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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1324/2024
promossa in sede di appello da
nominativo da sposata Parte_1
( nominativo da nubile), nata il Parte_2
05.09.1975 a San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. , che agisce per sé e NumeroD_1 C.F._1 insieme al Sig. , nato il [...] a [...] Parte_3
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregno, Carta di identità n.
, c.f. , in nome e per conto dei loro figli NumeroD_2 C.F._2 minorenni: nato il [...] a Parte_4
Antiguo Cuscatlàn, San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregno,
1 passaporto n. c.f. e Numero_1 C.F._3 Parte_5
nata il [...] a [...]àn, San Salvador,
[...]
El Salvadore ivi residente, salvadoregna, passaporto n. c.f. Numero_2
C.F._4
nata il [...] a [...] Parte_6
Cuscatlàn, San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. NumeroD_3 C.F._5
nata il [...] a [...] Parte_7
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n.
, c.f. NumeroD_4 C.F._6
nominativo da sposata Parte_8
( nominativo da nubile), nata il Persona_1
07.03.1973 a San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_5 C.F._7
, nata il [...] a [...] Parte_9
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n.
, c.f. ; NumeroD_6 C.F._8
, nata il [...] nella Parte_10
Repubblica del Guatemalae residente in [...], El Salvador, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_7 C.F._9 in virtù di procura speciale per atto notarile n. 54 libro 62, nella città di San Salvador, El Salvador, in data 16.06.2022, Notaio Persona_2
munita di della Convenzione dell'Aja del 5/10/1961,
[...] Pt_11 tradotta e legalizzata;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._10
Roma, Via Tuscolana 268 Sc B (00181) per mandati in atti,
Appellanti contro
il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato contumace
avverso
la sentenza n. 2586/2024 del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Tiziana De Fazio, depositata in data
2 30/04/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 9009/2023, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza, che parte appellante dichiara nell'atto di citazione in appello non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti, nell'atto di citazione in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, accogliere per i motivi ampiamente esposti il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2586/2024 del Tribunale Civile di Torino n.r.g. 9009/2023, giudice Dott.ssa Tiziana Vita De Fazio, Sezione IX, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Nel merito, accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti e, per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani di tutti gli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque ed in via subordinata dall'01.01.1948; - e per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire CP_1 le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate. Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti da questa ordinanza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396); emettere sentenza che faccia luogo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”.
In via subordinata, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita si pronunci in via equitativa, riconoscendo il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli appellanti”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 6/05/2025:
“…omissis.. rilevato che nella predetta citazione in appello si lamenta un errore materiale nella redazione dell'atto di decesso di Persona_3
(deceduto il 3.7.1870 anziché il 3.7.1860 in El Salvador);
[...]
3 rilevato come sia fondamentale dirimere il dubbio in ordine all'epoca in cui il decesso è effettivamente avvenuto (epoca preunitaria o meno) per le conseguenze rispetto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti;
ritenuto dunque necessario un approfondimento sul punto C H I E D E che vengano espletati gli opportuni accertamenti istruttori sulla questione prospettata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Torino gli appellanti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, per essere discendenti del Sig. , Persona_3 cittadino italiano il quale emigrava in El Salvador dove moriva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito le sette generazioni indicate nell'atto introduttivo e ricordato i requisiti basilari per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (la discendenza da soggetto cittadino italiano e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza) ha rigettato il ricorso osservando quanto segue.
“Nel merito risulta che nato a [...], prov. di Persona_3
Alessandria, Italia, in data 04.05.1808, figlio dei cittadini italiani
[...]
e (cfr. doc. in atti n. 2), è emigrato in El Salvador Per_3 Persona_4 dove è morto in data 03.07.1860, nella città di La Uniòn. Sul punto, occorre rilevare che condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza di sangue è quello per cui il comune di nascita dell'avo deve risultare annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte dell'avo stesso. Infatti, il codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906. Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Se la morte, al contrario, avviene in data antecedente all'Unità d'Italia, l'avo va considerato come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito e, quindi, anche i suoi discendenti rimangono stranieri, non acquisendo la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis in favore di tutti i regnicoli, ovverosia di coloro
4 che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché di tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. L'avo dei richiedenti, emigrato all'estero, è deceduto prima della costituzione del Regno d'Italia, come allegato in ricorso e comprovato dal documento n. 3, di conseguenza, non essendo deceduto come cittadino italiano, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti. Ciò detto, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che Persona_3
, in quanto nato, emigrato e morto all'estero in epoca preunitaria
[...] non ha acquisito la cittadinanza italiana che, di conseguenza, non ha potuto trasmettere alla propria figlia e anche ai relativi Parte_12 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti…”.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 30 aprile 2024 e comunicata in pari data propongono impugnazione gli appellanti con atto di appello notificato in data 27 novembre 2024 ed iscritto a ruolo in data 28 novembre 2024 affidandosi a tre motivi.
Gli appellanti premettono che il decesso del loro dante causa è avvenuto in data 3 luglio 1870 e non nel 1860 e che la circostanza è documentata dall'atto di rettifica allegato all'atto di appello (allegato n. 1d rettificato). Il Municipio di La Union, per mero errore materiale¸ ha inizialmente rilasciato l'atto indicando l'anno del decesso nel 1860 anziché nel1870. Tale errore materiale avrebbe viziato tutto l'iter logico della sentenza impugnata. Rettificato l'atto ed indicato correttamente l'anno del decesso, il dante causa
– avo degli odierni appellanti ha potuto trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti fino alla settima generazione.
Premessa questa ricostruzione dei fatti di causa, con il primo motivo di appello gli appellanti riassumono le leggi regolatrici della materia e la giurisprudenza intervenuta con particolar riferimento alle sentenze di incostituzionalità. Con il secondo motivo deducono la inapplicabilità dell'orientamento restrittivo nei confronti degli odierni appellanti a seguito della sentenza n. 446 del 25 febbraio 2009 delle Sezioni Unite. Il terzo motivo riguarda la liquidazione delle spese di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
La udienza del 23/05/2025 veniva rinviata di ufficio al 13.06.2025 per impedimento del relatore.
5 Alla udienza del 13.06.2025 compariva la parte appellante. La Corte dichiarava la contumacia del e fissava per l'assegnazione della CP_1 causa a decisione la udienza del 19.09.2025 concedendo termine fino al 30 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 4.9.2025 per la comparsa conclusionale.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Alla udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
Il ricorso, basato principalmente sulla rettifica dell'anno del decesso del dante causa degli appellanti, è infondato.
Gli appellanti sostengono che nato a [...], Persona_3 prov. di Alessandria, Italia, in data 04.05.1808, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n. 2), è emigrato in El Persona_3 Persona_4
Salvador dove è morto in data 03.07.1870 anziché in data 3.07.1860, nella città di La Uniòn come emerge dall'atto di decesso rettificato allegato all'atto di appello e munito di traduzione. Senonchè il suddetto documento non si riferisce al Sig. Persona_3
ma a . (verosimilmente
[...] Parte_13 CP_2
) persona diversa da Controparte_3 quella che avrebbe dovuto trasmettere la cittadinanza agli odierni appellanti. Tale documento non fornisce quindi la prova che il dante causa – avo dei richiedenti sia deceduto dopo la costituzione del Regno d'Italia.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, però, condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza
6 di sangue è quello per cui il comune di nascita dell'avo deve risultare annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte dell'avo stesso.
Infatti, il codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906. Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Se la morte, al contrario, avviene in data antecedente all'Unità d'Italia, l'avo va considerato come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito e, quindi, anche i suoi discendenti rimangono stranieri, non acquisendo la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis in favore di tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché di tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. L'avo dei richiedenti, emigrato all'estero, è deceduto prima della costituzione del Regno d'Italia, in quanto il documento prodotto in sede di appello a rettifica di quanto allegato al ricorso introduttivo (documento n. 3) si riferisce a persona diversa dal dante causa – avo degli odierni appellanti,
il quale di conseguenza, non essendo deceduto Persona_3 come cittadino italiano, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti.
***
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della ordinanza emessa dal Tribunale di Torino.
Non luogo a provvedere sulle spese attesa la contumacia del . CP_1
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a seguito del rigetto della impugnazione, le parti che l'hanno proposta sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del comma 1 bis.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Torino,
7 Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2586/2024 Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Tiziana De Fazio, depositata in data 30/04/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 9009/2023, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato. Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 19 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Dott. Fabio Alberici Dott. ssa Carmela Mascarello
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1324/2024
promossa in sede di appello da
nominativo da sposata Parte_1
( nominativo da nubile), nata il Parte_2
05.09.1975 a San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. , che agisce per sé e NumeroD_1 C.F._1 insieme al Sig. , nato il [...] a [...] Parte_3
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregno, Carta di identità n.
, c.f. , in nome e per conto dei loro figli NumeroD_2 C.F._2 minorenni: nato il [...] a Parte_4
Antiguo Cuscatlàn, San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregno,
1 passaporto n. c.f. e Numero_1 C.F._3 Parte_5
nata il [...] a [...]àn, San Salvador,
[...]
El Salvadore ivi residente, salvadoregna, passaporto n. c.f. Numero_2
C.F._4
nata il [...] a [...] Parte_6
Cuscatlàn, San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. NumeroD_3 C.F._5
nata il [...] a [...] Parte_7
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n.
, c.f. NumeroD_4 C.F._6
nominativo da sposata Parte_8
( nominativo da nubile), nata il Persona_1
07.03.1973 a San Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_5 C.F._7
, nata il [...] a [...] Parte_9
Salvador, El Salvadore ivi residente, salvadoregna, Carta di identità n.
, c.f. ; NumeroD_6 C.F._8
, nata il [...] nella Parte_10
Repubblica del Guatemalae residente in [...], El Salvador, salvadoregna, Carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_7 C.F._9 in virtù di procura speciale per atto notarile n. 54 libro 62, nella città di San Salvador, El Salvador, in data 16.06.2022, Notaio Persona_2
munita di della Convenzione dell'Aja del 5/10/1961,
[...] Pt_11 tradotta e legalizzata;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._10
Roma, Via Tuscolana 268 Sc B (00181) per mandati in atti,
Appellanti contro
il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato contumace
avverso
la sentenza n. 2586/2024 del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Tiziana De Fazio, depositata in data
2 30/04/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 9009/2023, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza, che parte appellante dichiara nell'atto di citazione in appello non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti, nell'atto di citazione in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, accogliere per i motivi ampiamente esposti il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2586/2024 del Tribunale Civile di Torino n.r.g. 9009/2023, giudice Dott.ssa Tiziana Vita De Fazio, Sezione IX, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Nel merito, accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti e, per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani di tutti gli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque ed in via subordinata dall'01.01.1948; - e per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire CP_1 le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate. Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti da questa ordinanza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396); emettere sentenza che faccia luogo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”.
In via subordinata, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita si pronunci in via equitativa, riconoscendo il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli appellanti”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 6/05/2025:
“…omissis.. rilevato che nella predetta citazione in appello si lamenta un errore materiale nella redazione dell'atto di decesso di Persona_3
(deceduto il 3.7.1870 anziché il 3.7.1860 in El Salvador);
[...]
3 rilevato come sia fondamentale dirimere il dubbio in ordine all'epoca in cui il decesso è effettivamente avvenuto (epoca preunitaria o meno) per le conseguenze rispetto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti;
ritenuto dunque necessario un approfondimento sul punto C H I E D E che vengano espletati gli opportuni accertamenti istruttori sulla questione prospettata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Torino gli appellanti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, per essere discendenti del Sig. , Persona_3 cittadino italiano il quale emigrava in El Salvador dove moriva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito le sette generazioni indicate nell'atto introduttivo e ricordato i requisiti basilari per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (la discendenza da soggetto cittadino italiano e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza) ha rigettato il ricorso osservando quanto segue.
“Nel merito risulta che nato a [...], prov. di Persona_3
Alessandria, Italia, in data 04.05.1808, figlio dei cittadini italiani
[...]
e (cfr. doc. in atti n. 2), è emigrato in El Salvador Per_3 Persona_4 dove è morto in data 03.07.1860, nella città di La Uniòn. Sul punto, occorre rilevare che condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza di sangue è quello per cui il comune di nascita dell'avo deve risultare annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte dell'avo stesso. Infatti, il codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906. Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Se la morte, al contrario, avviene in data antecedente all'Unità d'Italia, l'avo va considerato come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito e, quindi, anche i suoi discendenti rimangono stranieri, non acquisendo la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis in favore di tutti i regnicoli, ovverosia di coloro
4 che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché di tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. L'avo dei richiedenti, emigrato all'estero, è deceduto prima della costituzione del Regno d'Italia, come allegato in ricorso e comprovato dal documento n. 3, di conseguenza, non essendo deceduto come cittadino italiano, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti. Ciò detto, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che Persona_3
, in quanto nato, emigrato e morto all'estero in epoca preunitaria
[...] non ha acquisito la cittadinanza italiana che, di conseguenza, non ha potuto trasmettere alla propria figlia e anche ai relativi Parte_12 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti…”.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 30 aprile 2024 e comunicata in pari data propongono impugnazione gli appellanti con atto di appello notificato in data 27 novembre 2024 ed iscritto a ruolo in data 28 novembre 2024 affidandosi a tre motivi.
Gli appellanti premettono che il decesso del loro dante causa è avvenuto in data 3 luglio 1870 e non nel 1860 e che la circostanza è documentata dall'atto di rettifica allegato all'atto di appello (allegato n. 1d rettificato). Il Municipio di La Union, per mero errore materiale¸ ha inizialmente rilasciato l'atto indicando l'anno del decesso nel 1860 anziché nel1870. Tale errore materiale avrebbe viziato tutto l'iter logico della sentenza impugnata. Rettificato l'atto ed indicato correttamente l'anno del decesso, il dante causa
– avo degli odierni appellanti ha potuto trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti fino alla settima generazione.
Premessa questa ricostruzione dei fatti di causa, con il primo motivo di appello gli appellanti riassumono le leggi regolatrici della materia e la giurisprudenza intervenuta con particolar riferimento alle sentenze di incostituzionalità. Con il secondo motivo deducono la inapplicabilità dell'orientamento restrittivo nei confronti degli odierni appellanti a seguito della sentenza n. 446 del 25 febbraio 2009 delle Sezioni Unite. Il terzo motivo riguarda la liquidazione delle spese di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
La udienza del 23/05/2025 veniva rinviata di ufficio al 13.06.2025 per impedimento del relatore.
5 Alla udienza del 13.06.2025 compariva la parte appellante. La Corte dichiarava la contumacia del e fissava per l'assegnazione della CP_1 causa a decisione la udienza del 19.09.2025 concedendo termine fino al 30 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 4.9.2025 per la comparsa conclusionale.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Alla udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
Il ricorso, basato principalmente sulla rettifica dell'anno del decesso del dante causa degli appellanti, è infondato.
Gli appellanti sostengono che nato a [...], Persona_3 prov. di Alessandria, Italia, in data 04.05.1808, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n. 2), è emigrato in El Persona_3 Persona_4
Salvador dove è morto in data 03.07.1870 anziché in data 3.07.1860, nella città di La Uniòn come emerge dall'atto di decesso rettificato allegato all'atto di appello e munito di traduzione. Senonchè il suddetto documento non si riferisce al Sig. Persona_3
ma a . (verosimilmente
[...] Parte_13 CP_2
) persona diversa da Controparte_3 quella che avrebbe dovuto trasmettere la cittadinanza agli odierni appellanti. Tale documento non fornisce quindi la prova che il dante causa – avo dei richiedenti sia deceduto dopo la costituzione del Regno d'Italia.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, però, condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza
6 di sangue è quello per cui il comune di nascita dell'avo deve risultare annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte dell'avo stesso.
Infatti, il codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906. Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Se la morte, al contrario, avviene in data antecedente all'Unità d'Italia, l'avo va considerato come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito e, quindi, anche i suoi discendenti rimangono stranieri, non acquisendo la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis in favore di tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché di tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. L'avo dei richiedenti, emigrato all'estero, è deceduto prima della costituzione del Regno d'Italia, in quanto il documento prodotto in sede di appello a rettifica di quanto allegato al ricorso introduttivo (documento n. 3) si riferisce a persona diversa dal dante causa – avo degli odierni appellanti,
il quale di conseguenza, non essendo deceduto Persona_3 come cittadino italiano, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti.
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L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della ordinanza emessa dal Tribunale di Torino.
Non luogo a provvedere sulle spese attesa la contumacia del . CP_1
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a seguito del rigetto della impugnazione, le parti che l'hanno proposta sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del comma 1 bis.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Torino,
7 Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2586/2024 Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico Dott.ssa Tiziana De Fazio, depositata in data 30/04/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 9009/2023, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato. Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 19 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente Dott. Fabio Alberici Dott. ssa Carmela Mascarello
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