Sentenza 9 marzo 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE EU VA, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola "Il Boschetto ss. di ER G & C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GESSINI AGOSTINO, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCO MAZZOLA, ALBERTO LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASL/19 ASTI, in persona del Dipartimento Amministrativo VA MESCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, difeso dall'avvocato LOMBARDI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 851/02 del Tribunale di ASTI depositata il 01/10/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/11/2005 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Sergio LOMBARDI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2002, NI GI RA, in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell'Azienda agricola Il Boschetto s.s. di HE G. & C., proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria, emessa il 23 aprile 2002 dall'Azienda Regionale Sanitaria A.S.L. 19 di Asti per violazione del D.Lgs. n. 118 del 1992, art. 3, comma 2, essendosi rinvenuto con tasso di progesterone superiore al consentito un bovino dell'allevamento della predetta azienda.
L'Azienda Regionale Sanitaria A.S.L. 19 di Asti si costituiva e resisteva alla opposizione.
Con sentenza del 1 ottobre 2002, il Tribunale di Asti rigettava, per difetto d'interesse, l'opposizione proposta in proprio da NI GI RA e, in parziale accoglimento di quella proposta nella qualità di rappresentante legale dell'azienda indicata, riduceva ad Euro 10.000,00 l'entità della sanzione dovuta. Le spese di lite erano compensate.
Per la cassazione di tale sentenza, NI GI RA, nella qualità detta, ha proposto ricorso in forza di due motivi. L'Azienda Regionale Sanitaria A.S.L. 19 di Asti ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccepita irritualità della notificazione del ricorso (alla parte e non presso il procuratore costituito) è in ogni caso sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'intimata, evidenziante il raggiungimento dello scopo a cui l'atto era destinato (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 14539/01). Col primo motivo, rubricato "Violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma penultimo. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia disatteso l'anzidetta disposizione, secondo cui l'opposizione va accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ed abbia addirittura operato un'inversione dell'onere probatorio.
Al riguardo, segnatamente richiama un passo della sentenza, laddove vengono valutati gli assunti di esso ricorrente "sulla possibilità del caso fortuito, dell'errore ovvero della sussistenza della pregressa somministrazione prima dell'importazione del bovino", e deduce che il Giudice del merito non ha motivato "circa le puntuali e precise censure formulate dal ricorrente e non contraddette dall'Amministrazione ingiungente".
Il motivo non ha pregio.
Ed invero, la denunciata violazione di norma di diritto, al pari della prospettata inversione dell'onere probatorio, è argomentata dal ricorrente con la mera ed impropria estrazione dall'intero ed articolato contesto della sentenza impugnata di un unico passo, che, peraltro, all'evidenza, valutando inammissibili - per loro stessa ipotetica formulazione - gli anzidetti assunti di parte, non manifesta alcuna violazione della regola di giudizio, posta dal penultimo comma della L. n. 689 del 1981, art. 23, ne' dei principi sull'onere della prova. Il denunciato vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia è inapprezzabile, poi, non avendo neppure indicato il ricorrente su quali delle difese svolte il Giudice del merito avrebbe omesso di motivare.
Col secondo motivo, rubricato "Violazione art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole che il Giudice del merito abbia adottato una motivazione contraddittoria ed illogica nel non ammettere la consulenza tecnica richiesta.
Il motivo non ha pregio.
Difformemente, infatti, da quanto raffigurato dal ricorrente, la motivazione esposta dal Giudice del merito, al fine di non ammettere il sollecitato mezzo d'indagine tecnica, è logica ed in sè coerente.
Tale, appunto, all'evidenza, si presenta l'argomentazione conclusiva sulla superfluità della istruttoria sollecitata "anche in punto consulenza tecnica d'ufficio", che il Giudice del merito ha esposto dopo avere rilevato in particolare che il dedotto stress da macellazione "appare insufficiente da solo a giustificare il superamento in termini così ampi del livello di progesterone (2,80 ng/ml anziché 1,50 ng/ml), anche considerato che trattasi, come emerge dalla stessa opposizione, di limite normativo già fissato tenendo conto della possibile incidenza di situazioni quale la fase di macellazione" e che la rilevata presenza in un solo animale dell'allevamento di valori di progesterone superiori al consentito si conciliava con l'ipotesi di "un caso isolato di somministrazione vietata, per ragioni afferenti specificamente a quel capo". In conclusione, quindi, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006