Art. 7.
All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvedera' con capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60.
All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvedera' con capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60.