Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 11/02/2026, n. 862
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice rileva che, sebbene l'intimazione di pagamento interrompa la prescrizione e possa essere impugnata, la sua mancata impugnazione non comporta decadenza. Pertanto, è possibile far valere la prescrizione maturata in precedenza con l'impugnazione della cartella successiva. Il termine quinquennale per la tassa richiesta per gli anni 2008-2012 era già ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento nel 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 11/02/2026, n. 862
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 862
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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