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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR DA SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dall'avv. Anna Fusco
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di Fiumicino, dagli avv. Lilia Bonicioli, Persona_1
IE UR e ST Lo SC
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio l' contestando le trattenute effettuate dall'Istituto sul trattamento CP_1
1 pensionistico di cui ella è titolare, in ragione di un indebito sorto a carico della madre di cui la ricorrente è erede, indebito non integralmente restituito dalla de Persona_2
cuius a causa del decesso.
La ricorrente eccepisce la prescrizione decennale della richiesta restitutoria e afferma comunque l'irripetibilità dell'indebito invocando l'applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale.
La ricorrente conclude quindi chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice designando, respinta ogni
contraria istanza, per le causali in premessa, accertare la prescrizione o alternativamente
annullare l'indebito dichiarando che la ricorrente non è tenuta a rifondere le somme di cui è
causa; sempre conseguentemente, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti CP_1
per tale causa sia sulla pensione di reversibilità a fare data da aprile 2024 sia sulla pensione
diretta sulla quale sono trattenute le due mensilità di settembre e ottobre 2024 nonché l'importo
di € 135,00 a fare data dall'aprile 2025 con gli accessori di legge dal dovuto alla data dell'
effettiva restituzione.
Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del legale antistatario che dichiara di
averle anticipate”.
L' è costituito ritualmente in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1
domande, per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'eccezione di prescrizione è fondata ed assorbente.
E' pacifico che la ricorrente sia erede della sig.ra di deceduta il 6 Persona_2
novembre 2014, già titolare di pensione INVCIV n. 03981288.
In relazione a tale prestazione l' ha comunicato alla de cuius un indebito di CP_1
euro 7.599,67, maturatosi al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2011.
2 Tale indebito è stato oggetto di diverse comunicazioni alla de cuius, l'ultima delle quali datata 7 febbraio 2014, ricevuta il 24 febbraio 2014 (come indicato nella memoria e risultante dal doc. Ricevuta_Rc5_RI 10107899 ). CP_1 CP_1
La de cuius non ha contestato, né in via amministrativa, né in via giudiziale, il provvedimento di riliquidazione della pensione da cui è scaturito l'indebito, né le successive comunicazioni relative all'indebito, né le trattenute sulla pensione effettuate dall'Istituto dall'aprile 2014 al novembre 2014, data del decesso.
Con il decesso della sig.ra il recupero sulla pensione si è interrotto e Per_2
l' ha chiesto il pagamento dell'importo residuo alla ricorrente, con raccomandata CP_1
del 19 febbraio 2024, che la ricorrente nega di aver ricevuto.
L' sostiene che la consegna della raccomandata si sarebbe perfezionata per CP_1
compiuta giacenza in data 8 marzo 2024, ma dalla stessa documentazione prodotta dall' (sub doc Ricevuta_rc1 erede_Avola) emerge che tale raccomandata, pur se CP_1
inviata all'indirizzo corretto, è stata restituita al mittente per destinatario “sconosciuto”,
In ogni caso, quand'anche la raccomandata fosse stata consegnata, la data di consegna indicata dall' e risultante dall'avviso di ricevimento (8 marzo 2024) è CP_1
successiva al compimento del termine decennale di prescrizione.
Nulla rileva la circostanza che la de cuius non abbia contestato né il provvedimento di riliquidazione della pensione da cui è scaturito l'indebito, né le successive comunicazioni relative all'indebito, né le trattenute sulla pensione effettuate dall' dall'aprile 2014 al novembre 2014. CP_1
Infatti, la mera inerzia o il ritardo dell'esercizio del diritto, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa e non avendo quindi quale proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non integrano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 c.c.., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta
3 con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, c.c.
La pretesa dell' risulta dunque prescritta. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
L' deve essere condannato a pagare alla ricorrente le somme trattenute sui CP_1
trattamenti pensionistici di cui è titolare la ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione, dichiara prescritto il credito preteso dall' a titolo di CP_1
indebito maturato sulla pensione INVCIV n. 03981288 di cui era titolare la defunta sig.ra Persona_2
Condanna l' a pagare alla ricorrente le somme trattenute sui trattamenti CP_1
pensionistici di cui la ricorrente è titolare, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Fusco.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR DA OT
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR DA SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dall'avv. Anna Fusco
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di Fiumicino, dagli avv. Lilia Bonicioli, Persona_1
IE UR e ST Lo SC
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio l' contestando le trattenute effettuate dall'Istituto sul trattamento CP_1
1 pensionistico di cui ella è titolare, in ragione di un indebito sorto a carico della madre di cui la ricorrente è erede, indebito non integralmente restituito dalla de Persona_2
cuius a causa del decesso.
La ricorrente eccepisce la prescrizione decennale della richiesta restitutoria e afferma comunque l'irripetibilità dell'indebito invocando l'applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale.
La ricorrente conclude quindi chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice designando, respinta ogni
contraria istanza, per le causali in premessa, accertare la prescrizione o alternativamente
annullare l'indebito dichiarando che la ricorrente non è tenuta a rifondere le somme di cui è
causa; sempre conseguentemente, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti CP_1
per tale causa sia sulla pensione di reversibilità a fare data da aprile 2024 sia sulla pensione
diretta sulla quale sono trattenute le due mensilità di settembre e ottobre 2024 nonché l'importo
di € 135,00 a fare data dall'aprile 2025 con gli accessori di legge dal dovuto alla data dell'
effettiva restituzione.
Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del legale antistatario che dichiara di
averle anticipate”.
L' è costituito ritualmente in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1
domande, per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'eccezione di prescrizione è fondata ed assorbente.
E' pacifico che la ricorrente sia erede della sig.ra di deceduta il 6 Persona_2
novembre 2014, già titolare di pensione INVCIV n. 03981288.
In relazione a tale prestazione l' ha comunicato alla de cuius un indebito di CP_1
euro 7.599,67, maturatosi al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2011.
2 Tale indebito è stato oggetto di diverse comunicazioni alla de cuius, l'ultima delle quali datata 7 febbraio 2014, ricevuta il 24 febbraio 2014 (come indicato nella memoria e risultante dal doc. Ricevuta_Rc5_RI 10107899 ). CP_1 CP_1
La de cuius non ha contestato, né in via amministrativa, né in via giudiziale, il provvedimento di riliquidazione della pensione da cui è scaturito l'indebito, né le successive comunicazioni relative all'indebito, né le trattenute sulla pensione effettuate dall'Istituto dall'aprile 2014 al novembre 2014, data del decesso.
Con il decesso della sig.ra il recupero sulla pensione si è interrotto e Per_2
l' ha chiesto il pagamento dell'importo residuo alla ricorrente, con raccomandata CP_1
del 19 febbraio 2024, che la ricorrente nega di aver ricevuto.
L' sostiene che la consegna della raccomandata si sarebbe perfezionata per CP_1
compiuta giacenza in data 8 marzo 2024, ma dalla stessa documentazione prodotta dall' (sub doc Ricevuta_rc1 erede_Avola) emerge che tale raccomandata, pur se CP_1
inviata all'indirizzo corretto, è stata restituita al mittente per destinatario “sconosciuto”,
In ogni caso, quand'anche la raccomandata fosse stata consegnata, la data di consegna indicata dall' e risultante dall'avviso di ricevimento (8 marzo 2024) è CP_1
successiva al compimento del termine decennale di prescrizione.
Nulla rileva la circostanza che la de cuius non abbia contestato né il provvedimento di riliquidazione della pensione da cui è scaturito l'indebito, né le successive comunicazioni relative all'indebito, né le trattenute sulla pensione effettuate dall' dall'aprile 2014 al novembre 2014. CP_1
Infatti, la mera inerzia o il ritardo dell'esercizio del diritto, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa e non avendo quindi quale proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non integrano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 c.c.., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta
3 con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, c.c.
La pretesa dell' risulta dunque prescritta. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
L' deve essere condannato a pagare alla ricorrente le somme trattenute sui CP_1
trattamenti pensionistici di cui è titolare la ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione, dichiara prescritto il credito preteso dall' a titolo di CP_1
indebito maturato sulla pensione INVCIV n. 03981288 di cui era titolare la defunta sig.ra Persona_2
Condanna l' a pagare alla ricorrente le somme trattenute sui trattamenti CP_1
pensionistici di cui la ricorrente è titolare, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Fusco.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR DA OT
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