CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2024, n. 19966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19966 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi gli avv.ti GIUSEPPE MELZI e LUIGI RAVAGNAN, entrambi in difesa di AR IT, che, riportandosi ai motivi del ricorso, ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2023, la Corte di Appello di Trieste, decidendo sull'appello della parte civile e del Pubblico Ministero, nonché sull'appello incidentale dell'imputato, ha, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 luglio 2018, dal Tribunale di Pordenone - che aveva condannato NA RI per il reato di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 19966 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 fraudolenta documentale e distrattiva limitatamente agli importi di euro 13.000,00 e di euro 16.300,00 (Capo A n. 1, da 1.A a 1.D e 2), in qualità di presidente del consiglio di amministrazione - dal 27.10.2009 al 24.05.2010 - e di amministratore di fatto - nel periodo antecedente dal 2008 al 26.10.2009 e successivo dal 25 maggio 2010 alla data del fallimento - della Horeca Plus s.r.l. (in seguito HP), dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 7.10.2010, alla pena di anni tre di reclusione - rideterminato la pena in anni due di reclusione, disponendo, inoltre, la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la riduzione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni due;
ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Luigi Ravagnan e avv. Giuseppe Melzi, articolando quattro motivi. In premessa, si ricorda che, con ordinanza del 27.01.2022, la Corte di appello di Trieste, accoglieva la richiesta di rinnovazione della notifica all'imputato degli appelli principali ex art. 584 cod. proc. pen., a cui seguiva la proposizione di appello ircidentale da parte della difesa, con cui si chiedeva la radicale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone nei confronti dell'odierno ricorrente per i fatti contestatigli. Nel corso del procedimento, la Corte territoriale acquisiva varia documentazione oggetto del giudizio civile riguardante la responsabilità della gestione della fallita, promosso nei confronti del coimputato TT, che aveva patteggiato la pena in relazione ai fatti per cui è processo. Nel giudizio civile si era disposta una perizia tecnica il c:ui esito avrebbe dovuto indurre ad effettuare una perizia anche in sede penale per dissipare ogni dubbio sui fatti oggetto del giudizio, specie ove si consideri che il Tribunale di Trieste - Sezione specializzata in materia di impresa -, con sentenza del 27.04.2023, forniva una diversa ricostruzione tecnica, respingendo la richiesta risarcitoria promossa dalla stessa parte civile impugnante in sede penale contro il NA. 2.1. Con il primo motivo, si denunzia l'inosservanza dell'art. 595 cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa dell'odierno ricorrente. In particolare, la Corte di appello ha erroneamente sostenuto che l'appello incidentale proposto nell'interesse dell'imputato sia limitato ai soli motivi dell'impugnazione principale proposta sia dalla parte civile, sia dal pubblico ministero, anziché estendersi anche agli altri punti della decisione, connessi all'appello principale, non tenendo conto che l'appello incidentale deve estendersi necessariamente all'intero capo della sentenza, investita da quello principale, ancorché sia stato limitato solo ad alcuni aspetti parziali della contestazione. Peraltro, la declaratoria di inammissibilità indicata non ha consentito l'esame della vicenda processuale nel merito. 2 La difesa sostiene che la circostanza per cui l'appello principale ha riguardato solo la parte della sentenza che ha assolto l'imputato, determina che l'appello incidentale riguardante quello stesso ed unico capo di imputazione, giustifichi che lo stesso abbia riguardato anche altri aspetti, direttamente legati a quell'unico capo, anche se non trattati negli appelli principali. Per tali ragioni, tali aspetti avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte territoriale, conducendola a diverse conclusioni a favore del ricorrente. In tale valutazione si deve altresì considerare - sottolinea la difesa - che il reato di bancarotta patrimoniale anche quando si compone di una pluralità di condotte è unico e da ritenere unitario, sebbene aggravato dalla pluralità dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 216 e SS. I. fall., in relazione all'erronea qualificazione di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Si osserva, in particolare, come il NA abbia sostenuto finanziariamente i soci TT e DI - finanziandoli per euro 100.000, prestando garanzie alla società per altri euro 190.000,00, cercando di intervenire quando era ormai troppo tardi, essendo stato nominato presidente della società per soli sei mesi - e ciò egli ha fatto senza mai assumere reali e diretti poteri gestionali. Si aggiungono poi riflessioni in ordine alle singole condotte attribuite al ricorrente, a partire da quella di bancarotta fraudolenta documentale, al cui riguardo si evidenzia, in particolare, come il sistema informatico acquistato da TT, a costi elevati, denominato "gemini", era stato armonizzato con quello del commercialista dott. Peresson, che deteneva, per tale ragione, tutti i dati sia del ciclo passivo che di quello attivo, potendo effettuare le varie riconciliazioni di cassa per elaborare il "bilancino" mensile. A tal proposito, la contabile Fumagalli ha testimoniato come il dott. Croppo, C.T.U. della