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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2574/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2574/2025 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti CASAMASSIMA ALESSANDRA e Parte_1
TRIGIANTE PASQUALE;
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 31/10/1987 a CASAMASSIMA (atto n. 62, parte 2, serie A, anno 1987). Dal matrimonio non sono nati i figli. La casa coniugale è di proprietà della moglie ed è sita a Casamassima (BA), Via Ferrantina n. 37. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Bari del 05/11/2024.
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_1 cost
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 05/11/2024 (doc. 6).
2. Spese Il resistente va condannato al pagamento delle spese di lite, dal momento che la ricorrente ha documentato di averlo invitato in via stragiudiziale, con missiva ricevuta il 14/6/2025, a definire in via bonaria la controversia, e di essersi trovata costretta, a causa della sua inerzia, a intraprendere il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 31/10/1987 a CASAMASSIMA (BA) (atto n. 62, parte 2, serie A, anno 1987);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casamassima (BA) per quanto di competenza;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.900 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 16/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2574/2025 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti CASAMASSIMA ALESSANDRA e Parte_1
TRIGIANTE PASQUALE;
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 31/10/1987 a CASAMASSIMA (atto n. 62, parte 2, serie A, anno 1987). Dal matrimonio non sono nati i figli. La casa coniugale è di proprietà della moglie ed è sita a Casamassima (BA), Via Ferrantina n. 37. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Bari del 05/11/2024.
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_1 cost
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 05/11/2024 (doc. 6).
2. Spese Il resistente va condannato al pagamento delle spese di lite, dal momento che la ricorrente ha documentato di averlo invitato in via stragiudiziale, con missiva ricevuta il 14/6/2025, a definire in via bonaria la controversia, e di essersi trovata costretta, a causa della sua inerzia, a intraprendere il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 31/10/1987 a CASAMASSIMA (BA) (atto n. 62, parte 2, serie A, anno 1987);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casamassima (BA) per quanto di competenza;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.900 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 16/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli