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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
NN GE, UD
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7894/2019 depositato il 17/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5019/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000383807000 INTERESSI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, cartella di pagamento notificatagli dalla RI Sicilia s.p.a. per importo di
€ 83.436,44 a titolo di interessi dovuti all'Agenzia delle Entrate, quali maturati durante il periodo di sospensione di imposte indirette e tasse per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso denunciò l'assoluta carenza di motivazione.
Si costituirono l'Agente della riscossione e la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il UD adito ha accolto il ricorso, avendo constatato che l'Amministrazione finanziaria, non avendo depositato in giudizio i tre atti di sospensione menzionati in cartella né l'atto di revoca degli stessi, ha impedito alla Curatela fallimentare – nonché allo stesso giudicante – di cogliere le ragioni e la prova della pretesa fiscale.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermando che la motivazione figurante in cartella è idonea, giacché indica le sospensioni e menziona l'avvenuta revoca delle stesse.
Si è costituita la RI Sicilia s.p.a. nonché il Fallimento, che ha insistito nel rilevare che l'Ufficio impositore non depositò gli atti di sospensione né la revoca, soltanto i quali avrebbero potuto dare atto delle ragioni apoditticamente affermate dall'Appellante.
Con atto del 26 maggio 2025, il procuratore del Fallimento ha dato atto dell'avvenuta chiusura del Fallimento, depositando il relativo Decreto del 17 marzo 2022 del UD fallimentare del Tribunale di Patti ed affermando la perdita di interesse del Fallimento stesso alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente si occupa dell'effetto dell'avvenuta “chiusura del fallimento” e rileva che, per l'art. 118, comma 2, del R.D. n. 267/1942, quale risultante dalle successive modificazioni, “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato”. Poiché il depositato Decreto del UD Fallimentare del Tribunale di Patti dà atto che la
“chiusura” è avvenuta ai sensi del citato punto 3) del comma 1 dell'art. 118, ossia per “riparto finale”, il presente giudizio deve ritenersi ancora vitale e con la legittimazione della Curatela del Fallimento.
Non osta a questa conclusione la citata dichiarazione del procuratore della Curatela fallimentare di cessazione dell'interesse del Fallimento al giudizio. Ciò perché, posto che la “chiusura del fallimento” giuridicamente non è incompatibile con la prosecuzione del giudizio, l'interesse nella fattispecie a questa prosecuzione deve essere valutato dalla Corte con riguardo anche alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate ch'è appellante e, come tale, mantiene interesse alla pronuncia.
Pertanto, la Corte esamina l'appello.
Il Collegio constata, insieme col primo UD, che l'Amministrazione appellante non depositò gli atti di sospensione menzionati in cartella né l'atto o gli atti di revoca dei primi. Questa omissione fu tanto più rilevante nel processo, in quanto il Fallimento denunciò l'impossibilità di cogliere il fondamento della pretesa fiscale e, in ogni caso, avrebbe dovuto avere contezza dei citati titoli. La cognizione di questi, del resto, era indispensabile al UD per verificare l'esistenza della pretesa e la correttezza del calcolo degli interessi maturati.
La necessaria analiticità del calcolo è richiesta in questo caso dalle Sezioni Unite n. 22281/22, dal momento che manca il riferimento alla sorte capitale per il calcolo, apparendo peraltro duplicata la somma richiesta in cartella rispetto a quella enunciata nei due ruoli riportati nella motivazione. La motivazione risulta, peraltro, necessaria anche per chiarire a cosa si riferiscano le due somme, che sono descritte nello stesso modo
(“interessi di sospensione, imposte indirette e tasse” del 2008).
Poiché neppure nel presente grado di giudizio quei documenti sono stati depositati, la Corte non può che riconoscere il difetto di motivazione e/o la carenza di prova.
Pertanto, viene qui confermato l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Inoltre, la Corte rileva che il primo UD correttamente ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito per gli accennati interessi, dato il vano decorso del quinquennio ch'era trascorso dalla revoca che la Sentenza dichiara intervenuta nel 31 luglio 2008. Questo dato cronologico, costituente per il Collegio un'ulteriore ragione di infondatezza della pretesa fiscale, non è stato specificamente impugnato dall'Appellante, limitatosi ad affermare discorsivamente che la “la data di cessazione degli effetti della sospensione fu nel 18/9/2017”, senza però darne, come denunciato, la pur minima prova. Donde l'infondatezza dell'appello.
Si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 7894/2019 r.g., lo rigetta;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
NN GE, UD
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7894/2019 depositato il 17/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5019/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000383807000 INTERESSI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, cartella di pagamento notificatagli dalla RI Sicilia s.p.a. per importo di
€ 83.436,44 a titolo di interessi dovuti all'Agenzia delle Entrate, quali maturati durante il periodo di sospensione di imposte indirette e tasse per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso denunciò l'assoluta carenza di motivazione.
Si costituirono l'Agente della riscossione e la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Il UD adito ha accolto il ricorso, avendo constatato che l'Amministrazione finanziaria, non avendo depositato in giudizio i tre atti di sospensione menzionati in cartella né l'atto di revoca degli stessi, ha impedito alla Curatela fallimentare – nonché allo stesso giudicante – di cogliere le ragioni e la prova della pretesa fiscale.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermando che la motivazione figurante in cartella è idonea, giacché indica le sospensioni e menziona l'avvenuta revoca delle stesse.
Si è costituita la RI Sicilia s.p.a. nonché il Fallimento, che ha insistito nel rilevare che l'Ufficio impositore non depositò gli atti di sospensione né la revoca, soltanto i quali avrebbero potuto dare atto delle ragioni apoditticamente affermate dall'Appellante.
Con atto del 26 maggio 2025, il procuratore del Fallimento ha dato atto dell'avvenuta chiusura del Fallimento, depositando il relativo Decreto del 17 marzo 2022 del UD fallimentare del Tribunale di Patti ed affermando la perdita di interesse del Fallimento stesso alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente si occupa dell'effetto dell'avvenuta “chiusura del fallimento” e rileva che, per l'art. 118, comma 2, del R.D. n. 267/1942, quale risultante dalle successive modificazioni, “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato”. Poiché il depositato Decreto del UD Fallimentare del Tribunale di Patti dà atto che la
“chiusura” è avvenuta ai sensi del citato punto 3) del comma 1 dell'art. 118, ossia per “riparto finale”, il presente giudizio deve ritenersi ancora vitale e con la legittimazione della Curatela del Fallimento.
Non osta a questa conclusione la citata dichiarazione del procuratore della Curatela fallimentare di cessazione dell'interesse del Fallimento al giudizio. Ciò perché, posto che la “chiusura del fallimento” giuridicamente non è incompatibile con la prosecuzione del giudizio, l'interesse nella fattispecie a questa prosecuzione deve essere valutato dalla Corte con riguardo anche alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate ch'è appellante e, come tale, mantiene interesse alla pronuncia.
Pertanto, la Corte esamina l'appello.
Il Collegio constata, insieme col primo UD, che l'Amministrazione appellante non depositò gli atti di sospensione menzionati in cartella né l'atto o gli atti di revoca dei primi. Questa omissione fu tanto più rilevante nel processo, in quanto il Fallimento denunciò l'impossibilità di cogliere il fondamento della pretesa fiscale e, in ogni caso, avrebbe dovuto avere contezza dei citati titoli. La cognizione di questi, del resto, era indispensabile al UD per verificare l'esistenza della pretesa e la correttezza del calcolo degli interessi maturati.
La necessaria analiticità del calcolo è richiesta in questo caso dalle Sezioni Unite n. 22281/22, dal momento che manca il riferimento alla sorte capitale per il calcolo, apparendo peraltro duplicata la somma richiesta in cartella rispetto a quella enunciata nei due ruoli riportati nella motivazione. La motivazione risulta, peraltro, necessaria anche per chiarire a cosa si riferiscano le due somme, che sono descritte nello stesso modo
(“interessi di sospensione, imposte indirette e tasse” del 2008).
Poiché neppure nel presente grado di giudizio quei documenti sono stati depositati, la Corte non può che riconoscere il difetto di motivazione e/o la carenza di prova.
Pertanto, viene qui confermato l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Inoltre, la Corte rileva che il primo UD correttamente ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito per gli accennati interessi, dato il vano decorso del quinquennio ch'era trascorso dalla revoca che la Sentenza dichiara intervenuta nel 31 luglio 2008. Questo dato cronologico, costituente per il Collegio un'ulteriore ragione di infondatezza della pretesa fiscale, non è stato specificamente impugnato dall'Appellante, limitatosi ad affermare discorsivamente che la “la data di cessazione degli effetti della sospensione fu nel 18/9/2017”, senza però darne, come denunciato, la pur minima prova. Donde l'infondatezza dell'appello.
Si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 7894/2019 r.g., lo rigetta;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci