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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.9.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Colombo ed elettivamente domiciliati in Monza, Via
Manzoni n. 37, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono emettersi sentenza di omologa dell'atto di separazione personale alle condizioni di cui sotto, autorizzando i coniugi a vivere separati e ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bellusco (MB), a norma dell'art. 133 u.c. del R.D. n. 1238 del 9-7-1939, di provvedere all'annotazione dell'intervenuta separazione a margine dell'atto di matrimonio e mandando al Cancellieri di trasmettere all'Ufficiale di Stato civile copia autentica del verbale e del decreto di omologa.
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il sig. ha spostato la propria residenza in Arcore, via Abate D'Adda n. 17 a far Parte_2 data dal 15.11.2023;
3) La casa coniugale sita in Usmate-Velate (MB), via Cadore n. 7/C, di proprietà della sig.ra
, verrà assegnata a quest'ultima, con i bene e gli arredi ivi contenuti, che vi Parte_1 abiterà, unitamente alla figlia sino alla realizzazione della vendita del predetto Per_1 immobile stesso;
4) La figlia risiederà presso l'abitazione della madre in Usmate-Velate (MB), via Per_1
Cadore n. 7/C, int. 10, sino alla realizzazione della vendita del predetto immobile;
5) La sig.ra , all'esito positivo della vendita dell'immobile sito in Usmate-Velate Parte_1
(MB), via Cadore n. 7/C int. 10, si impegna a versare al sig. l 50% dell'importo Parte_2 ricavato, al netto degli oneri e tasse e delle spese di intermediazione immobiliare;
6) Il sig. all'esito dell'acquisto di nuovo immobile da parte della sig.ra Parte_2 [...]
, ove risiederà unitamente alla figlia si impegna a versa una somma pari al Pt_1 Per_1
50% del valore della camera destinata alla figlia, determinato in base al costo di acquisto al mq, quale contributo per la coabitazione della figlia;
7) Il sig. si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_2 cointestato ma ad uso esclusivo della sig.ra , presso Banca Intesa San Paolo, Parte_1
n. 90050, la somma di € 850,00 cad. (ottocentocinquanta/00), di cui € 494,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia er i suoi bisogni e necessità ordinarie di vita Per_1 quotidiana, non essendo la stessa economicamente autosufficiente, e € 356,00 a titolo di:
a. Contributo al 50% delle spese condominiali inerenti all'abitazione sita in n Usmate-
Velate (MB), via Cadore n. 7/C int. 10 fino alla vendita;
b. Contributo al 50% per IMU relativa al secondo box annesso alla predetta abitazione di Usmate, fino alla vendita;
c. Contributo al 50% delle spese per colf, per il 2024 individuate in € 1.200, fino alla vendita della predetta abitazione.
La somma di € 850,00 mensile dovrà essere rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025; all'esito della vendita dell'immobile sito in Usmate-Velate (MB), via Cadore n. 7/C, int. 10, e all'esito dell'acquisto di un nuovo immobile ove risiederà, unitamente alla madre, la figlia Per_1 la somma di € 356,00 sarà ridotta in considerazione del fatto che, rispetto alle spese condominiali della nuova abitazione, il sig. ontribuirà per la parte riconducibile Parte_2 alle utenze/utilizzo di pertinenza della figlia;
8) Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia saranno Per_1 sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del sig. e 50% a carico della Parte_2 sig.ra e verranno pagate entro il mese successivo dall'emissione Parte_1 fattura/scontrino fiscale;
9) Per quanto attiene a finanziamenti, rapporti creditori e/o debitori e/o contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi eventuali frutti, accesi e/o intestati, all'uno o all'altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti, e salvo quanto previsto in questa sede, essi resteranno definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto e/o risulta intestataria, senza che nessuna delle due abbia nulla a che pretendere nei confronti dell'altra;
10) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
11) Le autovetture DA ER TG ER887TV e DA ST TG FP432NX già di proprietà rispettivamente del sig. e della sig.ra rimarranno nella esclusiva Parte_2 Parte_1 proprietà e possesso di questi ultimi;
ognuno dei coniugi si farà carico di ogni spesa e tassa inerente alla proprietà delle vetture, comprensive di bollo e assicurazione;
12) I coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale;
13) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti carta d'identità e ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge;
14) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Chiedono altresì, decorsi i termini di legge dall'omologazione delle separazione fra i coniugi oggetto del presente giudizio, Voglia fissare udienza innanzi a sé, disponendo per la stessa la modalità cartolare, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile,
e ciò confermando le suesposte condizioni previste per la separazione, fatta eccezione per quelle che già dovessero risultare adempiute o perfezionatesi.
Motivi della decisione I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Bellusco in data 23.5.2009 (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2009 atti del Comune di Bellusco) e dalla cui unione è nata la figlia (21.10.2005), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della Per_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 10.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (21.10.2005) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 osì provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bellusco in data 23.5.2009.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte. 3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellusco, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice est.
