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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5202/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4321/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219010153239000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3851/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato l' 08.11.2024, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n.4321/2024, depositata il 2.4.2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.n. 0972021901053239000, notificata il 22.2.2022 con la quale veniva reiterata la richiesta di pagamento di complessivi € 1.132,29, nonche' tre sottese cartelle di pagamento, eccependo l'estinzione della pretesa portata da ciascuna di dette cartelle, in conseguenza dell'omessa/inesistente notifica delle cartelle presupposte.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso della contribuente avverso l'intimazione di pagamento, statuendo che Dall'esame delle allegazioni documentali agli atti e' emerso che: a) la cartella n. 097 2014 0226123333000 era stata notificata il 1.02.2015 a mani della figlia e ad essa aveva fatto seguito l'invio di raccomandata informativa;
b) la cartella n. 097 2016 0097447279000 era stata notificata il 27.06.2016 a mani della destinataria;
c) la cartella n. 097 2017 0086804224000 era stata notificata il 23.01.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dai documenti telematicamente prodotti dall'agente della riscossione e' emersa, altresi' l'avvenuta notificazione dei seguenti successivi atti interruttivi della prescrizione: A) del preavviso di fermo n. 09780 2015 00131508000 notificato il 04.04.2016; B) l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9020925947000, notificata il 1.08.2017 ai sensi dell'art. 140 il cui iter si concludeva con la compiuta giacenza della raccomandata informativa;
C) il preavviso di fermo n. 09780 2019 00027064000, notificato il 28.01.2020 ai sensi dell'art. 140 il cui iter si concludeva con la compiuta giacenza della raccomandata informativa Dall'esame degli atti richiamati negli atti interruttivi della prescrizione sopra indicati e' emerso che solo le somme di cui alla cartella di pagamento n. 097 2014 0226123333000 si erano estinte per prescrizione tenuto conto che la stessa era avvinta al solo preavviso di fermo n. 09780 2015 00131508000 notificato il 04.04.2016 Con il gravame proposto, l'appellante concessionaria, censura la sentenza di prime cure per erronea lettura della documentazione prodotta nella parte in cui non ha rilevato che l'intimazione di pagamento n.
09720179020925947000, notificata l'11.8.2017, ha rinnovato la richiesta di pagamento anche della cartella n. 09720140226123333000 (I), mancata considerazione dell'intervenuta normativa emergenziale Covid-19 che ha stabilito un regime di sospensione dei pagamenti e delle attività di riscossione (II), e concludeva per la riforma della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata contribuente, per l'infondatezza del proposto appello dovendosi la normativa COVID in quanto eccezionale e speciale applicare solo per le cartelle il cui termine per la notifica andava a scadere nell'anno 2020, evidenziava inoltre la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti e la nullità della notifica del preavviso di fermo n. 09780201900027064000 interrutiva della prescrizione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Concessionaria è solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame l'appellante Agenzia censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha rilevato che l'intimazione di pagamento n. 09720179020925947000, notificata l'11.8.2017, ha rinnovato la richiesta di pagamento anche della cartella n. 09720140226123333000, interrompendo il mancato decorso del termine prescrizionale.
Tale motivo risulta solo in parte fondato. L'intimazione di pagamento n. 09720179020925947000, correttamente notificata l'11.8.2017, mediante la procedura dell'irreperibilità relativa (avendo l'Agengia delle Entrate Riscossione provato compitamente il rispetto della prevista procedura, nonchè dell'invio della raccomandata informativa a mezzo servizio postale, restituita al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal deposito documentale di primo grado), conteneva tra le somme intimate anche quelle riportate nella cartella di pagamento n.
09720140226123333000, e pertanto interrotto i termini di prescrizione delle somme intimate. A tal riguardo va evidenziato che la cartella di pagamento n. 09720140226123333000, conteneva due distinti ruoli: un ruolo emesso dalla Regione Lazio, per tassa automobilistica anno d'imposta 2008 ed un ruolo emesso da Roma Capitale a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, anni 2010 e 2011, ruolo rispetto al quale va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria e pertanto l'appello è accolto limitatamente alle somme indicate nella presupposta cartella di pagamento a titolo di tassa automobilistica, anno 2008, somme di competenza della Regione Lazio.
II Con secondo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha rilevato il mancato decorso del termine prescrizionale, in considerazione dell'intervenuta normativa emergenziale Covid-19 che ha stabilito un regime di sospensione dei pagamenti e delle attività di riscossione.
Tale motivo risulta conferente. L'art. 68 del DL n. 18/2020 ha stabilito che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, ovvero la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Inoltre nel caso di specie, la cartella di pagamento reca un carico tributario affidato entro il 7.3.2020 e per tali carichi, ovvero quelli affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare in parte, ovvero relativamente alle somme di competenza della giurisdizione tributaria, le statuizioni di prime cure in conformita' suesposti principi; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
La sostanziale reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie in parte l'appello, come in motivazione e compesa le spese del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5202/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4321/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219010153239000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3851/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato l' 08.11.2024, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n.4321/2024, depositata il 2.4.2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.n. 0972021901053239000, notificata il 22.2.2022 con la quale veniva reiterata la richiesta di pagamento di complessivi € 1.132,29, nonche' tre sottese cartelle di pagamento, eccependo l'estinzione della pretesa portata da ciascuna di dette cartelle, in conseguenza dell'omessa/inesistente notifica delle cartelle presupposte.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso della contribuente avverso l'intimazione di pagamento, statuendo che Dall'esame delle allegazioni documentali agli atti e' emerso che: a) la cartella n. 097 2014 0226123333000 era stata notificata il 1.02.2015 a mani della figlia e ad essa aveva fatto seguito l'invio di raccomandata informativa;
b) la cartella n. 097 2016 0097447279000 era stata notificata il 27.06.2016 a mani della destinataria;
c) la cartella n. 097 2017 0086804224000 era stata notificata il 23.01.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dai documenti telematicamente prodotti dall'agente della riscossione e' emersa, altresi' l'avvenuta notificazione dei seguenti successivi atti interruttivi della prescrizione: A) del preavviso di fermo n. 09780 2015 00131508000 notificato il 04.04.2016; B) l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9020925947000, notificata il 1.08.2017 ai sensi dell'art. 140 il cui iter si concludeva con la compiuta giacenza della raccomandata informativa;
C) il preavviso di fermo n. 09780 2019 00027064000, notificato il 28.01.2020 ai sensi dell'art. 140 il cui iter si concludeva con la compiuta giacenza della raccomandata informativa Dall'esame degli atti richiamati negli atti interruttivi della prescrizione sopra indicati e' emerso che solo le somme di cui alla cartella di pagamento n. 097 2014 0226123333000 si erano estinte per prescrizione tenuto conto che la stessa era avvinta al solo preavviso di fermo n. 09780 2015 00131508000 notificato il 04.04.2016 Con il gravame proposto, l'appellante concessionaria, censura la sentenza di prime cure per erronea lettura della documentazione prodotta nella parte in cui non ha rilevato che l'intimazione di pagamento n.
09720179020925947000, notificata l'11.8.2017, ha rinnovato la richiesta di pagamento anche della cartella n. 09720140226123333000 (I), mancata considerazione dell'intervenuta normativa emergenziale Covid-19 che ha stabilito un regime di sospensione dei pagamenti e delle attività di riscossione (II), e concludeva per la riforma della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata contribuente, per l'infondatezza del proposto appello dovendosi la normativa COVID in quanto eccezionale e speciale applicare solo per le cartelle il cui termine per la notifica andava a scadere nell'anno 2020, evidenziava inoltre la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti e la nullità della notifica del preavviso di fermo n. 09780201900027064000 interrutiva della prescrizione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Concessionaria è solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame l'appellante Agenzia censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha rilevato che l'intimazione di pagamento n. 09720179020925947000, notificata l'11.8.2017, ha rinnovato la richiesta di pagamento anche della cartella n. 09720140226123333000, interrompendo il mancato decorso del termine prescrizionale.
Tale motivo risulta solo in parte fondato. L'intimazione di pagamento n. 09720179020925947000, correttamente notificata l'11.8.2017, mediante la procedura dell'irreperibilità relativa (avendo l'Agengia delle Entrate Riscossione provato compitamente il rispetto della prevista procedura, nonchè dell'invio della raccomandata informativa a mezzo servizio postale, restituita al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal deposito documentale di primo grado), conteneva tra le somme intimate anche quelle riportate nella cartella di pagamento n.
09720140226123333000, e pertanto interrotto i termini di prescrizione delle somme intimate. A tal riguardo va evidenziato che la cartella di pagamento n. 09720140226123333000, conteneva due distinti ruoli: un ruolo emesso dalla Regione Lazio, per tassa automobilistica anno d'imposta 2008 ed un ruolo emesso da Roma Capitale a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, anni 2010 e 2011, ruolo rispetto al quale va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria e pertanto l'appello è accolto limitatamente alle somme indicate nella presupposta cartella di pagamento a titolo di tassa automobilistica, anno 2008, somme di competenza della Regione Lazio.
II Con secondo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha rilevato il mancato decorso del termine prescrizionale, in considerazione dell'intervenuta normativa emergenziale Covid-19 che ha stabilito un regime di sospensione dei pagamenti e delle attività di riscossione.
Tale motivo risulta conferente. L'art. 68 del DL n. 18/2020 ha stabilito che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, ovvero la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Inoltre nel caso di specie, la cartella di pagamento reca un carico tributario affidato entro il 7.3.2020 e per tali carichi, ovvero quelli affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare in parte, ovvero relativamente alle somme di competenza della giurisdizione tributaria, le statuizioni di prime cure in conformita' suesposti principi; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
La sostanziale reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie in parte l'appello, come in motivazione e compesa le spese del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi