Decreto cautelare 1 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/06/2022, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01034/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Avio Lamp S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza n. 116 del 19.11.2021, notificata in data 29.11.2021, adottata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, con la quale è stata ordinata la chiusura immediata e la rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento del distributore di carburanti, intestato alla ricorrente, insistente in Racale alla via Roma, ang. via Mazzini nella parte di suolo di pubblico “ identificata nel marciapiede e nella strada prospiciente la part.lla 408 del foglio 16 ”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ove occorra,
della nota prot. n. 20326 del 28.10.2021, notificata in data 29.10.2021, di avvio del procedimento di chiusura immediata del distributore innanzi richiamato.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Avio Lamp S.r.l. il 2/2/2022:
dell'ordinanza n. 116 del 19.11.2021, notificata in data 29.11.2021, adottata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, con la quale è stata ordinata la chiusura immediata e la rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento del distributore di carburanti, intestato alla ricorrente, insistente in Racale alla via Roma, ang. via Mazzini nella parte di suolo di pubblico “ identificata nel marciapiede e nella strada prospiciente la part.lla 408 del foglio 16 ”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ove occorra:
della nota prot. n. 20326 del 28.10.2021, notificata in data 29.10.2021, di avvio del procedimento di chiusura immediata del distributore innanzi richiamato;
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4.1.2020 di adozione del PUG e della relativa NTA disciplinante la “ Città Storica/Infrastrutture di relazione fondamentali ”, nonché del R.R. 11/2019, ove dovessero essere interpretate quale limite al mantenimento della stazione di servizio del ricorrente in zona A, anche a prescindere dall'esistenza delle incompatibilità previste dall'art. 5 del Reg. reg. n. 11/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Racale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv. C. Longo per il Comune di Racale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – titolare di un impianto di distribuzione carburanti collocato a Racale in via Roma, angolo via Mazzini, nella parte di suolo pubblico identificata al Catasto al foglio 16, part. 408 – ha impugnato l’ordinanza n. 116 del 19.11.2021, con la quale il Comune di Racale le ha ordinato la chiusura immediata e la rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, del distributore di carburanti.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 5 Reg. reg. n. 11/2019, nonché dell’art. 2, comma 1-bis, d. lgs. n. 32/98; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Racale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
Con successivi motivi aggiunti del 2.2.2022 la ricorrente ha articolato nuovi motivi di gravame avverso la predetta ordinanza n. 116/21, impugnando altresì, “ ove occorra ” (cfr. motivi aggiunti cit, p. 1), la nota prot. n. 20326/21, di avvio del procedimento di chiusura del distributore di carburanti, nonché la << deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4.1.2020 di adozione del PUG e della relativa NTA disciplinante la “Città Storica/Infrastrutture di relazione fondamentali”, nonché del R.R. 11/2019, ove dovessero essere interpretate quale limite al mantenimento della stazione di servizio del ricorrente in zona A, anche a prescindere dall’esistenza delle incompatibilità previste dall’art. 5 del r.r. 11/2019 >> (cfr. motivi aggiunti, p. 1).
A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 1 co. 5 e dell’art. 3 co. 2 d. lgs. n. 32/98; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione del Reg. reg. n. 11/19; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 15.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.
Con un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto nel ricorso originario l’illegittimità dell’atto impugnato, lamentando l’errore in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa in ordine alla ricorrenza dei fattori ostativi alla permanenza di un distributore di carburanti, come individuati dall’art. 5 Reg. Reg. n. 11/2019.
In subordine, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione – una volta verificata la ricorrenza di uno o più fattori ostativi al mantenimento dell’impianto, ex art. 5 Reg. reg. n. 11/2019 – dovuto concedere alla ricorrente un congruo tempo per l’adeguamento dell’impianto alle suddette prescrizioni normative, e non già imporne tout court la immediata rimozione.
Con i proposti motivi aggiunti la ricorrente ha poi lamentato il contrasto dell’atto impugnato con la previsione di cui agli artt. 1 co. 5 e 3 co. 2 d. lgs. n. 32/98, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’assunto – contenuto nell’atto impugnato – secondo cui l’esistenza di una scuola pubblica e di un ufficio postale genererebbe, potenzialmente, intralcio al traffico veicolare e pedonale.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi del Reg. reg. n. 11/2019: “ Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.
2. (omissis)
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l’attività entro nove mesi dall’accertamento del comune. Il titolare dell’impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti, alla Regione ed all’ufficio delle Dogane ”.
2.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, l’istruttoria espletata dall’Amministrazione consente anzitutto di affermare che l’impianto non è dotato di “ sede propria ” (art. 5 co. 1 lett. a) Reg. reg. cit.), tale dovendosi intendere un’area privata ad esso esclusivamente destinata, insistendo l’impianto parzialmente su suolo pubblico.
In particolare, non rileva la circostanza che la ricorrente sia dotata di concessione di occupazione di spazio pubblico, occorrendo invece un titolo che consenta al titolare di escludere il transito di terzi soggetti; circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, ad avviso del Collegio, il concetto di “ sede propria ” impedisce il mantenimento di stazioni di rifornimento ubicate non in sede propria, ma su aree pubbliche.
Già soltanto per tali ragioni, le doglianze della ricorrente sono infondate.
2.3. A ciò aggiungasi che l’istruttoria espletata dall’Amministrazione ha consentito di appurare altresì il contrasto con le previsioni di cui all’art. 5 co. 3 Reg. reg., atteso che:
a) il piano di fabbricazione comunale connota la zona di riferimento come “ area tipizzata A/2 - Centro storico ”;
b) vi è intralcio al traffico veicolare e pedonale, non determinato – come invece deduce la ricorrente – dalla violazione delle norme del codice della strada (es. divieto di sosta), essendo invece intrinsecamente connaturato alla presenza, a pochissimi metri, delle scuole elementari e dell’ufficio postale.
2.3.1. In particolare, con riguardo al primo aspetto (divieto di allocazione di impianti di distribuzione di carburanti nel centro storico), reputa il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ l'art. 2 comma 1-bis del D. lvo n. 32 del 1998 e s.m. ( recante: Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) prevede che la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. … In sostanza, … l'impianto di distribuzione - in quanto assimilabile ad un'opera di urbanizzazione secondaria - può essere installato in qualsiasi zona del territorio comunale (salvo il centro storico) ” (C.d.S, IV, 14.11.2018, n. 6419).
Pertanto, la circostanza dell’essere l’impianto in esame collocato nel centro storico costituisce fattore impeditivo ex se della sua permanenza in esercizio, ai sensi della citata previsione di cui all’art. 2 co. 1- bis d. lgs. n. 32/98.
2.3.2. A ciò aggiungasi altresì che, come emerge dalla documentazione in atti, con relativo allegato fotografico, l’impianto in esame insiste a pochi metri da una scuola elementare e dall’ufficio postale. Per tali ragioni, esso reca sicuro intralcio al traffico veicolare e pedonale, particolarmente intenso su tale tratto stradale, a cagione dell’insistenza di siti (scuola pubblica; ufficio postale) notoriamente caratterizzati da un intenso flusso circolatorio.
In particolare, non rileva in questa sede indagare – come invece sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso per m.a. – se vi siano stati o meno incidenti sull’area in esame. Piuttosto, ciò che rileva in questa sede è stabilire se ricorra un difetto di istruttoria e di motivazione dell’Amministrazione nell’indicare, quale fattore impeditivo alla permanenza del suddetto distributore di carburanti, il fatto dell’essere quest’ultimo collocato a ridosso di una scuola pubblica e di un ufficio postale.
E sul punto, il Collegio reputa di escludere la sussistenza del dedotto deficit istruttorio e motivazionale, essendo circostanza del tutto notoria – e come tale, non abbisognevole di particolare motivazione – la sussistenza di un grande flusso veicolare nelle aree prospicienti gli uffici postali e le scuole pubbliche.
2.4. Naturalmente, la sussistenza dei suddetti profili di criticità esclude ex se la possibilità che l’Amministrazione potesse prescrivere – in luogo della disposta rimozione – misure di adeguamento dell’impianto alle condizioni di legge, non sussistendo misure meno invasive, ed altrettanto efficaci, in grado di coniugare l’ubicazione dell’impianto con l’osservanza delle previsioni di zona, nonché delle prescrizioni rispondenti a finalità di sicurezza della circolazione stradale.
3. Tali conclusioni risultano altresì rafforzate dalla previsione di cui all’art. 3 co. 2 d. lgs. n. 32/98, che dispone testualmente: “ Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree ”.
4. Dunque, i titolari di impianti di distribuzione carburanti non più in regola con le relative prescrizioni localizzative sono tenuti a presentare al Comune un programma di chiusura e di smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa.
Orbene, nel caso di specie, vi è nota di parte ricorrente del 21.4.1998, ai sensi dell’art. 1 co. 5 d. lgs. n. 32/98, di prosecuzione dell’attività di distribuzione carburanti.
Senonché, tale previsione normativa non conferisce affatto alla ricorrente il diritto al mantenimento dell’impianto sull’area in cui esso è allocato, trattandosi di previsione di tipo liberalizzatorio, come emerge non solo dalla rubrica del citato art. 1 co. 5 (“ Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti ”), ma anche dal citato comma 5, il quale non a caso sancisce il passaggio da un regime di concessione (proprio di un sistema di stampo dirigistico) ad uno di autorizzazione, più conforme all’adottato modulo liberalizzatorio.
5. Ne consegue che tale previsione normativa non costituisce affatto la fonte del diritto della ricorrente al mantenimento dell’impianto sull’area di che trattasi. Piuttosto, ai sensi sia dell’art. 3 co. 2 d. lgs. n. 32/98, e sia dell’art. 5 co. 4 Reg. reg. n. 11/19, la ricorrente avrebbe dovuto presentare al Comune un programma di adeguamento dell’impianto, al fine di consentire al civico ente la verifica della sua adeguatezza alla vigente normativa. In tal senso la ricorrente non ha operato – impedendo al Comune l’esercizio dei citati poteri/doveri di verifica di adeguatezza – sicché del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) il Comune ha adottato “… i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree ” (art. 3 co. 2 ultima parte d. lgs. n. 32/98)
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO