Articolo 4 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 1972
Art. 4.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972