Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto in data 25-29.10.2021, e asseritamente comunicato al solo datore di lavoro, con il quale è stata respinta la dichiarazione/istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/al bisogno familiare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS- in data 23.07.2020, adottato in quanto “lo straniero risulta avere a carico precedenti penali ostativi, in particolare dal casellario giudiziale emerge condanna definitiva del 23.03.2013 per l’acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IA OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, il cittadino albanese ricorrente impugna l’epigrafato provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto in data 25-29.10.2021, e asseritamente comunicato al solo datore di lavoro, con il quale è stata respinta la dichiarazione/istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/al bisogno familiare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS- in data 23.07.2020, adottato in quanto “ lo straniero risulta avere a carico precedenti penali ostativi, in particolare dal casellario giudiziale emerge condanna definitiva del 23.03.2013 per l’acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso ”, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 BIS E 21-OCTIES DELLA L. 241/90. OMESSA COMUNICAZIONE EX ART. 10 BIS.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 103 COMMA 10 DEL D.L. N. 34/2020 -VIOLAZIONE DI LEGGE PER ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Il 18 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza cautelare n.81/2022, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio dell’8 febbraio 2022, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, sulla sussistenza, a carico di quest’ultimo, di condanne penali irrevocabili che assumono carattere direttamente ostativo per legge (per i reati, previsti dall’art. 380 del c.p.p. di acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), ossia per una precisa valutazione e scelta operata dal legislatore in ordine a condanne di per sé indicative della pericolosità sociale del soggetto;
- la giurisprudenza è pacifica nel ritenere, sia pur con riferimento alla previgente analoga disciplina di cui all’art. 5, comma 13, lettera c) del D. Lgs. n. 109 del 2012, che la norma è chiara nell’affermare che il carattere vincolato del diniego si riconnette alle “condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del medesimo codice” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 3843 del 2020), come quelli per i quali è stato condannato il ricorrente;
-invero, l’automatismo del diniego dell’emersione fatto discendere de plano dalla condanna penale, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2012, nell’esame delle istanze di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario solo con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., in assenza di un concreto accertamento dell’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e non già con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art.380 c.p.p., comportanti l’ “arresto obbligatorio in flagranza” che, ai sensi dell’art.10 comma 10 lett.) c del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020 comporta il carattere vincolato del diniego;
-nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia subito condanna irrevocabile per reati rientranti nell’alveo dell’art.380 c.p.p., posta dall’Amministrazione a fondamento del rigetto della domanda di regolarizzazione; né rileva il fatto che la condanna considerata sia intervenuta nell’anno 2013, avuto anche riguardo che trattasi di condanna per diverse gravi ipotesi delittuose rientranti nell’art.380 c.p.p., in assenza di riabilitazione penale implicante una valutazione complessiva della personalità del condannato e un giudizio prognostico sulla sua successiva condotta;
- la disciplina dell’art. 103, comma 10, lett. c) cit. non contempla una valutazione in concreto della pericolosità dell’istante (che, peraltro, non risulta versare in condizioni particolari meritevoli di particolare considerazione), che nell’ottica del ricorrente dovrebbe far superare, ove la pericolosità sia ritenuta non sussistente, la valenza ostativa dei reati indicati dalla norma, anche in considerazione del fatto che trattandosi di norma di portata eccezionale (ossia di regolarizzazione eccezionale), deve essere interpretata restrittivamente;
- stante l’evidente disvalore sociale dei reati indicati nel citato art. 380 c.p.p. non appaiono sussistere neppure i paventati dubbi di legittimità costituzionale dell’art.103 comma 10 lett.c) del citato art.103 D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
-quanto alla dedotta omissione della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis L.n.240/2021 - in disparte la sua irrilevanza stante la natura vincolata del provvedimento impugnato - osserva il Tribunale che, comunque, la censura è destituita di fondamento in punto di fatto, avendo l’Amministrazione provveduto in tal senso con la spedizione del preavviso di rigetto con raccomandate A.R. al datore di lavoro e al lavoratore allo stesso indirizzo del Sig. -OMISSIS-, indicato in domanda (pur se rivelatosi insufficiente), nonché con nota del 28/09/2021 all'indirizzo di posta certificata del Sindacato Eurocolf-Labor al quale il ricorrente aveva dato mandato specifico per la pratica di regolarizzazione di che trattasi anche al fine del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ossia presso domicili elettivamente indicati dallo stesso extracomunitario ricorrente” .
Con decreto n.8/2022, pubblicato il 27.01.2022, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio suddetto.
All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, svolta da remoto mediante applicativo Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è palesemente infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Invero, il Collegio ritiene (meditatamente) di dover confermare - anche in questa sede di merito - i rilievi ostativi all’accoglimento del gravame contenuti nella citata articolata ordinanza cautelare della Sezione n.81/2022, che qui indendonsi integralmente riproposti.
2.2. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Giova, anzitutto, ricordare che, con il Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, all’articolo 103, rubricato “Emersione di rapporti di lavoro”, il Legislatore ha previsto la procedura di regolarizzazione in favore dei cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano, subordinando l'ammissione alla procedura di emersione all'attestazione di determinati requisiti.
Questa disposizione normativa, inserita in un contesto più ampio di regolarizzazione e di protezione di beni fondamentali, per quanto di rilevo ai fini della definizione della presente controversia, al comma 10, lettera c), ha precluso l’ammissione alle procedure di emersione ai cittadini stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
La domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare trova il suo necessario presupposto, quindi, (anche) nell’assenza di condanne penali rientranti tra quelle indicate nella norma citata (al comma 10) e che denotano, riguardo al soggetto che ne è destinatario, la presenza di una potenziale pericolosità sociale che il legislatore ha ritenuto di valutare negativamente ai fini delle procedure in materia di emersione del lavoro irregolare.
2.3. Nella specie, ribadisce il Tribunale, a carico del lavoratore extracomunitario ricorrente, sussiste la obiettiva ragione impeditiva (costituita dalla presenza, a carico di quest’ultimo, di condanne penali irrevocabili che assumono carattere direttamente ostativo per legge per i reati, previsti dall’art. 380 del c.p.p. di acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione).
Ne consegue, dunque, che tutte le censure formulate nel ricorso (anche quelle formali/procedimentali avuto riguardo all’espletamento di un regolare ed esaustivo contraddittorio procedimentale con esame e valutazione delle osservazioni presentate in sede amministrativa) che concernono l’impugnata nota dirigenziale prefettizia - avente carattere rigidamente vincolato - di rigetto definitivo della domanda/dichiarazione di emersione del lavoro irregolare in questione, e degli atti ad essa presupposti, risultano prive di pregio giuridico (anche ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.).
In definitiva, l’odierno ricorso deve essere respinto, perché totalmente infondato nel merito.
Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente) per disporre, oltre alla conferma del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal lavoratore ricorrente (stante la palese infondatezza del ricorso, per le ragioni, peraltro, già espresse nella citata ordinanza cautelare n.81/2022) che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio e conferma il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal lavoratore ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte del presente giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente FF, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.