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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9913 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 07/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 31925 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CELATA GIACOMO, Parte_1
giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 05/09/2024, , premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della soc. , presso il ristorante sito in Piazza CP_1 di San Bernardo n. 108, dall'11.7.2016 al 9.6.2020, allorquando ha rassegnato le proprie dimissioni, ha dedotto: che il rapporto è stato formalizzato con contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali, aumentate a 30 ore dal 31.5.2018; che nei fatti ha lavorato con orario dalle 10 alle 18 dal lunedì al sabato sino al 31.12.20217, dalle
14.30 alle 21.30 per sette giorni su sette dal 1.1.2018 al 30.9.2019 e dalle 10 alle 18 dal lunedì al sabato nel periodo dal 1.10.2019 alla cessazione del rapporto;
che ha svolto al principio mansioni di lavapiatti, riconducibili al 7° livello del CCNL 1 Pubblici esercizi e a partire da gennaio 2018 mansioni di cuoco addetto alla preparazione di antipasti e condimento delle pizze, preparazione di primi e secondi, rientranti nel 4° livello del CCNL;
che ha percepito €833 per il mese di luglio 2016 e poi da agosto 2016 sino a gennaio 2020 la somma di €1000,00 mensili, a prescindere dall'importo indicato in busta paga, mentre non ha ricevuto alcuna retribuzione per il mese di febbraio 2020 e nei mesi da marzo a giugno 2020 ha percepito l'indennità
CIG prevista dalla legislazione emergenziale;
che non ha mai percepito tredicesima e quattordicesima mensilità; non ha percepito alcunché per le festività cadenti di domenica né a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario;
che il TFR è stato erogato in misura inferiore al dovuto.
Tanto esposto, il ricorrente ha convenuto in giudizio la e datrice di lavoro, affinché, accertato il rapporto intercorso, sia condannato al pagamento della complessiva somma di €50.196,95 a titolo di differenze su retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, maggiorazione per lavoro straordinario e TFR, oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi.
Escussi alcuni testimoni e prestato l'interrogatorio formale, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha prodotto, per quanto di rilievo:
- Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dalle parti, con decorrenza 11.7.2016 e termine al 30.9.2016, con mansioni di lavapiatti di 7° livello, orario di lavoro a venti ore settimanali dalle 12 alle 16 e sede di lavoro in Piazza San Bernardo 108 - Roma;
- La lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.10.2016;
- L'accordo per l'aumento dell'orario di lavoro a trenta ore settimanali a decorrere dal 1.6.2018, articolate dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 e dalle
19.30 alle 22.30; 2 - La comunicazione di dimissioni volontarie dal 9.6.2020;
- La certificazione del Centro per l'Impiego, l'estratto contributivo e i CUD da cui risulta il rapporto regolarizzato nel periodo indicato in ricorso;
- le buste paga rilasciate dal datore di lavoro a decorrere dal mese di gennaio
2017 sino al termine del rapporto, da cui risulta l'inquadramento al 7° livello per l'intero periodo, il part-time al 50%, elevato al 75% a decorrere dal mese di giugno 2018, l'erogazione sino al 31.12.2018 dei ratei maturati di quattordicesima mensilità nel mese di luglio e a partire dal gennaio 2019
l'erogazione mese per mese dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sino al febbraio 2020 (mensilità che il ricorrente assume però non saldata), nonché l'erogazione del TFR e delle competenze di fine rapporto con la busta paga di giugno 2020.
3. Sostiene tuttavia il ricorrente che, malgrado quanto formalizzato nella documentazione contrattuale, egli ha svolto a partire dal gennaio 2018 le superiori mansioni di cuoco di cui al 4° livello CCNL e un maggior orario full time sin dall'inizio del rapporto con prestazione anche di lavoro straordinario, secondo i turni indicati in ricorso (48 ore settimanali, salvo il periodo dal 1.1.2018 al 30.9.2019 in cui ha lavorato per 49 ore settimanali, compresa la domenica).
4. Quanto agli esiti della prova costituenda, è stato anzitutto svolto l'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante della Controparte_2
convenuta contumace, il quale ha dichiarato che il ricorrente ha sempre svolto soltanto mansioni di lavapiatti, osservando l'orario contrattuale e senza svolgimento di lavoro straordinario.
5. A fronte della radicale negazione delle allegazioni di parte ricorrente e tenuto conto che il rapporto tra le parti risulta comunque regolarmente denunciato agli enti competenti, la versione offerta dai due testi escussi, dacché estremamente generica, lacunosa e contraddittoria, non è affatto idonea a ritenere accertato un diverso atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti.
3 Ed infatti, il teste , che ha dichiarato di aver lavorato Testimone_1
nella tavola calda gestita dal dal 2014 al settembre 2017 e quindi nel CP_2 periodo in cui il ricorrente ha dedotto di aver svolto soltanto mansioni di lavapiatti e con orario dalle 10 alle 18, ha invece riferito che il ricorrente, oltre alle mansioni di lavapiatti e pulizie, dava una mano al cuoco per le preparazioni, operando come un aiuto cuoco, e dava anche una mano in sala. Sull'orario ha riferito che la cucina del ristornate era aperta dalle 6 della mattina sino alle 15 e dalle 17 sino alle 22-23, riferendo che il ricorrente lavorava dalla mattina presto, intorno alle 6-7, fino alle 16-
17, ma poi non lavorava nel turno di sera.
La deposizione resa appare in evidente contrasto con la prospettazione attorea sia in relazione alle mansioni svolte (lavapiatti e aiuto cuoco anziché solo lavapiatti) che all'orario osservato (dalle 6 alle 16 anziché dalle 10 alle 18), apparendo, quindi, del tutto inattendibile.
Il teste , che ha dichiarato di aver lavorato come lavapiatti Testimone_2 presso il ristorante gestito dalla soc. Opera 12 per due anni nel 2018 e 2019, ha riferito che il ricorrente lavorava in cucina e preparava i primi piatti, precisando che in cucina vi era un capo cuoco ma questi andava via intorno alle 17 mentre il ricorrente arrivava al lavoro alle 16-17 e si occupava anche delle pizze nel turno serale, ciò per sei giorni su sette. Nulla il teste ha saputo riferire in ordine all'orario di fine servizio.
Ebbene, anche la deposizione di questo teste appare inattendibile, sol che si consideri che il ricorrente ha allegato in ricorso, quanto all'orario di inizio servizio, che dal 1.1.2018 al 30.9.2019 iniziava a lavorare alle 14.30 e non alle 17, mentre per la fine del turno il teste nulla ha saputo riferire. Peraltro, la versione offerta dal teste è in ulteriore ed evidente contrasto anche con l'orario di lavoro dedotto in ricorso in riferimento al periodo successivo al 30.9.2019 (dalle 10 alle 18).
A tanto si aggiunga che il teste ha riferito che il proprietario del locale si chiamava , laddove il titolare, che il teste precedente ha indicato in , Per_1 CP_2 si chiama invece . CP_2
Le dichiarazioni rese risultano talmente confuse e contraddittorie, soprattutto in relazione alla prospettazione attorea, ed altresì carenti di qualsivoglia ulteriore riscontro esterno che possa in qualche modo chiarire o disambiguare le aporie 4 emerse, da non consentire affatto di fondare il convincimento circa un diverso atteggiarsi del rapporto, rispetto a quanto contrattualizzato, sia in termini di mansioni svolte che di orario osservato.
6. Se tanto è, può trovare in questa sede accoglimento soltanto la domanda di pagamento della mensilità di febbraio 2020, che il ricorrente assume non saldata, e della tredicesima mensilità, che, in effetti, dall'esame delle buste paga risulta corrisposta soltanto a partire dall'anno 2019, rammentandosi, al riguardo, che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Quanto invece alla quattordicesima mensilità, essa risulta erogata anche nel periodo precedente, e, malgrado l'allegazione in ricorso circa l'omesso integrale pagamento anche della quattordicesima mensilità, la circostanza che il ricorrente abbia ricevuto, per quanto allegato in ricorso, un importo fisso netto quasi sempre superiore rispetto a quello recato dalle buste paga, consente di inferire che la voce retributiva indicata nella busta paga a titolo di quattordicesima sia stata sempre regolarmente saldata insieme alle altre competenze pacificamente versate con la stessa busta paga.
Per converso, come detto, per la tredicesima mensilità la relativa voce retributiva risulta inserita in busta paga soltanto a partire dal 1.1.2019, con la conseguenza che, in difetto di prova contraria, deve ritenersi senz'altro non adempiuta la relativa obbligazione retributiva.
7. Per la quantificazione delle spettanze, ben può aversi riguardo al rateo mensile indicato nelle buste paga decorrenti dal gennaio 2019 (€77,29), da riparametrare al part-time al 50% per il periodo dal luglio 2016 al maggio 2018 (con un minor rateo mensile di €51,53).
Spetta quindi al ricorrente a titolo di tredicesima mensilità l'importo complessivo di €1726,22, di cui €309,18 a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2016 (€51,53 x
6 mesi), € 618,36 a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2017 (€51,53 x 12 mesi)
e €798,68 a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2018 (€51,53 x 5 mesi ed €77,29 per 7 mesi). 5 A tale somma va aggiunto l'importo di €1114,82 dovuto sulla base della busta paga di febbraio 2020 difettando la prova del saldo.
8. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, la società va CP_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di
€2841,04 a titolo di mensilità non pagata (febbraio 2020) e tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
9. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione di tre quarti, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 05/09/2024 , così provvede: Pt_1
1. - Condanna la soc. al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della complessiva somma di €2841,04 a titolo di mensilità non pagata
(febbraio 2020) e differenze sulla tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. - Rigetta nel resto il ricorso;
3. - condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'avv. GIACOMO
CELATA, procuratore antistatario, di un quarto delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €1000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice
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