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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 483 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto la TASI per l'anno 2018, eccependo:
1) l'omessa sottoscrizione del dirigente responsabile;
2) la prescrizione del credito;
3) l'illegittima qualificazione dell'immobile quale terreno edificabile;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Amantea si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso non può essere esaminato, in quanto tanto il ricorrente, quanto il resistente non hanno prodotto in giudizio copia dell'atto impugnato, sicché non può valutarsi la sussistenza dell'eccepito vizio di forma.
Non sussiste l'eccepita prescrizione.
In merito, si evidenzia che il tributo de quo è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i tributi locali sono considerati quali prestazioni periodiche, in quanto erogati a scadenza predefinita e regolare, sicché sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022).
Per stessa ammissione del ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato in data 24/01/2024 e l'anno di imposta è il 2018. Dal 31/12/2018 alla data di notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine prescrizionale quinquennale in quanto, al caso di specie, deve essere applicato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.
In merito a detto periodo di sospensione si precisa che l'art. art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. in
L. n. 27/2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione.
Rispetto all'ultimo motivo di ricorso si evidenzia che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a sostegno delle proprie affermazioni.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Amantea, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Tributi 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 483 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto la TASI per l'anno 2018, eccependo:
1) l'omessa sottoscrizione del dirigente responsabile;
2) la prescrizione del credito;
3) l'illegittima qualificazione dell'immobile quale terreno edificabile;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Amantea si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso non può essere esaminato, in quanto tanto il ricorrente, quanto il resistente non hanno prodotto in giudizio copia dell'atto impugnato, sicché non può valutarsi la sussistenza dell'eccepito vizio di forma.
Non sussiste l'eccepita prescrizione.
In merito, si evidenzia che il tributo de quo è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i tributi locali sono considerati quali prestazioni periodiche, in quanto erogati a scadenza predefinita e regolare, sicché sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022).
Per stessa ammissione del ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato in data 24/01/2024 e l'anno di imposta è il 2018. Dal 31/12/2018 alla data di notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine prescrizionale quinquennale in quanto, al caso di specie, deve essere applicato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.
In merito a detto periodo di sospensione si precisa che l'art. art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. in
L. n. 27/2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione.
Rispetto all'ultimo motivo di ricorso si evidenzia che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a sostegno delle proprie affermazioni.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Amantea, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco