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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6012 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2015 e vertente
TRA
in Parte_1 persona del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele GOFFI Parte_2 (giusta delega in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Parte attrice
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Casimiro TOMASONI (giusta delega in atti) presso il cui studio sono elettivamente domiciliate
Parte convenuta nonché nei confronti di in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società e la chiedendo: in via principale, dichiararsi CP_1 Controparte_2 che la scrittura privata datata 11.12.2023 è inopponibile alla curatela della liquidazione giudiziale della , per mancanza di data certa anteriore Parte_1 all'apertura del concorso ex art. 2704 c.c.; in via subordinata, annullarsi la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi degli artt. 1394 e/o 1395 c.c.; in via ulteriormente subordinata, revocarsi la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi dell'art. 166, comma 1 lett. b) o
1 comma 2 c.c.i.i.; in via ulteriormente subordinata, revocarsi e, quindi, dichiararsi inefficace nei confronti dei creditori della liquidazione giudiziale della , Parte_1 la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi degli artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.; condannarsi la ad adempiere all'obbligazione assunta nell' “atto di dichiarazione di nomina e Controparte_1 compravendita” in data 11.12.2023, a rogito notaio dott. rep. n. 44095 Persona_1 racc. n. 30375 di corrispondere il saldo del prezzo corrispettivo della compravendita, scaduto il termine del 31.12.2023 e, quindi, a pagare in favore della liquidazione giudiziale della
, l'importo di €277.651,75 o la diversa somma che risulterà in Parte_1 corso di causa, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dall'1.1.2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla presente domanda giudiziale al saldo;
in ogni caso, condannarsi e in via tra di loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto che: con sentenza del 13.3.2024 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della (curatore dott. ; con “atto di Parte_1 Parte_2 dichiarazione di nomina e compravendita”, in data 11.12.2023, in primo luogo, la società
[...]
aveva nominato, ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., Parte_3 quale soggetto subentrante nei diritti e negli obblighi assunti con il contratto preliminare di compravendita intercorso in data 8.6.2023 tra la (quando in Parte_1 bonis) e la stessa , la società e, Parte_3 Controparte_1 in secondo luogo, la stessa in liquidazione (quando in bonis), in persona del Parte_1 suo liquidatore sig. aveva venduto alla il diritto di piena Controparte_4 Controparte_1 proprietà degli immobili di titolarità della prima, censiti al catasto fabbricati del comune di Mazzano (Bs) al foglio 5, sezione urbana NCT, con i mappali: 162 sub 33, 162 sub 34, 162 sub 35, 162 sub 36, 162 sub 38, 164 sub 15, 25 sub 2, 27 sub 31, 160 sub 32, 160 sub 33, 161, 162 sub 6, 162 sub 7, 162 sub 22, 165 sub 1, 166 sub 1, nonché al catasto terreni del medesimo comune al foglio 5, mappali 11 e 145; il prezzo corrispettivo della compravendita di detti beni immobili era stato pattuito nel complessivo importo di €500.000,00, oltre i.v.a. all'aliquota di legge, e così per complessivi €533.220,00, di cui l'importo di €255.568,25 era stato corrisposto mediante emissione di due assegni circolari intestati, su espressa richiesta della parte alienante alla banca creditrice ipotecaria (Bper Banca spa), al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili compravenduti;
quanto al residuo importo dovuto di €277.651,75, era stato previsto che esso dovesse essere pagato, senza aggravio di interessi, entro il giorno 31.12.2023, ma non risultava essere mai stato corrisposto da parte dell'acquirente in favore della società poi assoggettata alla procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale la quale aveva rinunciato anche all'ipoteca legale;
il curatore dott. aveva successivamente appreso dell'esistenza di una scrittura privata (recante Pt_2 l'apparente data dell'11.12.2023) intercorsa tra la , in persona Parte_1 del liquidatore sig. la in persona dell'a.u. sig. Controparte_4 Controparte_3 CP_4 (anch'essa in seguito assoggettata all'apertura della procedura di liquidazione
[...] giudiziale con sentenza del 13.3.2024 del Tribunale di Brescia), la Parte_3
(che in data 18.12.2023 variava la forma giuridica da e
[...] Controparte_5 contestualmente la propria denominazione sociale da
[...] e la tale scrittura privata conteneva Controparte_6 Controparte_1 le seguenti pattuizioni: 1) , dichiarava di accollarsi (accollo Parte_1 esterno e cumulativo) il debito che sarebbe stato contratto dalla nei confronti Controparte_3 Part della asseritamente pari all'importo di €346.339,00; 2) Parte_3 CP_7
[...] ad estinzione del suo debito nei confronti di (derivante
[...] Parte_1 dal sopra menzionato contratto di compravendita), si obbligava a pagare alla
[...] l'importo di €277.651,75, entro il 20.12.2023; 3) all'esito del pagamento di cui al Parte_3 precedente punto, sarebbe quindi rimasta creditrice di Parte_3 Controparte_3 (debitrice originaria) e di (accollante) della residua somma di €68.687,25, da Parte_1 pagarsi entro il 31.1.2024 (cfr. doc. n.8 all. citazione).
Si sono costituite in giudizio la e la CP_1 Controparte_2 contrastando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la parte convenuta ha esposto che: in data 8 giugno 2023, CP_4
in qualità di legale rappresentante della e la
[...] Parte_1 [...]
avevano stipulato un (nuovo rispetto a Parte_3 quello risolto del 1° luglio 2020) contratto preliminare avente ad oggetto a) il diritto di piena proprietà sulle porzioni del fabbricato da ultimare site in Comune di Mazzano (BS), viale Conti Emili, 69 … b) il diritto di piena proprietà sulle porzioni di area prive di sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 880 (ottocentottanta), poste in Comune di Mazzano (BS), strettamente pertinenziali alle unità urbane qui in oggetto... c) il diritto di piena proprietà sulle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Mazzano (BS), viale Conti Emili, costituite da …; il prezzo era stato pattuito in
€500.000,00, oltre I.V.A., da versare interamente alla stipula del contratto definitivo (cfr. doc. 6, pagg. 2, 3, 4, 5 e 6 della produzione di parte convenuta); in data 11 dicembre 2023,
in qualità di legale rappresentante della e la Controparte_4 Parte_1 [...] quale persona nominata dalla CP_1 Parte_3 ex artt. 1401 e ss. c.c., avevano stipulato il contratto definitivo, dando atto
[...] dell'avvenuta corresponsione della somma di €255.568,25; la restante somma, pari a
€277.651,75, avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 31 dicembre 2023; con scrittura privata di pari data, recependo il contenuto del contratto d'intesa del 1° luglio 2020,
in qualità di legale rappresentante della e della Controparte_4 Parte_1 la la Controparte_3 Controparte_1 Parte_3 avevano stipulato un accordo in base al quale la si
[...] Parte_1 accollava il debito della nei confronti della Controparte_3 Parte_3
, pari a €346.339,00, autorizzando la a
[...] Controparte_1 versare a quest'ultima la somma ancora dovuta a saldo del prezzo della compravendita immobiliare, rimanendo la debitrice della CP_4 Parte_3 per la minor somma di €68.687,25; in esecuzione
[...] dell'accordo, in data 19 dicembre 2023, la veva versato alla Controparte_1 [...]
la somma di €277.651,75 (cfr. doc. 19 Parte_3 produzione pare convenuta).
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n. 117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 20 novembre 2025 per il
3 deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Invero, per quanto concerne l'invocata inopponibilità ex art. 2704 c.c. per non avere data certa l'atto (sostanzialmente) impugnato, ossia la scrittura privata dell'11.12.2023, intercorsa tra (nella duplice veste di liquidatore della e di Controparte_4 Parte_1 legale rappresentante della e i legali rappresentanti delle società odierne CP_3 convenute, si deve rilevare come in data 19.12.2023 (cfr. doc. n. 19 produzione di parte convenuta) sia stato eseguito da parte della e in favore della CP_1 Parte_3
[... il pagamento della somma pari a €277.651,75 “come da scrittura privata del 11/12/23”.
L'effettivo pagamento avvenuto nei termini previsti dagli accordi tra le parti induce a respingere la domanda avanzata, in via principale, dall'attrice in quanto consente di ritenere che la scrittura privata in esame sia stata effettivamente sottoscritta in data 11.12.2023.
Anche la domanda, svolta in via subordinata dall'attrice, afferente l'annullabilità della scrittura dell'11.12.2023, ai sensi dell'art. 1395 c.c., deve essere respinta.
Infatti, “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, in quanto le garanzie concesse dalla società avevano lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo). (Cass. Civ., Sez. 1, 07/12/2017, Ord. n. 29475)
Nel caso di specie, posto che in ogni caso la domanda in questione risulta rivolta esclusivamente nei confronti delle società terze, si osserva brevemente come CP_4
, con l'operazione negoziale in esame, avesse inteso compensare un debito relativo
[...] a una delle società a sé riconducibili (quello pari a €346.339,00 in capo alla nei CP_3 confronti della attraverso l'accollo dell'altra società a sé riconducibile Parte_3 ossia la la quale, in forza della vendita immobiliare Parte_1 dell'11.12.2023 risultava creditrice per l'importo (inferiore al debito accollato) pari a
€277.651,75 della La prova del credito vantato dalla nei CP_1 Parte_3 confronti della è stata fornita dalla parte convenuta mediante il deposito delle CP_3 fatture (cfr. doc. da 9 a 18) per opere edili svolte ben prima della vendita in questione e sulla base di rapporti instaurati sin dal luglio 2020, come si evince dal contratto preliminare di vendita, poi risolto tra le predette parti. Quanto alla circostanza che la e Parte_3 la facessero parte di un unico centro di interessi, essa appare pacifica e non CP_1 celata dalle stesse convenute le quali si sono costituite nel presente giudizio a ministero dello stesso difensore.
4 L'operazione negoziale complessiva, dunque, non appare essere stata perseguita dal in conflitto di interesse con la rappresentata in quanto CP_4 Parte_1 la stessa, all'epoca dei fatti, risultava debitrice della per un importo ben superiore CP_3 (oltre il milione di euro) rispetto a quello oggetto di compensazione. Quindi, la mera circostanza che sia stata effettuata una operazione interna allo stesso gruppo societario avente lo scopo di saldare una cospicua parte del debito della nei confronti della CP_3 [...] non può indurre a ritenere l'accordo sotteso a quell'operazione annullabile per Parte_3 conflitto di interessi ravvisandosi, da un lato, una compensazione interna fra le società riconducibili al e, dall'altro lato, una funzione di sostegno da parte della CP_4 Parte_1 all'altra società del al fine di condurre a termine l'affare con le odierne Controparte_8 convenute (con le quali erano in essere rapporti sin dal luglio 2020).
Quanto alle ulteriori domande svolte, in via subordinata da parte attrice, ai sensi degli artt. 166, comma 1 lett. b e comma 2 e 165 CCII, anch'esse devono essere respinte.
In primo luogo, quanto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 166, comma 1 lett. b) CCII, si rileva come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna anomalia nell'atto estintivo del debito da parte della la quale, in data 19.12.2023, ha provveduto al CP_1 pagamento in denaro (cfr. bonifico bancario sub doc. n. 19 della produzione di parte convenuta) in favore della società della somma pari a €277.651,75, Parte_3 invece che in favore della , in virtù dell'accollo di quest'ultima Parte_1 del debito della (collegata) nei confronti della L'anomalia, CP_3 Parte_3 secondo parte attrice, consisterebbe nell'accollo esterno, da parte della Parte_1
, di cui alla scrittura privata dell'11.12.2023, ma tale forma di pagamento
[...] rappresenta una semplice compensazione tra crediti/debiti relativi allo stesso centro di interessi ( e in assenza del quale, verosimilmente, il Parte_3 CP_1 definitivo non sarebbe stato concluso tra le parti e grazie al quale, allo stesso tempo, quel centro di interessi aveva, da un lato, acquistato gli immobili oggetto della vendita e, dall'altro, ottenuto un parziale adempimento del credito vantato nei confronti della Nessuna CP_3 anomalia, pertanto, dal punto di vista dei soggetti terzi può rinvenirsi, nel caso in esame, dovendosi ritenere neutro l'accollo del debito effettuato da una società ricollegabile pacificamente al “gruppo . CP_4
In un caso parzialmente analogo a quello in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto. (Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo residuo del prezzo)” (Cass. Civ., Sez. 1, 09/06/2011, Sent. n. 12644).
5 Nel caso di specie, a differenza di quello preso in esame dalla Suprema Corte appare chiaro che la vendita del bene non era direttamente volta al soddisfacimento del credito vantato dalla poiché la stessa parte attrice non intende invalidare l'intero Parte_3 contratto dell'11.12.2023, bensì il mero pagamento (o meglio il mancato pagamento) del residuo del prezzo (pari a €277.651,75) senza in alcun modo toccare il pagamento (contestuale alla vendita) effettuato nei confronti della banca che aveva l'ipoteca sugli immobili venduti dalla Parte_1
Ancora una volta, si osserva, quindi, come il collegamento negoziale fra l'atto di compravendita notarile e la scrittura privata oggetto di impugnazione appare chiaramente volto alla compensazione fra poste di dare/avere intercorrenti tra le società Parte_3
[... e la le quali si sono avvalse per raggiungere lo scopo delle società a loro CP_3 rispettivamente collegate, ossia la da un lato, e la CP_1 Parte_1
[...
dall'altro. In particolare, quest'ultima società era sorta dalla scissione (avvenuta nell'anno 2013) della e tale circostanza non viene in alcun modo sottaciuta dalle parti CP_3 risultando anzi anche dall'atto notarile dell'11.12.2023. Quanto alla essa è stata CP_1 indicata nel predetto atto come il soggetto in favore del quale la aveva Parte_3 stipulato il preliminare della vendita immobiliare in questione.
In secondo luogo, per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 166, comma 2 e 165 CCII, si rileva come non risulti dimostrata, attraverso i pochi elementi indicati dalla curatela, la consapevolezza in capo alle società terze (odierne convenute) del presunto stato di dissesto della . Secondo la Parte_1 Parte_1 ricostruzione attorea, le terze convenute avrebbero potuto desumere lo stato di insolvenza della considerando: i pregressi rapporti tra le parti;
lo stato di Parte_1 Parte_1 liquidazione volontaria della stessa;
l'analisi dei bilanci;
la concatenazione negoziale dell'atto di vendita dell'11.12.2023 e della coeva scrittura privata, avendo quelle società partecipato ad entrambi gli accordi.
Invero, “in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. Civ., Sez. 1, 17/05/2023, Ord. n. 13445).
Nella fattispecie in esame, come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati da parte attrice non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza delle società terze circa le difficoltà della a far fronte ai propri pagamenti. Parte_1
Nel quadro sopra delineato, la scrittura privata dell'11 dicembre 2023, redatto a latere rispetto all'atto notarile, altro non rappresenta che la giustificazione causale relativa all'adempimento effettuato da parte della in favore di soggetto diverso rispetto CP_1 al creditore risultante dal definitivo ( ). La parziale compensazione del debito della Parte_1 nei confronti della sottostante sia all'accollo esterno della CP_3 Parte_3 (sancito nella scrittura privata dell'11.12.2023) sia al pagamento effettuato Parte_1
6 dalla in data 19.12.2023, dunque, appare rivestire carattere neutrale quantomeno CP_1 rispetto alle società terze (le odierne convenute) riguardo alla situazione aziendale delle società riconducibili al CP_4
Dalle operazioni negoziali sopra richiamate, dunque, non appare evincibile alcun elemento dal quale le odierne convenute potessero desumere lo stato di insolvenza della
. Quanto alla presunta rilevazione della decozione aziendale Parte_1 Parte_1 attraverso l'esame dei bilanci, si osserva che nessuna delle due società terze può ritenersi operatore qualificato per l'analisi di quei documenti (alla stregua, ad esempio, di un istituto bancario). Inoltre, il mero date delle perdite di esercizio, in assenza di ulteriori elementi (come protesti o procedure monitorie/esecutive in corso), non permette di giungere alla conclusione che un soggetto sia in stato di decozione. Per quel che concerne lo stato di liquidazione volontaria, esso non rappresenta alcun indice della crisi finanziaria di un ente, bensì la mera volontà dei soci di sciogliere il loro vincolo cessando l'attività.
Alla luce delle superiori argomentazioni, tutte le domande di parte attrice, anche quelle svolte in via subordinata all'accoglimento di quelle espressamente rigettate, devono essere respinte.
Le spese di lite, in ragione della novità legislativa costituita dal CCII e tenuto conto della carenza di informazioni e documentali in capo alla curatela, devono essere dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 6012/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Brescia (da remoto), 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6012 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2015 e vertente
TRA
in Parte_1 persona del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele GOFFI Parte_2 (giusta delega in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Parte attrice
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Casimiro TOMASONI (giusta delega in atti) presso il cui studio sono elettivamente domiciliate
Parte convenuta nonché nei confronti di in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società e la chiedendo: in via principale, dichiararsi CP_1 Controparte_2 che la scrittura privata datata 11.12.2023 è inopponibile alla curatela della liquidazione giudiziale della , per mancanza di data certa anteriore Parte_1 all'apertura del concorso ex art. 2704 c.c.; in via subordinata, annullarsi la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi degli artt. 1394 e/o 1395 c.c.; in via ulteriormente subordinata, revocarsi la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi dell'art. 166, comma 1 lett. b) o
1 comma 2 c.c.i.i.; in via ulteriormente subordinata, revocarsi e, quindi, dichiararsi inefficace nei confronti dei creditori della liquidazione giudiziale della , Parte_1 la scrittura privata datata 11.12.2023 ai sensi degli artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.; condannarsi la ad adempiere all'obbligazione assunta nell' “atto di dichiarazione di nomina e Controparte_1 compravendita” in data 11.12.2023, a rogito notaio dott. rep. n. 44095 Persona_1 racc. n. 30375 di corrispondere il saldo del prezzo corrispettivo della compravendita, scaduto il termine del 31.12.2023 e, quindi, a pagare in favore della liquidazione giudiziale della
, l'importo di €277.651,75 o la diversa somma che risulterà in Parte_1 corso di causa, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dall'1.1.2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla presente domanda giudiziale al saldo;
in ogni caso, condannarsi e in via tra di loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto che: con sentenza del 13.3.2024 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della (curatore dott. ; con “atto di Parte_1 Parte_2 dichiarazione di nomina e compravendita”, in data 11.12.2023, in primo luogo, la società
[...]
aveva nominato, ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., Parte_3 quale soggetto subentrante nei diritti e negli obblighi assunti con il contratto preliminare di compravendita intercorso in data 8.6.2023 tra la (quando in Parte_1 bonis) e la stessa , la società e, Parte_3 Controparte_1 in secondo luogo, la stessa in liquidazione (quando in bonis), in persona del Parte_1 suo liquidatore sig. aveva venduto alla il diritto di piena Controparte_4 Controparte_1 proprietà degli immobili di titolarità della prima, censiti al catasto fabbricati del comune di Mazzano (Bs) al foglio 5, sezione urbana NCT, con i mappali: 162 sub 33, 162 sub 34, 162 sub 35, 162 sub 36, 162 sub 38, 164 sub 15, 25 sub 2, 27 sub 31, 160 sub 32, 160 sub 33, 161, 162 sub 6, 162 sub 7, 162 sub 22, 165 sub 1, 166 sub 1, nonché al catasto terreni del medesimo comune al foglio 5, mappali 11 e 145; il prezzo corrispettivo della compravendita di detti beni immobili era stato pattuito nel complessivo importo di €500.000,00, oltre i.v.a. all'aliquota di legge, e così per complessivi €533.220,00, di cui l'importo di €255.568,25 era stato corrisposto mediante emissione di due assegni circolari intestati, su espressa richiesta della parte alienante alla banca creditrice ipotecaria (Bper Banca spa), al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili compravenduti;
quanto al residuo importo dovuto di €277.651,75, era stato previsto che esso dovesse essere pagato, senza aggravio di interessi, entro il giorno 31.12.2023, ma non risultava essere mai stato corrisposto da parte dell'acquirente in favore della società poi assoggettata alla procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale la quale aveva rinunciato anche all'ipoteca legale;
il curatore dott. aveva successivamente appreso dell'esistenza di una scrittura privata (recante Pt_2 l'apparente data dell'11.12.2023) intercorsa tra la , in persona Parte_1 del liquidatore sig. la in persona dell'a.u. sig. Controparte_4 Controparte_3 CP_4 (anch'essa in seguito assoggettata all'apertura della procedura di liquidazione
[...] giudiziale con sentenza del 13.3.2024 del Tribunale di Brescia), la Parte_3
(che in data 18.12.2023 variava la forma giuridica da e
[...] Controparte_5 contestualmente la propria denominazione sociale da
[...] e la tale scrittura privata conteneva Controparte_6 Controparte_1 le seguenti pattuizioni: 1) , dichiarava di accollarsi (accollo Parte_1 esterno e cumulativo) il debito che sarebbe stato contratto dalla nei confronti Controparte_3 Part della asseritamente pari all'importo di €346.339,00; 2) Parte_3 CP_7
[...] ad estinzione del suo debito nei confronti di (derivante
[...] Parte_1 dal sopra menzionato contratto di compravendita), si obbligava a pagare alla
[...] l'importo di €277.651,75, entro il 20.12.2023; 3) all'esito del pagamento di cui al Parte_3 precedente punto, sarebbe quindi rimasta creditrice di Parte_3 Controparte_3 (debitrice originaria) e di (accollante) della residua somma di €68.687,25, da Parte_1 pagarsi entro il 31.1.2024 (cfr. doc. n.8 all. citazione).
