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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. D. Manelli Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001648515, notificata in data 17.4.2024, con la quale CP_2 aveva intimato il pagamento della somma di € 877,59 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento n. CP_2
1600.21/02/2019.0044847 (presupposto all'ordinanza ingiunzione opposta) nonché la prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81.
Lamentava inoltre la sproporzione della sanzione irrogata e l'omessa esplicitazione delle modalità di calcolo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_2 amministrative, nella misura di € 877,59 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. 1600.21/02/2019.0044847, riferito all'anno 2017.
Il motivo di doglianza concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto va disatteso in quanto
, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia del suddetto accertamento, che risulta ritualmente CP_2
notificato alla ricorrente in data 5.3.2019 (come da documentazione depositata unitamente alla memoria, non oggetto di alcuna contestazione).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nel predetto atto di accertamento si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2
sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, a norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2017 e che dalla documentazione prodotta da , CP_2
l'atto di accertamento – presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio
– risulta regolarmente notificato in data 5.3.2019, deve ritenersi che la notifica dell'ingiunzione opposta (perfezionatasi in data 17.4.2024, come è pacifico tra le parti) sia avvenuta nel termine quinquennale, tenuto conto del periodo di sospensione - dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a 98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Quanto alla censura avente ad oggetto il calcolo della sanzione, si osserva che l'ammontare della stessa risulta pari all'1,5% delle ritenute omesse, come specificato da in occasione della CP_2 costituzione in giudizio, laddove a norma dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta - l'importo della sanzione va “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_2
provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00.
Brindisi, 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. D. Manelli Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001648515, notificata in data 17.4.2024, con la quale CP_2 aveva intimato il pagamento della somma di € 877,59 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento n. CP_2
1600.21/02/2019.0044847 (presupposto all'ordinanza ingiunzione opposta) nonché la prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81.
Lamentava inoltre la sproporzione della sanzione irrogata e l'omessa esplicitazione delle modalità di calcolo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_2 amministrative, nella misura di € 877,59 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. 1600.21/02/2019.0044847, riferito all'anno 2017.
Il motivo di doglianza concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto va disatteso in quanto
, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia del suddetto accertamento, che risulta ritualmente CP_2
notificato alla ricorrente in data 5.3.2019 (come da documentazione depositata unitamente alla memoria, non oggetto di alcuna contestazione).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nel predetto atto di accertamento si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2
sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, a norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2017 e che dalla documentazione prodotta da , CP_2
l'atto di accertamento – presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio
– risulta regolarmente notificato in data 5.3.2019, deve ritenersi che la notifica dell'ingiunzione opposta (perfezionatasi in data 17.4.2024, come è pacifico tra le parti) sia avvenuta nel termine quinquennale, tenuto conto del periodo di sospensione - dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a 98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Quanto alla censura avente ad oggetto il calcolo della sanzione, si osserva che l'ammontare della stessa risulta pari all'1,5% delle ritenute omesse, come specificato da in occasione della CP_2 costituzione in giudizio, laddove a norma dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta - l'importo della sanzione va “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_2
provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00.
Brindisi, 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere