CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. NT Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 166/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025, vertente
T R A
(cf. ), (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cf. , tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
NT IZ e SI AN - appellanti contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze - Controparte_2 appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.396/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10/02/2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 03 giugno 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano azione di responsabilità nei confronti di Parte_4 CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 1.252.503,50 e derivanti dai postumi fatali dell'intervento chirurgico cui il loro congiunto si sottoponeva presso il presidio ospedaliero “S. Caterina Novella” di Galatina. Gli attori esponevano che: -in data 03.02.2014, subiva intervento di “incisione sopra e sotto ombelicale CP_4 isolamento ed affondamento del sacco erniario. Plastica con protesi 'Ventralix', emostasi, sutura a strati. Incisione inguinale bilaterale. , plastica con rete CP_5
'Perfix'. Emostasi e sutura a strati”; -il giorno dopo, si riscontrava un “edema scrotale ed inguinale” per il quale veniva eseguita trasfusione;
-nei giorni successivi, il paziente veniva sottoposto a diverse visite e trattamenti persistendo una condizione di malessere che culminava nell'arresto cardiaco del 07.02.2014 determinante il decesso;
-la morte del Sig. derivava dall'emorragia, che era Pt_2 diretta conseguenza dell'intervento chirurgico subito, non diagnosticata né trattata tempestivamente;
-vi era stato inoltre un ritardo nel trasferire il paziente da Galatina all'Ospedale di Lecce che ha ridotto le chance di sopravvivenza di quest'ultimo. Per tutti tali motivi, gli attori chiedevano che la convenuta venisse condannata CP_3 al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati nella somma di euro 413.273,00 in favore della moglie;
nella somma di euro 353.075,25 per ognuna delle due figlie;
nella somma di euro 133.080,00 in favore della sorella.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU medica, il Tribunale di
Lecce, con sentenza pubblicata il 10.02.2023, ha ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e il decesso del Sig. e ha dunque Pt_2 rigettato la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, ripercorrendo l'iter argomentativo del c.t.u., ha evidenziato che: -i sanitari intervenuti hanno tenuto una condotta estremamente prudente tanto che gli stessi, nonostante l'intervento chirurgico in questione non fosse particolarmente difficile in senso tecnico, prima di eseguirlo acquisivano apposita consulenza ematologica che escludesse eventuali controindicazioni;
-l'intervento veniva eseguito correttamente costituendo, l'ematoma scrotale, una complicanza non rara che normalmente si risolve spontaneamente nel giro di un paio di settimane;
- precisamente, il Sig. ha subito un'emorragia post-chirurgica locale che di per Pt_2 sé non può ritenersi sufficiente a determinare il decesso del paziente;
-comunque, appena verificatasi l'emorragia, veniva immediatamente eseguita l'emotrasfusione; - il Sig. risultava affetto da “sindrome mieoloproliferativa cronica ad impronta Pt_2 trombocitemica”, dalla quale deriva un aumento del rischio di complicanze trombotiche o emorragiche dovuto al progressivo aumento delle piastrine che detta patologia determina e che rappresenta proprio ciò che è accaduto al Sig. ; - Pt_2
pag. 2/11 dunque, il decesso di quest'ultimo non può attribuirsi alla condotta dei sanitari potendosi concludere che, in assenza della sindrome da cui era affetto, una volta arrestata l'emorragia, non si sarebbe verificata la “sindrome da disfunzione multiorgano” dalla quale è derivato il decesso.
3.-Avverso detta sentenza, hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, e deducendo l'erroneità della decisione
[...] Parte_3 Parte_4 del Tribunale per le ragioni che verranno più avanti esaminate.
Si è costituita , con comparsa depositata in data 05.09.2023 con la CP_3 quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame e ha proposto a sua volta appello incidentale.
Nel corso del giudizio di appello è stata espletata nuova CTU e all'udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
** ** **
4.-Con unico e articolato motivo di gravame, parte appellante si duole che il giudice abbia deciso sulla base di quanto concluso dai c.c.t.t.u.u. incaricati nonostante la totale erroneità della perizia svolta e delle elaborate conclusioni. Più precisamente, gli appellanti rilevano che i consulenti cadono in errore sin dalla qualificazione della patologia patita dal , il quale era affetto non da Pt_2
“trombocitemia essenziale” come sostenuto dai periti d'ufficio, ma da “policitemia vera” come emerge dalla documentazione clinica prodotta, da tanto derivando che sul paziente si sarebbe dovuto eseguire uno studio preventivo e mirato a valutarne la funzionalità piastrinica.
I deducenti proseguono poi evidenziando una serie di negligenze tenute dai sanitari intervenuti nella fase pre-operatoria, non adeguatamente valutate in sede di c.t.u., e consistenti, precisamente: -nell'aver eseguito, e mai ripetuto, gli esami volti a valutare le condizioni del Sig. , inclusi gli esami ematochimici, ben 13 giorni Pt_2 prima dell'intervento da ciò derivando la poca attendibilità di questi rispetto alle condizioni in cui il paziente si trovava appena prima dell'intervento, tenuto conto della patologia di cui quest'ultimo era affetto e degli effetti che da questa normalmente derivano;
-nel non aver preso atto, al momento del ricovero per l'intervento, delle indicazioni fornite durante la fase di pre-ricovero allorquando, come si evince dalla relativa cartella clinica, veniva disposta la sospensione del pag. 3/11 farmaco “ticlopidina” da ciò derivando che non vi è dato certo dal quale poter dedurre se detta indicazione veniva o meno seguita;
-nel non aver disposto alcun trattamento terapeutico in fase pre-operatoria specificamente indicato in considerazione della patologia né alcun accertamento mirato specificamente a valutare la funzionalità piastrinica.
Gli appellanti rilevano inoltre il comportamento negligente dei sanitari anche nella fase post-operatoria nel corso della quale: -non hanno eseguito alcun esame, neppure ematologico, per l'intera giornata dell'intervento risalendo il primo esame volto a constatare la situazione del sangue (emocromo), al giorno successivo all'intervento; -che, tuttavia, non hanno tenuto in adeguato conto i risultati di detto esame, ripetuto anche una seconda volta nella medesima giornata, che già costituivano segnale d'allarme circa la presenza di un evento emorragico confermato solo il giorno successivo;
-si sono limitati a disporre la sola terapia antalgica tra l'altro consistente nella somministrazione del farmaco “Toradol” il cui utilizzo, come da controindicazioni fornite nel relativo foglietto illustrativo, può determinare un aumento del rischio di sanguinamento dopo un intervento chirurgico;
-non hanno tenuto conto del valore indicante la severa piastrinosi in corso che era iniziata subito dopo l'intervento e che costituiva non la causa ma l'effetto dell'emorragia, che dunque doveva essere diagnosticata molto prima e non a distanza di due giorni dall'intervento.
Parte appellante conclude, infine, ribadendo la richiesta di condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti riproponendo la quantificazione di questi CP_3 così come svolta in primo grado.
5.-Con la propria impugnazione incidentale, si duole che il primo CP_3 giudice abbia compensato le spese tra le parti violando i principi di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. secondo cui la compensazione può disporsi solo al ricorrere di specifiche condizioni e precisamente in caso o di soccombenza reciproca o di assoluta novità delle questioni trattate: ebbene, nel caso di specie, non si è verificata alcuna di queste condizioni, né il giudice ha adeguatamente motivato in tal senso limitandosi ad operare un generico riferimento all'asserita natura, complessità e difficoltà delle questioni trattate.
pag. 4/11 6. Al fine di fugare ogni dubbio, alla luce delle doglianze svolte dagli appellanti, la Corte ha disposto la rinnovazio0ne della CTU, incaricando la dott.ssa Persona_1 specialista in medicina legale, e il dott. , specialista in chirurgia Persona_2 generale.
I consulenti, ripercorrendo in premessa l'iter clinico del paziente, precisano innanzitutto, con riferimento alla qualificazione della patologia da cui era affetto il
(aspetto, questo, oggetto di contestazione in sede di gravame): CP_4
-che detta patologia fa parte delle neoplasie mieloproliferative, ossia un gruppo di disordini midollari caratterizzati dalla proliferazione anomala e neoplastica delle cellule della linea mieloide, precursori dei globuli bianchi che risiedono nel midollo osseo e ogni neoplasia mieloproliferativa è identificata in base alle sue caratteristiche midollari ed ematiche predominanti;
-che di questo gruppo fanno parte anche la “policitemia rubra vera”, che determina la proliferazione incontrollata riguarda prevalentemente i globuli rossi, e la
“trombocitemia essenziale”, che determina la proliferazione incontrollata delle piastrine;
-che, comunque, dette patologie, pur differenti, presentano sintomi simili se non uguali così come determinano le medesime conseguenze da ciò derivando che la differenza tra queste è spesso sfumata e che nella pratica clinica può essere difficile distinguerle a causa della sovrapposizione dei sintomi e dei segni ematologici;
-che, dunque, quale che sia la diagnosi corretta, essa non modifica il rischio di complicanze emorragiche o trombotiche, poiché entrambe le patologie comportano un rischio aumentato delle stesse.
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio rilevano:
a) quanto alle pratiche seguite nella fase pre-operatoria, che:
-in data 30.01.2014, veniva eseguita consulenza ematologica dalla quale emergeva l'idoneità del paziente all'intervento, finanche di chirurgia maggiore, non presentando gli esami ematochimici valori preoccupanti;
-nella fase di pre-ricovero venivano eseguiti anche visita cardiologica con ECG, radiografia del torace ed esami ematochimici di routine, esami la cui validità non può porsi in dubbio perché il lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione degli stessi e il giorno dell'intervento, equivalente a 13 giorni, si deve considerare, ai sensi delle
Linee Guida vigenti, più che congruo;
pag. 5/11 b) quanto alle pratiche seguite nella fase post-operatoria, che:
-dai controlli eseguiti tra i giorni 4 e 5 emergevano segnali di emorragia, ma dimostravano comunque che si trattava di una perdita ematica inizialmente modesta e che progrediva in maniera lenta seppur diffusa, probabilmente di origine microvasale da ciò potendosi desumere che detta emorragia non poteva derivare da un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, che è stato eseguito correttamente, ma dalle patologie preesistenti;
-il trattamento mirato alla gestione dell'emorragia, con somministrazione di plasma, globuli rossi concentrati, plasmaferesi e terapia analgesica, compresa morfina e Toradol, è da ritenersi corretto, precisando inoltre che la somministrazione di a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non è controindicata Per_3 nel postoperatorio;
-quanto al trasferimento presso l'ospedale di , questo è stato corretto e CP_3 deciso in conseguenza del deterioramento delle condizioni cliniche, principalmente riconducibile alla progressione della malattia mieloproliferativa e non ad una semplice complicanza emorragica locale.
Pertanto, i periti, rispondendo ai quesiti posti, concludono sostenendo che:
-“la causa del decesso del sig. fu uno scompenso metabolico con CP_4 terminale insufficienza multiorgano in soggetto affetto da malattia mieloproliferativa, sottoposto ad intervento di plastica di ernia inquinale bilaterale complicata da sanguinamento”;
-“gli esami preoperatori, sebbene non recentissimi, sono da considerarsi adeguati nei tempi e nei modi con cui furono eseguiti, come da fonti bibliografiche prima richiamate”;
- “l'emorragia post-operatoria è attribuibile alla complessità della malattia mieloproliferativa da cui il paziente era affetto, che contribuì nella difficile gestione dell'articolata condizione clinica del paziente, non ravvedendosi errori tecnici nella esecuzione dell'atto operatorio”;
-“la tempestività delle decisioni e delle azioni mediche durante e dopo
l'intervento suggerisce che i chirurghi operarono in modo appropriato;
le decisioni terapeutiche pre e post-operatorie si basarono su valutazioni cliniche e specialistiche competenti, considerando le difficoltà cliniche insite nella patologia del paziente”.
pag. 6/11 -“il decesso del Signor è da correlarsi alla rapida, improvvisa ed Pt_2 imprevedibile progressione della malattia mieloproliferativa piuttosto che a specifiche inadempienze assistenziali”;
-“alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che l'operato dei sanitari che ebbero in cura il sig. fu conforme alle Linee Guida ed alle CP_4 buone pratiche clinico-assistenziali, non ravvedendo profili di censura a carico di nessuno degli operatori che prestò la propria assistenza al paziente”.
In risposta alle osservazioni sollevate dalla parte appellante, i periti:
a) quanto all'opportunità di eseguire l'intervento o meno, tenuto conto delle condizioni cliniche del Sig. , evidenziano che detta questione costituisce fatto Pt_2 nuovo sul quale non ritengono di esprimersi essendo ultronea rispetto ai quesiti posti dalla Corte;
b) quanto alla classificazione della patologia, ribadiscono quanto riferito nella relazione e allegano riferimenti ad ulteriori fonti a riprova di quanto sostenuto;
c) quanto alle doglianze circa le pratiche sanitarie nelle fasi pre e post operatorie, uguali rispetto a quelle già sollevate, ripropongono le medesime risposte e spiegazioni.
7.- Ritiene il collegio che le conclusioni dei cc.tt.uu. siano ampiamente condivisibili, in quanto prive di errori logici e basate su una scrupolosa e approfondita analisi dell'iter clinico del paziente e delle sue patologie preesistenti all'intervento per cui è causa. Si è avuta la conferma del fatto che la condotta dei sanitari intervenuti è stata particolarmente prudente (dato, questo, emerso già attraverso la CTU espletata in primo grado), tanto che gli stessi hanno espletato una consulenza ematologica precedentemente all'intervento, pur non essendo prevista trattandosi di un intervento di chirurgia ordinaria. Detta consulenza ematologica, effettuata il 30 gennaio 2014, confermò l'idoneità all'intervento, finanche di chirurgia maggiore, non segnalando controindicazioni ematologiche. Gli esami ematochimici effettuati mostravano valori di ematocrito al 35,8% e piastrine a 574.000/mm³, valori che, sebbene leggermente elevati, non indicavano un rischio immediato di sanguinamento significativo (relazione CTU, pag. 38).
Per altro verso, la perdita ematica riportata dal paziente nella fase post- operatoria è una complicanza ben nota e non rara dell'intervento; la stessa non può
pag. 7/11 essere imputata alla condotta dei sanitari, la quale, alla luce delle indagini espletate nei due gradi di giudizio, non risulta inficiata da profili di imperizia o negligenza, né sul piano di un ipotetico ritardo diagnostico (si legge infatti nella relazione dei consulenti di ufficio: “quella che era una modesta perdita di sangue iniziale, indicata dal tasso di emoglobina rispetto ai valori preoperatori, risultò essere molto ridotta nei controlli effettuati a distanza di circa 24 e 30 ore dall'intervento, con una diminuzione di soli pochi mg/dl. Tanto suggerisce che la perdita di sangue fu lenta e diffusa, probabilmente di origine microvasale, correlata a problemi di coagulazione. A tanto si aggiunga che il sanguinamento in ambedue i canali inguinali, pertanto su due campi operatori diversi, sia difficilmente attribuibile ad un errore di tecnica chirurgica, quanto piuttosto ascrivibile ad un deficit coagulativo legato alla comorbilità presente.
