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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2399/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2399 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da:
, nata a [...] e Linosa il 06.09.1946, residente in [...]
Giuseppe Sessa n.1 c.f. , elettivamente domiciliata in Catania, Via Giuffrida C.F._1
n.73, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Cannavò c.f. che la rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._3 CP_2
, nata a [...] il [...], C.F. residenti a [...]
[...] C.F._4
nella via Castelletto Cervo n. 232/C, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Girolamo Rubino
(C.F. - PEC: e Vincenzo Airo' (C.F. C.F._5 Email_1
- PEC: - fax: 0922/1860127), con domicilio eletto C.F._6 Email_2
presso l'indirizzo digitale dei predetti difensori;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectis, accertare che i lavori eseguiti dai sigg.ri e , nel fondo confinante - quello di proprietà CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 9 dell'odierna attrice- hanno indebitamente interessato la proprietà della stessa attrice;
accertare e dichiarare che l'incertezza attuale dei confini, è stata causata dai sopra detti lavori effettuati da parte convenuta accertare ed individuare gli esatti confini tra i due fondi e provvedere Controparte_3
alla apposizione dei termini tra le due proprietà confinanti resi irriconoscibili causa i citati lavori eseguiti da parte convenuta ed all'uopo nominare CTU che sin d'ora si richiede;
accertare e quantificare la sussistenza di danni cagionati da parte convenuta con le opere poste in essere a danno dell'attrice e pertanto condannare parte convenuta al risarcimento degli stessi ex art. 2043 cod.civ. che si quantificano in €. 12.000,0; ritenere e dichiarare che, la porzione di terreno controversa, come identificata in narrativa, è di esclusiva proprietà dell'odierna attrice;
conseguentemente, in ogni caso, condannare i sigg.ri e alla rimessione in pristino della stato CP_1 Controparte_2 di fatto antecedente, ordinando ai convenuti la demolizione del nuovo fabbricato edificato . condannare i sigg.ri e alle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 Controparte_2 giudizio con rimborso spese generali, Iva e CpAvv. come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE 1) in via preliminare CP_4 dichiarare il giudizio improcedibile per difetto dell'obbligatoria e preventiva procedura di mediazione ed assegnare un termine alla parte attrice per l'esperimento della predetta procedura presso il mediatore competente;
2) nel merito rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque prive di fondamento, anche per difetto di legittimazione dell'attrice; 3) in via riconvenzionale accertare la proprietà esclusiva in capo ai convenuti del fondo e del fabbricato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita (regolarmente CP_5 trascritto) del 14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella Persona_1
distinta al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza;
4) sempre in via riconvenzionale, ove occorra accertare e dichiarare l'usucapione vuoi decennale titolata vuoi ultraventennale in favore dei Signori del fondo e del fabbricato, con i CP_5
confini e nella consistenza attuale, e giusto atto di compravendita (regolarmente trascritto) del
14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella distinta al Persona_1
catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 ed in considerazione dei precedenti titoli di acquisto regolarmente trascritti e/o del possesso ultraventennale, pacifico, ininterrotto uti domini degli odierni convenuti e dei loro danti causa succedutisi nel tempo;
5) sempre in via riconvenzionale accertare che la proprietà del fondo e fabbricato in questione dei sig.ri coincide con l'attuale stato CP_5
di fatto esistente sui luoghi ed entro l'attuale perimetrazione ed ove occorra accertare l'esclusiva proprietà in capo ai convenuti della parte di terreno dove era allocato il fabbricato costruito in data antecedente al 1967 per le causali sopra descritte;
6) in via meramente subordinata dichiarare pagina 2 di 9 l'acquisto, da parte dei convenuti, della proprietà dell'area e/o della porzione del fabbricato e relativa area di sedime che dovesse ritenersi realizzata sulla proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 938 c.c.; 7) ove occorra dichiarare il diritto dei convenuto a mantenere il fabbricato oggi esistente sul proprio fondo, anche per effetto di usucapione e/o di servitù; 8) con vittoria di spese oltre accessori”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo: CP_1 Controparte_2
a. di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno sito a Lampedusa in località
Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425, pervenuto alla stessa iure hereditatis:
b. che la particella di sua proprietà confina sul lato ovest, per circa 36 m, con la particella n. 1172 di proprietà di e;
CP_1 Controparte_2
c. che entrambe le aree risulterebbero incolte e con confine di percezione incerta;
d. che il confine lato ovest risultante dalle risultanze catastali sarebbe difforme dallo stato dei luoghi ed in conseguenza una porzione del terreno di proprietà della parte attrice
(comprensiva di un rudere non censito) risulterebbe “inglobata nella particella 1172 in proprietà – ; CP_1 CP_2
e. che le parti avrebbero conferito incarico congiunto al Geom e Persona_2
all'Ing. al fine di accertare il reale confine tra i due fondi e che i Persona_3
tecnici incaricati avrebbero constatato che effettivamente il confine catastale sarebbe difforme da quello effettivo e determinerebbe l'errata ricomprensione del rudere nell'area di proprietà della parte convenuta;
f. che i convenuti avrebbero tuttavia chiesto al comune di Lampedusa e Linosa, nella asserita qualità di proprietari, il rilascio di permesso di costruire per il progetto di “ riqualificazione architettonica ed energetica, mediante demolizione e ristrutturazione” del rudere menzionato;
g. che il comune di Lampedusa e Linosa, con nota prot. n. 20568 del 18.12.2018, nonostante la diffida ad astenersene degli odierni attori, avrebbe rilasciato in favore dei convenuti il Permesso a Costruire n. 17 del 18.12.2018 per le opere di demolizione e ricostruzione del vecchio fabbricato;
pagina 3 di 9 h. che avverso il predetto permesso di costruire gli odierni attori avrebbero proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo che avrebbe respinto la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato rilevando che “le divergenze emerse” avrebbero potuto “essere chiarite solo attraverso le previste azioni dinanzi al
G.O.”;
i. che i convenuti avrebbero medio tempore demolito illegittimamente la porzione del fabbricato non censito in esclusiva proprietà dell'odierna attrice, e costruito un muro di confine in difformità dall'originaria linea di confine sottraendo parte dell'area di proprietà Pt_1
2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto:
a. di accertare che i convenuti hanno eseguito dei lavori su un terreno di proprietà della parte attrice;
b. di accertare gli esatti confini tra due fondi di proprietà delle parti in causa e provvedere all'apposizione di termini tra le proprietà confinanti;
c. di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno patito dalla parte attrice per effetto dei lavori eseguiti sul suo fondo, danni quantificati in Euro 12.000,00;
d. di dichiarare che la porzione di terreno interessata dai lavori della parte convenuta è di proprietà della parte attrice;
e. di condannare la parte convenuta al ripristino del fondo ordinando la demolizione del fabbricato edificato.
3. Costituendosi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo di mediazione;
ha inoltre contestato la fondatezza della domanda nel merito deducendo che la porzione di terreno su cui sorge il fabbricato oggetto di lavori sarebbe compresa nella proprietà esclusiva dei medesimi convenuti come si ricaverebbe dal titolo di acquisto di questi ultimi e dalla situazione di fatto consolidatasi in oltre cinquant'anni. La parte convenuta ha inoltre affermato che non sussisterebbe alcuna incertezza sulla linea di confine tra i due fondi e ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà esclusiva sul fondo e sul fabbricato con gli attuali confini e nella attuale consistenza. In via subordinata, ha chiesto di accertare l'acquisto della proprietà del fondo e del fabbricato per effetto dell'accessione invertita ex art. 938 c.c..
Infine, la parte convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e della domanda di pagina 4 di 9 condanna alla messa in pristino.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti è stato assegnato il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione. Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e la causa è stata avviata alla decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano prive di fondamento e debbano essere respinte per le ragioni che seguono.
6. Va innanzitutto ricordato il principio di diritto in base al quale, poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di proprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21245 del
10/10/2007 (Rv. 599245 - 01)).
7. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va evidenziato che è stata specificamente contestata dalla parte convenuta la titolarità, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà sul terreno sito in Lampedusa, in località Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425.
8. La parte convenuta ha infatti posto in evidenza che la domanda attorea si basa sull'invocazione di una dichiarazione di successione non trascritta nei registri immobiliari e sulla produzione di un atto di divisione di comunione ereditaria basato su dichiarazioni unilaterali della stessa parte attrice. La parte attrice, dunque, non avrebbe allegato né documentato un idoneo titolo di acquisto della proprietà.
9. Osserva il Tribunale che effettivamente la parte attrice ha riferito di aver acquistato una quota di contitolarità sul terreno “iure ereditatis, giusta atto di successione n. 725 vol 522 del
20.05.1992”; ha inoltre riferito di aver acquistato la proprietà solitaria del bene “in data
14.03.2005, con divisione ereditaria, per Atto Pubblico in Notar Avv. n. 47641 Persona_4
Rep. e n. 19805 Racc.”.
10. La parte attrice ha depositato, a sostegno della domanda, esclusivamente l'atto pubblico di divisione della comunione che avrebbe riguardato il terreno in questione.
11. Va dunque ricordato che l'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 2, pagina 5 di 9 Sentenza n. 4730 del 10/03/2015 (Rv. 634552 - 01)) con la conseguenza che è del tutto mancata nel caso di specie la dimostrazione dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione di regolamento dei confini.
12. Neppure può attribuirsi rilievo probatorio al messaggio di posta elettronica con il quale il convenuto avrebbe riconosciuto “che il tratto di terreno in contestazione e/o CP_1 controverso, fosse di effettiva proprietà dell'odierna attrice”.
13. Va al riguardo evidenziato
- che il documento è stato disconosciuto dalla parte convenuta che ha negato la paternità del messaggio di posta elettronica;
- che il contenuto dell'e-mail consiste in una presa d'atto del contenuto in prima battuta sfavorevole di una perizia stragiudiziale senza alcuna disposizione dei diritti in contesa tanto che nella stessa e-mail si auspica l'individuazione di una soluzione amichevole della controversia non escludendosi però un suo sviluppo contenzioso;
- che in ogni caso, < ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 18/06/2003
(Rv. 564355 - 01)).
14. Deve pertanto escludersi che la parte attrice abbia fornito dimostrazione del diritto di proprietà sul fondo sito in Lampedusa, in località Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425.
15. Osserva in ogni caso il Tribunale che l'azione di regolamento di confini presuppone l'esistenza di una incertezza che deve essere rimossa e che può derivare o dalla mancanza assoluta di un qualsiasi limite tra i fondi (incertezza oggettiva) oppure dalla difformità tra il confine apparente e quello legale (incertezza soggettiva) (cfr. Cassazione civile sez. II,18.04.1994, n.3663).
16. A tale ultimo riguardo va evidenziato che difetta nel caso di specie una prospettazione sufficientemente attendibile in relazione alla situazione d'incertezza dei confini.
17. I confini tra i due fondi paiono infatti individuabili con chiarezza dalla ripresa aerofotogrammetrica che mostra lo stato dei luoghi e dei confini esistente sin dall'anno 1968,
pagina 6 di 9 coincidente con quello attuale per come accertato dalla ctu che ha avuto modo di constatare l'esistenza di segni di materializzazione ivi presenti (v. par. 5 relazione CTU).
18. Il ctu nominato in particolare:
a. ha evidenziato le “diverse inesattezze che caratterizzano le mappe catastali del territorio lampedusano” che recano numerosi errori di inserimento di fabbricati e una evidente traslazione dei confini di più particelle all'interno del medesimo foglio di mappa;
b. ha accertato la corrispondenza dei confini delle particelle risultanti dal rilievo celerimetrico eseguito dallo stesso CTU e delle ortofoto del 1988 e del 2002;
c. ha accertato la corrispondenza dei confini delle particelle come risultanti dalla aerofotogrammetria storica del mese di luglio del 1968 con l'ortofoto del mese di maggio 2022 (ha invece escluso dall'accertamento un'altra ortofoto presente in atti risalente al 1992 in quanto priva di data di scatto e notevolmente distorta);
d. ha evidenziato in particolare (1) che i due fondi risultavano nel 1968 separati da un muro visibile dalla strada fino al vertice del fabbricato rurale (ormai demolito); (2) che dal vertice del fabbricato rurale (fabbricato che, come si ricava dal materiale fotografico allegato alla relazione del CTU, è interamente collocato sul lato della particella acquistata dagli odierni convenuti) la costruzione risulta perfettamente allineata con il muro di confine;
(3) che dal vertice “basso” del fabbricato, pur non essendovi una prosecuzione del muro di confine, si nota una netta distinzione tra i fondi (uno incolto,
l'altro coltivato) tale da consentire di individuare la linea di confine;
(4) che, in corrispondenza con tale linea di confine, è stato eretto un nuovo muro a seguito della demolizione del fabbricato rurale (pag. 13 relazione del ctu).
19. Il ctu ha altresì accertato la difformità dei confini fisici rilevati rispetto alla mappe catastali che, tuttavia, come è noto, assumono una funzione meramente sussidiaria ex art. 950 c.c. e sono utilizzabili soltanto nell'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi o di assoluta inidoneità di questi ultimi all'individuazione del confine.
20. A fronte di confini di fatto esistenti e ben individuabili, rimasti immutati per oltre cinquant'anni, la parte attrice non ha offerto alcuna allegazione sufficientemente attendibile in relazione all'incertezza dei confini. In base alla prospettazione attorea, infatti, i confini sarebbero stati individuabili con certezza sino al momento dell'esecuzione dei lavori di pagina 7 di 9 demolizione e ricostruzione eseguiti dai convenuti sulla base del permesso di costruire n. 17 del
18.12.2019; i confini, in altri termini, sarebbero stati resi incerti dall'esecuzione di tali lavori.
21. Come emerso dai rilievi eseguiti dal CTU, invece, il confine fisico non è stato in alcun modo mutato nell'esecuzione dei lavori eseguiti da parte convenuta ed anzi è rimasto immutato sin dal
1968.
22. In definitiva, anche sotto tale profilo, le domande attoree difettano dell'allegazione e della dimostrazione di un'effettiva, riscontrabile incertezza sui confini. Le domande avanzate da parte attrice sono dunque infondate e devono essere respinte.
23. Ritiene il Tribunale che sia invece fondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento della proprietà del fondo e del fabbricato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita (regolarmente trascritto) CP_5 del 14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella Persona_1
distinta al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza.
24. Va rilevato al riguardo che costituisce circostanza pacifica tra le parti in causa che il fabbricato oggetto del predetto contratto non sia più esistente essendo stato demolito nell'esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 17 del 18.12.2019. L'oggetto della domanda va dunque circoscritto al fondo su cui sorgeva il fabbricato.
25. La domanda va qualificata nei termini di una azione di accertamento della proprietà sul bene e non di un'azione di rivendica poiché è diretta solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito e non è invece rivolta nei confronti del possessore del bene per riottenerne la disponibilità.
26. Si è affermato in proposito che < proprietà di un bene non ha l'onere della "probatio" diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del
14/04/2005 (Rv. 581810 - 01)).
27. Peraltro, anche a voler ritenere che la parte attrice sia gravata da un onere probatorio equiparabile a quello che grava sull'attore in rivendica, va comunque ricordato l'orientamento per il quale, nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio dell'attore è attenuato in caso di pagina 8 di 9 riconoscimento dell'altrui appartenenza del bene da parte del convenuto e non richiede la dimostrazione della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025 (Rv. 673886 - 01).
28. Tenuto conto della mancata contestazione da parte dell'odierna attrice dell'effettivo acquisto del fondo in questione da parte dei convenuti, del deposito da parte dei convenuti (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) del titolo di acquisto del terreno (e del fabbricato all'epoca esistente sul medesimo), dell'insussistenza di incertezza, nei termini sopra chiariti, dei confini del fondo, la domanda riconvenzionale della parte convenuta va ritenuta fondata e dev'essere accolta.
29. Restano assorbite le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta.
30. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al DM 55/2014. Ai fini della determinazione del valore della controversia sia tiene conto della rendita catastale del terreno foglio n 12 part. 425 e del valore di mercato del terreno di cui alla particella 1172 come risultante dall'atto di acquisto della parte convenuta.
31. Le spese di CTU vanno poste per le medesime ragioni a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2399/2020 promossa da Parte_1
contro e , disattesa ogni altra istanza,
[...] CP_1 Controparte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- dichiara che i convenuti sono proprietari dell'immobile sito in Lampedusa e Linosa nella contrada Terranova, distinto al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, spese che si liquidano in Euro 1.915,00 oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Agrigento, 15/04/2025.
Il Giudice dott. Enrico Legnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2399 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da:
, nata a [...] e Linosa il 06.09.1946, residente in [...]
Giuseppe Sessa n.1 c.f. , elettivamente domiciliata in Catania, Via Giuffrida C.F._1
n.73, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Cannavò c.f. che la rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._3 CP_2
, nata a [...] il [...], C.F. residenti a [...]
[...] C.F._4
nella via Castelletto Cervo n. 232/C, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Girolamo Rubino
(C.F. - PEC: e Vincenzo Airo' (C.F. C.F._5 Email_1
- PEC: - fax: 0922/1860127), con domicilio eletto C.F._6 Email_2
presso l'indirizzo digitale dei predetti difensori;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectis, accertare che i lavori eseguiti dai sigg.ri e , nel fondo confinante - quello di proprietà CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 9 dell'odierna attrice- hanno indebitamente interessato la proprietà della stessa attrice;
accertare e dichiarare che l'incertezza attuale dei confini, è stata causata dai sopra detti lavori effettuati da parte convenuta accertare ed individuare gli esatti confini tra i due fondi e provvedere Controparte_3
alla apposizione dei termini tra le due proprietà confinanti resi irriconoscibili causa i citati lavori eseguiti da parte convenuta ed all'uopo nominare CTU che sin d'ora si richiede;
accertare e quantificare la sussistenza di danni cagionati da parte convenuta con le opere poste in essere a danno dell'attrice e pertanto condannare parte convenuta al risarcimento degli stessi ex art. 2043 cod.civ. che si quantificano in €. 12.000,0; ritenere e dichiarare che, la porzione di terreno controversa, come identificata in narrativa, è di esclusiva proprietà dell'odierna attrice;
conseguentemente, in ogni caso, condannare i sigg.ri e alla rimessione in pristino della stato CP_1 Controparte_2 di fatto antecedente, ordinando ai convenuti la demolizione del nuovo fabbricato edificato . condannare i sigg.ri e alle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 Controparte_2 giudizio con rimborso spese generali, Iva e CpAvv. come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE 1) in via preliminare CP_4 dichiarare il giudizio improcedibile per difetto dell'obbligatoria e preventiva procedura di mediazione ed assegnare un termine alla parte attrice per l'esperimento della predetta procedura presso il mediatore competente;
2) nel merito rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque prive di fondamento, anche per difetto di legittimazione dell'attrice; 3) in via riconvenzionale accertare la proprietà esclusiva in capo ai convenuti del fondo e del fabbricato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita (regolarmente CP_5 trascritto) del 14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella Persona_1
distinta al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza;
4) sempre in via riconvenzionale, ove occorra accertare e dichiarare l'usucapione vuoi decennale titolata vuoi ultraventennale in favore dei Signori del fondo e del fabbricato, con i CP_5
confini e nella consistenza attuale, e giusto atto di compravendita (regolarmente trascritto) del
14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella distinta al Persona_1
catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 ed in considerazione dei precedenti titoli di acquisto regolarmente trascritti e/o del possesso ultraventennale, pacifico, ininterrotto uti domini degli odierni convenuti e dei loro danti causa succedutisi nel tempo;
5) sempre in via riconvenzionale accertare che la proprietà del fondo e fabbricato in questione dei sig.ri coincide con l'attuale stato CP_5
di fatto esistente sui luoghi ed entro l'attuale perimetrazione ed ove occorra accertare l'esclusiva proprietà in capo ai convenuti della parte di terreno dove era allocato il fabbricato costruito in data antecedente al 1967 per le causali sopra descritte;
6) in via meramente subordinata dichiarare pagina 2 di 9 l'acquisto, da parte dei convenuti, della proprietà dell'area e/o della porzione del fabbricato e relativa area di sedime che dovesse ritenersi realizzata sulla proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 938 c.c.; 7) ove occorra dichiarare il diritto dei convenuto a mantenere il fabbricato oggi esistente sul proprio fondo, anche per effetto di usucapione e/o di servitù; 8) con vittoria di spese oltre accessori”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo: CP_1 Controparte_2
a. di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno sito a Lampedusa in località
Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425, pervenuto alla stessa iure hereditatis:
b. che la particella di sua proprietà confina sul lato ovest, per circa 36 m, con la particella n. 1172 di proprietà di e;
CP_1 Controparte_2
c. che entrambe le aree risulterebbero incolte e con confine di percezione incerta;
d. che il confine lato ovest risultante dalle risultanze catastali sarebbe difforme dallo stato dei luoghi ed in conseguenza una porzione del terreno di proprietà della parte attrice
(comprensiva di un rudere non censito) risulterebbe “inglobata nella particella 1172 in proprietà – ; CP_1 CP_2
e. che le parti avrebbero conferito incarico congiunto al Geom e Persona_2
all'Ing. al fine di accertare il reale confine tra i due fondi e che i Persona_3
tecnici incaricati avrebbero constatato che effettivamente il confine catastale sarebbe difforme da quello effettivo e determinerebbe l'errata ricomprensione del rudere nell'area di proprietà della parte convenuta;
f. che i convenuti avrebbero tuttavia chiesto al comune di Lampedusa e Linosa, nella asserita qualità di proprietari, il rilascio di permesso di costruire per il progetto di “ riqualificazione architettonica ed energetica, mediante demolizione e ristrutturazione” del rudere menzionato;
g. che il comune di Lampedusa e Linosa, con nota prot. n. 20568 del 18.12.2018, nonostante la diffida ad astenersene degli odierni attori, avrebbe rilasciato in favore dei convenuti il Permesso a Costruire n. 17 del 18.12.2018 per le opere di demolizione e ricostruzione del vecchio fabbricato;
pagina 3 di 9 h. che avverso il predetto permesso di costruire gli odierni attori avrebbero proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo che avrebbe respinto la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato rilevando che “le divergenze emerse” avrebbero potuto “essere chiarite solo attraverso le previste azioni dinanzi al
G.O.”;
i. che i convenuti avrebbero medio tempore demolito illegittimamente la porzione del fabbricato non censito in esclusiva proprietà dell'odierna attrice, e costruito un muro di confine in difformità dall'originaria linea di confine sottraendo parte dell'area di proprietà Pt_1
2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto:
a. di accertare che i convenuti hanno eseguito dei lavori su un terreno di proprietà della parte attrice;
b. di accertare gli esatti confini tra due fondi di proprietà delle parti in causa e provvedere all'apposizione di termini tra le proprietà confinanti;
c. di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno patito dalla parte attrice per effetto dei lavori eseguiti sul suo fondo, danni quantificati in Euro 12.000,00;
d. di dichiarare che la porzione di terreno interessata dai lavori della parte convenuta è di proprietà della parte attrice;
e. di condannare la parte convenuta al ripristino del fondo ordinando la demolizione del fabbricato edificato.
3. Costituendosi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo di mediazione;
ha inoltre contestato la fondatezza della domanda nel merito deducendo che la porzione di terreno su cui sorge il fabbricato oggetto di lavori sarebbe compresa nella proprietà esclusiva dei medesimi convenuti come si ricaverebbe dal titolo di acquisto di questi ultimi e dalla situazione di fatto consolidatasi in oltre cinquant'anni. La parte convenuta ha inoltre affermato che non sussisterebbe alcuna incertezza sulla linea di confine tra i due fondi e ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà esclusiva sul fondo e sul fabbricato con gli attuali confini e nella attuale consistenza. In via subordinata, ha chiesto di accertare l'acquisto della proprietà del fondo e del fabbricato per effetto dell'accessione invertita ex art. 938 c.c..
Infine, la parte convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e della domanda di pagina 4 di 9 condanna alla messa in pristino.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti è stato assegnato il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione. Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e la causa è stata avviata alla decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano prive di fondamento e debbano essere respinte per le ragioni che seguono.
6. Va innanzitutto ricordato il principio di diritto in base al quale, poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di proprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21245 del
10/10/2007 (Rv. 599245 - 01)).
7. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va evidenziato che è stata specificamente contestata dalla parte convenuta la titolarità, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà sul terreno sito in Lampedusa, in località Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425.
8. La parte convenuta ha infatti posto in evidenza che la domanda attorea si basa sull'invocazione di una dichiarazione di successione non trascritta nei registri immobiliari e sulla produzione di un atto di divisione di comunione ereditaria basato su dichiarazioni unilaterali della stessa parte attrice. La parte attrice, dunque, non avrebbe allegato né documentato un idoneo titolo di acquisto della proprietà.
9. Osserva il Tribunale che effettivamente la parte attrice ha riferito di aver acquistato una quota di contitolarità sul terreno “iure ereditatis, giusta atto di successione n. 725 vol 522 del
20.05.1992”; ha inoltre riferito di aver acquistato la proprietà solitaria del bene “in data
14.03.2005, con divisione ereditaria, per Atto Pubblico in Notar Avv. n. 47641 Persona_4
Rep. e n. 19805 Racc.”.
10. La parte attrice ha depositato, a sostegno della domanda, esclusivamente l'atto pubblico di divisione della comunione che avrebbe riguardato il terreno in questione.
11. Va dunque ricordato che l'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 2, pagina 5 di 9 Sentenza n. 4730 del 10/03/2015 (Rv. 634552 - 01)) con la conseguenza che è del tutto mancata nel caso di specie la dimostrazione dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione di regolamento dei confini.
12. Neppure può attribuirsi rilievo probatorio al messaggio di posta elettronica con il quale il convenuto avrebbe riconosciuto “che il tratto di terreno in contestazione e/o CP_1 controverso, fosse di effettiva proprietà dell'odierna attrice”.
13. Va al riguardo evidenziato
- che il documento è stato disconosciuto dalla parte convenuta che ha negato la paternità del messaggio di posta elettronica;
- che il contenuto dell'e-mail consiste in una presa d'atto del contenuto in prima battuta sfavorevole di una perizia stragiudiziale senza alcuna disposizione dei diritti in contesa tanto che nella stessa e-mail si auspica l'individuazione di una soluzione amichevole della controversia non escludendosi però un suo sviluppo contenzioso;
- che in ogni caso, < ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 18/06/2003
(Rv. 564355 - 01)).
14. Deve pertanto escludersi che la parte attrice abbia fornito dimostrazione del diritto di proprietà sul fondo sito in Lampedusa, in località Terranova, distinto al N.C.T. al foglio n 12 part. 425.
15. Osserva in ogni caso il Tribunale che l'azione di regolamento di confini presuppone l'esistenza di una incertezza che deve essere rimossa e che può derivare o dalla mancanza assoluta di un qualsiasi limite tra i fondi (incertezza oggettiva) oppure dalla difformità tra il confine apparente e quello legale (incertezza soggettiva) (cfr. Cassazione civile sez. II,18.04.1994, n.3663).
16. A tale ultimo riguardo va evidenziato che difetta nel caso di specie una prospettazione sufficientemente attendibile in relazione alla situazione d'incertezza dei confini.
17. I confini tra i due fondi paiono infatti individuabili con chiarezza dalla ripresa aerofotogrammetrica che mostra lo stato dei luoghi e dei confini esistente sin dall'anno 1968,
pagina 6 di 9 coincidente con quello attuale per come accertato dalla ctu che ha avuto modo di constatare l'esistenza di segni di materializzazione ivi presenti (v. par. 5 relazione CTU).
18. Il ctu nominato in particolare:
a. ha evidenziato le “diverse inesattezze che caratterizzano le mappe catastali del territorio lampedusano” che recano numerosi errori di inserimento di fabbricati e una evidente traslazione dei confini di più particelle all'interno del medesimo foglio di mappa;
b. ha accertato la corrispondenza dei confini delle particelle risultanti dal rilievo celerimetrico eseguito dallo stesso CTU e delle ortofoto del 1988 e del 2002;
c. ha accertato la corrispondenza dei confini delle particelle come risultanti dalla aerofotogrammetria storica del mese di luglio del 1968 con l'ortofoto del mese di maggio 2022 (ha invece escluso dall'accertamento un'altra ortofoto presente in atti risalente al 1992 in quanto priva di data di scatto e notevolmente distorta);
d. ha evidenziato in particolare (1) che i due fondi risultavano nel 1968 separati da un muro visibile dalla strada fino al vertice del fabbricato rurale (ormai demolito); (2) che dal vertice del fabbricato rurale (fabbricato che, come si ricava dal materiale fotografico allegato alla relazione del CTU, è interamente collocato sul lato della particella acquistata dagli odierni convenuti) la costruzione risulta perfettamente allineata con il muro di confine;
(3) che dal vertice “basso” del fabbricato, pur non essendovi una prosecuzione del muro di confine, si nota una netta distinzione tra i fondi (uno incolto,
l'altro coltivato) tale da consentire di individuare la linea di confine;
(4) che, in corrispondenza con tale linea di confine, è stato eretto un nuovo muro a seguito della demolizione del fabbricato rurale (pag. 13 relazione del ctu).
19. Il ctu ha altresì accertato la difformità dei confini fisici rilevati rispetto alla mappe catastali che, tuttavia, come è noto, assumono una funzione meramente sussidiaria ex art. 950 c.c. e sono utilizzabili soltanto nell'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi o di assoluta inidoneità di questi ultimi all'individuazione del confine.
20. A fronte di confini di fatto esistenti e ben individuabili, rimasti immutati per oltre cinquant'anni, la parte attrice non ha offerto alcuna allegazione sufficientemente attendibile in relazione all'incertezza dei confini. In base alla prospettazione attorea, infatti, i confini sarebbero stati individuabili con certezza sino al momento dell'esecuzione dei lavori di pagina 7 di 9 demolizione e ricostruzione eseguiti dai convenuti sulla base del permesso di costruire n. 17 del
18.12.2019; i confini, in altri termini, sarebbero stati resi incerti dall'esecuzione di tali lavori.
21. Come emerso dai rilievi eseguiti dal CTU, invece, il confine fisico non è stato in alcun modo mutato nell'esecuzione dei lavori eseguiti da parte convenuta ed anzi è rimasto immutato sin dal
1968.
22. In definitiva, anche sotto tale profilo, le domande attoree difettano dell'allegazione e della dimostrazione di un'effettiva, riscontrabile incertezza sui confini. Le domande avanzate da parte attrice sono dunque infondate e devono essere respinte.
23. Ritiene il Tribunale che sia invece fondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento della proprietà del fondo e del fabbricato acquistato dai coniugi giusto atto di compravendita (regolarmente trascritto) CP_5 del 14.12.2012, rep n. 102.972 racc.
6.606 notar. ricadenti nella particella Persona_1
distinta al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza.
24. Va rilevato al riguardo che costituisce circostanza pacifica tra le parti in causa che il fabbricato oggetto del predetto contratto non sia più esistente essendo stato demolito nell'esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 17 del 18.12.2019. L'oggetto della domanda va dunque circoscritto al fondo su cui sorgeva il fabbricato.
25. La domanda va qualificata nei termini di una azione di accertamento della proprietà sul bene e non di un'azione di rivendica poiché è diretta solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito e non è invece rivolta nei confronti del possessore del bene per riottenerne la disponibilità.
26. Si è affermato in proposito che < proprietà di un bene non ha l'onere della "probatio" diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del
14/04/2005 (Rv. 581810 - 01)).
27. Peraltro, anche a voler ritenere che la parte attrice sia gravata da un onere probatorio equiparabile a quello che grava sull'attore in rivendica, va comunque ricordato l'orientamento per il quale, nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio dell'attore è attenuato in caso di pagina 8 di 9 riconoscimento dell'altrui appartenenza del bene da parte del convenuto e non richiede la dimostrazione della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025 (Rv. 673886 - 01).
28. Tenuto conto della mancata contestazione da parte dell'odierna attrice dell'effettivo acquisto del fondo in questione da parte dei convenuti, del deposito da parte dei convenuti (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) del titolo di acquisto del terreno (e del fabbricato all'epoca esistente sul medesimo), dell'insussistenza di incertezza, nei termini sopra chiariti, dei confini del fondo, la domanda riconvenzionale della parte convenuta va ritenuta fondata e dev'essere accolta.
29. Restano assorbite le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta.
30. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al DM 55/2014. Ai fini della determinazione del valore della controversia sia tiene conto della rendita catastale del terreno foglio n 12 part. 425 e del valore di mercato del terreno di cui alla particella 1172 come risultante dall'atto di acquisto della parte convenuta.
31. Le spese di CTU vanno poste per le medesime ragioni a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2399/2020 promossa da Parte_1
contro e , disattesa ogni altra istanza,
[...] CP_1 Controparte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- dichiara che i convenuti sono proprietari dell'immobile sito in Lampedusa e Linosa nella contrada Terranova, distinto al catasto al foglio n. 12 particella n. 1172 con gli attuali confini e nella attuale consistenza;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, spese che si liquidano in Euro 1.915,00 oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Agrigento, 15/04/2025.
Il Giudice dott. Enrico Legnini
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