curatela, non si è mai rivolto al commercialista e alla stessa per ottenere la documentazione necessaria, limitandosi a denunciarne la mancanza negli uffici della società. L'omissione di tale documentazione è invece stata evidenziata dalla C.T.U., dott.ssa Bertoli, nominata nel giudizio civile presso il Tribunale di Trieste. La tesi accusatoria della sentenza riguardante la somma di euro 29:300,00 e quelle abnormi degli appelli principali sono state smentite sia dalla C.T.U. del processo civile, svolta in contraddittorio con i C.T.P. degli altri coimputati, sia dal Giudice della sezione specializzata d'impresa che ha accolto le valutazioni della C.T.U., nonché dagli stessi organi della curatela fallimentare, nel processo civile contro i coimputati che hanno acc:ettato i risarcimento di danni in euro 50.000,00, dopo l'abnorme richiesta di euro 2.300.000,00, poi ridotta ad euro 700.000,00. A ciò si aggiunga che il NA non ha mai ricevuto alcun compenso né rimborsi a fronte dei cospicui finanziamenti e delle garanzie escusse per complessivi euro 290.000,00 per capitale, che sono stati fagocitati dalla gestione dei due soci - amministratori esperti in tale 3 attività. Di ciò si sarebbe dovuto tener conto nel condannarlo per la distrazione della complessiva somma di euro 29.300. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancata assunzione di prove decisive, respinte dalla Corte territoriale con ordinanza dibattimentale del 28.03.202:3. In particolare, la Corte di appello rigettava la richiesta di audizione della C.T.U. designata nella causa civile intentata dalla curatela del fallimento Horeca Plus s.r.l. nei confronti degli amministratori della società poi fallita -, dott.ssa Bertoli, che aveva concluso per la totale mancanza di prove della ipotizzata distrazione di beni sociali da parte degli amministratori della fallita, tra cui l'odierno ricorrente. Inoltre, con tale ordinanza si rigettava anche la richiesta di acquisizione dei verbali della suindicata causa civile. Si evidenzia che la decisività della prova richiesta e rigettata riguarda anche l'elemento soggettivo dell'unico reato di cui al capo A) per il quale l'imputato è stato condannato: la Corte di appello ha rigettato tale richiesta difensiva solo dopo aver parzialmente riconosciuto la rilevanza con vari provvedimenti interlocutori endoprocessuali, diretti all'acquisizione proprio di quegli elaborati della C.T.U., ovvero altri atti resi nell'indicata causa civile, affermandone invece l'inutilità attesa l'assoluzione dell'imputato per la parte più grave dell'imputazione, riguardante la pretesa distrazione di circa euro 700.000,00 di merce e non per quella di euro 29.300,00. In sostanza, il Tribunale civile di Trieste, basandosi sulla C.T.U. la cui acquisizione è stata rigettata dalla Corte di appello, ha smentito la ricostruzione dei fatti proposta in sede penale dalla curatrice dott.ssa Benedet e dal suo tecnico incaricato Durigon, confermando la totale erroneità delle accuse penali. Pertanto, sussistono due giudicati in parte difformi in quanto il recepimento delle motivazioni della sentenza civile del 27.04.2023, da parte della sentenza impugnata, non è stato integrale ed esaustivo. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, per palese contraddittorietà, nella parte in cui ha rideterminato la pena irrogata al NA nel giudizio di primo grado, basandosi sulle ragioni illustrate nell'appello incidentale proposto dall'odierno ricorrente, tuttavia dichiarato inammissibile. Invero, nonostante tale decisione sia conforme al principio del favor rei, essa si rende contraddittoria nella parte in cui dichiara inammissibile un appello incidentale, che tuttavia, quoad poenam, riconosce fondato e motivato. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. Le difese hanno, poi, fatto pervenire una memoria conclusiva, allegando elementi da cui desumere il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio civile. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è inammissibile, essendo stati dedotti motivi nella maggior parte infondati (come si vedrà, anche agli effetti civili), con la conseguenza che si deve rilevare il decorso del termine di prescrizione in relazione agli unici reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale residuati, con conferma delle relative statuizioni civili. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, liell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.proc.pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, poiché la conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990:301). Nel caso di specie, va precisato che la Corte di appello di Trieste, respingendo gli appelli formulati dalla parte civile e dal pubblico ministero e dichiarando inammissibile quello dell'imputato relativamente a tutte le questioni sollevate, tranne che per quella impingente la qualifica di amministratore di fatto (correttamente ritenuta ammissibile e quindi valutata, per essere essa connessa alle deduzioni svolte negli appelli principali), ha confermato - ad eccezione dei profili riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenuti connessi con l'appello principale del P.M. che aveva affrontato anche il tema della pena, e comunque valutabili ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen. - la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ed in relazione a due delle quattro condotte contestate a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione, con relative statuizioni civili. Sicché, avendo in buona sostanza la Corte di appello ritenuto ammissibile, sia pure in parte, l'appello incidentale dell'imputato, si deve ritenere non formato il giudicato cd. progressivo in relazione alla sentenza di condanna di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale suindicati e, quindi, rilevabile la decorrenza del relativo termine di prescrizione. D'altra parte, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, 5 essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata non messe in discussione dai motivi di ricorso in scrutinio, che si sono rivelati, come si è già detto, nel loro complesso, infondati (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Consegue che deve essere rilevata la estinzione per prescrizione dei reati per i quali è intervenuta condanna. I reati in questione sono infatti quelli di cui all'art. 216 I.f., puniti con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine prorogato di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, con la conseguenza che, pure a tener conto dell'unico periodo di sospensione per adesione degli avvocati all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza (dal 28.6.2022 al 15.11.2022), tale termine è interamente decorso prima della pronuncia della presente pronunzia, coincidendo la data di consumazione dei reati con quella della sentenza di fallimento intervenuta in data 7.10.2010. 1.2. Ciò posto, si impongono delle riflessioni sulla preliminare questione sollevata in ricorso circa il discrimine esistente ai fini della valutazione di ammissibilità dell'appello incidentale;
questione che, come preannunciato, è stata adeguatamente affrontata dalla Corte di merito. Tale questione risulta, invero, da tempo affrontata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha trovato la sua massima espressione nella pronuncia Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Rv. 235699 - 01, la quale ha affermato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (cfr. di recente, anche Sez. 2, n. 3877 del 20/10/2022, dep. 30/01/2023, Rv. 284308 - 01, che ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite, principio non superabile alla stregua delle considerazioni svolte in ricorso sul rilievo della intervenuta abrogazione della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale, essendo rimasta immutata, nel resto, la disciplina di cui all'art. 595 del codice di rito, come interpretata nella giurisprudenza di questa Corte, la cui ratio decidendi va oltre il profilo del divieto di reformatio in peius segnalato in ricorso). 6 Ne deriva che l'ammissibilità dell'appello incidentale non è collegata alla modalità di formulazione dei capi di imputazione da parte del P.M., che potrebbe, erroneamente avere affasciato tutte le condotte distrattive sotto un medesimo capo - come accaduto nel caso di specie e non di rado accade proprio in relazione alle condotte di bancarotta patrimoniale - trascurando che Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 ha affermato che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, e che nel caso dei reati di bancarotta è pacifico che la unificazione delle condotte ai sensi dell'art. 219 comma 1 n. 1 I.f. interviene unicamente quoad poenam, rimanendo distinte strutturalmente le singole fattispecie (la citata sentenza Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665 - 01 ha affermato che in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento„ le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.; cfr. altresì, Sez. 5, n. 42750 del 16/05/2017, Rv. 271013 - 01 che ha precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi ad oggetto lo stesso bene - nella specie, somme di denaro). Discende che, se l'appello principale ha ad oggetto - come nel caso di specie - il capo della sentenza che ha assolto l'imputato da determinate fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattive, afferenti le merci), l'appello incidentale non è ammissibile se inerente alle diverse condotte distrattive, ulteriori, contestate - aventi ad oggetto somme di denaro in diretto favore del ricorrente - ovvero a quelle di bancarotta fraudolenta documentale, per tenuta irregolare, per le quali è intervenuta condanna, evidentemente confluita in un capo separato della sentenza impugnata. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possa, comunque, essere un collegamento di un punto dell'appello incidentale con quello principale, nel caso di specie, costituito, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello con argomenti non manifestamente infondati, dalla qualifica di amministratore di fatto, presupposto comune a tutte le fattispecie di reato (sia quelle esitate nell'assoluzione che quelle per le quali vi è stata condanna. 1.3. Ciò posto, passando, quindi, a valutare i singoli motivi articolati in ricorso, è innanzitutto evidente, alla stregua di tutto quanto sopra osservato, l'improponibilità di tutte quelle questioni che, al di là del requisito della qualifica di amministratore di fatto, sono tese a contestare la sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva - 7 rispetto ai quali sono state confermate anche le relative statuizioni civili non oggetto, peraltro, di specifiche contestazioni - con la conseguenza che rimangono del tutto irrilevanti anche quelle deduzioni con cui si lamenta la mancata acquisizione di documentazione (fatture relative alla società fallita) e la mancata disposizione di perizia tecnica relativamente ad esse, ritenute peraltro non necessarie dalla Corte di appello, attenendo tali richiese istruttorie, piuttosto, alla vicenda della distrazione delle merci (per la quale la sentenza impugnata ha confermato l'assoluzione). Peraltro, la perizia espletata nel giudizio civile, a cui pure la difesa ha ancorato le proprie deduzioni, pur avendo evidenziato l'impossibilità di giungere a risultati certi quanto alla determinazione del valore delle merci non rinvenute, non ha affatto comportato un totale esito sfavorevole, del medesimo giudizio civile, per la curatela. Ed invero, come si evince dalla stessa pronuncia emessa dal Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, citata in ricorso ed allegata nuovamente con la memoria difensiva, il giudizio civile, a differenza di quanto assume il ricorrente, si è concluso con l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea della curatela fallimentare della Horeca Plus s.r.l. e con la condanna di TO TT (coimputato del ricorrente, che ha definito la sua posizione col patteggiamento, come il coimputato DI, che pure definiva la questione civilistica con accordo transattivo con la curatela) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni (derivanti dalla mancata adozione delle misure previste dall'art. 2482-ter c.c. per l'aggravamento del dissesto), della somma, attualizzata, di euro 204.842,49, oltre interessi legali, calcolata considerando non superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, cod. civ., in tema di parità delle quote di ciascuno dei coobbligati in solido, ravvisata in relazione ai tre amministratori della H.P., ivi compreso il NA (la cui posizione era esaminata al solo fine di verificare se TT dovesse essere escluso dalla gestione societaria, da attribuire al solo NA, come dallo stesso sostenuto, circostanza esclusa nella ricostruzione svolta nella sentenza civile che ha ritenuto, come detto, la responsabilità solidale tra i tre amministratori - TT, DI e NA - precisando che tale suo accertamento era tra l'altro imposto dal fatto che la curatela aveva comunque esercitato analoga azione risarcitoria nei confronti del NA in sede penale e che la medesima curatela nel processo civile aveva impostato la richiesta di risarcimento nei confronti di TT sul presupposto della esistenza di tre coobbligati). In ogni caso, quanto alle conclusioni della c.t.u. svolta nel processo civile rimane evidente la sua inconferenza ai fini che occupano, una volta esclusa, da parte della Corte di appello, la possibilità di rivedere le statuizioni di condanna per essere l'appello incidentale, in parte, inammissibile, proprio in relazione all'accertamento degli ammanchi e della tenuta irregolare delle scritture contabili. Peraltro - è il caso di precisare - per la distrazione delle somme relativa ai versamenti in favore degli altri due amministratori, NA e DI - ivi comprese quindi le somme per 8 euro 13.000 ed euro 16.300 per le quali vi è stata condanna nel presente processo - il rigetto della domanda attorea nei confronti del TT è conseguito unicamente al fatto che non si era raggiunta la prova che i detti versamenti fossero stati eseguiti ed ordinati dal TT, o che questi, a fronte del compimento della condotta illecita di altri, fosse rimasto colpevolmente inerte, violando i propri obblighi di amministratore (cfr. pag. 16 della pronuncia civile citata). Discende che anche le doglianze, di cui al terzo motivo, che si appuntano sulla mancata rinnovazione istruttoria nei termini indicati dalla difesa si appalesano infondate. 1.4. Pur a volere ritenere, poi, non manifestamente infondato il motivo che contesta la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, si osserva che la sentenza impugnata, nel valutare la sussistenza di tale qualifica (conformandosi, in buona sostanza, all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale - cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 - 01), ha posto in rilievo come nel caso di specie il ruolo dell'imputato, a differenza di quanto assume la difesa, non potesse essere relegato a quello di mero finanziatore esterno alla gestione societaria e alle decisioni che la involsero, evidenziando come ciò fosse emerso non solo dalle conformi dichiarazioni rese dai coimputati TT e DI, ma anche dalle deposizioni di testimoni. 1.5. E' superfluo, in ragione della declaratoria di estinzione del reato, valutare il quarto motivo, che, peraltro, è infondato, non sussistendo il vizio denunciato, dal momento che la Corte di appello è giunta a rideterminare la pena considerando la entità delle condotte residuate, ritenendo, da un lato, il trattamento sanzionatorio essere stato comunque oggetto di motivo di ricorso da parte del Pubblico Ministero, e quindi suscettibile di rivalutazione alla luce dell'appello incidentale sul punto, e, dall'altro, come, esso, fosse comunque rivalutabile, ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. 2. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, consegue altresì la infondatezza del ricorso agli effetti civili, né si ritiene di dovere aggiungere ulteriori considerazioni quanto alla sussistenza degli illeciti civili riconducibili alle condotte per le quali è residuata condanna, tenuto conto, da un lato, che si tratta di tenuta irregolare, fraudolenta, delle scritture contabili e di sottrazioni di somme dagli evidenti risvolti civilisti e, dall'altro, che in ogni caso la condanna inflitta è di tipo generico, essendo stata rimessa al giudice civile la determinazione in concreto del danno patito dalla curatela. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorso deve essere, invece, rigettato agli effetti civili. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 6/3/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi gli avv.ti GIUSEPPE MELZI e LUIGI RAVAGNAN, entrambi in difesa di AR IT, che, riportandosi ai motivi del ricorso, ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2023, la Corte di Appello di Trieste, decidendo sull'appello della parte civile e del Pubblico Ministero, nonché sull'appello incidentale dell'imputato, ha, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 luglio 2018, dal Tribunale di Pordenone - che aveva condannato NA RI per il reato di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 19966 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 fraudolenta documentale e distrattiva limitatamente agli importi di euro 13.000,00 e di euro 16.300,00 (Capo A n. 1, da 1.A a 1.D e 2), in qualità di presidente del consiglio di amministrazione - dal 27.10.2009 al 24.05.2010 - e di amministratore di fatto - nel periodo antecedente dal 2008 al 26.10.2009 e successivo dal 25 maggio 2010 alla data del fallimento - della Horeca Plus s.r.l. (in seguito HP), dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il 7.10.2010, alla pena di anni tre di reclusione - rideterminato la pena in anni due di reclusione, disponendo, inoltre, la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la riduzione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni due;
ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Luigi Ravagnan e avv. Giuseppe Melzi, articolando quattro motivi. In premessa, si ricorda che, con ordinanza del 27.01.2022, la Corte di appello di Trieste, accoglieva la richiesta di rinnovazione della notifica all'imputato degli appelli principali ex art. 584 cod. proc. pen., a cui seguiva la proposizione di appello ircidentale da parte della difesa, con cui si chiedeva la radicale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone nei confronti dell'odierno ricorrente per i fatti contestatigli. Nel corso del procedimento, la Corte territoriale acquisiva varia documentazione oggetto del giudizio civile riguardante la responsabilità della gestione della fallita, promosso nei confronti del coimputato TT, che aveva patteggiato la pena in relazione ai fatti per cui è processo. Nel giudizio civile si era disposta una perizia tecnica il c:ui esito avrebbe dovuto indurre ad effettuare una perizia anche in sede penale per dissipare ogni dubbio sui fatti oggetto del giudizio, specie ove si consideri che il Tribunale di Trieste - Sezione specializzata in materia di impresa -, con sentenza del 27.04.2023, forniva una diversa ricostruzione tecnica, respingendo la richiesta risarcitoria promossa dalla stessa parte civile impugnante in sede penale contro il NA. 2.1. Con il primo motivo, si denunzia l'inosservanza dell'art. 595 cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa dell'odierno ricorrente. In particolare, la Corte di appello ha erroneamente sostenuto che l'appello incidentale proposto nell'interesse dell'imputato sia limitato ai soli motivi dell'impugnazione principale proposta sia dalla parte civile, sia dal pubblico ministero, anziché estendersi anche agli altri punti della decisione, connessi all'appello principale, non tenendo conto che l'appello incidentale deve estendersi necessariamente all'intero capo della sentenza, investita da quello principale, ancorché sia stato limitato solo ad alcuni aspetti parziali della contestazione. Peraltro, la declaratoria di inammissibilità indicata non ha consentito l'esame della vicenda processuale nel merito. 2 La difesa sostiene che la circostanza per cui l'appello principale ha riguardato solo la parte della sentenza che ha assolto l'imputato, determina che l'appello incidentale riguardante quello stesso ed unico capo di imputazione, giustifichi che lo stesso abbia riguardato anche altri aspetti, direttamente legati a quell'unico capo, anche se non trattati negli appelli principali. Per tali ragioni, tali aspetti avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte territoriale, conducendola a diverse conclusioni a favore del ricorrente. In tale valutazione si deve altresì considerare - sottolinea la difesa - che il reato di bancarotta patrimoniale anche quando si compone di una pluralità di condotte è unico e da ritenere unitario, sebbene aggravato dalla pluralità dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 216 e SS. I. fall., in relazione all'erronea qualificazione di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Si osserva, in particolare, come il NA abbia sostenuto finanziariamente i soci TT e DI - finanziandoli per euro 100.000, prestando garanzie alla società per altri euro 190.000,00, cercando di intervenire quando era ormai troppo tardi, essendo stato nominato presidente della società per soli sei mesi - e ciò egli ha fatto senza mai assumere reali e diretti poteri gestionali. Si aggiungono poi riflessioni in ordine alle singole condotte attribuite al ricorrente, a partire da quella di bancarotta fraudolenta documentale, al cui riguardo si evidenzia, in particolare, come il sistema informatico acquistato da TT, a costi elevati, denominato "gemini", era stato armonizzato con quello del commercialista dott. Peresson, che deteneva, per tale ragione, tutti i dati sia del ciclo passivo che di quello attivo, potendo effettuare le varie riconciliazioni di cassa per elaborare il "bilancino" mensile. A tal proposito, la contabile Fumagalli ha testimoniato come il dott. Croppo, C.T.U. della curatela, non si è mai rivolto al commercialista e alla stessa per ottenere la documentazione necessaria, limitandosi a denunciarne la mancanza negli uffici della società. L'omissione di tale documentazione è invece stata evidenziata dalla C.T.U., dott.ssa Bertoli, nominata nel giudizio civile presso il Tribunale di Trieste. La tesi accusatoria della sentenza riguardante la somma di euro 29:300,00 e quelle abnormi degli appelli principali sono state smentite sia dalla C.T.U. del processo civile, svolta in contraddittorio con i C.T.P. degli altri coimputati, sia dal Giudice della sezione specializzata d'impresa che ha accolto le valutazioni della C.T.U., nonché dagli stessi organi della curatela fallimentare, nel processo civile contro i coimputati che hanno acc:ettato i risarcimento di danni in euro 50.000,00, dopo l'abnorme richiesta di euro 2.300.000,00, poi ridotta ad euro 700.000,00. A ciò si aggiunga che il NA non ha mai ricevuto alcun compenso né rimborsi a fronte dei cospicui finanziamenti e delle garanzie escusse per complessivi euro 290.000,00 per capitale, che sono stati fagocitati dalla gestione dei due soci - amministratori esperti in tale 3 attività. Di ciò si sarebbe dovuto tener conto nel condannarlo per la distrazione della complessiva somma di euro 29.300. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancata assunzione di prove decisive, respinte dalla Corte territoriale con ordinanza dibattimentale del 28.03.202:3. In particolare, la Corte di appello rigettava la richiesta di audizione della C.T.U. designata nella causa civile intentata dalla curatela del fallimento Horeca Plus s.r.l. nei confronti degli amministratori della società poi fallita -, dott.ssa Bertoli, che aveva concluso per la totale mancanza di prove della ipotizzata distrazione di beni sociali da parte degli amministratori della fallita, tra cui l'odierno ricorrente. Inoltre, con tale ordinanza si rigettava anche la richiesta di acquisizione dei verbali della suindicata causa civile. Si evidenzia che la decisività della prova richiesta e rigettata riguarda anche l'elemento soggettivo dell'unico reato di cui al capo A) per il quale l'imputato è stato condannato: la Corte di appello ha rigettato tale richiesta difensiva solo dopo aver parzialmente riconosciuto la rilevanza con vari provvedimenti interlocutori endoprocessuali, diretti all'acquisizione proprio di quegli elaborati della C.T.U., ovvero altri atti resi nell'indicata causa civile, affermandone invece l'inutilità attesa l'assoluzione dell'imputato per la parte più grave dell'imputazione, riguardante la pretesa distrazione di circa euro 700.000,00 di merce e non per quella di euro 29.300,00. In sostanza, il Tribunale civile di Trieste, basandosi sulla C.T.U. la cui acquisizione è stata rigettata dalla Corte di appello, ha smentito la ricostruzione dei fatti proposta in sede penale dalla curatrice dott.ssa Benedet e dal suo tecnico incaricato Durigon, confermando la totale erroneità delle accuse penali. Pertanto, sussistono due giudicati in parte difformi in quanto il recepimento delle motivazioni della sentenza civile del 27.04.2023, da parte della sentenza impugnata, non è stato integrale ed esaustivo. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, per palese contraddittorietà, nella parte in cui ha rideterminato la pena irrogata al NA nel giudizio di primo grado, basandosi sulle ragioni illustrate nell'appello incidentale proposto dall'odierno ricorrente, tuttavia dichiarato inammissibile. Invero, nonostante tale decisione sia conforme al principio del favor rei, essa si rende contraddittoria nella parte in cui dichiara inammissibile un appello incidentale, che tuttavia, quoad poenam, riconosce fondato e motivato. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. Le difese hanno, poi, fatto pervenire una memoria conclusiva, allegando elementi da cui desumere il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio civile. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è inammissibile, essendo stati dedotti motivi nella maggior parte infondati (come si vedrà, anche agli effetti civili), con la conseguenza che si deve rilevare il decorso del termine di prescrizione in relazione agli unici reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale residuati, con conferma delle relative statuizioni civili. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, liell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.proc.pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, poiché la conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990:301). Nel caso di specie, va precisato che la Corte di appello di Trieste, respingendo gli appelli formulati dalla parte civile e dal pubblico ministero e dichiarando inammissibile quello dell'imputato relativamente a tutte le questioni sollevate, tranne che per quella impingente la qualifica di amministratore di fatto (correttamente ritenuta ammissibile e quindi valutata, per essere essa connessa alle deduzioni svolte negli appelli principali), ha confermato - ad eccezione dei profili riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenuti connessi con l'appello principale del P.M. che aveva affrontato anche il tema della pena, e comunque valutabili ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen. - la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ed in relazione a due delle quattro condotte contestate a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione, con relative statuizioni civili. Sicché, avendo in buona sostanza la Corte di appello ritenuto ammissibile, sia pure in parte, l'appello incidentale dell'imputato, si deve ritenere non formato il giudicato cd. progressivo in relazione alla sentenza di condanna di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale suindicati e, quindi, rilevabile la decorrenza del relativo termine di prescrizione. D'altra parte, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, 5 essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata non messe in discussione dai motivi di ricorso in scrutinio, che si sono rivelati, come si è già detto, nel loro complesso, infondati (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Consegue che deve essere rilevata la estinzione per prescrizione dei reati per i quali è intervenuta condanna. I reati in questione sono infatti quelli di cui all'art. 216 I.f., puniti con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine prorogato di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, con la conseguenza che, pure a tener conto dell'unico periodo di sospensione per adesione degli avvocati all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza (dal 28.6.2022 al 15.11.2022), tale termine è interamente decorso prima della pronuncia della presente pronunzia, coincidendo la data di consumazione dei reati con quella della sentenza di fallimento intervenuta in data 7.10.2010. 1.2. Ciò posto, si impongono delle riflessioni sulla preliminare questione sollevata in ricorso circa il discrimine esistente ai fini della valutazione di ammissibilità dell'appello incidentale;
questione che, come preannunciato, è stata adeguatamente affrontata dalla Corte di merito. Tale questione risulta, invero, da tempo affrontata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha trovato la sua massima espressione nella pronuncia Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Rv. 235699 - 01, la quale ha affermato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (cfr. di recente, anche Sez. 2, n. 3877 del 20/10/2022, dep. 30/01/2023, Rv. 284308 - 01, che ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite, principio non superabile alla stregua delle considerazioni svolte in ricorso sul rilievo della intervenuta abrogazione della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale, essendo rimasta immutata, nel resto, la disciplina di cui all'art. 595 del codice di rito, come interpretata nella giurisprudenza di questa Corte, la cui ratio decidendi va oltre il profilo del divieto di reformatio in peius segnalato in ricorso). 6 Ne deriva che l'ammissibilità dell'appello incidentale non è collegata alla modalità di formulazione dei capi di imputazione da parte del P.M., che potrebbe, erroneamente avere affasciato tutte le condotte distrattive sotto un medesimo capo - come accaduto nel caso di specie e non di rado accade proprio in relazione alle condotte di bancarotta patrimoniale - trascurando che Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 ha affermato che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, e che nel caso dei reati di bancarotta è pacifico che la unificazione delle condotte ai sensi dell'art. 219 comma 1 n. 1 I.f. interviene unicamente quoad poenam, rimanendo distinte strutturalmente le singole fattispecie (la citata sentenza Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665 - 01 ha affermato che in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento„ le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.; cfr. altresì, Sez. 5, n. 42750 del 16/05/2017, Rv. 271013 - 01 che ha precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi ad oggetto lo stesso bene - nella specie, somme di denaro). Discende che, se l'appello principale ha ad oggetto - come nel caso di specie - il capo della sentenza che ha assolto l'imputato da determinate fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattive, afferenti le merci), l'appello incidentale non è ammissibile se inerente alle diverse condotte distrattive, ulteriori, contestate - aventi ad oggetto somme di denaro in diretto favore del ricorrente - ovvero a quelle di bancarotta fraudolenta documentale, per tenuta irregolare, per le quali è intervenuta condanna, evidentemente confluita in un capo separato della sentenza impugnata. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possa, comunque, essere un collegamento di un punto dell'appello incidentale con quello principale, nel caso di specie, costituito, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello con argomenti non manifestamente infondati, dalla qualifica di amministratore di fatto, presupposto comune a tutte le fattispecie di reato (sia quelle esitate nell'assoluzione che quelle per le quali vi è stata condanna. 1.3. Ciò posto, passando, quindi, a valutare i singoli motivi articolati in ricorso, è innanzitutto evidente, alla stregua di tutto quanto sopra osservato, l'improponibilità di tutte quelle questioni che, al di là del requisito della qualifica di amministratore di fatto, sono tese a contestare la sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva - 7 rispetto ai quali sono state confermate anche le relative statuizioni civili non oggetto, peraltro, di specifiche contestazioni - con la conseguenza che rimangono del tutto irrilevanti anche quelle deduzioni con cui si lamenta la mancata acquisizione di documentazione (fatture relative alla società fallita) e la mancata disposizione di perizia tecnica relativamente ad esse, ritenute peraltro non necessarie dalla Corte di appello, attenendo tali richiese istruttorie, piuttosto, alla vicenda della distrazione delle merci (per la quale la sentenza impugnata ha confermato l'assoluzione). Peraltro, la perizia espletata nel giudizio civile, a cui pure la difesa ha ancorato le proprie deduzioni, pur avendo evidenziato l'impossibilità di giungere a risultati certi quanto alla determinazione del valore delle merci non rinvenute, non ha affatto comportato un totale esito sfavorevole, del medesimo giudizio civile, per la curatela. Ed invero, come si evince dalla stessa pronuncia emessa dal Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, citata in ricorso ed allegata nuovamente con la memoria difensiva, il giudizio civile, a differenza di quanto assume il ricorrente, si è concluso con l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea della curatela fallimentare della Horeca Plus s.r.l. e con la condanna di TO TT (coimputato del ricorrente, che ha definito la sua posizione col patteggiamento, come il coimputato DI, che pure definiva la questione civilistica con accordo transattivo con la curatela) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni (derivanti dalla mancata adozione delle misure previste dall'art. 2482-ter c.c. per l'aggravamento del dissesto), della somma, attualizzata, di euro 204.842,49, oltre interessi legali, calcolata considerando non superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, cod. civ., in tema di parità delle quote di ciascuno dei coobbligati in solido, ravvisata in relazione ai tre amministratori della H.P., ivi compreso il NA (la cui posizione era esaminata al solo fine di verificare se TT dovesse essere escluso dalla gestione societaria, da attribuire al solo NA, come dallo stesso sostenuto, circostanza esclusa nella ricostruzione svolta nella sentenza civile che ha ritenuto, come detto, la responsabilità solidale tra i tre amministratori - TT, DI e NA - precisando che tale suo accertamento era tra l'altro imposto dal fatto che la curatela aveva comunque esercitato analoga azione risarcitoria nei confronti del NA in sede penale e che la medesima curatela nel processo civile aveva impostato la richiesta di risarcimento nei confronti di TT sul presupposto della esistenza di tre coobbligati). In ogni caso, quanto alle conclusioni della c.t.u. svolta nel processo civile rimane evidente la sua inconferenza ai fini che occupano, una volta esclusa, da parte della Corte di appello, la possibilità di rivedere le statuizioni di condanna per essere l'appello incidentale, in parte, inammissibile, proprio in relazione all'accertamento degli ammanchi e della tenuta irregolare delle scritture contabili. Peraltro - è il caso di precisare - per la distrazione delle somme relativa ai versamenti in favore degli altri due amministratori, NA e DI - ivi comprese quindi le somme per 8 euro 13.000 ed euro 16.300 per le quali vi è stata condanna nel presente processo - il rigetto della domanda attorea nei confronti del TT è conseguito unicamente al fatto che non si era raggiunta la prova che i detti versamenti fossero stati eseguiti ed ordinati dal TT, o che questi, a fronte del compimento della condotta illecita di altri, fosse rimasto colpevolmente inerte, violando i propri obblighi di amministratore (cfr. pag. 16 della pronuncia civile citata). Discende che anche le doglianze, di cui al terzo motivo, che si appuntano sulla mancata rinnovazione istruttoria nei termini indicati dalla difesa si appalesano infondate. 1.4. Pur a volere ritenere, poi, non manifestamente infondato il motivo che contesta la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, si osserva che la sentenza impugnata, nel valutare la sussistenza di tale qualifica (conformandosi, in buona sostanza, all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale - cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 - 01), ha posto in rilievo come nel caso di specie il ruolo dell'imputato, a differenza di quanto assume la difesa, non potesse essere relegato a quello di mero finanziatore esterno alla gestione societaria e alle decisioni che la involsero, evidenziando come ciò fosse emerso non solo dalle conformi dichiarazioni rese dai coimputati TT e DI, ma anche dalle deposizioni di testimoni. 1.5. E' superfluo, in ragione della declaratoria di estinzione del reato, valutare il quarto motivo, che, peraltro, è infondato, non sussistendo il vizio denunciato, dal momento che la Corte di appello è giunta a rideterminare la pena considerando la entità delle condotte residuate, ritenendo, da un lato, il trattamento sanzionatorio essere stato comunque oggetto di motivo di ricorso da parte del Pubblico Ministero, e quindi suscettibile di rivalutazione alla luce dell'appello incidentale sul punto, e, dall'altro, come, esso, fosse comunque rivalutabile, ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. 2. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, consegue altresì la infondatezza del ricorso agli effetti civili, né si ritiene di dovere aggiungere ulteriori considerazioni quanto alla sussistenza degli illeciti civili riconducibili alle condotte per le quali è residuata condanna, tenuto conto, da un lato, che si tratta di tenuta irregolare, fraudolenta, delle scritture contabili e di sottrazioni di somme dagli evidenti risvolti civilisti e, dall'altro, che in ogni caso la condanna inflitta è di tipo generico, essendo stata rimessa al giudice civile la determinazione in concreto del danno patito dalla curatela. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorso deve essere, invece, rigettato agli effetti civili. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 6/3/2024.