Sentenza 17 febbraio 2023
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In tema di giudizio d'appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa. (Nella specie, le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate cinque giorni prima dell'udienza al difensore dell'imputato che, tuttavia, dopo averle ricevute, non aveva eccepito alcunché né aveva richiesto il rinvio dell'udienza, limitandosi a dolersi genericamente di quel ritardo nel ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 27419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27419 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |