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Decreto cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del telegramma prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-datato 29.01.2026 e di
tutti gli atti afferenti al procedimento de quo ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13/02/2026:
- del telegramma prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-datato 11.02.2026, promanato dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore – Dipartimento di Impiego del Personale Esercito di Roma mediante il quale è stato annullato in autotutela il dispaccio gravato con il ricorso principale ed è stata ribadita l’inammissibilità dell’istanza presentata per la sede di Roma disponendo verifica istruttoria presso la sede interforze di Guidonia finalizzata alla verifica della situazione organica per le posizioni di F.A.;
- tutti gli atti afferenti al procedimento de quo ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- come rappresentato anche da parte ricorrente con memoria depositata in data 28/02/2026, l’Amministrazione con atto prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 24/02/2026 ha da ultimo accolto la domanda di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente e per l’effetto disposto il suo trasferimento alla sede di Guidonia, con decorrenza dalla data del 09/03/2026;
- contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, l’adozione del suddetto provvedimento è circostanza di fatto idonea e sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere, non essendo necessario attendere la data di effettivo trasferimento, dal momento che, trattandosi di atto pienamente valido ed efficace, gli effetti giuridici risultano già prodottisi;
- con il suddetto provvedimento l’Amministrazione ha pertanto accolto l’originaria istanza attorea e contestualmente annullato il provvedimento di diniego per cui è causa;
- l’avvenuta eliminazione dell’oggetto del contendere, operata in via di autotutela dall’Amministrazione, è idonea a elidere completamente l’oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere,
- il Collegio pertanto non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere;
- le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione, in ragione del comportamento collaborativo e solerte dell’Amministrazione che si è celermente attivata per venire incontro alle esigenze del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IA EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EN | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.