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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3186/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 ottobre 2025 compare l'avv. Bettini per l'attore, il quale precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:45
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3186/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BETTINI ANDREA Parte_1 C.F._1
attore contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. BRANCATO Controparte_3 P.IVA_1
MICHELE convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.1.24, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e nonché chiedendo pronunciarsi CP_1 Controparte_2 Controparte_4
lo scioglimento della comunione, in essere tra i fratelli, avente ad oggetto un'abitazione sita in
Venezia-Marghera, via Oroboni 3, mediante vendita e distribuzione del ricavato laddove nessuno dei condividenti chieda l'assegnazione per l'intero, nonché la condanna dei convenuti al pagamento di pagina 2 di 5 un'indennità per l'indebita occupazione del bene dal dicembre 2014.
Assumeva l'attore, in particolare, che i fratelli , , e CP_1 Persona_1 Parte_1 [...]
con atto di permuta di alloggi di edilizia residenziale pubblica in data 11.12.14 CP_2
acquistavano dal Comune di Venezia l'immobile per cui è causa per la quota di ¼ ciascuno;
che a seguito del decesso di il 28.5.16 e per effetto delle rinunce degli altri successibili, Persona_1
compreso l'odierno attore, quest'ultimo rimaneva intestatario della quota di 1/4 mentre i due convenuti per la quota di 3/8 ciascuno;
che dalla data dell'acquisto l'immobile è sempre stato utilizzato esclusivamente dai convenuti i quali, pur richiesti, hanno sempre impedito all'attore di farne pari uso e non hanno mai versato alcuna indennità di occupazione;
che il 2.11.17 Controparte_3
provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sull'immobile, limitatamente alla quota di ¼
[...]
intestata a per la somma complessiva di € 128.519,10. Controparte_2
Si costituiva la quale, non opponendosi alla domanda di divisione, Controparte_4
chiedeva che, all'atto della distribuzione del ricavato, fosse versata direttamente alla stessa la quota di spettanza di fino a concorrenza del proprio credito risultante dall'iscrizione Controparte_2
ipotecaria.
Rimanevano contumaci e CP_1 Controparte_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e Ctu, finalizzata ad accertare il valore commerciale e locativo dell'immobile nonché la comoda divisibilità.
La causa è stata discussa all'udienza del 16.10.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti costituite.
La causa può essere parzialmente decisa limitatamente alla pronuncia di scioglimento della comunione ed alla domanda di indennità di occupazione.
Quanto alla divisibilità dell'immobile in comunione, il Consulente tecnico ha accertato la non comoda divisibilità dell'abitazione, ritenendo che “considerata la modesta superficie dell'unità immobiliare non è possibile frazionarla in relazione alle quote senza compromettere la destinazione d'uso dell'abitazione” (Rel. Ctu, pag. 9).
Nessuna delle parti ha richiesto l'assegnazione dell'intero bene, di tal che, come stabilito dall'art. 720
c.c., è necessario procedersi alla vendita al prezzo stimato dal Ctu, sul quale alcuna osservazione viene formulata dalle parti, che viene disposta come da separata ordinanza, con successiva distribuzione del pagina 3 di 5 ricavato (si vedano Cass. n. 11641/10 e Cass. n. 5679/04, secondo cui la vendita è rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero).
La domanda di indennità di occupazione è fondata e può essere accolta.
Il teste ha confermato che e occupano l'abitazione Testimone_1 CP_1 Controparte_2
in comunione a far data dall'acquisto avvenuto nel dicembre 2014, allorquando solo i convenuti ricevettero le chiavi dell'appartamento e, nonostante le plurime richieste del fratello, rifiutarono di consegnargliene una copia e/o di consentire l'accesso.
L'esclusiva occupazione dell'immobile sembra inoltre confermata dai certificati di residenza dei due convenuti (all.ti 14-15 attore).
È da escludere che l'occupazione dei convenuti, concretantesi nell'abitazione dell'immobile, consenta al comproprietario il pari uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., seppure limitatamente alla propria quota.
Quanto alla decorrenza dell'indennità, la stessa è dovuta da quando il creditore ha esplicitato la propria richiesta ai convenuti (si veda, in tal senso, Cass. n. 10264/23), quindi nel caso, come confermato dal testimone, dal dicembre 2014.
Quanto alla misura dell'indennità, il valore locatizio medio indicato dal Ctu con riferimento al periodo dicembre 2014 – gennaio 2025 (€ 300,00 mensili) può ritenersi congruo anche con riferimento al successivo periodo.
L'indennità dovuta, quindi, considerata la quota di spettanza dell'attore (1/4), ammonta a tutto ottobre
2025 ad € 9.825,00 (€ 75,00 x 131 mesi), oltre alle successive mensilità fino all'effettivo rilascio ed oltre ad interessi al tasso legale da ciascuna scadenza di pagamento al saldo.
Importo, quest'ultimo, costituente oggetto di condanna dei convenuti, per la metà ciascuno, in favore dell'attore.
L'attore ha chiesto anche che i convenuti rendano il conto della gestione dell'immobile ma, dalle allegazioni, non risulta che gli stessi abbiano percepito frutti dalla gestione dello stesso, onde la relativa domanda non può essere accolta.
Sulle ulteriori domande formulate da si provvederà all'esito della Controparte_4
vendita dell'immobile, all'atto della distribuzione del ricavato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, ivi comprese quelle di Ctu, saranno regolate alla definizione del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra i sigg.ri (c.f. Parte_1
), (c.f. ) e C.F._1 CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), per le quote, rispettivamente, di 1/4, 3/8 e 3/8 della piena
[...] C.F._3
proprietà, relativamente all'immobile sito in Venezia - Marghera, Via Oroboni 3, al piano terra, censito catastalmente al N.C.E.U., in comune di Venezia (codice L736), Fg. 184, mapp. 187, sub 8, zona cens.
9, cat. A/3, cl. 4, cons. 5 vani, rendita € 488,31
- dispone la vendita dell'immobile come da separata ordinanza
- condanna i convenuti e al pagamento in favore dell'attore, a titolo di CP_1 Controparte_2
indennità per l'indebita occupazione dell'immobile dal dicembre 2014 all'ottobre 2025, della somma di
€ 4.912,50 ciascuno, oltre all'ulteriore indennità mensile di € 37,50 ciascuno fino all'effettiva liberazione dell'immobile, oltre ad interessi al tasso legale dalle singole scadenze di pagamento
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
- spese alla sentenza definitiva
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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