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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2473 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico dott.ssa IA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DI LETTO ALDO PATRIZIO ed elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico attrice contro
Controparte_1 convenuta contumace
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 12/04/2024 ha esposto: Parte_1
1) che con contratto di compravendita in favore del terzo stipulato dinanzi al Notaio
in data 17.02.2023, rep.n. 527 Raccolta n.385 e Persona_1 registrato in data 07/03/2023,la Sig.ra aveva acquistato la Persona_2 proprietà dell'immobile sito in Castel Volturno (CE) località PINETA GRANDE precisamente: appartamento al piano terra, con ingresso dagli interni (1) e (2) del della consistenza di quattro vani ed accessori;
CP_2
2) che detta abitazione è occupata senza alcun contratto di locazione e senza alcun altro titolo dalla Sig.ra Controparte_1
3) che è intenzione della riprendere il possesso dell'immobile acquistato e Parte_1
averlo libero da persone e cose.
La ricorrente pertanto ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Castel Volturno (CE) località PINETA GRANDE precisamente: appartamento al piano terra, con ingresso dagli interni (1) e (2) del , posta in essere dalla sig.ra CP_2
; per l'effetto, condannare la medesima sig.ra Controparte_1
al rilascio dell'immobile nella quale dimora abusivamente Controparte_1 sito in Castel Volturno (CE) località PINETA GRANDE precisamente: appartamento al piano terra, con ingresso dagli interni (1) e (2) del , in favore dell'attrice; condannare CP_2 la al versamento delle indennità che la Sv potrà determinare nei fatti testè CP_1 esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., rilevata la mancata costituzione della parte convenuta e l'inosservanza dei termini a comparire ex art. art. 163 n. 7 c.p.c., secondo la più recente formulazione, è stata fissata la nuova udienza per il 02/01/2025 e ordinata la rinnovazione della citazione.
Autorizzata nuovamente la notifica dell'atto introduttivo, la parte attrice ha versato in atti l'atto notificato ex art. 140 c.p.c.
In assenza di memorie istruttorie e di istanze istruttorie formulate da parte attrice e in mancanza di costituzione della parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata fissata all'udienza del 14/11/2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
******************
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
.
[...]
Nel merito, deve osservarsi che l'attrice ha agito in veste di proprietaria dell'immobile, deducendo l'occupazione senza titolo da parte della convenuta, non richiamando alcun rapporto giuridico negoziale con la controparte.
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Dunque, la causa petendi delle domande è la detenzione/occupazione senza titolo di una porzione immobiliare, di cui l'attrice ha dedotto di essere proprietaria, e non l'inadempimento di un contratto o la sua scadenza temporale né alcun altro atto o fatto riferito ad una vicenda contrattuale.
L'attrice ha delineato l'occupazione altrui come una situazione estranea a qualunque accordo e la richiesta di liberazione si colloca, dunque, nella prospettiva della tutela del diritto dominicale.
Le azioni di questo tipo, secondo la giurisprudenza di legittimità, assumono natura rivendicatoria e ciò comporta che su colui che le promuove incombe l'onere di fornire una prova rigorosa - la c.d. probatio diabolica - della proprietà posta a fondamento della domanda. Può essere utile al riguardo richiamare testualmente le espressioni della Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite: «Unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono – ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui
l'attore deve dare la cd. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio. [...] l'azione personale di restituzione, come già dice il nome,
è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la
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sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo». (Cass. S.U. n. 7305/2014; cfr. anche, successivamente, Cass. n. 23121/2015, Cass. n. 1210/2017).
A tale scopo l'attrice ha dedotto di aver offerto in comunicazione copia del titolo di proprietà, ossia dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto di causa del
17.02.2023, rep.n. 527 Raccolta n.385 e registrato in data 07/03/2023; l'atto, tuttavia, non risulta ritualmente allegato all'atto di citazione.
In ogni caso, l'atto medesimo non sarebbe stato idoneo a fornire la prova del diritto di proprietà risalente al ventennio anteriore alla proposizione della domanda.
Si deve inoltre rilevare che l'attrice non ha neppure fornito la prova dell'effettiva occupazione del bene da parte della convenuta, non avendo articolato alcuna prova in ordine alla suddetta circostanza e non potendo a tal fine giovarsi della notifica dell'atto introduttivo, che non è stato ricevuto a mani dalla convenuta.
La domanda risulta dunque del tutto sfornita di prova e deve essere rigettata.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, lì 17/11/2025 .
Il giudice
IA LL
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