Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 131/2023 R. G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, previo rilievo della tardività della documenta- zione depositata da parte attrice in allegato alle proprie note del 14/03/2025, invero non autorizzata e, pertanto, della quale non si terrà alcun conto ai fini del decidere;
previo rilievo di mancata auto- rizzazione al deposito, da parte convenuta, della documentazione richiesta invece a parte attrice, da essa convenuta depositata sub. doc. 19 e della quale, parimenti, non si terrà alcun conto ai fini del decidere.
Ciò premesso, trattiene la causa in decisione e contestualmente pronuncia Sentenza come segue:
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 131/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ( ), come da procura a mar- Parte_2 C.F._2 gine in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via
Fratini 55 - parte attrice -
CONCLUDE come da atto di citazione: “ordinare, ai sensi dell'art 1111 cc, lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante. Inoltre, voglia condannare la convenuta al rimborso a favore dell'attore delle somme dallo stesso anticipate per il rimborso dei mutui contratti dalle parti e di cui in narrativa nonché di tutte le somme che sono state comunque necessarie ed anticipate dall'attore per l'acquisto, la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione dei beni oggetto di comunione. Voglia condannare controparte ad inden- nizzare l'attore del maggior valore conferito alla quota successivamente all'acquisto nonché per l'arricchi- mento ingiustificato tratto de quibus. Ciò nella misura che il Tribunale riterrà equa e\o di giustizia. Porre le spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio”
2 E
- ( ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. GONNELLI IRENE MARGHERITA ( ), come da pro- C.F._4 cura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA PAOLO FRAJESE, 5 SIENA - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale: “in via preliminare: -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti della Sig.ra CP_2
- in tesi, nel merito: -- ordinare lo scioglimento della comunione e la divisione con riferimento
[...] agli immobili per cui è causa e siti in Civitella in Val di Chiana (AR) — Fraz. Ciggiano, distinti al Catasto Fabbricati del Comune predetto al f. 98, part. 275 sub 1 e part. 794 sub 1 e 2, e al Catasto Terreni del medesimo Comune al f. 98, part. 795, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spet- tante, con ogni consequenziale provvedimento;
-- e pertanto assegnare alla Sig.ra Controparte_2 la piena proprietà del “Lotto 1” come individuato nella relazione del CTU ed il conguaglio in denaro pari ad € 69.250,00, come individuato nella relazione del CTU;
-- rigettare le restanti domande attoree in quanto generiche, indeterminate e totalmente destituite di fondamento in fatto ed in diritto nonché non provate;
- in ipotesi, nel merito: -- ordinare lo scioglimento della comunione e la divisione con riferimento agli immobili per cui è causa e siti in Civitella in Val di Chiana (AR) — Fraz. Ciggiano, distinti al Catasto Fabbricati del Comune predetto alf. 98, part. 275 sub 1 e part. 794 sub 1 e 2, e al Catasto Terreni del medesimo Comune alf. 98, part. 795, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con ogni conse- quenziale provvedimento;
-- e pertanto assegnare alla Sig.ra la piena proprietà del Controparte_2
“Lotto 1” come individuato nella relazione del CTU ed il conguaglio in denaro pari ad € 69.250,00, come individuato nella relazione del CTU;
-- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle restanti domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, detrarre, dalla somma che sarà ritenuta dovuta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. l'importo pari Controparte_2 Parte_1 alla metà dei ricavi dell'attività di locazione dell'immobile “Casale Irina”, come verrà quantificato ed ac- certato all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero l'importo determinato in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali”
Divisione di beni non caduti in successione
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: con la figlia , il CP_2 CP_2
10.03.2000 aveva acquistato compendio immobiliare diruto in Civitella Val di Chiana, loc.
Ciggiano, via Colombaia (f. 98, part. 275 sub. 1, 276, 277, 563 — l'atto di citazione reca indi- cazioni catastali parzialmente diverse ed errate), al prezzo di € 28.405,13, pagato in parte mediante mutuo fondiario di lit. 160.000.000 con Banca Nazionale dell' Agricoltura;
il
29/09/23 le parti avevano contratto ulteriore mutuo di € 80.000,00 con Controparte_3
aveva pagato per intero gli importi de quibus, utili anche per finanziarne
[...]
3 la ristrutturazione con opere strutturali (costo stimato € 150.000,00) ed il cambio di destina- zione in abitazione civile;
nei successivi 20 anni aveva realizzato parte di nuovo fabbricato
(villetta e piscina pertinenziale), con demolizione e recupero di volumetrie esistenti, dipoi oggetto di manutenzione straordinaria, pergolato in legno e impianto fotovoltaico, soste- nendo costi per € 230.100,00; la figlia non aveva inteso dividere i beni divenuti comuni per accessione, compresi quelli da esso realizzati con il consenso implicito della comproprietaria del suolo comune - cui aveva fatto affidamento;
aveva diritto di credito per le spese neces- sarie a realizzare l'opera divenuta comune, e non per semplice indennità pari all'aumento di valore, pena ingiustificato arricchimento;
la figlia aveva venduto a terzi la propria quota. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta ammetteva l'acquisto del fabbricato a uso civile abi- tazione di vecchia costruzione e dell'appezzamento di terreno, al prezzo € 28.405,13, dichia- rando di aderire all'istanza di scioglimento della comunione (non ereditaria), purché equa.
Eccepiva: nullità dell'atto di citazione per genericità/indeterminatezza delle conclusioni;
nullità per genericità/indeterminatezza della domanda di rimborso delle somme (solo asse- ritamente) anticipate in virtù di mutui, di cui contestava la domanda relativa al secondo, concluso dal solo attore;
prescrizione delle stesse;
qualificazione dei pagamenti a titolo do- nazione indiretta o adempimento di obbligazione naturale (stanti età, assenza di occupazione e i pregressi buoni rapporti col padre, oggi assenti); mancata informativa, consapevolezza e
(prova del) suo consenso, circa gli interventi de quibus; assenza della documentazione di legge circa gli interventi (voluttuari ed arbitrari, ma non migliorativi) sui fabbricati di cui alle part. 275 (affittato a turisti, la metà dei cui proventi andava detratta dal dovuto) e 794.
Contestava la richiesta attore a di indennità per aumentato valore del bene. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
In via assolutamente preliminare, si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di cita- zione, sollevata da parte convenuta, per asserita genericità, essendo al contrario le domande e conclusioni dell'attore sufficientemente determinate, sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi, tali da consentire alla seconda una compiuta difesa nel merito.
4 Nel merito, si osserva che “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo sciogli mento della comunione” (Art 1111 del c.c.), la quale è dunque un diritto (potestativo) esercita- bile anche in assenza del consenso dell'condividenti, peraltro nella specie presente e ribadito, anche da parte attrice, fino alla memoria di replica.
Ciò premesso, merita accoglimento l'eccezione di nullità, svolta da parte convenuta, relativamente alla domanda di parte attrice volta ad ottenere il rimborso a suo favore delle somme anticipate per il rimborso dei mutui contratti dalle parti, in relazione al contratto di mutuo del 29.09.2003, rep 6201, racc 2277, di cui il solo attore compare quale parte mutua- taria-finanziata - come tale, unica debitrice della restituzione - nel mentre la convenuta com- pare nello stesso contratto a mero titolo di parte datrice di ipoteca.
Merita parimenti accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte conve- nuta in relazione, tra l'altro, al diritto di ottenere il rimborso delle somme pagate in virtù di contratto di mutuo fondiario del 10/03/2000, rep. 284, racc. 132, stipulato stavolta da en trambe le parti del presente giudizio. Trattandosi nel caso di specie di prescrizione breve quinquennale (art. 2948, n. 4 del c.c.) del diritto di credito al rimborso della metà, la quale comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Art 2935 del c.c.), il quale a sua volta può essere esercitato dalla scadenza dei singoli ratei semestrali di mutuo
(doc. 2 attore), risulta che al momento della proposizione dell'atto di citazione (18.01.2023)
l' intero credito risultava già interamente prescritto.
* * *
Passando all'esame della domanda ulteriore di parte attrice, volta ad ottenere il rim- borso delle “somme che sono state comunque necessarie ed anticipate dall'attore per l'acquisto, la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione dei beni oggetto di comunione” oltre che la condanna all' indennizzo del “maggior valore conferito alla quota successivamente all'acquisto”, esso presuppone l'esame della questione della proprietà dei beni immobili — ristrutturazione dell' immobile già esistente, realizzazione parziale di nuova villetta e piscina, creazione di pergolato ed impianto fotovoltaico — realizzati pacificamente dal solo attore su terreno pa- cificamente comune.
In tema si applica l'Art 934 del c.c., il quale, in tema di opere fatte sopra il suolo, prevede che “qualunque...costruzione...sopra...il suolo appartiene al proprietario di questo (salvi i
5 casi di opere fatte da terzi, o con materiali altrui, o di occupazione di porzione di fondo attiguo)...e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”. Sul punto non si condivide pertanto, consapevolmente, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, quando il suolo su cui solo ese- guite opere è di proprietà di più soggetti, troverebbero applicazione le norme relative all' istituto della comunione. Invero, la disciplina giuridica della comunione non può derogare l' istituto dell'accessione, non sussistendo tra accessione e comunione alcun rapporto di spe- cialità. Inoltre, la disciplina della comunione è diretta a regolare i rapporti tra comproprietari nell'uso e godimento della cosa comune, non essendo volta ad incidere sui modi di acquisto della proprietà né a modificare l'assetto della proprietà comune, così da configurare una disciplina generale, ovvero una deroga rispetto all'accessione.
Quale conseguenza di ciò, si ritiene che il principio espresso dall'Art. 934 del c.c. si applica anche quando il suolo appartiene in comunione a più soggetti ed uno solo, o alcuni soltanto dei comunisti, abbia costruito un'opera su detto terreno. In tal caso, tutti i compro- prietari del suolo acquistano la proprietà della costruzione, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, per il solo fatto dell'incorporazione, salva l'esistenza di un titolo contrario all' operare dell'istituto (es., superficie).
Nella specie, non risultando diversamente dal titolo (invero inesistente, e che avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam) o dalla legge, ed essendo pacifico ed incon- testato che le opere di cui sopra sono state realizzate dal solo attore, con il consenso implicito o con la tolleranza (e, comunque senza l'opposizione) della convenuta — protrattosi per ben
20 anni e cioè per un “congruo periodo di tempo dal giorno in cui ha avuto notizia dei lavori”, tale che essa “preclude l'esercizio dello ius tollendi, facendo sorgere l'affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione” — le stesse sono divenute di proprietà comune ad essa per il principio di accessione di immobile ad immobile (cfr.
Cass., S.U., n. 3873 del 16/02/2018: “la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un di- ritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”). Per cui, per la stessa
Giurisprudenza, “in tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei compro- prietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costi- tuire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello "ius tollendi". Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a
6 rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera”.
Occorre solo notare, a tal riguardo, che appare assolutamente e del tutto probabile e ragionevole che, nell'ampio arco di tempo di cui sopra - 20 anni — la convenuta sia quanto meno venuta a conoscenza delle opere realizzate dall' attore sul suolo comune in quanto, posto che la stessa ha partecipato all'atto di acquisto del 10/03/2000, non appare credibile che la stessa si sia completamente disinteressata, nei vent'anni successivi, dello stesso im- mobile e che, dunque, non abbia quanto meno preso conoscenza dei lavori che su di esso aveva intrapreso il padre, pur non intrattenendo rapporti personali con lui. A tale conclusione conduce anche l' esame delle fotografie prodotte dall'attore, le quali ritraggono i nipoti presso la piscina del complesso (docc. 166-121).
Premesso ciò, l'attore-padre-comproprietario-costruttore ha “un diritto di credito nei confronti degli altri comunisti, divenuti per accessione comproprietari dell'opera” — ossia, nella specie, nei confronti della convenuta-figlia-comproprietaria-non costruttrice;
“nasce cioè tra le parti un rapporto obbligatorio in forza del quale i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera, secondo le norme che regolano la comunione e gli altri istituti di volta in volta applicabili” (sul punto cfr. Cass., II, n. 21223 del 08/10/2014: “in tema di divisione, rientrano nella nozione di migliorie della cosa comune, rispetto alle quali il comproprie- tario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso "pro quota" agli altri condividenti, quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, ac- crescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi”).
Tale diritto di credito prescinde dall'esame della questione della validità delle opere di ristrutturazione compiute (implicitamente messa in dubbio dalla CTU licenziata in corso di causa, il quale ha evidenziato l'omessa indicazione della comproprietaria nelle pratiche edilizie), non sottoposta al Tribunale quale thema decidendum. In particolare, nessuna con- seguenza ha tratto parte convenuta dalla rilevata non regolarità edilizia dei lotti elaborati dal
CTU. Peraltro, nel caso di specie potrebbe trovare applicazione l'istituto della procura ap- parente.
7 Passando alla quantificazione del credito dell'attore, a prescindere dalla quantifica- zione dei costi contenuta nella relazione tecnica di parte, la quale non può formare alcuna prova in favore della parte stessa (doc. 4). A prescindere da ciò, parte attrice ha depositato documentazione dalla quale risulta dimostrato che lo stesso ha incontrato spese complessive pari a € 160.627,33 (cfr. docc. 10-115). In tale conteggio, operato dal Giudicante, si devono considerare le sole spese per le quali risultano depositate agli atti fatture quietanzate, bonifici bancari o altre prove documentali di un pagamento effettivo. Ed infatti, in presenza di spe- cifica contestazione di tutti i pagamenti da parte convenuta (cfr. mem. replica, p. 4), non è possibile per il Tribunale considerare ai fini probatori, e cioè ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, c. I, del cpc, ogni altra e diversa documentazione, invero in massima parte costituita da semplici preventivi, bozze di documenti recanti conteggi scritti a mano e di difficile comprensione, fatture non quietanzate.
Dalla metà di tale importo (che è pari a € 80.313,66) - la quale deve essere posta a carico di parte convenuta - dovrà essere detratto l'importo pari, a sua volta, alla metà dei ricavi dell'attività di locazione dell' immobile, e cioè l'importo pari alla metà di € 27.835,65
(secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta da Vacavilla S.r.l., a ciò incaricata dal G.I., il 10.03.2025), e cioè 1° importo di € 13.917,82; per cui si ottiene il seguente con- teggio: € 80.313,66 meno € 13.917,82 uguale € 66.395,84.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile, a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), in misura legale, dalla domanda giudiziale (non avendo la parte dedotto un diverso termine di decorrenza) ad oggi.
* * *
Infine, non è dovuta indennità sull'eventuale aumento di valore degli immobili. Sul punto, la Giurisprudenza esclude tale indennità, limitando a riconoscere l'eventuale rim- borso delle sole spese: “il condividente "che sul bene comune da lui precedentemente posseduto
8 abbia eseguito delle migliorie" può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art.
1150 c.c. -secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, al più, quale mandatario o utile gestore degli altri condividenti partecipanti alla comunione, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivaluta- zione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Invero, il pregresso stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti, della cui dimostrazione -sia nell'an che nel quantum - è onerato colui che ne invoca il riconoscimento, che dovrà conseguentemente fornire prova delle spese concretamente sostenute per materiali o manodopera”, senza che ciò comporti, tuttavia, aumento del valore della quota del singolo condividente che ha effettuato il miglioramento”
(Cass., 17.07.2020, n. 15300; Cass., 17.01.2023, n. 1207; Cass., 21.02.2019, n. 5135, CApp. Na,
2.03.2021, Trib. Cu, 28.03.2022).
Infine, si deve osservare che la pronuncia di scioglimento di comunione si sottrae all' eccezione di nullità dell'atto di trasferimento della proprietà - con conseguente rigetto della domanda di scioglimento della comunione — sulla base della accertata carenza di regolarità edilizia e presenza di abusi, riscontrata in entrambi i lotti identificati dal CTU, e dei quali si tratterà infra.
Ed infatti, se è vero che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del Giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”, salvo che “lo scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'e- spropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, li- quidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale")”
(Cass., S.U., n. 25021 del 07/10/2019).
Se ciò è vero, vero è anche, tuttavia che, a prescindere dalla natura delle irregolarità rilevate, per le quali il CTU ha comunque indicato l'esistenza di pratica edilizia di sanatoria
(n. 2006/578), “la nullità comminata dall'art. 17 comma 1, della !. n. 47 del 1985, "ratione
9 temporis" vigente, sostituito dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 che colpisce gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985” (Cass., II, Ord. n. 21083 del 04/07/2022), si applica, appunto, agli immobili la cui costruzione è iniziata dopo tale data, contrariamente all'edificio per cui è causa, il quale è certamente di data anteriore, essendo pervenuto al dante causa dell' attore (Sig. Per_1
) in virtù di successione testamentaria in morte di avvenuta in
[...] Persona_2
data 26/04/1983 (cfr. doc. 1 attore, p. 8).
* * *
Premesso tutto quanto sopra esposto, alla pronuncia di scioglimento della comunione per cui è causa non può seguire semplicemente la “attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”', come richiesto da parte attrice, dovendo invece il Giudice proce- dere alla formazione di porzioni equivalente al valore della quota di ciascuno dei condivi- denti, traendo dalle valutazioni espresse dalla CTU.
In merito, si deve anzitutto osservare che la CTU ha individuato due lotti (1 e 2), dei quali entrambi ha rilevato la non regolarità edilizia nei confronti del comune di Civitella in
Val di Chiana, a causa della mancata corrispondenza tra lo stato autorizzato dal e CP_4
quello rilevato al momento delle operazioni, con conseguente necessità di eseguire opere di adeguamento per ottenere la conformità urbanistico — edilizia (quanto al lotto 1: relazione di
CTU, pp. 41-47), nonché a causa di difformità (oltre che dell'uso improprio di una cantina collocata al piano seminterrato) le quali dovranno essere oggetto di una pratica edilizia sa- natoria (quanto al lotto 2, peraltro neppure ultimato: relazione di CTU, pp. 56-60).
Da quanto sopra consegue che non appare opportuna, dal punto di vista economico e del realizzo, la vendita dei lotti a terzi (la quale dovrebbe seguire la procedura di cui all'Art
788 del c.p.c.) e il conseguente riparto del ricavo, mentre appare preferibile l'assegnazione di ciascuno di essi a ciascuna delle parti, con pagamento del relativo conguaglio.
Parte convenuta ha richiesto l'assegnazione ad essa della piena proprietà del lotto 1
(valutato complessivamente dal CTU € 154.000,00: p. 77), con conseguente assegnazione all' attore della piena proprietà del lotto 2 (valutato complessivamente dal CTU €
292.500,00). Tale richiesta appare congrua, alla luce del fatto che la convenuta ha allegato e
10 dimostrato di non possedere liquidità sufficiente, comunque tale da consentire di versare all'attore conguagli (docc. 16,18, da cui risulta un saldo del c/c ad essa intestato, di soli €
3.983,40).
Ne consegue che, come detto, il lotto 1 dovrà essere assegnato alla convenuta, mentre il lotto 2 dovrà essere assegnato all'attore, il quale dovrà provvedere a conguagliare la dif- ferenza tra la metà del valore del lotto 2 (€ 146.250,00) e la metà del valore del lotto 1 (€
77.000,00), e cioè dovrà provvedere a conguagliare alla convenuta € 69.250,00.
A ciò non è possibile provvedere nella presente sede, dovendo invece il G.I. predi- sporre un progetto di divisione, da depositare in Cancelleria, con contestuale fissazione dell'udienza di sua discussione, alla quale devono comparire i condividenti e i creditori in- tervenuti (Art 789, c. I, del c.p.c.).
A ciò si provvede, pertanto, come da separata Ordinanza.
* * *
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 14103, oltre alle
Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 5.383,40, come da decreto del G.I. del 22.11.2024.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
11
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone lo scioglimento della comunione degli immobili siti in Civitella in Val di Chiana (AR) — Fraz. Ciggiano (f. 98, part. 275 sub 1, part. 794 sub 1 e 2; part. 795); per l'effetto,
- Provvede come da separata Ordinanza in relazione all'assegnazione delle por- zioni, corrispondenti alle quote di proprietà dei lotti 1 e 2, elaborati dal CTU, e relativo conguaglio in denaro;
- Condanna a pagare a € 66.395,84, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 14.103,00 oltre acces- Controparte_2
sori, come da motivazione;
- Condanna alle spese di C.T.U. per € 5.383,40, oltre acces- Controparte_2
sori, come da motivazione;
Arezzo, 02/04/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
12