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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.54490.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
.f. Parte_1 P.IVA_1 corrente in Aprilia (LT) Via Pontina 143 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Tagliaferri del Foro di Roma (cf.
Pec: rged C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Calabria 56,
Attore contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Alberto Armenante, C.F. con cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via del C.F._2
Tempio di Giove 21, alberto. oma.it Email_2 CP_2
Convenuto
Oggetto: appalto e inadempimento contrattuale;
risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premetteva parte attrice che aveva indetto una gara Controparte_3
tramite il portale Me.P.A. ai fini dell'affidamento dell'appalto “Manutenzione
Straordinaria Strade OP1702110001” CIG: 7311297127. In data 17.01.2019
l'ente Appaltante comunicava l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica alla (ora Parte_2 [...]
. A seguito della conferenza dei servizi tenutasi lo Parte_1
09.05.2019, nell'ambito della quale emergevano talune criticità di carattere progettuale, veniva approvata la variante di cui alla nota prot. CQ 64895 DE
04/06/2019.
1 2
Il successivo 10.06. 2019 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con appendice
Contrattuale alla lettera di affidamento;
il successivo 16.12. 2019 si dava seguito alla consegna dei lavori. In data 19.12.2019 - alla luce della necessità di pianificare e coordinare le lavorazioni da eseguirsi a carico dell'impresa con gli interventi da realizzarsi ad opera delle società di pubblici servizi sulle aree interessate dall'intervento, l'imminenza delle festività natalizie e la difficoltà nel reperire i materiali - il D.L. ordinava la sospensione dei lavori a decorrere dal
19/12/2019. Il successivo 03.08.2020 il DL ordinava la ripresa dei lavori con decorrenza dalla data del 10/08/2020, fissando per il 05.04. 2021 il nuovo termine di ultimazione dei lavori e prescrivendo espressamente che l'inizio dell'intervento doveva avere corso da via Fontanile di Mezzaluna, intervento che veniva tempestivamente eseguito e terminato dall'impresa il giorno successivo.
In data 01.07. 2021 si verificava, per causa non imputabile a parte attrice, il cedimento di un tratto fognario su via delle Mura Gianicolensi. A seguito di tale evento il Dl dava corso ad una nuova sospensione dei lavori per consentire le lavorazioni di riparazione della suddetta rete fognaria. A tal fine in data
12.07.2021 l'area di cantiere veniva immessa nel possesso dell'impresa CP_4
. Autorizzata l'impresa per le vie brevi a riprendere l'esecuzione dei lavori,
[...]
in data 5.1.2022, quest'ultima dava corso alla compiuta realizzazione delle opere affidatele, secondo la regola dell'arte, in osservanza delle prescrizioni di contratto e delle direttive impartite dal RUP e DL provvedendo ad informare la Stazione
Appaltante dell'intervenuta ultimazione dei lavori, con formale comunicazione datata 21.02.2022. Nonostante i numerosi solleciti inoltrati dall'impresa, la
Stazione Appaltante e per essa gli organi dell'Appalto NON davano tuttavia seguito agli incombenti di legge e nella fattispecie alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori, alla redazione della contabilità finale e tanto meno al conseguente pagamento del corrispettivo maturato,
Allo stato l'Amministrazione Capitolina risultava avere beneficiato di un parziale finanziamento di fatto dell'opera, per il controvalore residuo di € 44.645,36 da parte dell'impresa, senza aver provveduto a: emettere il certificato di ultimazione dei lavori;
redigere lo stato finale ed alla conseguente attivazione della procedura di collaudo. Era inviata formale diffida in data 23 maggio 2022.
2 3
Parte attrice concludeva chiedendo: accertata e dichiarata l'intervenuta realizzazione delle opere di cui alla narrativa da parte della
[...]
dichiarare tenuta al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 44.645,36 oltre ad iva di legge ove dovuta, nei confronti della suddetta appaltatrice, in adempimento dell'obbligo contratto. Accertare e dichiarare tenuta altresì a rifondere su tale somma gli interessi CP_1
moratori ex art 1284 c.c. dalla data di deposito per presente atto, oltre ad ulteriori interessi ex art 1284 c.c. dalla data di notifica della presente citazione sino al saldo effettivo;
accertare e dichiarare (già ) tenuta CP_1 CP_5
altresì a rifondere alla i danni tutti da Parte_1
quest'ultima patiti come partitamente indicato in narrativa , che sin d'ora si indicano in totali €1.844,16, alla data odierna, quale importo da aggiornarsi in ragione della data di effettiva emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
accertare e dichiarare tenuta a rimborsare alla CP_1 [...]
a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'intervenuta asportazione Parte_1
non autorizzata e mancata riconsegna di materiale dell'impresa dal cantiere per il corrispondente importo di €2.000,00. Accertata e dichiarata l'intervenuta violazione dell'obbligo funzionale di provvedere al collaudo delle opere appaltate con contratto del 10 giugno 2019 fissare termine perentorio per l'esecuzione del collaudo finale, ovvero per la redazione del certificato di regolare esecuzione, e per gli effetti ordinare a di provvedervi;
con condanna alla CP_1
refusione delle spese.
Si costituiva e riassumeva quanto storicamente accaduto. CP_1
Con contratto in data 10.06.2019, il successivamente Controparte_6
all'aggiudicazione del 17.01.2019, aveva affidato all' Parte_3
un appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria strade presso il
In data 16.12.2019 si dava seguito alla consegna dei lavori. Per CP_3
una serie di ragioni, tra cui la necessità di coordinare i lavori con gli interventi da realizzarsi a cura delle società di pubblico servizio sulle medesime aree, le difficoltà nel reperimento dei materiali e l'imminenza delle festività natalizie, il
19.12.2019 il D.L. ordinava la sospensione dei lavori.
Il successivo 03.08.2020 aveva ordinato la ripresa dei lavori con decorrenza dalla data del 10.08.2020 e con fissazione del termine di ultimazione al 05.04.2021. In
3 4
data 01.07.2021, oltre la data del termine finale, si verificava il cedimento di un tratto fognario su una delle zone interessate dalle opere di manutenzione stradale.
Ciò imponeva una nuova sospensione dei lavori ai fini della riparazione della rete fognaria. L'impresa poteva riprendere i lavori in data 05.01.2022 e dava comunicazione all'Amministrazione della loro intervenuta ultimazione il
21.02.2022. Secondo la domanda era inammissibile ed infondata e CP_1
comunque non provata in relazione al quantum richiesto.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di adempimento ex art.1453 c.c.
L'appaltatore non aveva provato l'esatto adempimento. Lo stesso appaltatore, come emergente infatti dalla stessa descrizione dei fatti di causa, non aveva realizzato l'opera nei tempi programmati (05.04.2021), né ha fornito prova
(essenziale nel contratto di appalto) del corretto adempimento della prestazione dal punto di vista qualitativo, ossia di non essersi discostato dalle regole relative alla bontà, alla esattezza e alla qualità della prestazione, ai sensi dell'art.1176 c.c.
Parimenti infondata era la domanda di risarcimento per inadempimento. Non c'era evidenza della consistenza delle risorse nell'appalto.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda proposta perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.11.2023 il giudice disponeva ex art. 210 c.p.c., che fossero depositati agli atti del fascicolo - da parte della P.A. Stazione appaltante interessata – copia di tutti i documenti redatti dal Direttore dei lavori, il certificato di collaudo finale;
la contabilità dei lavori;
gli ordini di sospensione emanati nel tempo, oltre ad ogni atto da emanarsi a cura della Stazione appaltante o delegato secondo le norme di legge (ad es. stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento e registro di contabilità, ecc.). Ogni relativa spesa per la documentazione sia posta a provvisorio carico della parte attrice”.
Il 7.4.2024 il giudice osservava quanto segue: trattasi di un appalto pubblico in cui le parti rispettivamente evocano la effettuazione o la mancata effettuazione, nei tempi previsti, di lavori di manutenzione stradale, di cui al contratto del
10.06.2019, col quale (aggiudicazione del 17.01.2019), affidava CP_1
all un appalto per l'esecuzione di lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria delle strade presso il Si rende CP_3
pertanto necessario verificare tecnicamente la documentazione in atti riversata:
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all'uopo le parti sono autorizzate a ulteriormente depositare documenti finali entro la data di udienza del conferimento incarico al CTU (si veda ordinanza del
16.11.23). Il CTU verificherà quanto dedotto dalla parte attrice in relazione alla effettiva esistenza dei lavori, di cui lamenta il mancato pagamento, estrapolando i dati oggettivi desumibili dalle documentazioni offerte e demandando al giudice la soluzione dei connessi aspetti giuridici.
Il CTU verificherà altresì la documentazione offerta da a supporto CP_1
della tesi della onnicomprensività dei prezzi dei lavori appaltati e dei connessi oneri amministrativi, alla luce di ogni altra notizia utile alla comprensione dell'accaduto. Il CTU redigerà, in caso positivo, un prospetto delle somme asseritamente dovute.
Il CTU depositava il proprio elaborato e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I quesiti rivolti al CTU erano mirati alla disamina di questioni di natura prettamente tecnica quali ad es. lo studio della documentazione in atti,
l'accertamento della reale sussistenza dei lavori in loco di cui Parte_1
lamentava il mancato pagamento, il tutto al fine di valutare il compenso da riconoscere alla Ditta.
Il CTU ha svolto nella sua relazione un'esaustiva indagine e ricostruzione dell'andamento dell'appalto e delle reciproche inosservanze agli impegni contrattuali: essa, pertanto, merita di essere riportata, nei suoi brani salienti.
Il CTU osserva:
A) pag.10. In data 18/07/2024 alle ore 9.30 (vedi ALL. 02), a seguito di convocazione alle parti avvenuta in data 9 luglio 2024, il CTU eseguiva un sopralluogo sull'area oggetto dei lavori, in Via delle Mura
Gianicolensi, alla presenza di entrambi i CTP. Nel corso del sopralluogo si riscontrava che il progetto realizzato era difforme rispetto agli elaborati grafici depositati agli atti da (tavole grafiche) di cui al CP_1
progetto esecutivo presentato in fase di gara. Pertanto venivano eseguiti un rilievo fotografico e alcune misurazioni atte a confrontare le misure riportate nei due computi depositati agli atti dalle parti. Dalla lettura del quadro di raffronto presentato dal CTP di Ing. CP_1 Per_1
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emergeva che le quantità delle lavorazioni eseguite riportate nei Per_2
due computi erano comparabili, tuttavia molte voci, riportate nella contabilità dell non venivano riconosciute nel Parte_3
Computo di per assenza di documentazione o per mancata CP_1
autorizzazione all'esecuzione di dette lavorazioni da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi della normativa vigente all'atto dell'appalto e nel rispetto di tutta la documentazione contrattuale;
B) pag.11….”Nel corso del sopralluogo tenutosi sull'area oggetto dei lavori il 18 luglio u.s., su Via delle Mura Gianicolensi nei pressi dell'entrata a
Villa Sciarra, veniva constatato lo stato dei luoghi e raffrontato con le tavole grafiche di progetto allegate alle note di deposito dei documenti finali di del 13/06/2024. L'intervento veniva realizzato in CP_1
difformità al progetto esecutivo a base di gara:
- nessuna delle opere di arredo urbano veniva realizzata (posa panchine, attraversamento con dosso, rastrelliera bici);
- nessuno degli interventi di riqualificazione previsti su LA ET veniva eseguito;
- sul tratto di via della Mura Gianicolensi veniva realizzato un marciapiede per la diversa distribuzione dei posti auto, la nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, e rimosso un intero marciapiede rivestito di sanpietrini per la sua successiva sistemazione;
C) pag.18… Descrizione di quanto riscontrato dalle azioni peritali e dalla documentazione in atti
Nel corso degli incontri con i CTP, dal confronto tra le contabilità redatte dalle parti e dopo una attenta analisi della documentazione in atti è emerso che:
1) È assente la documentazione obbligatoria, ai sensi della vigente normativa all'atto dell'esecuzione dei lavori, per il riconoscimento di uso di prezzi e voci di lavorazioni riportate nella contabilità redatta dalla parte attrice:
1. assenza dei FIR a causa dei quali c'è stato il mancato riconoscimento degli oneri di discarica;
2. assenza di atti formali da parte della stazione Appaltante per riconoscimento prezzi differenti da quelli di cui all'elenco Prezzi Unitari contrattuale (Es trasporto a discarica a distanza oltre i 10Km; scavo con mini-escavatore etc.)
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3. Assenza di ordini di servizio per la rimozione sampietrini e il loro deposito in luogo diverso dal cantiere;
2) Inizialmente i CTP erano apparsi favorevoli ad una possibile conciliazione sull'importo. Il confronto tra i due computi di contabilità, quello presentato dalla
Con
ed inviato alla a seguito dell'ultimazione dei lavori e quello redatto da CP_7
e depositato agli atti del fascicolo, sono risultati comparabili per CP_1
quanto riguarda le quantità e le lavorazioni eseguite;
3) Entrambe le contabilità sono state redatte in assenza di sopralluogo in contraddittorio tra e DL, e sono prive del necessario documento di supporto CP_7
alla contabilità, che è il libretto delle misure, che consente di accertare le quantità di lavoro eseguite e la cui redazione rientra tra i compiti del DL, e neanche dei disegni, onere dell'impresa, da allegare alla contabilità dei lavori
(art. 25 comma 5 del capitolato dei lavori);
4) Nessuna riserva è stata mai apposta dall'impresa sugli atti formali dell'appalto.
Il CTU offriva un primo preliminare riscontro argomentativo:
• L'appalto è carente della documentazione finale (certificato ultimazione lavori, Verbale di constatazione avvenuta fine lavori, Conto finale,
Certificato di Regolare Esecuzione etc), a cura del DL ai sensi del DM
49/18;
• L'impresa ha redatto un computo e, visto che la contabilità rientra tra i compiti del DL, appare il caso di ricordare che detto computo, non essendo stato redatto a seguito di un sopralluogo congiunto con il DL, è a tutti gli effetti la propria contabilità di cantiere;
• L'importo richiesto dall'impresa è perfettamente pari alla differenza tra
l'importo contrattuale e l'importo del I SAL, quest'ultimo pagato con determina del 28/10/2020;
• L'impresa, nella contabilità depositata agli atti, ha inserito lavorazioni Con che in assenza di formale autorizzazione da parte della non possono essere riconosciute (si fa riferimento allo spostamento dei sanpietrini al deposito dell'impresa sito a 40km da Roma).
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• Gli importi richiesti per il trasporto dei materiali a distanza superiore ai
10 km dall'area cantiere, non possono essere riconosciuti per i seguenti motivi - non è presente una formale autorizzazione da parte della Stazione appaltante all'utilizzo del nuovo prezzo;
non sono presenti i FIR;
• La mancanza dei FIR, come dichiarato dal DL, nelle mail trasmesse alla ditta, non permette il riconoscimento dei costi del compenso degli oneri della discarica, essendo chiaramente subordinato alla presentazione del modulo dei formulari (come descritto nella voce elenco prezzi
A.03.03.007;
• Penali per ritardo sull'esecuzione dei lavori non sono state applicate in assenza del certificato di ultimazione lavori, del calcolo delle giornate di pioggia…..si è “ipotizzato che giorni di ritardo ci sarebbero dal momento che il verbale di ripresa lavori stabiliva la nuova fine lavori al 5/04/2021
(vedi verbale ripresa lavori del 10/08/2020) e che il verbale di cessione dell'area ad è del 12/07/2021, quando i lavori dovevano già essere CP_9
stati completati”.
Osserva questo giudice che sembrano emergere numerose lacune documentali, sia nella condotta della Stazione appaltante sia in quella dell'appaltatore. Il CTU ha redatto una perizia coerente, fondata sulla documentazione depositata agli atti la quale evidenzia che la conduzione\direzione\esecuzione dell'appalto è stata carente da ambo le parti.
Il CTU ha redatto “un prospetto delle somme dovute”, apportando al computo metrico offerto dalla parte attrice le detrazioni NON spettanti.
Effettuate le dovute detrazioni di costi non riconosciuti il CTU riconosceva “alla
€ 32.523,04 al netto del ribasso oltre iva, in luogo Controparte_10
dell'importo di €44.636,91 oltre IVA al netto del ribasso richiesto dalla parte attrice e di € 29.083,12 oltre Iva al netto del ribasso riconosciuto dalla parte ricorrente”(pag.24).
Pertanto, l'importo netto diventa €29.000,83 + €3.522,81 =32.523,64 euro che oltre IVA del 22% diventa €39.678,84 (salvo arrotondamenti nei centesimi).
IL CTU così testualmente concludeva a pagina 23: “L'importo totale, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 29.17%, è pari a € 32 523,04 oltre Iva pari al
22%, composto da € 29 000,23 per lavori ribassati e € 3.522,81 per oneri della
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sicurezza. L'importo da riconoscere alla al netto del ribasso è Parte_1 pari ad € 39.678,11 incluso oneri per la sicurezza e IVA”.
Osservando le specifiche censure mosse dalle parti, le loro offerte in relazione ad una astratta proposta transattiva, comunque diligentemente perseguita da parte del
CTU, si osserva che la soluzione proposta dal consulente del giudice – qui di seguito riportata - appare il frutto del ponderato studio dei documenti relativi all'appalto e alle opere effettivamente realizzate.
Qui di seguito il prospetto delle somme dovute per l'intero appalto:
A) importo lavori lordi euro 40.943,43
B) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 3.522,81
C) totale importo lordo lavori e sicurezza euro 44.466,24
D) importo lavori ribassati del 29.17% euro 29.000,23
E) totale importo lavori ribassato+ sicurezza euro 32.523,04 per un importo (tutto compreso e già comprensivo di iva) di euro 39.678,11. deve essere condanna a pagare in favore della parte attrice CP_1 [...]
l'importo di euro 39.678,11 con gli interessi legali Parte_1
decorrenti dalla notifica della citazione 29.7.2022 del presente processo.
Conseguentemente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice è rigettata;
il CTU ha ricostruito le opere effettivamente realizzate e le attività asseritamente richieste ma non documentate. La presenza di danni non è stata riscontrata dal CTU non essendoci agli atti prova degli stessi.
Ed infatti, il CTU motivando e quantificando la somma di cui sopra, ha già considerato le omissioni della Stazione appaltante in uno con le effettive lavorazioni svolte, ragion per cui l'importo deve essere inteso quale onnicomprensivo
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione al parziale accoglimento della domanda;
parte attrice chiede una somma maggiore per lavorazioni di cui non fornisce prova e tale dato costituisce motivazione per la compensazione delle spese di lite. Analogamente le spese della CTU sono poste a carico solidale di entrambe le parti e al 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
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a) accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e condanna
[...]
al pagamento di euro 39.678,11 con gli interessi legali decorrenti CP_1
dalla data della notifica della citazione (29.7.2022);
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese della CTU a carico solidale di entrambe le parti e al 50%.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.54490.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
.f. Parte_1 P.IVA_1 corrente in Aprilia (LT) Via Pontina 143 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Tagliaferri del Foro di Roma (cf.
Pec: rged C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Calabria 56,
Attore contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Alberto Armenante, C.F. con cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via del C.F._2
Tempio di Giove 21, alberto. oma.it Email_2 CP_2
Convenuto
Oggetto: appalto e inadempimento contrattuale;
risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premetteva parte attrice che aveva indetto una gara Controparte_3
tramite il portale Me.P.A. ai fini dell'affidamento dell'appalto “Manutenzione
Straordinaria Strade OP1702110001” CIG: 7311297127. In data 17.01.2019
l'ente Appaltante comunicava l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica alla (ora Parte_2 [...]
. A seguito della conferenza dei servizi tenutasi lo Parte_1
09.05.2019, nell'ambito della quale emergevano talune criticità di carattere progettuale, veniva approvata la variante di cui alla nota prot. CQ 64895 DE
04/06/2019.
1 2
Il successivo 10.06. 2019 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con appendice
Contrattuale alla lettera di affidamento;
il successivo 16.12. 2019 si dava seguito alla consegna dei lavori. In data 19.12.2019 - alla luce della necessità di pianificare e coordinare le lavorazioni da eseguirsi a carico dell'impresa con gli interventi da realizzarsi ad opera delle società di pubblici servizi sulle aree interessate dall'intervento, l'imminenza delle festività natalizie e la difficoltà nel reperire i materiali - il D.L. ordinava la sospensione dei lavori a decorrere dal
19/12/2019. Il successivo 03.08.2020 il DL ordinava la ripresa dei lavori con decorrenza dalla data del 10/08/2020, fissando per il 05.04. 2021 il nuovo termine di ultimazione dei lavori e prescrivendo espressamente che l'inizio dell'intervento doveva avere corso da via Fontanile di Mezzaluna, intervento che veniva tempestivamente eseguito e terminato dall'impresa il giorno successivo.
In data 01.07. 2021 si verificava, per causa non imputabile a parte attrice, il cedimento di un tratto fognario su via delle Mura Gianicolensi. A seguito di tale evento il Dl dava corso ad una nuova sospensione dei lavori per consentire le lavorazioni di riparazione della suddetta rete fognaria. A tal fine in data
12.07.2021 l'area di cantiere veniva immessa nel possesso dell'impresa CP_4
. Autorizzata l'impresa per le vie brevi a riprendere l'esecuzione dei lavori,
[...]
in data 5.1.2022, quest'ultima dava corso alla compiuta realizzazione delle opere affidatele, secondo la regola dell'arte, in osservanza delle prescrizioni di contratto e delle direttive impartite dal RUP e DL provvedendo ad informare la Stazione
Appaltante dell'intervenuta ultimazione dei lavori, con formale comunicazione datata 21.02.2022. Nonostante i numerosi solleciti inoltrati dall'impresa, la
Stazione Appaltante e per essa gli organi dell'Appalto NON davano tuttavia seguito agli incombenti di legge e nella fattispecie alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori, alla redazione della contabilità finale e tanto meno al conseguente pagamento del corrispettivo maturato,
Allo stato l'Amministrazione Capitolina risultava avere beneficiato di un parziale finanziamento di fatto dell'opera, per il controvalore residuo di € 44.645,36 da parte dell'impresa, senza aver provveduto a: emettere il certificato di ultimazione dei lavori;
redigere lo stato finale ed alla conseguente attivazione della procedura di collaudo. Era inviata formale diffida in data 23 maggio 2022.
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Parte attrice concludeva chiedendo: accertata e dichiarata l'intervenuta realizzazione delle opere di cui alla narrativa da parte della
[...]
dichiarare tenuta al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 44.645,36 oltre ad iva di legge ove dovuta, nei confronti della suddetta appaltatrice, in adempimento dell'obbligo contratto. Accertare e dichiarare tenuta altresì a rifondere su tale somma gli interessi CP_1
moratori ex art 1284 c.c. dalla data di deposito per presente atto, oltre ad ulteriori interessi ex art 1284 c.c. dalla data di notifica della presente citazione sino al saldo effettivo;
accertare e dichiarare (già ) tenuta CP_1 CP_5
altresì a rifondere alla i danni tutti da Parte_1
quest'ultima patiti come partitamente indicato in narrativa , che sin d'ora si indicano in totali €1.844,16, alla data odierna, quale importo da aggiornarsi in ragione della data di effettiva emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
accertare e dichiarare tenuta a rimborsare alla CP_1 [...]
a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'intervenuta asportazione Parte_1
non autorizzata e mancata riconsegna di materiale dell'impresa dal cantiere per il corrispondente importo di €2.000,00. Accertata e dichiarata l'intervenuta violazione dell'obbligo funzionale di provvedere al collaudo delle opere appaltate con contratto del 10 giugno 2019 fissare termine perentorio per l'esecuzione del collaudo finale, ovvero per la redazione del certificato di regolare esecuzione, e per gli effetti ordinare a di provvedervi;
con condanna alla CP_1
refusione delle spese.
Si costituiva e riassumeva quanto storicamente accaduto. CP_1
Con contratto in data 10.06.2019, il successivamente Controparte_6
all'aggiudicazione del 17.01.2019, aveva affidato all' Parte_3
un appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria strade presso il
In data 16.12.2019 si dava seguito alla consegna dei lavori. Per CP_3
una serie di ragioni, tra cui la necessità di coordinare i lavori con gli interventi da realizzarsi a cura delle società di pubblico servizio sulle medesime aree, le difficoltà nel reperimento dei materiali e l'imminenza delle festività natalizie, il
19.12.2019 il D.L. ordinava la sospensione dei lavori.
Il successivo 03.08.2020 aveva ordinato la ripresa dei lavori con decorrenza dalla data del 10.08.2020 e con fissazione del termine di ultimazione al 05.04.2021. In
3 4
data 01.07.2021, oltre la data del termine finale, si verificava il cedimento di un tratto fognario su una delle zone interessate dalle opere di manutenzione stradale.
Ciò imponeva una nuova sospensione dei lavori ai fini della riparazione della rete fognaria. L'impresa poteva riprendere i lavori in data 05.01.2022 e dava comunicazione all'Amministrazione della loro intervenuta ultimazione il
21.02.2022. Secondo la domanda era inammissibile ed infondata e CP_1
comunque non provata in relazione al quantum richiesto.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di adempimento ex art.1453 c.c.
L'appaltatore non aveva provato l'esatto adempimento. Lo stesso appaltatore, come emergente infatti dalla stessa descrizione dei fatti di causa, non aveva realizzato l'opera nei tempi programmati (05.04.2021), né ha fornito prova
(essenziale nel contratto di appalto) del corretto adempimento della prestazione dal punto di vista qualitativo, ossia di non essersi discostato dalle regole relative alla bontà, alla esattezza e alla qualità della prestazione, ai sensi dell'art.1176 c.c.
Parimenti infondata era la domanda di risarcimento per inadempimento. Non c'era evidenza della consistenza delle risorse nell'appalto.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda proposta perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.11.2023 il giudice disponeva ex art. 210 c.p.c., che fossero depositati agli atti del fascicolo - da parte della P.A. Stazione appaltante interessata – copia di tutti i documenti redatti dal Direttore dei lavori, il certificato di collaudo finale;
la contabilità dei lavori;
gli ordini di sospensione emanati nel tempo, oltre ad ogni atto da emanarsi a cura della Stazione appaltante o delegato secondo le norme di legge (ad es. stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento e registro di contabilità, ecc.). Ogni relativa spesa per la documentazione sia posta a provvisorio carico della parte attrice”.
Il 7.4.2024 il giudice osservava quanto segue: trattasi di un appalto pubblico in cui le parti rispettivamente evocano la effettuazione o la mancata effettuazione, nei tempi previsti, di lavori di manutenzione stradale, di cui al contratto del
10.06.2019, col quale (aggiudicazione del 17.01.2019), affidava CP_1
all un appalto per l'esecuzione di lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria delle strade presso il Si rende CP_3
pertanto necessario verificare tecnicamente la documentazione in atti riversata:
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all'uopo le parti sono autorizzate a ulteriormente depositare documenti finali entro la data di udienza del conferimento incarico al CTU (si veda ordinanza del
16.11.23). Il CTU verificherà quanto dedotto dalla parte attrice in relazione alla effettiva esistenza dei lavori, di cui lamenta il mancato pagamento, estrapolando i dati oggettivi desumibili dalle documentazioni offerte e demandando al giudice la soluzione dei connessi aspetti giuridici.
Il CTU verificherà altresì la documentazione offerta da a supporto CP_1
della tesi della onnicomprensività dei prezzi dei lavori appaltati e dei connessi oneri amministrativi, alla luce di ogni altra notizia utile alla comprensione dell'accaduto. Il CTU redigerà, in caso positivo, un prospetto delle somme asseritamente dovute.
Il CTU depositava il proprio elaborato e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I quesiti rivolti al CTU erano mirati alla disamina di questioni di natura prettamente tecnica quali ad es. lo studio della documentazione in atti,
l'accertamento della reale sussistenza dei lavori in loco di cui Parte_1
lamentava il mancato pagamento, il tutto al fine di valutare il compenso da riconoscere alla Ditta.
Il CTU ha svolto nella sua relazione un'esaustiva indagine e ricostruzione dell'andamento dell'appalto e delle reciproche inosservanze agli impegni contrattuali: essa, pertanto, merita di essere riportata, nei suoi brani salienti.
Il CTU osserva:
A) pag.10. In data 18/07/2024 alle ore 9.30 (vedi ALL. 02), a seguito di convocazione alle parti avvenuta in data 9 luglio 2024, il CTU eseguiva un sopralluogo sull'area oggetto dei lavori, in Via delle Mura
Gianicolensi, alla presenza di entrambi i CTP. Nel corso del sopralluogo si riscontrava che il progetto realizzato era difforme rispetto agli elaborati grafici depositati agli atti da (tavole grafiche) di cui al CP_1
progetto esecutivo presentato in fase di gara. Pertanto venivano eseguiti un rilievo fotografico e alcune misurazioni atte a confrontare le misure riportate nei due computi depositati agli atti dalle parti. Dalla lettura del quadro di raffronto presentato dal CTP di Ing. CP_1 Per_1
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emergeva che le quantità delle lavorazioni eseguite riportate nei Per_2
due computi erano comparabili, tuttavia molte voci, riportate nella contabilità dell non venivano riconosciute nel Parte_3
Computo di per assenza di documentazione o per mancata CP_1
autorizzazione all'esecuzione di dette lavorazioni da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi della normativa vigente all'atto dell'appalto e nel rispetto di tutta la documentazione contrattuale;
B) pag.11….”Nel corso del sopralluogo tenutosi sull'area oggetto dei lavori il 18 luglio u.s., su Via delle Mura Gianicolensi nei pressi dell'entrata a
Villa Sciarra, veniva constatato lo stato dei luoghi e raffrontato con le tavole grafiche di progetto allegate alle note di deposito dei documenti finali di del 13/06/2024. L'intervento veniva realizzato in CP_1
difformità al progetto esecutivo a base di gara:
- nessuna delle opere di arredo urbano veniva realizzata (posa panchine, attraversamento con dosso, rastrelliera bici);
- nessuno degli interventi di riqualificazione previsti su LA ET veniva eseguito;
- sul tratto di via della Mura Gianicolensi veniva realizzato un marciapiede per la diversa distribuzione dei posti auto, la nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, e rimosso un intero marciapiede rivestito di sanpietrini per la sua successiva sistemazione;
C) pag.18… Descrizione di quanto riscontrato dalle azioni peritali e dalla documentazione in atti
Nel corso degli incontri con i CTP, dal confronto tra le contabilità redatte dalle parti e dopo una attenta analisi della documentazione in atti è emerso che:
1) È assente la documentazione obbligatoria, ai sensi della vigente normativa all'atto dell'esecuzione dei lavori, per il riconoscimento di uso di prezzi e voci di lavorazioni riportate nella contabilità redatta dalla parte attrice:
1. assenza dei FIR a causa dei quali c'è stato il mancato riconoscimento degli oneri di discarica;
2. assenza di atti formali da parte della stazione Appaltante per riconoscimento prezzi differenti da quelli di cui all'elenco Prezzi Unitari contrattuale (Es trasporto a discarica a distanza oltre i 10Km; scavo con mini-escavatore etc.)
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3. Assenza di ordini di servizio per la rimozione sampietrini e il loro deposito in luogo diverso dal cantiere;
2) Inizialmente i CTP erano apparsi favorevoli ad una possibile conciliazione sull'importo. Il confronto tra i due computi di contabilità, quello presentato dalla
Con
ed inviato alla a seguito dell'ultimazione dei lavori e quello redatto da CP_7
e depositato agli atti del fascicolo, sono risultati comparabili per CP_1
quanto riguarda le quantità e le lavorazioni eseguite;
3) Entrambe le contabilità sono state redatte in assenza di sopralluogo in contraddittorio tra e DL, e sono prive del necessario documento di supporto CP_7
alla contabilità, che è il libretto delle misure, che consente di accertare le quantità di lavoro eseguite e la cui redazione rientra tra i compiti del DL, e neanche dei disegni, onere dell'impresa, da allegare alla contabilità dei lavori
(art. 25 comma 5 del capitolato dei lavori);
4) Nessuna riserva è stata mai apposta dall'impresa sugli atti formali dell'appalto.
Il CTU offriva un primo preliminare riscontro argomentativo:
• L'appalto è carente della documentazione finale (certificato ultimazione lavori, Verbale di constatazione avvenuta fine lavori, Conto finale,
Certificato di Regolare Esecuzione etc), a cura del DL ai sensi del DM
49/18;
• L'impresa ha redatto un computo e, visto che la contabilità rientra tra i compiti del DL, appare il caso di ricordare che detto computo, non essendo stato redatto a seguito di un sopralluogo congiunto con il DL, è a tutti gli effetti la propria contabilità di cantiere;
• L'importo richiesto dall'impresa è perfettamente pari alla differenza tra
l'importo contrattuale e l'importo del I SAL, quest'ultimo pagato con determina del 28/10/2020;
• L'impresa, nella contabilità depositata agli atti, ha inserito lavorazioni Con che in assenza di formale autorizzazione da parte della non possono essere riconosciute (si fa riferimento allo spostamento dei sanpietrini al deposito dell'impresa sito a 40km da Roma).
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• Gli importi richiesti per il trasporto dei materiali a distanza superiore ai
10 km dall'area cantiere, non possono essere riconosciuti per i seguenti motivi - non è presente una formale autorizzazione da parte della Stazione appaltante all'utilizzo del nuovo prezzo;
non sono presenti i FIR;
• La mancanza dei FIR, come dichiarato dal DL, nelle mail trasmesse alla ditta, non permette il riconoscimento dei costi del compenso degli oneri della discarica, essendo chiaramente subordinato alla presentazione del modulo dei formulari (come descritto nella voce elenco prezzi
A.03.03.007;
• Penali per ritardo sull'esecuzione dei lavori non sono state applicate in assenza del certificato di ultimazione lavori, del calcolo delle giornate di pioggia…..si è “ipotizzato che giorni di ritardo ci sarebbero dal momento che il verbale di ripresa lavori stabiliva la nuova fine lavori al 5/04/2021
(vedi verbale ripresa lavori del 10/08/2020) e che il verbale di cessione dell'area ad è del 12/07/2021, quando i lavori dovevano già essere CP_9
stati completati”.
Osserva questo giudice che sembrano emergere numerose lacune documentali, sia nella condotta della Stazione appaltante sia in quella dell'appaltatore. Il CTU ha redatto una perizia coerente, fondata sulla documentazione depositata agli atti la quale evidenzia che la conduzione\direzione\esecuzione dell'appalto è stata carente da ambo le parti.
Il CTU ha redatto “un prospetto delle somme dovute”, apportando al computo metrico offerto dalla parte attrice le detrazioni NON spettanti.
Effettuate le dovute detrazioni di costi non riconosciuti il CTU riconosceva “alla
€ 32.523,04 al netto del ribasso oltre iva, in luogo Controparte_10
dell'importo di €44.636,91 oltre IVA al netto del ribasso richiesto dalla parte attrice e di € 29.083,12 oltre Iva al netto del ribasso riconosciuto dalla parte ricorrente”(pag.24).
Pertanto, l'importo netto diventa €29.000,83 + €3.522,81 =32.523,64 euro che oltre IVA del 22% diventa €39.678,84 (salvo arrotondamenti nei centesimi).
IL CTU così testualmente concludeva a pagina 23: “L'importo totale, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 29.17%, è pari a € 32 523,04 oltre Iva pari al
22%, composto da € 29 000,23 per lavori ribassati e € 3.522,81 per oneri della
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sicurezza. L'importo da riconoscere alla al netto del ribasso è Parte_1 pari ad € 39.678,11 incluso oneri per la sicurezza e IVA”.
Osservando le specifiche censure mosse dalle parti, le loro offerte in relazione ad una astratta proposta transattiva, comunque diligentemente perseguita da parte del
CTU, si osserva che la soluzione proposta dal consulente del giudice – qui di seguito riportata - appare il frutto del ponderato studio dei documenti relativi all'appalto e alle opere effettivamente realizzate.
Qui di seguito il prospetto delle somme dovute per l'intero appalto:
A) importo lavori lordi euro 40.943,43
B) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 3.522,81
C) totale importo lordo lavori e sicurezza euro 44.466,24
D) importo lavori ribassati del 29.17% euro 29.000,23
E) totale importo lavori ribassato+ sicurezza euro 32.523,04 per un importo (tutto compreso e già comprensivo di iva) di euro 39.678,11. deve essere condanna a pagare in favore della parte attrice CP_1 [...]
l'importo di euro 39.678,11 con gli interessi legali Parte_1
decorrenti dalla notifica della citazione 29.7.2022 del presente processo.
Conseguentemente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice è rigettata;
il CTU ha ricostruito le opere effettivamente realizzate e le attività asseritamente richieste ma non documentate. La presenza di danni non è stata riscontrata dal CTU non essendoci agli atti prova degli stessi.
Ed infatti, il CTU motivando e quantificando la somma di cui sopra, ha già considerato le omissioni della Stazione appaltante in uno con le effettive lavorazioni svolte, ragion per cui l'importo deve essere inteso quale onnicomprensivo
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione al parziale accoglimento della domanda;
parte attrice chiede una somma maggiore per lavorazioni di cui non fornisce prova e tale dato costituisce motivazione per la compensazione delle spese di lite. Analogamente le spese della CTU sono poste a carico solidale di entrambe le parti e al 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
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a) accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e condanna
[...]
al pagamento di euro 39.678,11 con gli interessi legali decorrenti CP_1
dalla data della notifica della citazione (29.7.2022);
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese della CTU a carico solidale di entrambe le parti e al 50%.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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