Si sono costituite in giudizio la e la CP_1 Controparte_2 contrastando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la parte convenuta ha esposto che: in data 8 giugno 2023, CP_4
in qualità di legale rappresentante della e la
[...] Parte_1 [...]
avevano stipulato un (nuovo rispetto a Parte_3 quello risolto del 1° luglio 2020) contratto preliminare avente ad oggetto a) il diritto di piena proprietà sulle porzioni del fabbricato da ultimare site in Comune di Mazzano (BS), viale Conti Emili, 69 … b) il diritto di piena proprietà sulle porzioni di area prive di sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 880 (ottocentottanta), poste in Comune di Mazzano (BS), strettamente pertinenziali alle unità urbane qui in oggetto... c) il diritto di piena proprietà sulle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Mazzano (BS), viale Conti Emili, costituite da …; il prezzo era stato pattuito in
€500.000,00, oltre I.V.A., da versare interamente alla stipula del contratto definitivo (cfr. doc. 6, pagg. 2, 3, 4, 5 e 6 della produzione di parte convenuta); in data 11 dicembre 2023,
in qualità di legale rappresentante della e la Controparte_4 Parte_1 [...] quale persona nominata dalla CP_1 Parte_3 ex artt. 1401 e ss. c.c., avevano stipulato il contratto definitivo, dando atto
[...] dell'avvenuta corresponsione della somma di €255.568,25; la restante somma, pari a
€277.651,75, avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 31 dicembre 2023; con scrittura privata di pari data, recependo il contenuto del contratto d'intesa del 1° luglio 2020,
in qualità di legale rappresentante della e della Controparte_4 Parte_1 la la Controparte_3 Controparte_1 Parte_3 avevano stipulato un accordo in base al quale la si
[...] Parte_1 accollava il debito della nei confronti della Controparte_3 Parte_3
, pari a €346.339,00, autorizzando la a
[...] Controparte_1 versare a quest'ultima la somma ancora dovuta a saldo del prezzo della compravendita immobiliare, rimanendo la debitrice della CP_4 Parte_3 per la minor somma di €68.687,25; in esecuzione
[...] dell'accordo, in data 19 dicembre 2023, la veva versato alla Controparte_1 [...]
la somma di €277.651,75 (cfr. doc. 19 Parte_3 produzione pare convenuta).
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n. 117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 20 novembre 2025 per il
3 deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Invero, per quanto concerne l'invocata inopponibilità ex art. 2704 c.c. per non avere data certa l'atto (sostanzialmente) impugnato, ossia la scrittura privata dell'11.12.2023, intercorsa tra (nella duplice veste di liquidatore della e di Controparte_4 Parte_1 legale rappresentante della e i legali rappresentanti delle società odierne CP_3 convenute, si deve rilevare come in data 19.12.2023 (cfr. doc. n. 19 produzione di parte convenuta) sia stato eseguito da parte della e in favore della CP_1 Parte_3
[... il pagamento della somma pari a €277.651,75 “come da scrittura privata del 11/12/23”.
L'effettivo pagamento avvenuto nei termini previsti dagli accordi tra le parti induce a respingere la domanda avanzata, in via principale, dall'attrice in quanto consente di ritenere che la scrittura privata in esame sia stata effettivamente sottoscritta in data 11.12.2023.
Anche la domanda, svolta in via subordinata dall'attrice, afferente l'annullabilità della scrittura dell'11.12.2023, ai sensi dell'art. 1395 c.c., deve essere respinta.
Infatti, “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, in quanto le garanzie concesse dalla società avevano lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo). (Cass. Civ., Sez. 1, 07/12/2017, Ord. n. 29475)
Nel caso di specie, posto che in ogni caso la domanda in questione risulta rivolta esclusivamente nei confronti delle società terze, si osserva brevemente come CP_4
, con l'operazione negoziale in esame, avesse inteso compensare un debito relativo
[...] a una delle società a sé riconducibili (quello pari a €346.339,00 in capo alla nei CP_3 confronti della attraverso l'accollo dell'altra società a sé riconducibile Parte_3 ossia la la quale, in forza della vendita immobiliare Parte_1 dell'11.12.2023 risultava creditrice per l'importo (inferiore al debito accollato) pari a
€277.651,75 della La prova del credito vantato dalla nei CP_1 Parte_3 confronti della è stata fornita dalla parte convenuta mediante il deposito delle CP_3 fatture (cfr. doc. da 9 a 18) per opere edili svolte ben prima della vendita in questione e sulla base di rapporti instaurati sin dal luglio 2020, come si evince dal contratto preliminare di vendita, poi risolto tra le predette parti. Quanto alla circostanza che la e Parte_3 la facessero parte di un unico centro di interessi, essa appare pacifica e non CP_1 celata dalle stesse convenute le quali si sono costituite nel presente giudizio a ministero dello stesso difensore.
4 L'operazione negoziale complessiva, dunque, non appare essere stata perseguita dal in conflitto di interesse con la rappresentata in quanto CP_4 Parte_1 la stessa, all'epoca dei fatti, risultava debitrice della per un importo ben superiore CP_3 (oltre il milione di euro) rispetto a quello oggetto di compensazione. Quindi, la mera circostanza che sia stata effettuata una operazione interna allo stesso gruppo societario avente lo scopo di saldare una cospicua parte del debito della nei confronti della CP_3 [...] non può indurre a ritenere l'accordo sotteso a quell'operazione annullabile per Parte_3 conflitto di interessi ravvisandosi, da un lato, una compensazione interna fra le società riconducibili al e, dall'altro lato, una funzione di sostegno da parte della CP_4 Parte_1 all'altra società del al fine di condurre a termine l'affare con le odierne Controparte_8 convenute (con le quali erano in essere rapporti sin dal luglio 2020).
Quanto alle ulteriori domande svolte, in via subordinata da parte attrice, ai sensi degli artt. 166, comma 1 lett. b e comma 2 e 165 CCII, anch'esse devono essere respinte.
In primo luogo, quanto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 166, comma 1 lett. b) CCII, si rileva come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna anomalia nell'atto estintivo del debito da parte della la quale, in data 19.12.2023, ha provveduto al CP_1 pagamento in denaro (cfr. bonifico bancario sub doc. n. 19 della produzione di parte convenuta) in favore della società della somma pari a €277.651,75, Parte_3 invece che in favore della , in virtù dell'accollo di quest'ultima Parte_1 del debito della (collegata) nei confronti della L'anomalia, CP_3 Parte_3 secondo parte attrice, consisterebbe nell'accollo esterno, da parte della Parte_1
, di cui alla scrittura privata dell'11.12.2023, ma tale forma di pagamento
[...] rappresenta una semplice compensazione tra crediti/debiti relativi allo stesso centro di interessi ( e in assenza del quale, verosimilmente, il Parte_3 CP_1 definitivo non sarebbe stato concluso tra le parti e grazie al quale, allo stesso tempo, quel centro di interessi aveva, da un lato, acquistato gli immobili oggetto della vendita e, dall'altro, ottenuto un parziale adempimento del credito vantato nei confronti della Nessuna CP_3 anomalia, pertanto, dal punto di vista dei soggetti terzi può rinvenirsi, nel caso in esame, dovendosi ritenere neutro l'accollo del debito effettuato da una società ricollegabile pacificamente al “gruppo . CP_4
In un caso parzialmente analogo a quello in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto. (Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo residuo del prezzo)” (Cass. Civ., Sez. 1, 09/06/2011, Sent. n. 12644).
5 Nel caso di specie, a differenza di quello preso in esame dalla Suprema Corte appare chiaro che la vendita del bene non era direttamente volta al soddisfacimento del credito vantato dalla poiché la stessa parte attrice non intende invalidare l'intero Parte_3 contratto dell'11.12.2023, bensì il mero pagamento (o meglio il mancato pagamento) del residuo del prezzo (pari a €277.651,75) senza in alcun modo toccare il pagamento (contestuale alla vendita) effettuato nei confronti della banca che aveva l'ipoteca sugli immobili venduti dalla Parte_1
Ancora una volta, si osserva, quindi, come il collegamento negoziale fra l'atto di compravendita notarile e la scrittura privata oggetto di impugnazione appare chiaramente volto alla compensazione fra poste di dare/avere intercorrenti tra le società Parte_3
[... e la le quali si sono avvalse per raggiungere lo scopo delle società a loro CP_3 rispettivamente collegate, ossia la da un lato, e la CP_1 Parte_1
[...
dall'altro. In particolare, quest'ultima società era sorta dalla scissione (avvenuta nell'anno 2013) della e tale circostanza non viene in alcun modo sottaciuta dalle parti CP_3 risultando anzi anche dall'atto notarile dell'11.12.2023. Quanto alla essa è stata CP_1 indicata nel predetto atto come il soggetto in favore del quale la aveva Parte_3 stipulato il preliminare della vendita immobiliare in questione.
In secondo luogo, per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 166, comma 2 e 165 CCII, si rileva come non risulti dimostrata, attraverso i pochi elementi indicati dalla curatela, la consapevolezza in capo alle società terze (odierne convenute) del presunto stato di dissesto della . Secondo la Parte_1 Parte_1 ricostruzione attorea, le terze convenute avrebbero potuto desumere lo stato di insolvenza della considerando: i pregressi rapporti tra le parti;
lo stato di Parte_1 Parte_1 liquidazione volontaria della stessa;
l'analisi dei bilanci;
la concatenazione negoziale dell'atto di vendita dell'11.12.2023 e della coeva scrittura privata, avendo quelle società partecipato ad entrambi gli accordi.
Invero, “in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. Civ., Sez. 1, 17/05/2023, Ord. n. 13445).
Nella fattispecie in esame, come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati da parte attrice non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza delle società terze circa le difficoltà della a far fronte ai propri pagamenti. Parte_1
Nel quadro sopra delineato, la scrittura privata dell'11 dicembre 2023, redatto a latere rispetto all'atto notarile, altro non rappresenta che la giustificazione causale relativa all'adempimento effettuato da parte della in favore di soggetto diverso rispetto CP_1 al creditore risultante dal definitivo ( ). La parziale compensazione del debito della Parte_1 nei confronti della sottostante sia all'accollo esterno della CP_3 Parte_3 (sancito nella scrittura privata dell'11.12.2023) sia al pagamento effettuato Parte_1
6 dalla in data 19.12.2023, dunque, appare rivestire carattere neutrale quantomeno CP_1 rispetto alle società terze (le odierne convenute) riguardo alla situazione aziendale delle società riconducibili al CP_4
Dalle operazioni negoziali sopra richiamate, dunque, non appare evincibile alcun elemento dal quale le odierne convenute potessero desumere lo stato di insolvenza della
. Quanto alla presunta rilevazione della decozione aziendale Parte_1 Parte_1 attraverso l'esame dei bilanci, si osserva che nessuna delle due società terze può ritenersi operatore qualificato per l'analisi di quei documenti (alla stregua, ad esempio, di un istituto bancario). Inoltre, il mero date delle perdite di esercizio, in assenza di ulteriori elementi (come protesti o procedure monitorie/esecutive in corso), non permette di giungere alla conclusione che un soggetto sia in stato di decozione. Per quel che concerne lo stato di liquidazione volontaria, esso non rappresenta alcun indice della crisi finanziaria di un ente, bensì la mera volontà dei soci di sciogliere il loro vincolo cessando l'attività.
Alla luce delle superiori argomentazioni, tutte le domande di parte attrice, anche quelle svolte in via subordinata all'accoglimento di quelle espressamente rigettate, devono essere respinte.
Le spese di lite, in ragione della novità legislativa costituita dal CCII e tenuto conto della carenza di informazioni e documentali in capo alla curatela, devono essere dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 6012/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Brescia (da remoto), 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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