Articolo 16 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 giugno 1952
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Versione
28 dicembre 1962
Art. 16.
Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sara' effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.
Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovra' essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo puo' essere versato in unica soluzione o in non piu' di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento. ((4a)) --------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962