Sentenza 19 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di lesioni personali, l'aggravante della durata della malattia o dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni e quella dell'indebolimento permanente di un organo, sebbene equiparate "quoad poenam", sono circostanze distinte e autonome. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, all'esito dell'esclusione della seconda di dette aggravanti, non si era diminuita corrispondentemente la pena inflitta in primo grado sul rilievo che la circostanza dell'indebolimento permanente di un organo costituisce la progressione della durata della malattia oltre il termine di quaranta giorni. (Vedi: Sez. 1, n. 9743 del 1977, Rv. 136562-01 e Sez. 5, n. 1067 del 1996, Rv. 205988-01).
Commentario • 1
- 1. Quali reati commette chi picchia un medico in servizio? La Cassazione definisce la linea dura (Cass. Pen. n. 39438/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 dicembre 2025
Aggredire un medico durante l'esercizio delle funzioni non è una reazione impulsiva tollerabile né un episodio “di nervi” da minimizzare: è una condotta di particolare gravità, potenzialmente articolata in più fattispecie penali. La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 39438/2025, ha confermato la responsabilità di un'imputata che, presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, aveva strattonato e tirato con forza i capelli alla dottoressa in servizio per ottenere un accesso immediato alla visita, in assenza dei presupposti sanitari previsti dal triage. Le fattispecie applicabili in caso di aggressione al personale sanitario La Corte chiarisce la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2022, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
Testo completo
0 59 8 8 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 3678/2022 UP 19/12/2022 MICHELE ROMANO R.G.N. 24188/2022 RENATA SESSA DANIELA BIFULCO GIOVANNI FRANCOLINI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ES EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: -la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIOVANNI SARCÌ che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 maggio 2022 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da EA Di SÙ, ha confermato la pronuncia in data 14 aprile 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di 1 Ğ ZI EX LA, e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo ha prospettato la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. Più in particolare, ha dedotto: - che, nonostante abbia ritenuto il difetto di prova certa del permanente indebolimento della funzione masticatoria della persona offesa, la Corte territoriale non ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante in discorso (contemplata dall'art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen.); -e che lo stesso Giudice di appello ha ritenuto nella specie comunque integrata l'ipotesi delle lesioni gravi in ragione della prognosi della durata della malattia superiore ai quaranta giorni (a far data dal 16 settembre 2020) tratta dal «referto di pronto soccorso in atti»>, nonostante da esso risulti che i sanitari si erano riservati la prognosi riservata nonché in assenza di qualsivoglia elemento che deponga nel senso della detta durata, che non emerge (oltre che dal referto in atti) dalle dichiarazioni del dott. Restivo che si è espresso in termini dubitativi.
2.2 Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, erroneamente negate (quanto meno con giudizio di equivalenza) alla luce del contesto in cui è maturata la condotta, della resipiscenza e dell'incensuratezza dell'imputato e della somma versata quale acconto del risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo motivo.
1. Vero è che la Corte di appello ha negato che nella specie ricorra la prova certa della sussistenza della circostanza aggravante del permanente indebolimento di un organo (art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen.), purtuttavia confermando la sentenza di primo grado, anche quoad poenam. E ciò in quanto il Giudice distrettuale ha ritenuto che nella specie dal fatto sia derivata una malattia o un'incapacità della persona offesa di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.), ossia nell'erroneo presupposto che le due ipotesi integrino un'unica aggravante (contemplata dal citato comma 1). Si tratta invece di due circostanze distinte, tanto che la giurisprudenza di legittimità:
2 -ha affermato che «se la lesione ha cagionato una malattia guarita oltre i quaranta giorni e, al tempo stesso, l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, si applica la regola di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., valida anche per le ipotesi (come quella dell'art. 583, comma 1, cod. pen.), in cui la norma incriminatrice non prevede pene diverse ma una unica pena per ciascuna delle tre circostanze, tra loro equiparate ai fini della gravità», in forza della quale il giudice, non potendo applicare la pena stabilita per la circostanza più grave, fissata la pena base (entro lo spazio edittale posto dall'art. 583, cornma 1, cit.), ha facoltà di aumentarla fino ad un terzo (Sez. 1, n. 9743 del 11/03/1977, Campoccia, Rv. 136562 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 27748 del 10/05/2007, Fazio Rv. 236834 01, relativa alle circostanze - aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, cod. pen. per il delitto di rapina;
cfr. pure Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253525 - 01; ed ha pure escluso che l'aggravante dell'indebolimento permanente abbia carattere progressivo rispetto a quella relativa alla durata della malattia, potendo dalle lesioni derivare una malattia per un tempo inferiore ai quaranta giorni e comunque l'indebolimento permanente di un senso o di un organo», chiarendo che «ritenere l'una, non contestata, in luogo dell'altra, contestata, implica mancanza di correlazione tra accusa e sentenza» (Sez. 5, n. 1067 del 28/06/1996, Mazza, Rv. 205988 - 01). - -Dunque, a fronte dell'esclusione in accoglimento dell'appello di una circostanza aggravante ritenuta dal primo Giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere di conseguenza, dandone conto nel dispositivo e diminuendo corrispondentemente la pena complessiva irrogata (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.). Per quel che attiene invece alla durata della malattia, in effetti in atti non consta un referto che contenga la prognosi di giorni quaranta dal 16 settembre 2020 (in cui il fatto ha avuto luogo), come invece affermato nella sentenza impugnata;
purtuttavia, dalle dichiarazioni - richiamate dalla difesa rese dal dott. Restivo, sanitario che ha avuto in cura il LA, risulta che la prognosi di guarigione della persona offesa è stata determinata in trenta o quaranta giorni ulteriori (rispetto a quelli già decorsi dal 16 settembre), decorrenti dal 22 settembre 2022 (data in cui sarebbe stato sottoposto a intervento chirurgico); ragion per cui su tale punto decisivo in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante in discorso, ricorre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. - 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 01), il che impone in parte qua - l'annullamento con rinvio perché la Corte territoriale motivi compiutamente sul punto. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen.; e, quanto all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen. deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, che rideterminerà pure il trattamento sanzionatorio in considerazione dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen. e della statuizione che renderà in ordine alla sussistenza o meno di quella di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen. 3 کہا Rimane, pertanto, assorbito -come anticipato - il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 c.p. che elimina. Annulla la sentenza impugnata quanto all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 c.p. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Pick Brill Così deciso il 19/12/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Rosa Pezzullo 10- 162て CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise мн 4