Articolo 13 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 agosto 1971
Art. 13. (Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale)

I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro.
Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro per il tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento piu' favorevole, il procedimento dinnanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione.
Il provvedimento emesso dal Ministro per il tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti.
L'estinzione del giudizio e' dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale.
Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessati possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.
Entrata in vigore il 27 agosto 1971
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