Per tali motivazioni è possibile concludere che l'intervento chirurgico effettuato il 3
Febbraio 2014 fu eseguito correttamente ed il sanguinamento verificatosi deve correlarsi alle preesistenze patologiche da cui il soggetto era affetto, piuttosto che non a rilevati errori di tecnica chirurgica (…) In merito al periodo post-operatorio, il trattamento fu mirato alla gestione dell'emorragia, con somministrazione di plasma, globuli rossi concentrati, plasmaferesi e terapia analgesica, compresa morfina e
Toradol. A tal proposito si specifica che la somministrazione di non è Per_3 controindicata nel postoperatorio, come emergente da una revisione sistematica e meta analisi del 2021, che riporta come i FANS, tra cui anche il ketorolac, non sono associati ad un incremento clinicamente significativo del rischio di sanguinamento post-operatorio”).
Come evidenziato dai consulenti e “il trasferimento del paziente Per_1 Per_2 presso il di fu deciso in conseguenza del deterioramento Controparte_6 CP_3 delle condizioni cliniche, principalmente riconducibile alla progressione della malattia mieloproliferativa e non ad una semplice complicanza emorragica locale”; è possibile quindi dedurre che l'emorragia non può considerarsi causa di per sé sufficiente a determinare il decesso del paziente. Il decesso è derivato dalla condizione clinica del paziente, ossia dalla patologia di cui quest'ultimo era affetto che ha determinato un progressivo ed esponenziale aumento delle piastrine dal quale è derivato poi l'arresto cardiaco e dunque la morte. Secondo i consulenti, le condizioni del paziente mostrarono un progressivo aggravamento, da correlarsi più alla malattia mieloproliferativa di base, che non ad eventuali errori nella gestione post-operatoria.
pag. 8/11 8.- Gli appellanti, nella comparsa conclusionale, ipotizzano quale fonte di responsabilità l'indicazione relativa all'intervento, in presenza delle patologie pregresse di cui il paziente era affetto. Si tratta però di una nuova prospettazione, diversa e distinta da quella posta a base della domanda risarcitoria formulata con l'atto introduttivo della causa. Infatti a pag. 10 dell'atto di citazione del 28.10.2015, nel paragrafo relativo alle “conclusioni medico legali”, viene chiaramente contestata la colpa medica nei seguenti termini: “il decesso del sig. riconosce quale CP_4 causa la emorragia, non diagnosticata e quindi non trattata tempestivamente
[l'enfasi è della difesa] da parte dei sanitari che l'ebbero in cura presso l'O.C. di
Galatina. La emorragia, alla luce della TAC addome in toto, è correlata all'intervento chirurgico. Il ritardo di trasferimento dall'O.C. di Galatina al “Vito Fazzi” di ha CP_3 ridotto notevolmente le chance di sopravvivenza del soggetto”.
La nuova prospettazione è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.345 cpc. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche considerando la valutazione della scelta se eseguire o meno l'intervento quale ambito rientrante nelle buone pratiche durante la fase pre-operatoria. La condotta dei sanitari in questa fase è stata dettagliatamente esaminata dai consulenti, i quali hanno escluso profili di responsabilità.
9. L'appello incidentale dell' contesta il capo della sentenza con cui CP_3 sono state compensate le spese, osservando che nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle condizioni previste dal codice di rito, né il giudice ha fornito motivazione adeguata in ordine alla statuizione in questione.
La doglianza è infondata. Il primo giudice, sia pure in maniera succinta, ha motivato in modo specifico la compensazione integrale delle spese di lite, facendo menzione della natura, complessità e difficoltà delle questioni trattate, sia giuridiche che strettamente tecniche. Si tratta di una decisione condivisibile, in ragione delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto indispensabili per chiarire le possibili implicazioni delle condotte dei sanitari. Infatti si sono rese necessarie ben due consulenze tecniche, al fine di chiarire le esatte cause del decesso, intervenuto a brevissima distanza dall'intervento chirurgico (appena 4 giorni), così da rendere plausibile un collegamento eziologico con lo stesso.
pag. 9/11
Per questi motivi
le spese della CTU espletata in secondo grado vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
Il rigetto dell'appello incidentale giustifica la parziale compensazione delle spese del grado nella misura della metà, con condanna degli appellanti al pagamento della quota residua.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, sia a carico degli appellanti principali che dell'appellante incidentale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.02.2023, proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di nonché sull'appello Pt_3 Parte_4 CP_3 incidentale proposto da quest'ultima, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) compensa per la metà le spese del grado e condanna , Parte_1
, e in solido alla rifusione Parte_2 Parte_3 Parte_4 Cont della quota residua in favore dell di , liquidata in euro 6.000,00, CP_3 oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente le spese della CTU espletata in secondo grado a carico delle parti in equale misura;
d) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 26 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. NT F. Esposito
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. NT Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 166/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025, vertente
T R A
(cf. ), (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cf. , tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
NT IZ e SI AN - appellanti contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze - Controparte_2 appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.396/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10/02/2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 03 giugno 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponevano azione di responsabilità nei confronti di Parte_4 CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 1.252.503,50 e derivanti dai postumi fatali dell'intervento chirurgico cui il loro congiunto si sottoponeva presso il presidio ospedaliero “S. Caterina Novella” di Galatina. Gli attori esponevano che: -in data 03.02.2014, subiva intervento di “incisione sopra e sotto ombelicale CP_4 isolamento ed affondamento del sacco erniario. Plastica con protesi 'Ventralix', emostasi, sutura a strati. Incisione inguinale bilaterale. , plastica con rete CP_5
'Perfix'. Emostasi e sutura a strati”; -il giorno dopo, si riscontrava un “edema scrotale ed inguinale” per il quale veniva eseguita trasfusione;
-nei giorni successivi, il paziente veniva sottoposto a diverse visite e trattamenti persistendo una condizione di malessere che culminava nell'arresto cardiaco del 07.02.2014 determinante il decesso;
-la morte del Sig. derivava dall'emorragia, che era Pt_2 diretta conseguenza dell'intervento chirurgico subito, non diagnosticata né trattata tempestivamente;
-vi era stato inoltre un ritardo nel trasferire il paziente da Galatina all'Ospedale di Lecce che ha ridotto le chance di sopravvivenza di quest'ultimo. Per tutti tali motivi, gli attori chiedevano che la convenuta venisse condannata CP_3 al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati nella somma di euro 413.273,00 in favore della moglie;
nella somma di euro 353.075,25 per ognuna delle due figlie;
nella somma di euro 133.080,00 in favore della sorella.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale e CTU medica, il Tribunale di
Lecce, con sentenza pubblicata il 10.02.2023, ha ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e il decesso del Sig. e ha dunque Pt_2 rigettato la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, ripercorrendo l'iter argomentativo del c.t.u., ha evidenziato che: -i sanitari intervenuti hanno tenuto una condotta estremamente prudente tanto che gli stessi, nonostante l'intervento chirurgico in questione non fosse particolarmente difficile in senso tecnico, prima di eseguirlo acquisivano apposita consulenza ematologica che escludesse eventuali controindicazioni;
-l'intervento veniva eseguito correttamente costituendo, l'ematoma scrotale, una complicanza non rara che normalmente si risolve spontaneamente nel giro di un paio di settimane;
- precisamente, il Sig. ha subito un'emorragia post-chirurgica locale che di per Pt_2 sé non può ritenersi sufficiente a determinare il decesso del paziente;
-comunque, appena verificatasi l'emorragia, veniva immediatamente eseguita l'emotrasfusione; - il Sig. risultava affetto da “sindrome mieoloproliferativa cronica ad impronta Pt_2 trombocitemica”, dalla quale deriva un aumento del rischio di complicanze trombotiche o emorragiche dovuto al progressivo aumento delle piastrine che detta patologia determina e che rappresenta proprio ciò che è accaduto al Sig. ; - Pt_2
pag. 2/11 dunque, il decesso di quest'ultimo non può attribuirsi alla condotta dei sanitari potendosi concludere che, in assenza della sindrome da cui era affetto, una volta arrestata l'emorragia, non si sarebbe verificata la “sindrome da disfunzione multiorgano” dalla quale è derivato il decesso.
3.-Avverso detta sentenza, hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, e deducendo l'erroneità della decisione
[...] Parte_3 Parte_4 del Tribunale per le ragioni che verranno più avanti esaminate.
Si è costituita , con comparsa depositata in data 05.09.2023 con la CP_3 quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame e ha proposto a sua volta appello incidentale.
Nel corso del giudizio di appello è stata espletata nuova CTU e all'udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
** ** **
4.-Con unico e articolato motivo di gravame, parte appellante si duole che il giudice abbia deciso sulla base di quanto concluso dai c.c.t.t.u.u. incaricati nonostante la totale erroneità della perizia svolta e delle elaborate conclusioni. Più precisamente, gli appellanti rilevano che i consulenti cadono in errore sin dalla qualificazione della patologia patita dal , il quale era affetto non da Pt_2
“trombocitemia essenziale” come sostenuto dai periti d'ufficio, ma da “policitemia vera” come emerge dalla documentazione clinica prodotta, da tanto derivando che sul paziente si sarebbe dovuto eseguire uno studio preventivo e mirato a valutarne la funzionalità piastrinica.
I deducenti proseguono poi evidenziando una serie di negligenze tenute dai sanitari intervenuti nella fase pre-operatoria, non adeguatamente valutate in sede di c.t.u., e consistenti, precisamente: -nell'aver eseguito, e mai ripetuto, gli esami volti a valutare le condizioni del Sig. , inclusi gli esami ematochimici, ben 13 giorni Pt_2 prima dell'intervento da ciò derivando la poca attendibilità di questi rispetto alle condizioni in cui il paziente si trovava appena prima dell'intervento, tenuto conto della patologia di cui quest'ultimo era affetto e degli effetti che da questa normalmente derivano;
-nel non aver preso atto, al momento del ricovero per l'intervento, delle indicazioni fornite durante la fase di pre-ricovero allorquando, come si evince dalla relativa cartella clinica, veniva disposta la sospensione del pag. 3/11 farmaco “ticlopidina” da ciò derivando che non vi è dato certo dal quale poter dedurre se detta indicazione veniva o meno seguita;
-nel non aver disposto alcun trattamento terapeutico in fase pre-operatoria specificamente indicato in considerazione della patologia né alcun accertamento mirato specificamente a valutare la funzionalità piastrinica.
Gli appellanti rilevano inoltre il comportamento negligente dei sanitari anche nella fase post-operatoria nel corso della quale: -non hanno eseguito alcun esame, neppure ematologico, per l'intera giornata dell'intervento risalendo il primo esame volto a constatare la situazione del sangue (emocromo), al giorno successivo all'intervento; -che, tuttavia, non hanno tenuto in adeguato conto i risultati di detto esame, ripetuto anche una seconda volta nella medesima giornata, che già costituivano segnale d'allarme circa la presenza di un evento emorragico confermato solo il giorno successivo;
-si sono limitati a disporre la sola terapia antalgica tra l'altro consistente nella somministrazione del farmaco “Toradol” il cui utilizzo, come da controindicazioni fornite nel relativo foglietto illustrativo, può determinare un aumento del rischio di sanguinamento dopo un intervento chirurgico;
-non hanno tenuto conto del valore indicante la severa piastrinosi in corso che era iniziata subito dopo l'intervento e che costituiva non la causa ma l'effetto dell'emorragia, che dunque doveva essere diagnosticata molto prima e non a distanza di due giorni dall'intervento.
Parte appellante conclude, infine, ribadendo la richiesta di condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti riproponendo la quantificazione di questi CP_3 così come svolta in primo grado.
5.-Con la propria impugnazione incidentale, si duole che il primo CP_3 giudice abbia compensato le spese tra le parti violando i principi di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. secondo cui la compensazione può disporsi solo al ricorrere di specifiche condizioni e precisamente in caso o di soccombenza reciproca o di assoluta novità delle questioni trattate: ebbene, nel caso di specie, non si è verificata alcuna di queste condizioni, né il giudice ha adeguatamente motivato in tal senso limitandosi ad operare un generico riferimento all'asserita natura, complessità e difficoltà delle questioni trattate.
pag. 4/11 6. Al fine di fugare ogni dubbio, alla luce delle doglianze svolte dagli appellanti, la Corte ha disposto la rinnovazio0ne della CTU, incaricando la dott.ssa Persona_1 specialista in medicina legale, e il dott. , specialista in chirurgia Persona_2 generale.
I consulenti, ripercorrendo in premessa l'iter clinico del paziente, precisano innanzitutto, con riferimento alla qualificazione della patologia da cui era affetto il
(aspetto, questo, oggetto di contestazione in sede di gravame): CP_4
-che detta patologia fa parte delle neoplasie mieloproliferative, ossia un gruppo di disordini midollari caratterizzati dalla proliferazione anomala e neoplastica delle cellule della linea mieloide, precursori dei globuli bianchi che risiedono nel midollo osseo e ogni neoplasia mieloproliferativa è identificata in base alle sue caratteristiche midollari ed ematiche predominanti;
-che di questo gruppo fanno parte anche la “policitemia rubra vera”, che determina la proliferazione incontrollata riguarda prevalentemente i globuli rossi, e la
“trombocitemia essenziale”, che determina la proliferazione incontrollata delle piastrine;
-che, comunque, dette patologie, pur differenti, presentano sintomi simili se non uguali così come determinano le medesime conseguenze da ciò derivando che la differenza tra queste è spesso sfumata e che nella pratica clinica può essere difficile distinguerle a causa della sovrapposizione dei sintomi e dei segni ematologici;
-che, dunque, quale che sia la diagnosi corretta, essa non modifica il rischio di complicanze emorragiche o trombotiche, poiché entrambe le patologie comportano un rischio aumentato delle stesse.
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio rilevano:
a) quanto alle pratiche seguite nella fase pre-operatoria, che:
-in data 30.01.2014, veniva eseguita consulenza ematologica dalla quale emergeva l'idoneità del paziente all'intervento, finanche di chirurgia maggiore, non presentando gli esami ematochimici valori preoccupanti;
-nella fase di pre-ricovero venivano eseguiti anche visita cardiologica con ECG, radiografia del torace ed esami ematochimici di routine, esami la cui validità non può porsi in dubbio perché il lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione degli stessi e il giorno dell'intervento, equivalente a 13 giorni, si deve considerare, ai sensi delle
Linee Guida vigenti, più che congruo;
pag. 5/11 b) quanto alle pratiche seguite nella fase post-operatoria, che:
-dai controlli eseguiti tra i giorni 4 e 5 emergevano segnali di emorragia, ma dimostravano comunque che si trattava di una perdita ematica inizialmente modesta e che progrediva in maniera lenta seppur diffusa, probabilmente di origine microvasale da ciò potendosi desumere che detta emorragia non poteva derivare da un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, che è stato eseguito correttamente, ma dalle patologie preesistenti;
-il trattamento mirato alla gestione dell'emorragia, con somministrazione di plasma, globuli rossi concentrati, plasmaferesi e terapia analgesica, compresa morfina e Toradol, è da ritenersi corretto, precisando inoltre che la somministrazione di a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non è controindicata Per_3 nel postoperatorio;
-quanto al trasferimento presso l'ospedale di , questo è stato corretto e CP_3 deciso in conseguenza del deterioramento delle condizioni cliniche, principalmente riconducibile alla progressione della malattia mieloproliferativa e non ad una semplice complicanza emorragica locale.
Pertanto, i periti, rispondendo ai quesiti posti, concludono sostenendo che:
-“la causa del decesso del sig. fu uno scompenso metabolico con CP_4 terminale insufficienza multiorgano in soggetto affetto da malattia mieloproliferativa, sottoposto ad intervento di plastica di ernia inquinale bilaterale complicata da sanguinamento”;
-“gli esami preoperatori, sebbene non recentissimi, sono da considerarsi adeguati nei tempi e nei modi con cui furono eseguiti, come da fonti bibliografiche prima richiamate”;
- “l'emorragia post-operatoria è attribuibile alla complessità della malattia mieloproliferativa da cui il paziente era affetto, che contribuì nella difficile gestione dell'articolata condizione clinica del paziente, non ravvedendosi errori tecnici nella esecuzione dell'atto operatorio”;
-“la tempestività delle decisioni e delle azioni mediche durante e dopo
l'intervento suggerisce che i chirurghi operarono in modo appropriato;
le decisioni terapeutiche pre e post-operatorie si basarono su valutazioni cliniche e specialistiche competenti, considerando le difficoltà cliniche insite nella patologia del paziente”.
pag. 6/11 -“il decesso del Signor è da correlarsi alla rapida, improvvisa ed Pt_2 imprevedibile progressione della malattia mieloproliferativa piuttosto che a specifiche inadempienze assistenziali”;
-“alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che l'operato dei sanitari che ebbero in cura il sig. fu conforme alle Linee Guida ed alle CP_4 buone pratiche clinico-assistenziali, non ravvedendo profili di censura a carico di nessuno degli operatori che prestò la propria assistenza al paziente”.
In risposta alle osservazioni sollevate dalla parte appellante, i periti:
a) quanto all'opportunità di eseguire l'intervento o meno, tenuto conto delle condizioni cliniche del Sig. , evidenziano che detta questione costituisce fatto Pt_2 nuovo sul quale non ritengono di esprimersi essendo ultronea rispetto ai quesiti posti dalla Corte;
b) quanto alla classificazione della patologia, ribadiscono quanto riferito nella relazione e allegano riferimenti ad ulteriori fonti a riprova di quanto sostenuto;
c) quanto alle doglianze circa le pratiche sanitarie nelle fasi pre e post operatorie, uguali rispetto a quelle già sollevate, ripropongono le medesime risposte e spiegazioni.
7.- Ritiene il collegio che le conclusioni dei cc.tt.uu. siano ampiamente condivisibili, in quanto prive di errori logici e basate su una scrupolosa e approfondita analisi dell'iter clinico del paziente e delle sue patologie preesistenti all'intervento per cui è causa. Si è avuta la conferma del fatto che la condotta dei sanitari intervenuti è stata particolarmente prudente (dato, questo, emerso già attraverso la CTU espletata in primo grado), tanto che gli stessi hanno espletato una consulenza ematologica precedentemente all'intervento, pur non essendo prevista trattandosi di un intervento di chirurgia ordinaria. Detta consulenza ematologica, effettuata il 30 gennaio 2014, confermò l'idoneità all'intervento, finanche di chirurgia maggiore, non segnalando controindicazioni ematologiche. Gli esami ematochimici effettuati mostravano valori di ematocrito al 35,8% e piastrine a 574.000/mm³, valori che, sebbene leggermente elevati, non indicavano un rischio immediato di sanguinamento significativo (relazione CTU, pag. 38).
Per altro verso, la perdita ematica riportata dal paziente nella fase post- operatoria è una complicanza ben nota e non rara dell'intervento; la stessa non può
pag. 7/11 essere imputata alla condotta dei sanitari, la quale, alla luce delle indagini espletate nei due gradi di giudizio, non risulta inficiata da profili di imperizia o negligenza, né sul piano di un ipotetico ritardo diagnostico (si legge infatti nella relazione dei consulenti di ufficio: “quella che era una modesta perdita di sangue iniziale, indicata dal tasso di emoglobina rispetto ai valori preoperatori, risultò essere molto ridotta nei controlli effettuati a distanza di circa 24 e 30 ore dall'intervento, con una diminuzione di soli pochi mg/dl. Tanto suggerisce che la perdita di sangue fu lenta e diffusa, probabilmente di origine microvasale, correlata a problemi di coagulazione. A tanto si aggiunga che il sanguinamento in ambedue i canali inguinali, pertanto su due campi operatori diversi, sia difficilmente attribuibile ad un errore di tecnica chirurgica, quanto piuttosto ascrivibile ad un deficit coagulativo legato alla comorbilità presente.
Per tali motivazioni è possibile concludere che l'intervento chirurgico effettuato il 3
Febbraio 2014 fu eseguito correttamente ed il sanguinamento verificatosi deve correlarsi alle preesistenze patologiche da cui il soggetto era affetto, piuttosto che non a rilevati errori di tecnica chirurgica (…) In merito al periodo post-operatorio, il trattamento fu mirato alla gestione dell'emorragia, con somministrazione di plasma, globuli rossi concentrati, plasmaferesi e terapia analgesica, compresa morfina e
Toradol. A tal proposito si specifica che la somministrazione di non è Per_3 controindicata nel postoperatorio, come emergente da una revisione sistematica e meta analisi del 2021, che riporta come i FANS, tra cui anche il ketorolac, non sono associati ad un incremento clinicamente significativo del rischio di sanguinamento post-operatorio”).
Come evidenziato dai consulenti e “il trasferimento del paziente Per_1 Per_2 presso il di fu deciso in conseguenza del deterioramento Controparte_6 CP_3 delle condizioni cliniche, principalmente riconducibile alla progressione della malattia mieloproliferativa e non ad una semplice complicanza emorragica locale”; è possibile quindi dedurre che l'emorragia non può considerarsi causa di per sé sufficiente a determinare il decesso del paziente. Il decesso è derivato dalla condizione clinica del paziente, ossia dalla patologia di cui quest'ultimo era affetto che ha determinato un progressivo ed esponenziale aumento delle piastrine dal quale è derivato poi l'arresto cardiaco e dunque la morte. Secondo i consulenti, le condizioni del paziente mostrarono un progressivo aggravamento, da correlarsi più alla malattia mieloproliferativa di base, che non ad eventuali errori nella gestione post-operatoria.
pag. 8/11 8.- Gli appellanti, nella comparsa conclusionale, ipotizzano quale fonte di responsabilità l'indicazione relativa all'intervento, in presenza delle patologie pregresse di cui il paziente era affetto. Si tratta però di una nuova prospettazione, diversa e distinta da quella posta a base della domanda risarcitoria formulata con l'atto introduttivo della causa. Infatti a pag. 10 dell'atto di citazione del 28.10.2015, nel paragrafo relativo alle “conclusioni medico legali”, viene chiaramente contestata la colpa medica nei seguenti termini: “il decesso del sig. riconosce quale CP_4 causa la emorragia, non diagnosticata e quindi non trattata tempestivamente
[l'enfasi è della difesa] da parte dei sanitari che l'ebbero in cura presso l'O.C. di
Galatina. La emorragia, alla luce della TAC addome in toto, è correlata all'intervento chirurgico. Il ritardo di trasferimento dall'O.C. di Galatina al “Vito Fazzi” di ha CP_3 ridotto notevolmente le chance di sopravvivenza del soggetto”.
La nuova prospettazione è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.345 cpc. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche considerando la valutazione della scelta se eseguire o meno l'intervento quale ambito rientrante nelle buone pratiche durante la fase pre-operatoria. La condotta dei sanitari in questa fase è stata dettagliatamente esaminata dai consulenti, i quali hanno escluso profili di responsabilità.
9. L'appello incidentale dell' contesta il capo della sentenza con cui CP_3 sono state compensate le spese, osservando che nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle condizioni previste dal codice di rito, né il giudice ha fornito motivazione adeguata in ordine alla statuizione in questione.
La doglianza è infondata. Il primo giudice, sia pure in maniera succinta, ha motivato in modo specifico la compensazione integrale delle spese di lite, facendo menzione della natura, complessità e difficoltà delle questioni trattate, sia giuridiche che strettamente tecniche. Si tratta di una decisione condivisibile, in ragione delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto indispensabili per chiarire le possibili implicazioni delle condotte dei sanitari. Infatti si sono rese necessarie ben due consulenze tecniche, al fine di chiarire le esatte cause del decesso, intervenuto a brevissima distanza dall'intervento chirurgico (appena 4 giorni), così da rendere plausibile un collegamento eziologico con lo stesso.
pag. 9/11
Per questi motivi
le spese della CTU espletata in secondo grado vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
Il rigetto dell'appello incidentale giustifica la parziale compensazione delle spese del grado nella misura della metà, con condanna degli appellanti al pagamento della quota residua.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, sia a carico degli appellanti principali che dell'appellante incidentale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.02.2023, proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di nonché sull'appello Pt_3 Parte_4 CP_3 incidentale proposto da quest'ultima, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) compensa per la metà le spese del grado e condanna , Parte_1
, e in solido alla rifusione Parte_2 Parte_3 Parte_4 Cont della quota residua in favore dell di , liquidata in euro 6.000,00, CP_3 oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente le spese della CTU espletata in secondo grado a carico delle parti in equale misura;
d) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 26 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. NT F. Esposito
pag. 10/11 pag. 11/11