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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 565/2024 R.G., avente ad oggetto: “divisione comunione beni immobili”
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elett. dom.to in E_ C.F._1
Catania, viale XX Settembre n. 47/E presso lo studio dell'Avv. Salvatore Filippini che lo rappr. e dif. giusta procura in atti;
Appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], residente a [...]di Catania Controparte_1
(CT) in via Fattori Giovanni n. 27, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Catania, piazza Trento n. 2 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Inzirillo, (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Guarrera C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma e partita IVA , con Sede Legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. P.IVA_1
Contr 30, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio
Balestrazzi, (codice fiscale ) e Francesco Balestrazzi, (codice fiscale C.F._5
), giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del C.F._6 Persona_1
19.5.2009, Rep. n. 159499, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC anzidetti;
Appellati
All'udienza di discussione orale del 23.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1371/2024 pubblicata il 13.03.2024, il Tribunale di Catania, nel giudizio di divisione di comunione immobiliare non ereditaria promosso da nei confronti di E_
, con la partecipazione del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2
iscritto al n. 16258/2019 R.G., dichiarava l'improcedibilità della domanda e condannava
[...] parte attrice alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 14.103,00 (oltre IVA, CPA e spese generali come per legge) in favore di e di euro 6.000,00 (oltre IVA, Controparte_1
CPA e spese generali come per legge) in favore della parte terza intervenuta in giudizio ex art. 1113 c.c.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato E_ il 16.04.2024, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Si sono costituiti entrambi gli appellati chiedendo il totale rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. del 23.09.2025, sentite le parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per non avere parte appellante riproposto le domande di merito non esaminate dal primo giudice.
2 Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 13/01/2022, n. 927) ha affermato che: “Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello, che norma dell'art. 342 c.p.c., devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass.
Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass. Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1322; Cass. Sez. 5, 2 agosto 2017, n. 19216; Cass. Sez. 2, 4 novembre 2011, n. 22954; Cass. Sez. 5, 9 giugno 2010, n.
13855; Cass. Sez. 3, 17 marzo 2010, n. 6481; Cass. Sez. 5, 8 marzo 2005, n. 5031; Cass. Sez.
Lav., 1 luglio 2004, n. 12092)”.
Ritiene la Corte che l'atto di impugnazione, pur nella sua estrema sinteticità e genericità, sia ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ma che le ragioni poste a suo fondamento non siano fondate.
In particolare, con il primo motivo, si lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'improcedibilità del giudizio, avendo parte attrice attivato regolarmente e tempestivamente il procedimento di mediazione.
L'assunto non è condivisibile alla luce delle ampie argomentazioni del Tribunale sul punto.
Il primo giudice ha correttamente dichiarato l'improcedibilità del giudizio per il mancato ed effettivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 – bis del D.lgs.
n. 28/2010 (nella sua formulazione ratione temporis vigente).
Invero, da un attento esame degli atti processuali, emerge che all'udienza del 3.3.2021 il G.I. invitava “parte attrice a depositare anche in copia cartacea la documentazione attestante la regolare notifica dell'atto di citazione, attesa la difficoltosa visibilità delle raccomandate allegate alle note del 22.2.2021; invita, altresì, la parte a chiarire se sia stato espletato il
3 tentativo di mediazione obbligatoria, poiché trattasi di causa avente ad oggetto domanda di divisione”, rinviando all'udienza del 25.06.2021.
Era seguito, poi, un ulteriore rinvio all'udienza del 26.01.2022 in attesa del completamento del procedimento di mediazione e della produzione in giudizio della relativa documentazione.
, costituitasi in data 25.01.2022, eccepiva tempestivamente l'improcedibilità Controparte_1 del giudizio, perché controparte non aveva adempiuto alla mediazione, omettendo di presenziare e di comparire al primo incontro della mediazione, come da verbale negativo del 19.11.2021
(allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
Va preliminarmente rilevato che, trattandosi di procedimento avente ad oggetto una domanda di divisione di un bene immobile, lo stesso ricade in una delle ipotesi in cui l'art. 5, comma 1 - bis del D.lgs. n. 28 del 2010 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 149/2022) prevede l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.
, pur avendo instaurato nel corso del giudizio di primo grado il procedimento di E_ mediazione, giusta domanda del 9.4.2021 (v. copia conforme del 13.06.2021), non ha partecipato, senza alcun valido e giustificato motivo, al primo incontro di mediazione fissato dall'Organismo di mediazione per la data del 19.11.2021. Il primo incontro tra le parti, fissato per il 23.06.2021
(v. provvedimento presidenziale di designazione mediatore e fissazione incontro del 17.05.2021), non si è tenuto poiché è stato rinviato al 19.11.2021 per consentire la presenza delle parti, come da PEC del 17.06.2021 ricevuta dai rispettivi difensori delle parti (v. copia in atti).
Dal verbale negativo del 19.11.2021 emerge che all'incontro ha partecipato soltanto l'Avv.
Inzirillo procuratore e difensore , mentre nessuno era presente per la parte Controparte_1 istante.
Invero, sul tema si è espressa più volta la giurisprudenza della Corte di legittimità la quale, dopo aver ribadito la necessità della partecipazione personale delle parti, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”. (cfr. Cass. Sez. III, 27.03.2019 n. 8473; conformi Cass. Sez. III, 8.7.2024 n.
18485; Cass. Sez. III, 17.07.2023 n. 20643; Cass. Sez. II, 26.04.2022 n. 13029).
4 La Suprema Corte ha altresì affermato che: “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Quindi, è richiesta l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte;
è richiesta oltre la comparizione personale davanti al mediatore
(con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio.
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perchè in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro”.
Come ben evidenziato dalla difesa della parte convenuta , la giurisprudenza Controparte_1 sommariamente indicata nell'atto di appello in materia di inammissibilità/improcedibilità non è pertinente alla odierna fattispecie.
Pertanto, nel caso in esame, stante l'accertata omessa partecipazione della parte istante (di persona o di un delegato munito di regolare procura sostanziale), non può ritenersi validamente esperito il tentativo di mediazione.
5 Non può, pertanto, accogliersi la richiesta della difesa dell'appellante, formulata in sede di note difensive conclusionali, di espletare nel presente giudizio di appello un nuovo tentativo di mediazione, non idoneo a sanare la dichiarata improcedibilità.
Con un ulteriore motivo di appello viene censurata la sentenza in relazione alle spese processuali liquidate in primo grado in modo “non conforme ai vigenti tariffari professionali forensi”.
Detto motivo, per la sua estrema genericità, non può ritenersi ammissibile poiché non si confronta con quanto deciso in primo grado, non specifica i criteri, gli scaglioni e i valori da applicare, quali sarebbero le ragioni di tale presunta “non conformità”, né indica quali errori avrebbe commesso il Tribunale nel determinare gli importi.
In base al principio di soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di appello in favore di entrambe le parti appellate costituite, che si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022, in ragione della decisione in rito e della non complessità della vicenda processuale e distinguendo il diverso valore della causa rispetto alla posizione sostanziale e processuale delle parti.
In particolare, il valore della causa di divisione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014 (e succ. modifiche e integrazioni) e dell'art. 12 c.p.c., può ritenersi pari a euro 153.000,00 (prezzo di acquisto del bene immobile di cui si chiede la divisione) e lo scaglione da applicare va da euro
52.000,01 a euro 260.000,00; per quanto riguarda, invece, la posizione della Banca, terza chiamata in giudizio ex art. 1113 c.c., lo scaglione da applicare è quello che va da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del credito residuo alla stessa dovuto dai due comproprietari quale debitrice ipotecaria e quale terzo datore di ipoteca) Controparte_1 E_
Contr in virtù del mutuo ipotecario concesso dalla (euro 19.509,00 più interessi alla data del
14.10.2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 565/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di E_ Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 1371/2024 pubblicata il 13.03.2024 dalla Controparte_2
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 16258/2019 R.G.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 7.160,00 di cui € 1.489,00 per la fase di
6 studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_2 presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Così deciso in Catania il 30.09.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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