Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 177
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione pretesa per omessa notifica cartelle presupposte

    La Corte di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo prescritte solo le somme relative alla tassa automobilistica anno 2008, mentre per le sanzioni amministrative ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • Accolto
    Rinnovata richiesta di pagamento cartella n. 09720140226123333000 da intimazione n. 09720179020925947000

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 09720179020925947000, correttamente notificata, conteneva anche le somme della cartella n. 09720140226123333000, interrompendo i termini di prescrizione. Tuttavia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le somme relative alle sanzioni amministrative, accogliendo l'appello solo per la parte di competenza della Regione Lazio (tassa automobilistica 2008).

  • Accolto
    Applicabilità normativa emergenziale Covid-19

    La Corte ha ritenuto conferente tale motivo, evidenziando che l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sospeso i termini dei versamenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini scadenti fino al 31.12.2021 sono prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Pertanto, le statuizioni di primo grado sono ribaltate in parte relativamente alle somme di competenza della giurisdizione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 177
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo