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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11024 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto anzianità pregressa e computo ferie
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, elettivamente domicilia, come da atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti avv. Romano Cardaropoli e Luigi Barone, tutti elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. Controparte_1
2, 80133 Napoli, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza n. 3310/2019, resa in data 25/07/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro- confermata in grado di appello e passata in giudicato -, è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la Gepin Contact s.p.a. e, previa inefficacia Controparte_1 del recesso operato da Gepin Contact s.p.a., dichiarato che il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica Controparte_1 professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. Deduce che la società convenuta, nel ripristinare il rapporto con il ricorrente, non ha considerato la decorrenza dell'anzianità lavorativa sin dalla assunzione illecita da parte della Gepin contact – 29 marzo 2005-, ma solo dalla diversa e successiva data del 16 settembre 2019, in difformità a quanto previsto dalla citata sentenza. Deduce che per effetto di quanto sopra gli vengono riconosciuti 28 giorni di ferie anziché i 30 cui ha diritto per effetto del maturare dell'anzianità prevista dall'art. 36 del CCNL , CP_1 che riconosce l'aumento di un giorno di ferie per ognuno dei primi due quinquenni di anzianità. Chiede accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità per come sopra nonché il diritto al numero di ferie rivendicato, con ogni conseguente condanna nei confronti della convenuta, in forma alternativa al riconoscimento dei giorni di ferie CP_2 maturati ovvero al pagamento della retribuzione dovuta per essi.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1 avversa pretesa per violazione del principio del ne bis in idem. Deduce l'infondatezza della pretesa nel merito, ritenendo difettare qualsiasi prova circa la decorrenza dell'anzianità alle dipendenze della Gepin Contact. Deduce, in subordine, che il numero di ferie richiesto in ricorso appare superiore a quelle eventualmente dovute in applicazione dei criteri invocati in ricorso. Chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, riconoscere come dovuti solo il numero di dieci giorni di ferie.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza del 8 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla difesa della convenuta. Ritiene invero il Tribunale che oggetto del presente giudizio è la pretesa ad ottenere un numero di ferie ritenuto dovuto in applicazione del CCNL di settore a fronte e per effetto della anzianità lavorativa riconosciuta con la precedente sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, a sua volta avente ad oggetto la pretesa ad accertare la illecita somministrazione di manodopera e la sussistenza e costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'odierna resistente. ( v. sentenza n. 3310\2019 e relativo ricorso introduttivo, in atti nel fascicolo di parte ricorrente). Il diritto azionato in questa sede – diritto al numero di giorni di ferie spettante – si palesa del tutto diverso da quello oggetto del precedente ricorso e non riguarda l'accertamento dell'anzianità di servizio pregressa, che viene richiamata solo come presupposto di fatto, quale periodo temporale del rapporto, del diritto azionato. Deve pertanto ritenersi non sussistente alcuna violazione del principio processuale invocato dalla resistente, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità Nel merito, va ritenuto fondata la pretesa attorea sia pur nei limiti seguenti. Deve invero ritenersi pacifica l'anzianità pregressa del ricorrente, per effetto del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha, in maniera inequivoca statuito che “ il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° Controparte_1 del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione” – così il dispositivo della sentenza. Tale statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di CP_1 assunzione alle dipendenze della società illecitamente somministratrice di manodopera e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro oggi resistente che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto cosa giudicata. Deve, del resto, ritenersi priva di pregio la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della Gepin Contact da parte del lavoratore, quale causa impeditiva del riconoscimento della certezza della decorrenza dell'anzianità. Deve, invero, ritenersi che parte resistente aveva l'obbligo di adempiere al giudicato formatosi, dandovi attuazione, mentre è rimasta inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale dei lavoratori, versate in atti nel fascicolo di parte ricorrente e da cui si desume l'indicazione della data di decorrenza della anzianità, senza neanche assolvere a un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto che avrebbe comportato la richiesta di specificazione dell'elemento in questione a fronte delle richieste anche successive al formarsi del giudicato. A fronte dell'anzianità indicata in ricorso deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente al numero di ferie pari a trenta annue, sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno, la maturazione di un giorno di ferie in più , oltre ai 28 riconosciuti al momento dell'assunzione iniziale, secondo la previsione di cui all'art. 36 del CCNL , richiamato in ricorso e CP_1 versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente. Parte resistente contesta infine il computo di parte ricorrente circa il numero di ferie richiesto in applicazione dell'anzianità di cui sopra, ritenendo che gli stessi ammontino a dieci a fronte dei dodici richiesti. L'eccezione va accolta, considerato che il periodo a cui si riferisce la pretesa decorre dal ripristino del rapporto avvenuto nel mese di settembre 2019 e che per il periodo sino al deposito del ricorso è pari a circa cinque anni e che per ciascun anno il numero di giorni di ferie non riconosciute è pari a due, sicché spettano complessivi giorni di ferie da riconoscere al ricorrente. In accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il numero di ferie pari a trenta giorni all'anno e va condannata a Controparte_1 riconoscere come non fruiti il numero di dieci giorni di ferie nel periodo di causa. . Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, Pt_1
, al numero di trenta giorni di ferie all'anno, sin dal ripristino del rapporto con la
[...] convenuta, e condanna la resistente al riconoscimento del numero di Controparte_1 dieci giorni come ferie non fruite, dalla predetta data al deposito del ricorso. rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; Napoli 25.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11024 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto anzianità pregressa e computo ferie
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, elettivamente domicilia, come da atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti avv. Romano Cardaropoli e Luigi Barone, tutti elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. Controparte_1
2, 80133 Napoli, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza n. 3310/2019, resa in data 25/07/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro- confermata in grado di appello e passata in giudicato -, è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la Gepin Contact s.p.a. e, previa inefficacia Controparte_1 del recesso operato da Gepin Contact s.p.a., dichiarato che il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica Controparte_1 professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. Deduce che la società convenuta, nel ripristinare il rapporto con il ricorrente, non ha considerato la decorrenza dell'anzianità lavorativa sin dalla assunzione illecita da parte della Gepin contact – 29 marzo 2005-, ma solo dalla diversa e successiva data del 16 settembre 2019, in difformità a quanto previsto dalla citata sentenza. Deduce che per effetto di quanto sopra gli vengono riconosciuti 28 giorni di ferie anziché i 30 cui ha diritto per effetto del maturare dell'anzianità prevista dall'art. 36 del CCNL , CP_1 che riconosce l'aumento di un giorno di ferie per ognuno dei primi due quinquenni di anzianità. Chiede accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità per come sopra nonché il diritto al numero di ferie rivendicato, con ogni conseguente condanna nei confronti della convenuta, in forma alternativa al riconoscimento dei giorni di ferie CP_2 maturati ovvero al pagamento della retribuzione dovuta per essi.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1 avversa pretesa per violazione del principio del ne bis in idem. Deduce l'infondatezza della pretesa nel merito, ritenendo difettare qualsiasi prova circa la decorrenza dell'anzianità alle dipendenze della Gepin Contact. Deduce, in subordine, che il numero di ferie richiesto in ricorso appare superiore a quelle eventualmente dovute in applicazione dei criteri invocati in ricorso. Chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, riconoscere come dovuti solo il numero di dieci giorni di ferie.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza del 8 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla difesa della convenuta. Ritiene invero il Tribunale che oggetto del presente giudizio è la pretesa ad ottenere un numero di ferie ritenuto dovuto in applicazione del CCNL di settore a fronte e per effetto della anzianità lavorativa riconosciuta con la precedente sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, a sua volta avente ad oggetto la pretesa ad accertare la illecita somministrazione di manodopera e la sussistenza e costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'odierna resistente. ( v. sentenza n. 3310\2019 e relativo ricorso introduttivo, in atti nel fascicolo di parte ricorrente). Il diritto azionato in questa sede – diritto al numero di giorni di ferie spettante – si palesa del tutto diverso da quello oggetto del precedente ricorso e non riguarda l'accertamento dell'anzianità di servizio pregressa, che viene richiamata solo come presupposto di fatto, quale periodo temporale del rapporto, del diritto azionato. Deve pertanto ritenersi non sussistente alcuna violazione del principio processuale invocato dalla resistente, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità Nel merito, va ritenuto fondata la pretesa attorea sia pur nei limiti seguenti. Deve invero ritenersi pacifica l'anzianità pregressa del ricorrente, per effetto del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha, in maniera inequivoca statuito che “ il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° Controparte_1 del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione” – così il dispositivo della sentenza. Tale statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di CP_1 assunzione alle dipendenze della società illecitamente somministratrice di manodopera e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro oggi resistente che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto cosa giudicata. Deve, del resto, ritenersi priva di pregio la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della Gepin Contact da parte del lavoratore, quale causa impeditiva del riconoscimento della certezza della decorrenza dell'anzianità. Deve, invero, ritenersi che parte resistente aveva l'obbligo di adempiere al giudicato formatosi, dandovi attuazione, mentre è rimasta inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale dei lavoratori, versate in atti nel fascicolo di parte ricorrente e da cui si desume l'indicazione della data di decorrenza della anzianità, senza neanche assolvere a un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto che avrebbe comportato la richiesta di specificazione dell'elemento in questione a fronte delle richieste anche successive al formarsi del giudicato. A fronte dell'anzianità indicata in ricorso deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente al numero di ferie pari a trenta annue, sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno, la maturazione di un giorno di ferie in più , oltre ai 28 riconosciuti al momento dell'assunzione iniziale, secondo la previsione di cui all'art. 36 del CCNL , richiamato in ricorso e CP_1 versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente. Parte resistente contesta infine il computo di parte ricorrente circa il numero di ferie richiesto in applicazione dell'anzianità di cui sopra, ritenendo che gli stessi ammontino a dieci a fronte dei dodici richiesti. L'eccezione va accolta, considerato che il periodo a cui si riferisce la pretesa decorre dal ripristino del rapporto avvenuto nel mese di settembre 2019 e che per il periodo sino al deposito del ricorso è pari a circa cinque anni e che per ciascun anno il numero di giorni di ferie non riconosciute è pari a due, sicché spettano complessivi giorni di ferie da riconoscere al ricorrente. In accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il numero di ferie pari a trenta giorni all'anno e va condannata a Controparte_1 riconoscere come non fruiti il numero di dieci giorni di ferie nel periodo di causa. . Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, Pt_1
, al numero di trenta giorni di ferie all'anno, sin dal ripristino del rapporto con la
[...] convenuta, e condanna la resistente al riconoscimento del numero di Controparte_1 dieci giorni come ferie non fruite, dalla predetta data al deposito del ricorso. rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; Napoli 25.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo