Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa straordinaria di lire 9 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa straordinaria di lire 9 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.