AL NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.9.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Colombo ed elettivamente domiciliati in Monza, Via
Manzoni n. 37, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono emettersi sentenza di omologa dell'atto di separazione personale alle condizioni di cui sotto, autorizzando i coniugi a vivere separati e ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bellusco (MB), a norma dell'art. 133 u.c. del R.D. n. 1238 del 9-7-1939, di provvedere all'annotazione dell'intervenuta separazione a margine dell'atto di matrimonio e mandando al Cancellieri di trasmettere all'Ufficiale di Stato civile copia autentica del verbale e del decreto di omologa.
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il sig. ha spostato la propria residenza in Arcore, via Abate D'Adda n. 17 a far Parte_2 data dal 15.11.2023;
3) La casa coniugale sita in Usmate-Velate (MB), via Cadore n. 7/C, di proprietà della sig.ra
, verrà assegnata a quest'ultima, con i bene e gli arredi ivi contenuti, che vi Parte_1 abiterà, unitamente alla figlia sino alla realizzazione della vendita del predetto Per_1 immobile stesso;
4) La figlia risiederà presso l'abitazione della madre in Usmate-Velate (MB), via Per_1
Cadore n. 7/C, int. 10, sino alla realizzazione della vendita del predetto immobile;
5) La sig.ra , all'esito positivo della vendita dell'immobile sito in Usmate-Velate Parte_1
(MB), via Cadore n. 7/C int. 10, si impegna a versare al sig. l 50% dell'importo Parte_2 ricavato, al netto degli oneri e tasse e delle spese di intermediazione immobiliare;
6) Il sig. all'esito dell'acquisto di nuovo immobile da parte della sig.ra Parte_2 [...]
, ove risiederà unitamente alla figlia si impegna a versa una somma pari al Pt_1 Per_1
50% del valore della camera destinata alla figlia, determinato in base al costo di acquisto al mq, quale contributo per la coabitazione della figlia;
7) Il sig. si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_2 cointestato ma ad uso esclusivo della sig.ra , presso Banca Intesa San Paolo, Parte_1
n. 90050, la somma di € 850,00 cad. (ottocentocinquanta/00), di cui € 494,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia er i suoi bisogni e necessità ordinarie di vita Per_1 quotidiana, non essendo la stessa economicamente autosufficiente, e € 356,00 a titolo di:
a. Contributo al 50% delle spese condominiali inerenti all'abitazione sita in n Usmate-
Velate (MB), via Cadore n. 7/C int. 10 fino alla vendita;
b. Contributo al 50% per IMU relativa al secondo box annesso alla predetta abitazione di Usmate, fino alla vendita;
c. Contributo al 50% delle spese per colf, per il 2024 individuate in € 1.200, fino alla vendita della predetta abitazione.
La somma di € 850,00 mensile dovrà essere rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025; all'esito della vendita dell'immobile sito in Usmate-Velate (MB), via Cadore n. 7/C, int. 10, e all'esito dell'acquisto di un nuovo immobile ove risiederà, unitamente alla madre, la figlia Per_1 la somma di € 356,00 sarà ridotta in considerazione del fatto che, rispetto alle spese condominiali della nuova abitazione, il sig. ontribuirà per la parte riconducibile Parte_2 alle utenze/utilizzo di pertinenza della figlia;
8) Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia saranno Per_1 sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del sig. e 50% a carico della Parte_2 sig.ra e verranno pagate entro il mese successivo dall'emissione Parte_1 fattura/scontrino fiscale;
9) Per quanto attiene a finanziamenti, rapporti creditori e/o debitori e/o contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi eventuali frutti, accesi e/o intestati, all'uno o all'altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti, e salvo quanto previsto in questa sede, essi resteranno definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto e/o risulta intestataria, senza che nessuna delle due abbia nulla a che pretendere nei confronti dell'altra;
10) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
11) Le autovetture DA ER TG ER887TV e DA ST TG FP432NX già di proprietà rispettivamente del sig. e della sig.ra rimarranno nella esclusiva Parte_2 Parte_1 proprietà e possesso di questi ultimi;
ognuno dei coniugi si farà carico di ogni spesa e tassa inerente alla proprietà delle vetture, comprensive di bollo e assicurazione;
12) I coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale;
13) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti carta d'identità e ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge;
14) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Chiedono altresì, decorsi i termini di legge dall'omologazione delle separazione fra i coniugi oggetto del presente giudizio, Voglia fissare udienza innanzi a sé, disponendo per la stessa la modalità cartolare, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile,
e ciò confermando le suesposte condizioni previste per la separazione, fatta eccezione per quelle che già dovessero risultare adempiute o perfezionatesi.
Motivi della decisione I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Bellusco in data 23.5.2009 (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2009 atti del Comune di Bellusco) e dalla cui unione è nata la figlia (21.10.2005), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della Per_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 10.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (21.10.2005) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 osì provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bellusco in data 23.5.2009.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte. 3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellusco, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice est.
AL NO