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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 23/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Assicurazione ha pronunciato seguente sulla vita
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 62/2024 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MASERI BARBARA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. AT Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MAIRHOFER MARTIN, giusta delega in atti
- appellata -
, c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS, giusta delega in
1 atti
- appellato -
, c.f. , rappresentato e CP_3 C.F._3
difeso dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS, giusta delega in atti
- appellato -
c.f. , Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS,
giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza conclusiva ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., n. cronol. 1019/2024 del 14/03/2024,
nel procedimento sub R.G. 3781/2022 dal Tribunale di Bolzano
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva appello per la riforma dell'ordinanza del
[...]
Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, che aveva accolto le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, disponendo la sua condanna, quale contraente dell'assicurazione
[...]
n. 171-1956-6052 UV, a sottoscrivere e Controparte_1
timbrare le quietanze funzionali a consentire ai beneficiari
, e di percepire CP_2 CP_3 Controparte_4
l'indennizzo assicurativo dovuto da Controparte_1
in conseguenza del decesso del signor . Persona_1
L'ordinanza inoltre fissava a carico della società odierna
2 appellante ex art. 614 bis I e II co. c.p.c., l'obbligo di versare la somma di € 1.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra disposto, dopo il 90° giorno dalla pubblicazione, fino all'importo massimo di € 550.000,00 e la condannava alle spese del giudizio.
Gli appellati si sono costituiti prendendo compiuta posizione sui motivi di appello avversari e chiedendo il rigetto della domanda con conferma della impugnata ordinanza.
Come richiesto dalle parti con note scritte depositate per la prima udienza del 23.10.2024, la Giudice istruttore ha fissato davanti a sé udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. per il giorno 18.06.2025.
Nel frattempo, il procuratore di parte appellante in data
18.04.2025 ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese integralmente compensate tra tutte le parti e contestualmente, i procuratori delle parti appellate, hanno dichiarato di accettare la rinuncia.
Va preso atto:
- della rinuncia agli atti del giudizio da parte del procuratore di parte appellante, munito di procura dd.
28.04.2023 comprendente il conferimento della facoltà di rinuncia agli atti del giudizio;
- dell'accettazione delle parti appellate munite di procura speciale in atti, con delega a rinunciare e accettare la rinuncia agli atti del presente procedimento di appello instaurato dalla
3 società Parte_1
La rinuncia agli atti e l'accettazione della stessa sono dunque regolari e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n.
228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate tra tutte le parti.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 16/07/2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Assicurazione ha pronunciato seguente sulla vita
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 62/2024 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MASERI BARBARA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. AT Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MAIRHOFER MARTIN, giusta delega in atti
- appellata -
, c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS, giusta delega in
1 atti
- appellato -
, c.f. , rappresentato e CP_3 C.F._3
difeso dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS, giusta delega in atti
- appellato -
c.f. , Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCHI DANIELE NICHOLAS,
giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza conclusiva ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., n. cronol. 1019/2024 del 14/03/2024,
nel procedimento sub R.G. 3781/2022 dal Tribunale di Bolzano
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva appello per la riforma dell'ordinanza del
[...]
Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, che aveva accolto le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, disponendo la sua condanna, quale contraente dell'assicurazione
[...]
n. 171-1956-6052 UV, a sottoscrivere e Controparte_1
timbrare le quietanze funzionali a consentire ai beneficiari
, e di percepire CP_2 CP_3 Controparte_4
l'indennizzo assicurativo dovuto da Controparte_1
in conseguenza del decesso del signor . Persona_1
L'ordinanza inoltre fissava a carico della società odierna
2 appellante ex art. 614 bis I e II co. c.p.c., l'obbligo di versare la somma di € 1.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra disposto, dopo il 90° giorno dalla pubblicazione, fino all'importo massimo di € 550.000,00 e la condannava alle spese del giudizio.
Gli appellati si sono costituiti prendendo compiuta posizione sui motivi di appello avversari e chiedendo il rigetto della domanda con conferma della impugnata ordinanza.
Come richiesto dalle parti con note scritte depositate per la prima udienza del 23.10.2024, la Giudice istruttore ha fissato davanti a sé udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. per il giorno 18.06.2025.
Nel frattempo, il procuratore di parte appellante in data
18.04.2025 ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese integralmente compensate tra tutte le parti e contestualmente, i procuratori delle parti appellate, hanno dichiarato di accettare la rinuncia.
Va preso atto:
- della rinuncia agli atti del giudizio da parte del procuratore di parte appellante, munito di procura dd.
28.04.2023 comprendente il conferimento della facoltà di rinuncia agli atti del giudizio;
- dell'accettazione delle parti appellate munite di procura speciale in atti, con delega a rinunciare e accettare la rinuncia agli atti del presente procedimento di appello instaurato dalla
3 società Parte_1
La rinuncia agli atti e l'accettazione della stessa sono dunque regolari e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n.
228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate tra tutte le parti.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 16/07/2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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