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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 2141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2141/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Pistoia e vertente
TRA
in persona del Dott. rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Lorenzo Conti e Michele Lombardo del
Foro di Milano e Avv. Luigi Bevilacqua dei Foro di Firenze, con domiciliazione pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE Email_3
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Miniati Paoli Controparte_1
del Foro di Firenze e con domiciliazione pec
APPELLATO Email_4
1 La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.07.2025 sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : Parte_1
rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: in via
principale: - riformare la sentenza n. 372/2022 del Tribunale Civile di Pistoia, Dott.ssa
IA SS, pubblicata in data 21 aprile 2022, in quanto nulla e comunque errata per i
motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare Controparte_1
e/o a restituire ad l'importo di Euro 22.130,49 allo stesso corrisposto Parte_1
da (già in data 4 ottobre 2019 in virtù del Parte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 576/2019 - R.G. 1050/19, emesso in
data 7 giugno 2019, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché l'importo di Euro 7.003,78
allo stesso corrisposto da (già in data 19 Parte_1 Controparte_2
maggio 2022 in virtù della Sentenza di primo grado oltre interessi dal dovuto al saldo. In
ogni caso: Si insiste per l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado
che di seguito si ripropongono: “In via preliminare: - revocare la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 576/2019 (R.G. 1050/19), in quanto carente di idonea prova
scritta e comunque per essere l'opposizione fondata su ampia prova scritta;
In via
principale, nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
576/2019 (R.G. 1050/19), emesso in data 7 giugno 2019 dal Tribunale di Pistoia e
comunque rigettare tutte le domande svolte nei confronti di in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
- dichiarare che nulla è dovuto da parte di
[...]
al Sig. - condannare il Sig. a pagare e/o CP_2 Controparte_1 Controparte_1
restituire ad tutte le somme da quest'ultima corrisposte al Controparte_2
medesimo Sig. in conseguenza del predetto decreto ingiuntivo, oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la temerarietà, anche ai sensi dell'art.
96, terzo comma, c.p.c., dell'azione intrapresa dal Sig. per i motivi Controparte_1
2 esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento Controparte_1
del danno provocato ad che si quantifica sin d'ora in una somma Controparte_2
pari ad Euro 10.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In via principale, nel merito: - dichiarare che
nulla è dovuto da parte di al Sig. e revocare il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 576/2019 (R.G. 1050/19), emesso in data
7 giugno 2019 dal Tribunale di Pistoia e comunque rigettare tutte le domande svolte nei
confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Controparte_2
condannare il Sig. a pagare e/o restituire ad tutte Controparte_1 Controparte_2
le somme da quest'ultima corrisposte al medesimo Sig. in conseguenza Controparte_1
del predetto decreto ingiuntivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: Si reitera, occorrendo, l'opposizione alle istanze istruttorie articolate ex
adverso per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 3 c.p.c.. Con vittoria di
onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione della
sentenza>>.
Per <<piaccia all'ecc.ma corte di appello firenze controparte_1< i>
respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile Controparte_3
oltre che infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi evidenziati in comparsa e nel
giudizio di primo grado, con conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia. Con vittoria
di spese e competenze professionali>>.
I FATTI DI CAUSA
, con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 848/2011 era Parte_3
stato condannato a pagare a le spese di lite Controparte_4
del giudizio di primo grado, liquidate in € 5.818,00 per diritti e in € 9.000,00 per onorari, oltre accessori.
aveva quindi notificato un precetto Controparte_4
di € 42.359,00 comprensivo delle spese legali e delle spese di registrazione della
3 menzionata sentenza n. 848/2011 e promosso l'esecuzione forzata, poi sospesa in esito all'accoglimento dell'inibitoria in sede di appello.
In pendenza dell'appello, le parti avevano sottoscritto una transazione in base alla quale il pagava ad (già CP_1 Controparte_2 Controparte_4
la somma di € 41.000,00 mediante bonifico bancario e si
[...] CP_2
impegnava a rinunciare al pignoramento. Con la medesima transazione le parti stabilivano che detto importo: <in caso di riforma della sentenza da parte della Corte
di Appello a favore dell'ing. verranno a questi rimborsati da CP_1 CP_2
[...]
La Corte d'Appello, con sentenza n. 2565/2018, riformava la sentenza n.
848/2025 e condannava a pagare in favore del la somma di € CP_2 CP_1
907.335,71 oltre agli interessi e alle spese processuali che liquidava, per il primo grado, in € 5.818 per diritti e in € 9.000 per onorari e, per il secondo grado, in €
18.000,00, oltre accessori.
In forza della sentenza d'appello, il intimava ad il CP_1 CP_2
pagamento di € 958.624,32, riservandosi di agire separatamente per il recupero delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado illegittimamente trattenute da CP_2
Dopo alcuni solleciti, depositava un ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo con il quale allegava che aveva corrisposto soltanto la CP_2
somma di € 21.000,00 a titolo di rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, residuando in suo favore un credito di € 20.495,00 (di cui € 20.000 per capitale residuo e € 495 per spese di cancellazione del pignoramento), oltre interessi, di cui chiedeva fosse ingiunto il pagamento ad
CP_2
4 Emesso il decreto ingiuntivo n. 576/2019, proponeva Controparte_2
quindi opposizione, ammettendo che il in esecuzione della transazione, CP_1
aveva pagato l'importo di € 41.000 a titolo di spese del giudizio di primo grado e di registrazione della sentenza. Allegava, inoltre, che il col precetto di € CP_1
958.624,32, aveva intimato il pagamento anche delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello e che da tale somma erano rimaste escluse le sole spese di registrazione della sentenza di primo grado, pari a € 21.000.
Rimarcava che l'importo di € 958.624,32 era stato integralmente pagato per cui aveva già rimborsato al le spese di primo grado e di appello. CP_2 CP_1
Successivamente, pagava al anche le spese di registrazione CP_2 CP_1
della sentenza di primo grado, pari a € 21.000,00. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, non residuando alcun credito in favore del
CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 372/2022, pubblicata il 21.4.2022, il Tribunale di Pistoia
rigettava l'opposizione poiché dalla documentazione in atti trovavano pieno e puntuale riscontro le difese del risultando che, in ordine alle spese legali CP_1
e alle spese di cancellazione del pignoramento, del totale di € 41.495,99 pagato dall'Ing. aveva rimborsato solo la sola somma di CP_1 Parte_1
€21.000,00, omettendo il pagamento del residuo di € 20.495,99 di cui non era stata data prova.
impugnava la sentenza del Tribunale di Pistoia con atto Parte_1
di citazione in appello, eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, avendo il primo giudice aderito all'assunto del senza CP_1
tenere in considerazione quanto prodotto da . Evidenziava al Parte_1
riguardo l'erroneità del presupposto di fatto su cui si fondava la decisione impugnata, rilevando che il non aveva pagato ad la somma CP_1 Parte_1
5 di €41.495,99 per spese legali, ma la diversa somma di €41.000,00, comprensiva sia di spese legali sia di spese per la registrazione della sentenza. Censurava
inoltre la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova dell'intervenuto pagamento, da parte di , Parte_1
della somma dovuta al Il Tribunale, infatti, non aveva tenuto in CP_1
considerazione le produzioni documentali dalle quali risultava chiaramente l'avvenuto pagamento delle spese di lite di primo grado e delle spese per la registrazione della sentenza.
Concludeva come in epigrafe per la revoca del decreto ingiuntivo opposto col favore delle spese.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello non avendo Pt_3 Pt_1
dimostrato il pagamento di quanto dovuto. Contestava, in particolare, che con il bonifico del 17.01.2019, gli avesse rimborsato l'importo di € 41.000 Pt_1
da lui versato in esecuzione della transazione, poiché di tale somma era stato restituito solo l'importo di € 21.000, per cui residuava un credito di € 20.000 cui dovevano essere aggiunte le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2.07.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 6 il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.
sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio
logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade
quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-
giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo, non essendo più ammissibili, a
seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54
del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/09/2023, n. 27407).
Occorre, inoltre, evidenziare che per consolidata giurisprudenza di legittimità “la motivazione è da ritenersi apparente, e quindi nulla, quando le
argomentazioni del giudice non rendono percepibili le ragioni della decisione, risultando
obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del
convincimento. Tale motivazione inadeguata non consente alcun effettivo controllo
sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 19/02/2025, n. 4297. Cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Alla luce di quanto precede, deve escludersi la configurabilità di una nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., posto che la motivazione,
ancorché concisa, è comunque graficamente presente e contenutisticamente idonea a rendere intellegibile il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione del Tribunale.
La sentenza impugnata resiste, inoltre, alle censure dell'appellante.
Destituita di fondamento è, in primo luogo, l'argomentazione per la quale il Tribunale aveva riportato erroneamente che il sig. avesse pagato ad CP_1
la somma totale di €41.495,99 per spese legali, avendo il Parte_1 CP_1
corrisposto solo la somma di €41.000,00 che comprendeva sia le spese legali
7 liquidate dalla sentenza di primo grado (n. 848/2011), sia le spese di registrazione della sentenza medesima.
Invero, a seguito della sentenza n. 848/2011 con la quale il Tribunale di
Pistoia condannava , per quanto di interesse, a rifondere Controparte_1
l'importo di €5.818,00 per diritti ed €9.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap a titolo di spese legali del giudizio a favore di , Parte_1
quest'ultima notificava a controparte un atto di precetto intimando il pagamento della somma complessiva di €42.359,99. Le parti raggiungevano,
successivamente, un accordo in via transattiva stabilendo che Controparte_1
dovesse corrispondere ad la somma ridotta di €41.000,00 e che Parte_1
si obbligava, una volta ricevuta la somma, a depositare formale atto di Pt_1
rinuncia all'esecuzione e al reclamo, con richiesta di emissione di ordine al
Conservatore di cancellazione del pignoramento trascritto.
si obbligava, infine, a rimborsare al la somma di Parte_1 CP_1
€41.000,00 e, in aggiunta, le spese dallo stesso sostenute per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in caso di riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello.
Dalla documentazione in atti si evince che il provvedeva al CP_1
pagamento, ammesso dalla stessa della somma di €41.000,00 complessivi Pt_1
in data 28.02.2019, a mezzo di tre bonifici bancari. Procedeva, inoltre, alla corresponsione di €495,99 per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, circostanza quest'ultima che non viene contestata da parte appellante e, pertanto, deve reputarsi non controversa in causa. Risulta evidente la correttezza dell'importo complessivo di € 41.495,99 individuato dal Tribunale
di Pistoia quale somma ripetibile da , posto che nella transazione Parte_1
espressamente le parti avevano previsto che: <ottenuto il provvedimento di
estinzione da parte del GE, con ordine di cancellazione del pignoramento, l'ing. CP_1
8 provvederà a propria cura e spese alla cancellazione della trascrizione del CP_1
pignoramento, in caso di riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello a favore
dell'ing. verranno a questi rimborsate da Per cui, in Controparte_1 CP_2
esito alla riforma della sentenza di primo grado in forza della quale CP_2
aveva proceduto al pignoramento, anche le spese di cancellazione del pignoramento dovevano essere restituite al in base alla transazione CP_1
sottoscritta dalle parti.
Va inoltre disatteso l'assunto sostenuto da secondo cui il debito nei Pt_1
confronti del sarebbe stato integralmente estinto in esito al pagamento CP_1
della complessiva somma di €958.624,32 da quest'ultimo precettata (comprensiva delle spese del primo grado di giudizio) alla quale si era poi aggiunta anche la corresponsione della somma di €21.000,00 a titolo di ripetizione delle spese corrisposte dal sig. per la registrazione della sentenza di primo grado. CP_1
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, ha versato al Parte_1
la somma di € 958.624,32, in esecuzione del precetto notificato da CP_1
quest'ultimo e fondato sulla sentenza n. 2565/2018 della Corte d'Appello di
Firenze, costituente titolo esecutivo giudiziale. Tale importo ricomprendeva anche le spese di entrambi i gradi di giudizio, poste a carico di in Parte_1
ragione della sua soccombenza nel giudizio di appello (v. precetto intimato dal in atti ove vengono analiticamente riportate le voci di € 18.000 per le CP_1
spese di appello oltre ad € 1.649,38 per spese non imponibili e a € 14.818,00 per le spese del giudizio di primo grado).
Nel precetto, tuttavia, non era inclusa la somma di € 41.495,99, dovuta al a titolo di ripetizione di quanto da lui indebitamente corrisposto in CP_1
adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza n. n. 848/2011 del Tribunale
di Pistoia, nella quale egli era risultato soccombente, e della transazione stipulata tra le parti per le spese del giudizio di primo grado, tanto che l'intimante CP_1
9 in relazione a tale importo si è riservato di agire in separato giudizio, come poi effettivamente avvenuto con il ricorso monitorio oggetto di causa.
L'obbligo di di restituire la complessiva somma di € 41.495,99 Pt_1
trova, dunque, titolo diretto nel contratto di transazione intervenuto tra le parti e, indirettamente, nella sentenza n. 2565/2018 Corte di Appello di Firenze.
Della somma complessiva di € 41.495,99 risulta pacificamente pagato soltanto l'importo di € 21.000,00, mentre non è stata fornita alcuna prova dell'estinzione del residuo credito di € 20.495,99, al cui pagamento resta Pt_1
conseguentemente obbligata.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello è evidente l'infondatezza della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti applicativi.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore di come da dispositivo in base al valore Controparte_1
della causa ed ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 372/2022 del Tribunale di Pistoia del 22.04.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore di che sono liquidabili in € 5.000,00 per compensi oltre Controparte_1
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.11.2025
L'Estensore
CH IN
La Presidente
EL OC
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Eleonora Marinozzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., “è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente,
ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare,
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2141/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Pistoia e vertente
TRA
in persona del Dott. rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Lorenzo Conti e Michele Lombardo del
Foro di Milano e Avv. Luigi Bevilacqua dei Foro di Firenze, con domiciliazione pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE Email_3
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Miniati Paoli Controparte_1
del Foro di Firenze e con domiciliazione pec
APPELLATO Email_4
1 La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.07.2025 sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : Parte_1
rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: in via
principale: - riformare la sentenza n. 372/2022 del Tribunale Civile di Pistoia, Dott.ssa
IA SS, pubblicata in data 21 aprile 2022, in quanto nulla e comunque errata per i
motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. a pagare Controparte_1
e/o a restituire ad l'importo di Euro 22.130,49 allo stesso corrisposto Parte_1
da (già in data 4 ottobre 2019 in virtù del Parte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 576/2019 - R.G. 1050/19, emesso in
data 7 giugno 2019, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché l'importo di Euro 7.003,78
allo stesso corrisposto da (già in data 19 Parte_1 Controparte_2
maggio 2022 in virtù della Sentenza di primo grado oltre interessi dal dovuto al saldo. In
ogni caso: Si insiste per l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado
che di seguito si ripropongono: “In via preliminare: - revocare la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 576/2019 (R.G. 1050/19), in quanto carente di idonea prova
scritta e comunque per essere l'opposizione fondata su ampia prova scritta;
In via
principale, nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
576/2019 (R.G. 1050/19), emesso in data 7 giugno 2019 dal Tribunale di Pistoia e
comunque rigettare tutte le domande svolte nei confronti di in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
- dichiarare che nulla è dovuto da parte di
[...]
al Sig. - condannare il Sig. a pagare e/o CP_2 Controparte_1 Controparte_1
restituire ad tutte le somme da quest'ultima corrisposte al Controparte_2
medesimo Sig. in conseguenza del predetto decreto ingiuntivo, oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la temerarietà, anche ai sensi dell'art.
96, terzo comma, c.p.c., dell'azione intrapresa dal Sig. per i motivi Controparte_1
2 esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento Controparte_1
del danno provocato ad che si quantifica sin d'ora in una somma Controparte_2
pari ad Euro 10.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In via principale, nel merito: - dichiarare che
nulla è dovuto da parte di al Sig. e revocare il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 576/2019 (R.G. 1050/19), emesso in data
7 giugno 2019 dal Tribunale di Pistoia e comunque rigettare tutte le domande svolte nei
confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Controparte_2
condannare il Sig. a pagare e/o restituire ad tutte Controparte_1 Controparte_2
le somme da quest'ultima corrisposte al medesimo Sig. in conseguenza Controparte_1
del predetto decreto ingiuntivo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: Si reitera, occorrendo, l'opposizione alle istanze istruttorie articolate ex
adverso per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 3 c.p.c.. Con vittoria di
onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione della
sentenza>>.
Per <<piaccia all'ecc.ma corte di appello firenze controparte_1< i>
respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile Controparte_3
oltre che infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi evidenziati in comparsa e nel
giudizio di primo grado, con conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia. Con vittoria
di spese e competenze professionali>>.
I FATTI DI CAUSA
, con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 848/2011 era Parte_3
stato condannato a pagare a le spese di lite Controparte_4
del giudizio di primo grado, liquidate in € 5.818,00 per diritti e in € 9.000,00 per onorari, oltre accessori.
aveva quindi notificato un precetto Controparte_4
di € 42.359,00 comprensivo delle spese legali e delle spese di registrazione della
3 menzionata sentenza n. 848/2011 e promosso l'esecuzione forzata, poi sospesa in esito all'accoglimento dell'inibitoria in sede di appello.
In pendenza dell'appello, le parti avevano sottoscritto una transazione in base alla quale il pagava ad (già CP_1 Controparte_2 Controparte_4
la somma di € 41.000,00 mediante bonifico bancario e si
[...] CP_2
impegnava a rinunciare al pignoramento. Con la medesima transazione le parti stabilivano che detto importo: <in caso di riforma della sentenza da parte della Corte
di Appello a favore dell'ing. verranno a questi rimborsati da CP_1 CP_2
[...]
La Corte d'Appello, con sentenza n. 2565/2018, riformava la sentenza n.
848/2025 e condannava a pagare in favore del la somma di € CP_2 CP_1
907.335,71 oltre agli interessi e alle spese processuali che liquidava, per il primo grado, in € 5.818 per diritti e in € 9.000 per onorari e, per il secondo grado, in €
18.000,00, oltre accessori.
In forza della sentenza d'appello, il intimava ad il CP_1 CP_2
pagamento di € 958.624,32, riservandosi di agire separatamente per il recupero delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado illegittimamente trattenute da CP_2
Dopo alcuni solleciti, depositava un ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo con il quale allegava che aveva corrisposto soltanto la CP_2
somma di € 21.000,00 a titolo di rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, residuando in suo favore un credito di € 20.495,00 (di cui € 20.000 per capitale residuo e € 495 per spese di cancellazione del pignoramento), oltre interessi, di cui chiedeva fosse ingiunto il pagamento ad
CP_2
4 Emesso il decreto ingiuntivo n. 576/2019, proponeva Controparte_2
quindi opposizione, ammettendo che il in esecuzione della transazione, CP_1
aveva pagato l'importo di € 41.000 a titolo di spese del giudizio di primo grado e di registrazione della sentenza. Allegava, inoltre, che il col precetto di € CP_1
958.624,32, aveva intimato il pagamento anche delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello e che da tale somma erano rimaste escluse le sole spese di registrazione della sentenza di primo grado, pari a € 21.000.
Rimarcava che l'importo di € 958.624,32 era stato integralmente pagato per cui aveva già rimborsato al le spese di primo grado e di appello. CP_2 CP_1
Successivamente, pagava al anche le spese di registrazione CP_2 CP_1
della sentenza di primo grado, pari a € 21.000,00. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, non residuando alcun credito in favore del
CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 372/2022, pubblicata il 21.4.2022, il Tribunale di Pistoia
rigettava l'opposizione poiché dalla documentazione in atti trovavano pieno e puntuale riscontro le difese del risultando che, in ordine alle spese legali CP_1
e alle spese di cancellazione del pignoramento, del totale di € 41.495,99 pagato dall'Ing. aveva rimborsato solo la sola somma di CP_1 Parte_1
€21.000,00, omettendo il pagamento del residuo di € 20.495,99 di cui non era stata data prova.
impugnava la sentenza del Tribunale di Pistoia con atto Parte_1
di citazione in appello, eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, avendo il primo giudice aderito all'assunto del senza CP_1
tenere in considerazione quanto prodotto da . Evidenziava al Parte_1
riguardo l'erroneità del presupposto di fatto su cui si fondava la decisione impugnata, rilevando che il non aveva pagato ad la somma CP_1 Parte_1
5 di €41.495,99 per spese legali, ma la diversa somma di €41.000,00, comprensiva sia di spese legali sia di spese per la registrazione della sentenza. Censurava
inoltre la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova dell'intervenuto pagamento, da parte di , Parte_1
della somma dovuta al Il Tribunale, infatti, non aveva tenuto in CP_1
considerazione le produzioni documentali dalle quali risultava chiaramente l'avvenuto pagamento delle spese di lite di primo grado e delle spese per la registrazione della sentenza.
Concludeva come in epigrafe per la revoca del decreto ingiuntivo opposto col favore delle spese.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello non avendo Pt_3 Pt_1
dimostrato il pagamento di quanto dovuto. Contestava, in particolare, che con il bonifico del 17.01.2019, gli avesse rimborsato l'importo di € 41.000 Pt_1
da lui versato in esecuzione della transazione, poiché di tale somma era stato restituito solo l'importo di € 21.000, per cui residuava un credito di € 20.000 cui dovevano essere aggiunte le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2.07.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 6 il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.
sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio
logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade
quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-
giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo, non essendo più ammissibili, a
seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54
del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/09/2023, n. 27407).
Occorre, inoltre, evidenziare che per consolidata giurisprudenza di legittimità “la motivazione è da ritenersi apparente, e quindi nulla, quando le
argomentazioni del giudice non rendono percepibili le ragioni della decisione, risultando
obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del
convincimento. Tale motivazione inadeguata non consente alcun effettivo controllo
sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 19/02/2025, n. 4297. Cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Alla luce di quanto precede, deve escludersi la configurabilità di una nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., posto che la motivazione,
ancorché concisa, è comunque graficamente presente e contenutisticamente idonea a rendere intellegibile il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione del Tribunale.
La sentenza impugnata resiste, inoltre, alle censure dell'appellante.
Destituita di fondamento è, in primo luogo, l'argomentazione per la quale il Tribunale aveva riportato erroneamente che il sig. avesse pagato ad CP_1
la somma totale di €41.495,99 per spese legali, avendo il Parte_1 CP_1
corrisposto solo la somma di €41.000,00 che comprendeva sia le spese legali
7 liquidate dalla sentenza di primo grado (n. 848/2011), sia le spese di registrazione della sentenza medesima.
Invero, a seguito della sentenza n. 848/2011 con la quale il Tribunale di
Pistoia condannava , per quanto di interesse, a rifondere Controparte_1
l'importo di €5.818,00 per diritti ed €9.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap a titolo di spese legali del giudizio a favore di , Parte_1
quest'ultima notificava a controparte un atto di precetto intimando il pagamento della somma complessiva di €42.359,99. Le parti raggiungevano,
successivamente, un accordo in via transattiva stabilendo che Controparte_1
dovesse corrispondere ad la somma ridotta di €41.000,00 e che Parte_1
si obbligava, una volta ricevuta la somma, a depositare formale atto di Pt_1
rinuncia all'esecuzione e al reclamo, con richiesta di emissione di ordine al
Conservatore di cancellazione del pignoramento trascritto.
si obbligava, infine, a rimborsare al la somma di Parte_1 CP_1
€41.000,00 e, in aggiunta, le spese dallo stesso sostenute per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in caso di riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello.
Dalla documentazione in atti si evince che il provvedeva al CP_1
pagamento, ammesso dalla stessa della somma di €41.000,00 complessivi Pt_1
in data 28.02.2019, a mezzo di tre bonifici bancari. Procedeva, inoltre, alla corresponsione di €495,99 per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, circostanza quest'ultima che non viene contestata da parte appellante e, pertanto, deve reputarsi non controversa in causa. Risulta evidente la correttezza dell'importo complessivo di € 41.495,99 individuato dal Tribunale
di Pistoia quale somma ripetibile da , posto che nella transazione Parte_1
espressamente le parti avevano previsto che: <ottenuto il provvedimento di
estinzione da parte del GE, con ordine di cancellazione del pignoramento, l'ing. CP_1
8 provvederà a propria cura e spese alla cancellazione della trascrizione del CP_1
pignoramento, in caso di riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello a favore
dell'ing. verranno a questi rimborsate da Per cui, in Controparte_1 CP_2
esito alla riforma della sentenza di primo grado in forza della quale CP_2
aveva proceduto al pignoramento, anche le spese di cancellazione del pignoramento dovevano essere restituite al in base alla transazione CP_1
sottoscritta dalle parti.
Va inoltre disatteso l'assunto sostenuto da secondo cui il debito nei Pt_1
confronti del sarebbe stato integralmente estinto in esito al pagamento CP_1
della complessiva somma di €958.624,32 da quest'ultimo precettata (comprensiva delle spese del primo grado di giudizio) alla quale si era poi aggiunta anche la corresponsione della somma di €21.000,00 a titolo di ripetizione delle spese corrisposte dal sig. per la registrazione della sentenza di primo grado. CP_1
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, ha versato al Parte_1
la somma di € 958.624,32, in esecuzione del precetto notificato da CP_1
quest'ultimo e fondato sulla sentenza n. 2565/2018 della Corte d'Appello di
Firenze, costituente titolo esecutivo giudiziale. Tale importo ricomprendeva anche le spese di entrambi i gradi di giudizio, poste a carico di in Parte_1
ragione della sua soccombenza nel giudizio di appello (v. precetto intimato dal in atti ove vengono analiticamente riportate le voci di € 18.000 per le CP_1
spese di appello oltre ad € 1.649,38 per spese non imponibili e a € 14.818,00 per le spese del giudizio di primo grado).
Nel precetto, tuttavia, non era inclusa la somma di € 41.495,99, dovuta al a titolo di ripetizione di quanto da lui indebitamente corrisposto in CP_1
adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza n. n. 848/2011 del Tribunale
di Pistoia, nella quale egli era risultato soccombente, e della transazione stipulata tra le parti per le spese del giudizio di primo grado, tanto che l'intimante CP_1
9 in relazione a tale importo si è riservato di agire in separato giudizio, come poi effettivamente avvenuto con il ricorso monitorio oggetto di causa.
L'obbligo di di restituire la complessiva somma di € 41.495,99 Pt_1
trova, dunque, titolo diretto nel contratto di transazione intervenuto tra le parti e, indirettamente, nella sentenza n. 2565/2018 Corte di Appello di Firenze.
Della somma complessiva di € 41.495,99 risulta pacificamente pagato soltanto l'importo di € 21.000,00, mentre non è stata fornita alcuna prova dell'estinzione del residuo credito di € 20.495,99, al cui pagamento resta Pt_1
conseguentemente obbligata.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello è evidente l'infondatezza della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti applicativi.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore di come da dispositivo in base al valore Controparte_1
della causa ed ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 372/2022 del Tribunale di Pistoia del 22.04.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore di che sono liquidabili in € 5.000,00 per compensi oltre Controparte_1
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.11.2025
L'Estensore
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La Presidente
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Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Eleonora Marinozzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., “è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente,
ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare,