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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FORLI'
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 731/2024
Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti, rilevato che parte resistente, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha ritualmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Palmi, ove sarebbe sorto il rapporto di lavoro e ove la società resistente ha la propria sede legale;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione individuando la sede effettiva dell'azienda a Cesena, luogo in cui si troverebbero gli uffici amministrativi ove sarebbero state consegnate al ricorrente le buste paga e la lettera di contestazione disciplinare;
considerato che
, ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c., per le controversie in materia di lavoro “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”; considerato che, ai sensi dell'art. 38 c.4 c.p.c., le questioni di competenza devono essere decise in base a quello che risulta dagli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite (v. Cass n. 6715/2022; n. 7586/2007; n.
2515/2007); rilevato che le allegazioni di parte ricorrente circa la competenza territoriale del
Tribunale adito non trovano riscontro nella documentazione prodotta agli atti che, per contro, evidenzia che la sede legale della datrice di lavoro si trova in Palmi - RC (cfr. visura societaria sub doc. 3 di parte ricorrente), così come riportato in tutta la documentazione afferente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti (contratti di lavoro, buste paga e lettera di contestazione disciplinare), non sussistendo allo stato elementi tali da indicare una diversa sede aziendale o una sua dipendenza nel territorio cesenate;
ritenuto, pertanto che non possa considerarsi corretta l'istaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, essendo provata dalle parti solamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di cui all'art 413 c. 2 c.p.c., cioè il luogo in cui si trova l'azienda, pacificamente da individuarsi in Palmi;
ritenuto quindi che debba essere affermata l'incompetenza territoriale del giudice adito, competente essendo il Tribunale di Palmi nella cui circoscrizione si trova la sede l'azienda; ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese del procedimento - laddove la declaratoria di incompetenza resa con ordinanza ex artt. 44 e 279 c.p.c., in quanto avente natura decisoria, impone di statuire anche sulle stesse – che per la natura della questione trattata, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Palmi in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro;
assegna alle parti termine di mesi tre per riassumere il giudizio dinanzi al predetto Tribunale;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Forlì, 10/04/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 731/2024
Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti, rilevato che parte resistente, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha ritualmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Palmi, ove sarebbe sorto il rapporto di lavoro e ove la società resistente ha la propria sede legale;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione individuando la sede effettiva dell'azienda a Cesena, luogo in cui si troverebbero gli uffici amministrativi ove sarebbero state consegnate al ricorrente le buste paga e la lettera di contestazione disciplinare;
considerato che
, ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c., per le controversie in materia di lavoro “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”; considerato che, ai sensi dell'art. 38 c.4 c.p.c., le questioni di competenza devono essere decise in base a quello che risulta dagli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite (v. Cass n. 6715/2022; n. 7586/2007; n.
2515/2007); rilevato che le allegazioni di parte ricorrente circa la competenza territoriale del
Tribunale adito non trovano riscontro nella documentazione prodotta agli atti che, per contro, evidenzia che la sede legale della datrice di lavoro si trova in Palmi - RC (cfr. visura societaria sub doc. 3 di parte ricorrente), così come riportato in tutta la documentazione afferente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti (contratti di lavoro, buste paga e lettera di contestazione disciplinare), non sussistendo allo stato elementi tali da indicare una diversa sede aziendale o una sua dipendenza nel territorio cesenate;
ritenuto, pertanto che non possa considerarsi corretta l'istaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, essendo provata dalle parti solamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di cui all'art 413 c. 2 c.p.c., cioè il luogo in cui si trova l'azienda, pacificamente da individuarsi in Palmi;
ritenuto quindi che debba essere affermata l'incompetenza territoriale del giudice adito, competente essendo il Tribunale di Palmi nella cui circoscrizione si trova la sede l'azienda; ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese del procedimento - laddove la declaratoria di incompetenza resa con ordinanza ex artt. 44 e 279 c.p.c., in quanto avente natura decisoria, impone di statuire anche sulle stesse – che per la natura della questione trattata, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Palmi in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro;
assegna alle parti termine di mesi tre per riassumere il giudizio dinanzi al predetto Tribunale;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Forlì, 10/04/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti