imposta. L'Agenzia richiama proprie circolari sul punto.
Secondo l'Agenzia la sentenza della Cassazione 25698/22 è una pronuncia isolata. La normativa interna richiamata non si pone nemmeno in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Italia- Germania sulle doppie imposizioni, in quanto la convenzione contempla solo il caso dell'inserimento del reddito estero nel complesso dei redditi del contribuente e non prende in considerazione l'ipotesi di reddito soggetto ad imposta sostitutiva. In base all'art.10 della Convenzione i dividendi scontano l'imposta sia nello Stato ove risiede il soggetto erogante che nello Stato ove risiede il beneficiario del reddito con il limite che l'imposta applicata nello Stato ove risiede l'erogante( Germania) l'imposta non può eccedere il
15% dell'ammontare lordo del reddito erogato. Evidenzia l'Agenzia che è necessario coordinare gli articoli
10 e 24 della Convenzione. La Convenzione non prevede un divieto assoluto di doppia imposizione, ma solo una attenuazione.
Evidenzia poi l'Agenzia che la documentazione depositata dal Ricorrente non è chiara. In via subordinata l'Agenzia chiede che l'eventuale rimborso sia limitato alla differenza così come calcolata a pagina 9 delle controdeduzioni.
Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso con condanna alle spese.
Con memoria il Ricorrente insiste sulla prevalenza della Convenzione sulla normativa interna
( Cass.1138/2009). Riporta la tesi già ampiamente esposta nel ricorso. Afferma che la documentazione presentata è chiara e che è stata fornita anche la traduzione. Con specchietto evidenzia il calcolo dal quale deriva la cifra chiesta a rimborso. Alla pubblica Udienza i Rappresentanti delle Parti intervenuti si riportano alle tesi in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, prende in considerazione i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente ed afferma che detti dividendi sono imponibili in detto altro Stato.
L'Italia, dunque, può tassare i dividendi pagati dalla società con sede in Germania. Il comma 2 prevede inoltre che detti dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi ha la propria sede, ma, in tal caso, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi. In base a detto articolo della Convenzione, che in quanto legge speciale prevale sulla legislazione fiscale interna, nel caso in esame, lo Stato di Germania poteva tassare i dividendi nel limite del 15% e non certo al 26,375%.
Il successivo articolo 24 della Convenzione riguarda il caso del contribuente residente in Italia che, nel calcolare le proprie imposte sul reddito con aliquota ordinaria su tutti i redditi percepiti, può includere nella base imponibile delle imposte, i redditi imponibili in Germania ed in tal caso lo Stato Italiano deve dedurre
( detrarre) dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Germania. Ora detta disposizione, per espressa previsione contenuta nella Convenzione, non si applica nel caso in cui il reddito estero non possa essere cumulato con gli altri redditi del contribuente ed assoggettato a tassazione ordinaria, ma sia tassato con ritenuta del 26% a titolo di imposta. In sostanza in base ad una semplice lettura della norma sembra che il beneficio della detrazione sia possibile solo nel caso in cui il contribuente scelga la tassazione ordinaria con cumulo dei redditi. La norma lega il diritto al credito di imposta alla scelta per la tassazione con l'aliquota ordinaria progressiva sul cumulo dei redditi, mentre non lo concede in caso di tassazione a titolo di imposta con aliquota fissa. Cosa succede però se il contribuente non può scegliere ed è sottoposto obbligatoriamente alla tassazione a titolo si imposta con aliquota del 26% come avvenuto nel caso in esame? La questione è stata affrontata e risolta dalla Cassazione che con la sentenza
25698/22 ha affermato il seguente principio di diritto: per i redditi di capitale di fonte estera direttamente percepiti dal contribuente persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata di diritto internazionale, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma, obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata nel paese estero si deve considerare detraibile. Ciò in quanto l'interpretazione conforme della locuzione anche su richiesta del contribuente conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito di imposta lo ha previsto espressamente.
La Corte in composizione monocratica intende aderire al principio di diritto affermato dalla suprema Corte
e,pertanto, ritiene che nel caso in esame vada riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in
Germania ovviamente nei limiti della tassazione prevista dalla Convenzione Italia- Germania e,quindi, nei limiti del 15% e non del 26,375% come afferma la Ricorrente essere avvenuto. L'errore dell'intermediario tedesco sull'applicazione della aliquota corretta non può certo pesare sul Fisco Italiano. Sul punto va chiarito che, rispetto a quanto affermato dalla Ricorrente che, nonostante il lungo ricorso e la successiva memoria , non chiarisce bene se la sua richiesta di rimborso fa salva e, quindi, ritiene dovuta l'imposta applicata in Germania nei limiti del 15% come previsto dall'art.10 della Convenzione o se chiede il rimborso dell'intera imposta applicata in Germania del 26,375%, come detto, la Corte ritiene che sia dovuta sia la tassazione del dividendo in Germania nei limiti del 15% che la tassazione sullo stesso dividendo in Italia con l'aliquota del 26% a titolo di imposta con il diritto alla detrazione di quanto dovuto in
Germania (15%) e non di quanto pagato (26,375%) come chiarito dalla Cassazione.
I prospetti di calcolo della Ricorrente non sono chiari perchè effettuano il calcolo sovrapponendo deduzione e detrazione, mentre in base alla previsione contenuta nella Convenzione, articoli 10 e 24 , nonché sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la corretta tassazione deve essere effettuata applicando l'aliquota del 26% a titolo di imposta sostitutiva sull'ammontare lordo del dividendo percepito detraendo quanto dovuto in Germania, pari al 15%, applicato sempre sul dividendo lordo.
L'eventuale imposta pagata in più, in Italia, va rimborsata con gli interessi maturati. Il ricorso viene accolto parzialmente in quanto il Ricorrente sembra chiedere alla Corte anche il rimborso della quota pagata in più in Germania ( 26,375% al posto del 15% ) cosa questa, come sopra precisato, che la Corte ritiene non fondata. Sul punto va precisato che il Ricorrente, a mezzo della propria rappresentante intervenuta in giudizio, ha detto di non aver chiesto alcun rimborso di imposta allo Stato di Germania.
In considerazione della particolarità della questione e dell'accoglimento parziale del ricorso nei limiti sopra indicati, la Corte ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.